Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2024, proposto da LF IN e IA RR, rappresentati e difesi dall’avvocato Giampiero De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Siciliana, ed il Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- del Comune di San Fratello, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determina del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana n. 202 del 21.12.2023, con la quale è stata denegata la concessione del contributo richiesto per la delocalizzazione dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sito in San Fratello (ME), via Saverio Latteri civ. nn. 6/8/8a in catasto al fg. 32, particella 482, sub 1, 2, 5 e 6, interessato dagli eventi alluvionali occorsi dal giorno 11 al giorno 17 febbraio 2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresi, se del caso, il rapporto istruttorio del 29.5.2023 ed il parere della commissione di valutazione danni, ove esistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato via PEC il 12 marzo 2024 e depositato il 26 marzo 2024, parte ricorrente impugni gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dell’OPCM n. 3865 del 15/04/2010; eccesso di potere per contraddittorietà. L’istanza di delocalizzazione non sarebbe riferita a quattro immobili, bensì ad un immobile da considerare unitariamente, adibito ad uso di abitazione secondaria ed altri usi (parte ricorrente richiama TAR Sicilia, Palermo, 10 maggio 2021, n. 1491, secondo cui l’art. 7 dell’OPCM n. 3865/2010, integrativo dell’art. 3, comma 3, dell’OPCM n. 3025/2009 “....nel descrivere gli immobili oggetto di contributo solo con la locuzione “unità immobiliare”, ricomprende ogni tipo di immobile, anche con diversa destinazione da quella abitativa, né pone limiti rispetto allo stato di ultimazione della costruzione ”); non rileverebbe l’attribuzione di diversi subalterni, atteso che, mentre la categoria catastale sarebbe attribuita a fini esclusivamente fiscali, e non assumerebbe rilevanza in seno alle citate OPCM, il concetto di unità immobiliare accolto nelle citate OPCM sarebbe riferibile ad una costruzione avente una sua autonomia funzionale che potrebbe avere al suo interno anche categorie catastali eterogenee purché rientranti tutte nella destinazione di abitazione principale ovvero in quella abitativa secondaria o non abitativa (nel caso, in queste ultime). Inoltre, sussisterebbe contraddittorietà fra la determina assunta in sede di riedizione del potere, in cui sarebbe stata esternata una interpretazione della nozione di unità immobiliare contenuta nell’art. 7 citato palesemente in contraddizione con quella fatta propria nel procedimento che si è concluso con il primo diniego di contributo per la ricostruzione adottato con la disposizione n. 530 del 5 dicembre 2016 annullata dal TAR, disposizione con cui il contributo sarebbe stato denegato non perché i subalterni interessati costituissero 4 immobili, ma perché i ricorrenti non sarebbero stati proprietari di tutto il fabbricato, mancando loro la proprietà del subalterno 3, un piccolo deposito di 18 mq. nonché di un sub 4, in realtà inesistente e soppresso dalle mappe in quanto frutto di una duplicazione; nel primo provvedimento di diniego sarebbe quindi contenuto il riconoscimento, che farebbe prova contro la nuova tesi dell’Ufficio, circa il fatto che gli interessati sarebbero stati legittimati ad ottenere il contributo in rapporto al fabbricato costituito dalla particella 482, sub 1, 2, 5 e 6, essendo peraltro richiesta, nella comunicazione di avvio del procedimento del primo preavviso di diniego prot. 0053053 del 10 ottobre 2016, integrazione della perizia “...nella considerazione che il fabbricato è suddiviso in più unità immobiliari aventi diverse categorie catastali, necessita che il computo metrico estimativo sia suddiviso nei sub”.
2. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria sugli atti; falsa dichiarazione di apprensione della consistenza del fabbricato dalla perizia del 2017; violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza. Il presupposto secondo cui l’Ufficio avrebbe appreso della presenza di quattro subalterni dalla perizia giurata integrativa prodotta a richiesta dell’Ufficio nel luglio 2023 sarebbe smentito dagli atti e documenti acquisiti in istruttoria dal 2 aprile 2012, data dell’originaria istanza, al 9 agosto 2017, data di produzione dell’istanza di delocalizzazione, fra i quali, in particolare, il parere del tecnico istruttore della DRPC allegato alla nota del RUP prot. 61562 del 21 novembre 2016, in cui si elencano i subalterni del fabbricato e, per ognuno, la categoria catastale, la destinazione d’uso, il piano, la proprietà e la superficie, nonché l’ordinanza n. 530 del 5 dicembre 2016, di diniego del contributo, in cui si richiamano tutti gli atti istruttori indicando i subalterni.
