Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 772/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 17/01/2025 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nato a [...] il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALLORA GIORGIA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1
sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Villafranca di Verona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa. I minori saranno collocati presso la residenza della madre, signora in Villafranca di Parte_1
Verona, via don Giuseppe Baldo n. 1;
2) la casa familiare sita a Villafranca di Verona verrà assegnata alla signora
[...]
che ci vivrà insieme ai tre figli minori della coppia;
Parte_1
3) il signor vive già nell'appartamento di sua proprietà, in Verona, Via Parte_2
Tamburino Sardo n. 9;
4) il signor potrà e dovrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Parte_2 ogni altro fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
un giorno con pernotto infrasettimanale che verrà stabilito tra le parti;
la settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre li potrà tenere con sé dal martedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina, riportandoli a scuola;
festività di precetto e ponti scolastici verranno ripartiti in modo alternato tra le parti dalla sera precedente alla festività; durante le festività natalizie, salvo differente accordo tra le parti, i minori staranno ad anni alterni per 7 giorni con la madre e 7 giorni con il padre, curando l'alternanza tra la settimana di Natale con quella di Capodanno;
per le vacanze di Pasqua, staranno alternativamente, un anno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno del Lunedì Santo, curando l'alternanza per l'anno successivo;
almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con obbligo di comunicazione del periodo scelto entro il 30 del mese di maggio di ogni anno all'altro genitore.
5) Il signor verserà a , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli la somma di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2 6) Le spese straordinarie per i figli verranno distribuite tra le parti nella misura del
70% a carico del signor sia per quelle previste nel Protocollo famiglia Parte_2 adottato dall'intestato Tribunale, sia per quelle ulteriori relative all'acquisto di abbigliamento e scarpe per i tre figli. I coniugi concordano nell'escludere dall'assegno di mantenimento le voci relative all'abbigliamento e scarpe per i tre figli - che dovranno essere decise insieme – in considerazione dell'importo che il signor Pt_2
versa come concorso al mantenimento dei figli e alla divergenza tra i redditi
[...]
delle parti;
7) l'assegno unico universale verrà chiesto per intero dalla signora . Parte_1
8) il signor si impegna a integrare, corrispondendo alla signora Parte_2 [...]
la differenza che dovesse presentarsi nell'ipotesi in cui la somma tra il Parte_1
concordato contributo al mantenimento dei tre figli (euro 600,00) e la quota di assegno unico universale (attualmente di euro 380,00) fosse inferiore ad euro 1.100,00.
9) i coniugi dichiarano di ritenere non necessaria l'audizione dei figli stante l'accordo raggiunto che rispecchia e salvaguardia le loro esigenze e necessità.
10) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emanando provvedimento.
11) che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione.
12) spese compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate, come riportate, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi
3 riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può quindi essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative ai figli minori appaiono legittime, eque e conformi all'interesse dei figli medesimi.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Villafranca di Verona (atto n. 12, Serie A, Parte 2, Anno 2018) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio di data 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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