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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 04/06/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 4630/2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti ANTONIO TEANO e FEDERICA SEVERONI, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Grazia Deledda n. 2; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 09/02/2025 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 30.5.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'1.11.23, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_1 costituito in udienza. La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa del 30.5.24, su istanza della ricorrente, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle Parte_1 condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi.
Sussiste il requisito del non ricovero, come da atto notorio, in atti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento dall'1.12.23, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 05/06/2025.
IL GIUDICE
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 04/06/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 4630/2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti ANTONIO TEANO e FEDERICA SEVERONI, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Grazia Deledda n. 2; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 09/02/2025 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 30.5.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'1.11.23, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_1 costituito in udienza. La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa del 30.5.24, su istanza della ricorrente, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle Parte_1 condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi.
Sussiste il requisito del non ricovero, come da atto notorio, in atti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di CP_1 accompagnamento dall'1.12.23, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.300,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 05/06/2025.
IL GIUDICE