3. Violazione ed elusione del giudicato sulle questioni presupposte; violazione dell’art. 21-septies legge 241/1990; nullità. Il motivo che l’Ufficio avrebbe ritenuto ostativo alla concessione del contributo e per il cui superamento avrebbe chiesto agli odierni ricorrenti di modificare l’istanza di delocalizzazione, concentrando la richiesta di contributo su un unico subalterno, sarebbe stato ritenuto implicitamente illegittimo dal TAR con la sentenza n. 3412/2022.
4. Eccesso di potere per istruttoria manifestamente illogica e contraddittoria; violazione dall’art. 10 bis della legge 241/90. Se il contributo fosse stato concedibile solo per un subalterno, il primo diniego avrebbe dovuto essere opposto perché veniva richiesto il contributo per la ricostruzione di quattro subalterni anziché di uno e non perché non fossero proprietari di un ulteriore subalterno non incluso nella richiesta di contributo seppur facente parte del fabbricato; il provvedimento sarebbe quindi illegittimo – sussistendo continuità istruttoria tra i due procedimenti, la fungibilità e reversibilità delle misure, l’identità dei requisiti richiesti, l’identità del bene della vita richiesto e l’unicità della fonte normativa che li disciplina – anche in ragione del principio introdotto dall’art. 10 bis della legge 241/90, secondo cui in caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, poiché sarebbe fondato su un motivo ostativo già emerso in sede di istruttoria dell’istanza di ricostruzione nel citato parere del tecnico istruttore.
5. Falsa applicazione dell’art. 7 dell’OPCM; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DM 2 gennaio 1998, n. 28; violazione dell’art. 37 del regolamento edilizio del Comune di San Fratello; violazione del DM sanità 5 luglio 1995 e s.m.i.; eccesso di potere per carenza d’istruttoria sugli atti ed erroneità dei presupposti. Secondo l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. Finanze 2.1.1998 n. 28 che approva il “Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati”, i subalterni in controversia costituirebbero porzioni di fabbricato con autonomia funzionale e reddituale; al riguardo: a) non sarebbe stata svolta, in concreto, alcuna istruttoria per accertare tale autonomia, atteso invece che nessuno dei piani e vani che compongono il fabbricato sarebbe funzionalmente autonomo, che nessun piano e vano è autonomamente utilizzabile per abitazione o altri usi, né vendibile o affittabile escludendo i reciproci passaggi e/o le servitù nate per destinazione del costruttore, che dal punto di vista igienico sanitario nessun vano avrebbe autonomia, e che l’impianto idrico, unico esistente sottotraccia, sarebbe stato realizzato senza soluzione di continuità per tutti i vani dell’edificio e non sarebbe stato mai sezionato in distinti impianti per i singoli subalterni/vani; b) la nozione di unità immobiliare di cui all’art. 7 dell’OPCM 3865/2010 non presupporrebbe le finalità tributarie alla base della normativa in materia di formazione del catasto richiamata dall’Ufficio (e non richiamata dalla norma emergenziale), iscrivendosi in un procedimento rivolto alla concessione di un contributo statale per la ricostruzione di edifici colpiti da calamità naturali, cui si potrebbe applicare la normativa generale edilizia, urbanistica e sanitaria, e non alla tassazione del reddito o del patrimonio immobiliare; c) comunque, costituirebbe una petizione di principio la circostanza che i subalterni che afferiscono ad un fabbricato rappresentino, a priori, unità immobiliari autonome dal punto di vista funzionale e reddituale;
6. Ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dell’OPCM. L’art. 7 dell’OPCM non supporterebbe l’interpretazione restrittiva formulata dal tecnico istruttore nel rapporto del 29 maggio 2023, atteso che l’unitarietà di un plesso immobiliare sarebbe: a) da riferire ad una particella catastale e non ai subalterni, che identificherebbero porzioni immobiliari derivate da quella particella; b) caratterizzata da elementi desumibili dall’atto abilitativo in base al quale il fabbricato è stato realizzato, dal suo essere identificabile come unità strutturale, dall’intima connessione e continuità delle sue diverse porzioni/elevazioni e dal suo appartenere allo stesso proprietario, tutti elementi ricorrenti nel caso di specie.
