Articolo 30 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 29Articolo 31
Versione
27 maggio 1950
Art. 30.
Il procedimento innanzi al pretore per le controversie indicate nell'articolo precedente si inizia con ricorso, in calce al quale il pretore fissa la data per la comparizione delle parti.
Il pretore regola il procedimento nel modo che ritiene piu' opportuno, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
In ogni caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del Codice di procedura civile .
Il pretore deve assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.
Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi possono essere richiesti all'ufficio del Genio civile o all'ufficio tecnico comunale.
Il pretore prima della decisione puo' sentire congiuntamente in qualita' di esperti un rappresentante dei proprietari di immobili urbani affittati ed un rappresentante dei conduttori, che non sia anche proprietario di case, scelti entrambi dal pretore fra quelli indicati dal presidente del tribunale della circoscrizione in un elenco di persone di indiscussa probita' e rettitudine.
La sentenza deve contenere la indicazione delle parti, la esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del pretore e del cancelliere.
Il pretore puo' concedere anche d'ufficio il patrocinio gratuito alla parte che sia povera.
Contro le decisioni del pretore che, per valore, sarebbero state di competenza del conciliatore ed inappellabili a norma del quarto comma dell'art. 339 del Codice di procedura civile e della legge 12 maggio 1949, n. 273 , e' ammesso soltanto ricorso alla Corte di cassazione per i motivi indicati nell'art. 360 dello stesso Codice.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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