Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11898 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula A Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano11898/03 Sezione Lavoro Oggetto: Prev.soc. composta dai seguenti Magistrati: Dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n. 3360/2001 Consigliere Cron. 25780 Dr. Bruno D'Angelo Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Ud.13.03.2003.Dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Dr. Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, giusta procura speciale in calce al ricorso, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ricorrente;
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CONTRO
IC AR, nata a [...] il [...], ed ivi residente in via S. Angelo, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rinaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via B. degli Ubaldi - 1 66, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avezzano in data 25 ottobre 13 novembre 2000, n. 763/2000, n. 824/98 R.G.A.R.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 13 marzo 2003; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 1 Svolgimento del processo. Con sentenza del 23 giugno – 4 luglio 1998 il Pretore di Avezzano accoglieva la domanda proposta da IC AR e riconosceva in favore della medesima il diritto ad ottenere l'assegno di invalidità a decorrere dal gennaio 1996. Proponeva appello l'INPS, che contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU e chiedeva la riforma della decisione impugnata. Si costituiva in appello l'assicurata, che sosteneva la piena validità della consulenza e della successiva sentenza. Jund Previa rinnovazione della CTU, con sentenza in data 25 ottobre - 13 novembre 2000 il Tribunale di Avezzano rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale che l'appello era infondato e doveva pertanto essere rigettato;
che il CTU d'appello aveva riesaminato la situazione patologica dell'assicurata, concludendo per la sussistenza fin dal mese di ottobre 1996 delle condizioni per il riconoscimento del diritto invocato, conclusioni dalle quali non vi era ragione per discostarsi, sia per la gravità della patologia principale (artrosi del rachide con blocco vertebrale), sia per mancanza di contestazioni dei contendenti. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 22 gennaio 2001, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, articolato in tre censure. L'intimata ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico complesso motivo l'Istituto ricorrente denunzia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 222/84 in relazione all'art. 360 - 3- n.3 c.p.c. Nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo. Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art, 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata, per evidente ed insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo la prima riconosciuto, secondo il parere del CTU d'appello, la sussistenza dello stato invalidante dal mese di ottobre 1996, ed avendo il secondo rigettato l'appello e confermato la sentenza pretorile, che aveva fissato al gennaio 1996 la decorrenza del diritto della IC all'assegno di invalidità. Il che importa la nullità della sentenza impugnata, essendo il dispositivo della sentenza nel rito del lavoro atto di rilevanza esterna, e non potendo farsi applicazione del principio dell'integrazione del dispositivo con la parte motiva (Cass. 2767/95, 1167/95, 12223/93). L'anzidetta contraddittorietà tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 secondo comma c.p.c. (Cass 4304/2000, 1733/98, 3362/92, 2314/86, 5365/85, 1600/83). In ogni caso sussiste difetto di motivazione, per non avere la sentenza spiegato le ragioni del riconoscimento della decorrenza del diritto dal gennaio 1996 -in sostanza contenuto nel dispositivo -, anziché dal 1° ottobre 1996, come da parere del CTU d'appello condiviso dal Tribunale. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza assume rilevanza esterna (esso infatti viene letto in udienza e le parti possono avvalersene come titolo esecutivo autonomo, prima ancora della pubblicazione della sentenza). Ne - 4 consegue che lo stesso non è modificabile o sostituibile in occasione della successiva stesura della sentenza comprensiva della motivazione. Né può essere oggetto della procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Ne consegue ancora che in relazione al contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza successivamente depositata non può essere invocato il principio della integrazione del dispositivo con la parte motivazionale della sentenza (Cass. n. 2958/2001; Cass. n. 1255/2000; Cass. n. 5964/1980). Ciò premesso, nel caso in esame il giudice del gravame, che nel dispositivo letto in udienza il 25 ottobre 2000 ha respinto l'appello - e confermato quindi la sentenza di primo grado, che riconosceva in favore dell'assicurata il diritto ad ottenere l'assegno di invalidità a decorrere dal gennaio 1996 - ed ha condannato l'Istituto appellante alle spese del grado, nella motivazione della sentenza, depositata in data 13 novembre 2000, ha affermato invece il diritto all'assegno d'invalidità dal mese di ottobre 1996, in conformità alle conclusioni del CTU d'appello. L'evidenziata contraddittorietà, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria determina la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c., per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (fra le tante Cass. n. 1335/2000; Cass. 8946/2000). Con l'accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata, con rimessione della causa, per nuovo esame, alla Corte di appello - indicata in dispositivo -, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 marzo 2003. Il Presidente by lichen scarelli) (dr. Guglielmo Sciarelli)] Il Consigliere estensore Donato Figurelli)feast. Finallན་ཅིང་ IL CANCELLIERED Depositato in Cancelleria oggi 6 AGO 2003 E CA R P Undre Janelle IL CANCELLIERE D R A D U o m A E T L N E S A E L L E D - 6 -