7. Ulteriore profilo di violazione dell’art. 7 dell’OPCM 3865/2010. L’art. 7 in rubrica presupporrebbe una necessaria coincidenza tra l’immobile interamente da demolire e quello ammissibile a contributo, cosicchè sarebbe irrazionale la tesi dell’Ufficio secondo cui la richiesta di contributo debba riguardare un solo subalterno dei quattro facenti capo alla particella 482, da ciò discendendo che, a fronte della cessione al Comune dell’area, i ricorrenti sarebbero indennizzati solo per uno dei subalterni, e nella misura ridotta prevista per il caso di immobili non destinati ad abitazione principale, in violazione della ratio della norma in rubrica, che sarebbe quella di sostenere i danneggiati nella spesa di ricostruzione (o delocalizzazione) e non di fare acquisire alla mano pubblica vantaggi patrimoniali privi di causa e in danno dei primi; nel caso di specie, infatti, i ricorrenti riceverebbero come contributo circa il 12,5% del valore dell’immobile da demolire pur cedendone il 100% della proprietà al Comune, cifra che non consentirebbe loro di acquistare un immobile di pari consistenza in altro sito, mentre il Comune, che non sopporterebbe nemmeno l’esborso del contributo, la cui provvista sarebbe statale, acquisirebbe il 100% del valore dell’area di sedime (ove non si voglia considerare il 100% del valore del fabbricato da demolire), ricadente nel centro storico del Comune.
Le Amministrazioni si sono costituite, dapprima con comparsa di mera forma, quindi spiegando, con memoria depositata il 10 maggio 2024, difese così sintetizzabili:
a) sussisterebbe difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati emessi dall’Amministrazione regionale e rientrerebbero nell’alveo della competenza di quest’ultima; b) non vi sarebbe elusione del giudicato in riferimento alla sentenza TAR n. 3412/2022, avendo tale sentenza accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, afferente il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di delocalizzazione del 16 agosto 2017, senza riguardare la disposizione n. 530 del 5 dicembre, con cui era stata rigettata l’originaria istanza di contributo per la ricostruzione prot. n. 2771 del 2 aprile 2012, così non essendovi rapporto di stretta e chiara continenza, pregiudizialità e implicazione logica tra le censure accolte con l’invocata sentenza e quelle asseritamente dichiarate assorbite dalla ricostruzione dei ricorrenti; c) l’edificio oggetto dell’istanza di contributo in esame sarebbe composto da una pluralità di unità immobiliari, ciascuna identificata con un autonomo numero di subalterno catastale, mentre l’art. 7 della citata ODCP n. 3865 del 15 aprile 2010 prevedrebbe la possibilità di erogare il contributo di cui si tratta “nel limite di una sola unità immobiliare”; ciò sarebbe dimostrato dalla perizia giurata prodotta dai ricorrenti in fase di istruttoria, in cui lo stesso tecnico di parte descriverebbe l’edificio come composto da una pluralità di unità immobiliari, con diversa destinazione catastale e con una propria autonomia funzionale derivante, ad esempio, dalla presenza di ingressi separati o di servizi sanitari.
Con ordinanza 19 aprile 2024, n. 165, è stata fissata la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2025 per la trattazione del ricorso nel merito, rinviando al definitivo la regolazione delle spese della fase cautelare.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione del giudizio nel merito.
DIRITTO
Preliminarmente, può essere disposta l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo stati impugnati atti da essa emessi.
A seguire, giova, ai fini del decidere, una succinta ricostruzione della vicenda sottesa all’odierna controversia.
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile già in Comune di San Fratello, censito al catasto fabbricati al foglio 32, particelle 482, subalterni 1, 2, 5 e 6, danneggiato dagli eventi alluvionali e franosi che hanno colpito il territorio comunale nel febbraio 2010, e conseguentemente dichiarato inabitabile e sgomberato con ordinanza sindacale n. 12 del 14 febbraio 2010.
Per ristorare i danni subiti da edifici pubblici e privati a causa di detti eventi è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 che, all’art. 7, ha previsto un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione dei fabbricati privati danneggiati.
Parte ricorrente ha presentato il 2 aprile 2012 istanza di contributo per la ricostruzione, sul presupposto che l’immobile, secondo il piano della Protezione Civile, non rientrasse tra quelli da demolire.
Con disposizione n. 530 del 5 dicembre 2016, rettificata con disposizione 749/2017, il contributo richiesto è stato denegato; avverso tale diniego, parte ricorrente ha proposto ricorso a questo TAR Sicilia – TA, registrato al n. 759/2017 Reg. ric.; nell’ambito di tale giudizio, con diversi ricorsi per motivi aggiunti, parte ricorrente ha poi impugnato: a) l’inserimento dell’immobile tra quelli non ricostruibili e da demolire d’ufficio, deciso nelle more; b) l’inerzia dell’Amministrazione in ordine alla istanza di contributo per delocalizzazione presentata nell’agosto 2017; c) le ordinanze sindacali n. 93/2018 e n. 112/2018 di demolizione d’ufficio dell’immobile.
Con sentenza 9 aprile 2021, n. 1125, è stata dichiarava l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso introduttivo, e del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, e l’improcedibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti; la citata sentenza 1125/2021 è stata annullata con sentenza del CGARS 18 gennaio 2022, n. 81; a seguito della riassunzione del giudizio, con sentenza del 27 dicembre 2022, n. 3412: a) sono stati accolti il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, annullando i provvedimenti di diniego del contributo di ricostruzione, nonché il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando il silenzio sull’istanza di contributo per la delocalizzazione ed assegnando al DRPC 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere sull’istanza, a pena di intervento sostitutivo del Commissario dello Stato o suo delegato; b) è stato rigettato il terzo ricorso per motivi aggiunti avverso le ordinanze sindacali di demolizione d’ufficio del fabbricato, impregiudicato il diritto di richiedere l’indennizzo o il risarcimento dopo la conclusione del procedimento sull’istanza di delocalizzazione.
All’esito di un’articolata istruttoria, l’Amministrazione ha dapprima invitato la ditta proprietaria ad integrare l’istanza di delocalizzazione, sul presupposto che così come formulata non avrebbe potuto essere accolta perché relativa a 4 diversi immobili; quindi, con successiva nota prot. 41004 del 23 settembre 2023, ha comunicato preavviso di rigetto; a seguito di tale nota, parte ricorrente ha prodotto osservazioni; con l’impugnata – in questo giudizio – determina n. 202 del 21 dicembre 2023, il contributo di delocalizzazione è stato denegato.
Tanto premesso, giova a seguire considerare quanto ritenuto dalla citata sentenza 3412/2022 di questo TAR Sicilia – TA:
a) nella parte in cui vengono esplicitate le ragioni sottese all’accoglimento del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, sostanzialmente così individuabili: «…3.1. Con il primo motivo di esso, in particolare, è stato dedotto dalla parte ricorrente, con il supporto della documentazione medio tempore acquisita e senza contestazione del Dipartimento per la Protezione Civile costituito (art. 64, co. 4 c.p.a.), che, in pendenza dei termini per le osservazioni del ricorrente avverso il preavviso di diniego del contributo (motivato dalla protezione civile con la mancata proprietà da parte del ricorrente del subalterno 3 della part.lla 482), la conferenza dei servizi, indetta il 19.10.2016 dalla stessa Protezione Civile, individuava il fabbricato del ricorrente (isolato 15) tra quelli da demolire d’ufficio, acquisendo al demanio comunale la relativa area. Viene lamentato che l’amministrazione, tuttavia, non avrebbe esternato la dirimente decisione assunta nella conferenza dei servizi del 19.10.2016, emanando un provvedimento espresso di diniego per ragioni di assenza di proprietà del subalterno quando invece sarebbe intervenuto un factum principis che escluderebbe in maniera radicale la ricostruzione del lotto di interesse. Parte ricorrente, conseguentemente, ha censurato l’eccesso di potere e la contraddittorietà degli atti dell’amministrazione. 3.2. Il motivo è fondato. Infatti, l’amministrazione regionale resistente, mentre si determinava per la demolizione dei siti per le ragioni di sicurezza indicate nel verbale della conferenza dei servizi, concludeva negativamente il procedimento avviato dal privato per il riconoscimento del contributo della ricostruzione per ragioni ascrivibili al privato ossia per mancata proprietà di un subalterno; e ciò nonostante alla luce della detta conferenza dei servizi la ricostruzione non sarebbe stata in ogni caso possibile per ragioni estranee a quelle esternate con il provvedimento impugnato. Ciò posto, ove si ponga mente alla circostanza – evidenziata dalla stessa Protezione Civile nella relazione in atto – che “La delocalizzazione, non richiesta dal ricorrente, non costituisce rimedio alternativo a scelta del beneficiario del contributo ma è prevista per quegli immobili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito per la pericolosità dello stesso e non per motivi legati a scelte di convenienza economica del richiedente il riconoscimento del beneficio”, ci si avvede dell’interesse della parte ricorrente a portare avanti tale doglianza e della fondatezza della stessa, non essendo stata conferita alla parte ricorrente la possibilità di conoscere che non sussistevano – per ragioni di pericolosità e non per motivi ad essa ascrivibili – i presupposti per la ricostruzione e conseguentemente per non essere stata data alla stessa la possibilità di proporre la domanda di delocalizzazione, fermo restando le valutazioni discrezionali dell’amministrazione resistente su quest’ultima. 3.3. Non si ritiene invece che l’amministrazione avrebbe dovuto convertire, d’ufficio, la domanda da ricostruzione in quella di delocalizzazione, spettando l’iniziativa solo alla parte che però doveva essere messa in condizione di conoscere quanto sopra esposto…» ;
b) nella parte in cui vengono esplicitate le ragioni sottese all’accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti, sostanzialmente così individuabili: «… 4. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente, atteso che sull’istanza di delocalizzazione formulata a seguito della conoscenza delle risultanze della detta conferenza dei servizi, le autorità di protezione civile non provvedevano nei 120 gg. prescritti dalla normativa di settore, ha impugnato il silenzio rifiuto, chiedendo la condanna delle amministrazioni procedenti all’emanazione di un provvedimento espresso sulla detta istanza e chiedendo, altresì, una pronuncia sul merito della spettanza del bene richiesto […] stante la mancata pronuncia su tale istanza da parte dell’amministrazione regionale della protezione civile che nel corso del giudizio nulla ha addotto a giustificazione della sua inerzia, va conseguentemente dichiarato illegittimo il silenzio serbato su detta istanza dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con conseguente obbligo dello stesso di provvedere con un provvedimento espresso e motivato entro 90 gg. dalla comunicazione o notificazione se anteriore della presente sentenza. Non può essere accolta invece la domanda sulla fondatezza della pretesa poiché il procedimento di cui trattasi involge valutazioni discrezionali dell’Amministrazione (art. 31, comma 3, c.p.a.)…» .
Ne consegue, da quanto trascritto, che l’effetto conformativo della citata sentenza 3412/2022 riguarda il dovere dell’Amministrazione di valutare l’istanza di delocalizzazione presentata da parte ricorrente in seguito all’intervenuta conoscenza dell’inserimento dell’immobile fra quelli da demolire d’ufficio, senza però nulla disporre in relazione al tenore della decisione rimessa all’Amministrazione, attesa la sussistenza di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione stessa sulla vicenda.
Ciò consente, anzitutto, di ritenere infondato il terzo motivo dell’odierno ricorso, con cui parte ricorrente lamenta che la ragione su cui si fonderebbe il diniego sarebbe stata ritenuta implicitamente illegittima dal TAR con la citata sentenza n. 3412/2022, atteso l’obbligo, da tale sentenza conseguente, di riedizione del potere, espressamente individuato come espressione di discrezionalità e senza che risultino elementi tali da poter far ritenere che la sentenza abbia implicitamente accolto nel merito la prospettazione di parte ricorrente.
A seguire, giova valutare una questione, potenzialmente dirimente il giudizio, ossia l’esistenza, nel caso di specie, di un’unica o di più unità immobiliari.
Dispone al riguardo, e per quanto di interesse, l’art. 7 dell’OPCM n. 3865/2010, nella prospettazione di parte ricorrente violato dall’Amministrazione: «…È altresì concesso ai proprietari di unità immobiliare distrutta non destinata a prima abitazione, nel limite di una sola unità immobiliare, un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 50% del valore determinato tramite perizia giurata e, comunque, non superiore ad euro 100.000,00. I lavori di ricostruzione, non possono comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’unità immobiliare nè modifiche alla configurazione, all’estetica ed ai parametri edilizi dell’edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d’immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di delocalizzazione, il contributo è concesso contestualmente alla cessione del diritto di proprietà sull’unità abitativa in favore del comune di ubicazione della stessa.» .
A tale proposito, nella perizia, redatta da un tecnico incaricato da parte ricorrente, del 5 luglio 2023 (allegato al ricorso sub 38), richiesta dall’Amministrazione con nota 27049 del 22 giugno 2023 (allegato al ricorso sub 36) al fine di procedere nell’istruttoria della pratica in seguito all’emanazione della citata sentenza 3412/2022, si legge: «…Il fabbricato nel suo intero è costituito dalle seguenti unità immobiliari:
foglio 32 part.lla 482 sub 1 categoria C/1 classe 3 consistenza 23 mq superficie cat 29 mq rendita 358.73; proprietà IN — RR rispettivamente per la quota di 1/2 ed insieme per l’intero in regime di comunione dei beni
foglio 32 part.lla 482 sub 2 categoria C/1 classe 3 consistenza 18 mq superficie cat 23 mq rendita 280.75; proprietà IN — RR rispettivamente per la quota di 1/2 ed insieme per l’intero in regime di comunione dei beni
foglio 32 part.lla 482 sub 5 categoria A/4 classe 7 consistenza 3 vani superficie cat 58 mq escluse aree scoperte mq 54 rendita € 139.44; proprietà IN — RR rispettivamente per la quota di 1/2, ed insieme per l’intero in regime di comunione dei beni
foglio 32 part.lla 482 sub 6 categoria C/6 classe 2 consistenza 20 mq superficie cat 20 mq rendita € 49.58; proprietà IN — RR rispettivamente per la quota di 1/2 ed insieme per l’intero in regime di comunione dei beni…» .
È dunque la stessa parte ricorrente, nel corpo della citata perizia, ad individuare le diverse particelle di cui si tratta come distinte unità immobiliari; il provvedimento impugnato risulta quindi immune dai vizi ascritti nella parte in cui afferma «…Considerato, infine, che gli immobili citati nell’istanza del Sig. IN e nella perizia giurata, appaiono costituire più unità immobiliari autonome…» .
Ciò conduce al rigetto del primo, del quinto, e del sesto motivo di ricorso, fondati sulla esistenza di un’unica unità immobiliare.
Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso, fondato sulla violazione del principio del cd. one shot puro (per una ricostruzione della teorica del cd. one shot , puro e temperato, nonché per richiami di giurisprudenza, si rinvia a TAR Abruzzo – Pescara, Sez. I, 1 marzo 2023, n. 107), atteso che il provvedimento 530/2016, annullato dalla citata sentenza 3412/2022, denegava l’istanza di contributo per ricostruzione presentata in data 2 aprile 2012, e che, con la stessa sentenza, veniva accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il silenzio sull’istanza di delocalizzazione presentata nell’agosto 2017; le due istanze di contributo proposte da parte ricorrente sono quindi diverse, ancorché ad esse sia sotteso lo stesso presupposto del danneggiamento dell’immobile causato dagli eventi del 2010; in ordine a tali istanze, non si può ritenere esistente un’unica istruttoria, né una riedizione del potere conseguente all’intervenuto annullamento del citato provvedimento 530/2016, essendo l’attività istruttoria che ha condotto al diniego oggi impugnato determinata dal capo della citata sentenza 3412/2022 afferente l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio.
Né si può ritenere che l’istanza presentata nell’agosto 2017 fosse un’istanza di conversione dell’istanza di contributo per la ricostruzione presentata nell’aprile 2012, atteso che: a) con l’istanza del 2017 viene chiesto «…di voler usufruire di un contributo per la delocalizzazione…» ; b) in ogni caso, tale istanza è stata proposta dopo che l’iter procedimentale originato dalla precedente istanza del 2012 era stato definito ad opera del citato provvedimento 530/2016.
Dall’infondatezza di tale quarto motivo discende altresì l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, secondo cui il presupposto che l’Ufficio avrebbe appreso della presenza di quattro subalterni dalla perizia giurata integrativa prodotta a richiesta dell’Ufficio nel luglio 2023 sarebbe smentito dagli atti e documenti acquisiti in istruttoria dal 2 aprile 2012, attesa l’autonomia delle due diverse istanze di contributo di cui si è dato conto, e delle attività istruttorie di ciascuna di esse.
Né è fondato il settimo motivo di ricorso, secondo cui, a fronte della cessione al Comune dell’area, i ricorrenti sarebbero indennizzati solo per uno dei subalterni, e nella misura ridotta prevista per il caso di immobili non destinati ad abitazione principale, atteso il periodo del citato art. 7 dell’OPCM 3865/2010 secondo cui «…In caso di delocalizzazione, il contributo è concesso contestualmente alla cessione del diritto di proprietà sull’unità abitativa in favore del comune di ubicazione della stessa.» ; trattandosi di diverse unità, infatti, il Comune non potrebbe acquisire la proprietà di tutte tali unità a fronte della corresponsione di un indennizzo solo per una di esse.
La complessità dell’andamento procedimentale e processuale della vicenda sottesa all’odierna controversia, per come rappresentato in sentenza, costituisce ragione per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dispone l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal giudizio; b) rigetta il ricorso; c) compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO