Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Decreto presidenziale 29 marzo 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03381/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3381 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, Gregorio Paroni, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Giustizia, Registri;
contro
Comune di Gaggiano, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti amministrativi prot. n. 14748/2024 del 30.10.2024, inviata a mezzo p.e.c. in data 29.10.2024 al Comune di Gaggiano, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione e di estrarre copia degli atti e documenti oggetto della predetta istanza di accesso agli atti amministrativi prot. n. 14748/2024 del 30.10.2024, con conseguente ordine rivolto all’Amministrazione resistente di provvedere all’ostensione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è comproprietaria dell’unità immobiliare sita in Gaggiano, Via -OMISSIS-, confinante con l’immobile sito in Via -OMISSIS-, di proprietà della controinteressata signora -OMISSIS-.
A favore di quest’ultima veniva rilasciato dal Comune di Gaggiano il permesso di costruire n. 65, in data 01.06.2022, per ristrutturazione edilizia e ampliamento di volumetria del fabbricato di sua proprietà.
Con istanza inviata al Comune di Gaggiano a mezzo p.e.c. in data 29.10.2024, prot. n. 14748/2024 del 30.10.2024, la ricorrente chiedeva all’amministrazione intimata di accedere agli atti del procedimento conclusosi con il rilascio del predetto titolo edilizio.
La richiesta di accesso veniva motivata al fine di verificare il rispetto delle distanze legali tra fabbricati e di consentire, più in generale, la difesa degli interessi della signora -OMISSIS-, anche ai sensi dell’art. 24, comma 7 della L. n. 241/1990.
A fronte dell’istanza di accesso della ricorrente veniva proposta opposizione dalla controinteressata, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 184/2006 in data 19.11.2024.
Alla scadenza del termine di 30 gg dalla presentazione dell’istanza di accesso, in assenza di riscontro e sul presupposto del perfezionamento del silenzio-diniego ex art. 25 comma IV cod.proc.amm., parte ricorrente notifica, in data 19.12.2024, il presente ricorso all’amministrazione e alla controinteressata, deducendo il seguente motivo di censura:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Attraverso tale doglianza, la ricorrente osserva che il provvedimento implicito di diniego formatosi sull’istanza della stessa sarebbe illegittimo per contrasto con i principi sanciti dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.
La signora -OMISSIS-, difatti, in qualità di comproprietaria di immobile confinante con quello in cui è situato l’edificio della controinteressata, signora -OMISSIS-, sarebbe titolare di interesse a conoscere gli atti della pratica edilizia presentata da quest’ultima e i correlativi provvedimenti assunti dal Comune di Gaggiano, anche in vista della possibilità di azionare i rimedi di tutela giurisdizionale in ipotesi di violazione dei diritti del proprietario confinante.
La ricorrente, pertanto, sarebbe titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, anche ai sensi dell’art. 24, comma 7 della L. n. 241/1990, secondo cui “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
L’interesse difensivo sarebbe prevalente anche rispetto all’interesse alla riservatezza dei terzi. Esso costituirebbe un bene autonomo, del tutto sganciato dalla lesione che, in concreto, potrebbe derivare dalla futura azione amministrativa e potrebbe avere ad oggetto anche documenti il cui rilievo sarebbe solo strumentale rispetto alla tutela di altro interesse.
Esso sarebbe posto a presidio del diritto di difesa costituzionalmente rilevante.
In materia edilizia, la condizione di “ vicinitas ” legittimerebbe l’accesso poiché radicherebbe una posizione differenziata rispetto agli altri membri della collettività.
Inoltre, i documenti richiesti dalla ricorrente non rientrerebbero in nessuna delle ipotesi di esclusione contemplate dall’art. 24 della L. n. 241/1990.
Sulla base di quanto sopra osservato, risulterebbero inconfutabilmente sussistenti la legittimazione e l’interesse dell’odierna ricorrente all’esercizio del diritto di accesso alla documentazione richiesta.
Ove siano ritenute sussistenti ragioni di riservatezza, l’accesso potrà essere in ogni caso consentito con modalità tali da salvaguardare le contrapposte esigenze della controinteressata o essere limitato agli atti che non determinino pregiudizio a carico della controinteressata.
All’esito della camera di consiglio dell’11.03.2025, il Collegio adottava l’ordinanza n. 934, del 17.03.2025, con la quale si disponeva il “ rinnovo della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti di -OMISSIS- […] ”.
Espletato correttamente l’adempimento, alla camera di consiglio del 20.05.2025 l’affare passa nuovamente in decisone.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È noto che il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo.
Si tratta di una posizione, qualificata, differenziata, non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, poiché motivata con riferimento ad uno specifico intervento edilizio assentito dall’amministrazione.
Nella fattispecie concreta la ricorrente, con riferimento al PdC n. 65 dell’01.06.2022, rilasciato dal Comune di Gaggiano a favore della sig.ra -OMISSIS-, motiva l’istanza di accesso “ al fine di appurare il rispetto della disciplina edilizia relativa alle distanze legali tra fabbricati, posto che la conoscenza dei relativi atti, provvedimenti e documenti deve ritenersi essenziale per la difesa […] anche ai sensi dell’art. 24 comma 7 L.241/90 ”.
In tale prospettiva chiede di: “ poter accedere ed estrarre copia, ai sensi dell’art. 22 e ss. L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, degli atti, provvedimenti e documenti, comunque denominati, relativi alla pratica edilizia di cui alla domanda di permesso di costruire esitata con il rilascio del permesso di costruire n. 65 del 01.06.2022 a favore della signora -OMISSIS-, e segnatamente: -della domanda di permesso di costruire presentata dalla signora -OMISSIS-, relativa al progetto di ristrutturazione edilizia e ampliamento di volumetria del fabbricato sito in Via -OMISSIS- n. XX, Fg. 15 mappali 281 e 362 del N.C.E.U. di Gaggiano; -dei documenti testuali e planivolumetrici allegati alla predetta domanda di permesso di costruire; -del permesso di costruire n. 65 del 01.06.2022 rilasciato alla signora -OMISSIS-; -di ogni eventuale ulteriore atto e documento connesso all’intervento edilizio sopra individuato, ivi comprese eventuali pratiche edilizie relative a varianti progettuali; -della comunicazione di fine lavori ”.
È indubbio che si tratti di accesso cd. difensivo, poiché fondato su quella particolare “ relazione esistente tra documento amministrativo e necessità dell'istante di ‘curare' o ‘difendere' un proprio interesse giuridico ” (Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2023 n. 9365). Sul punto, in linea generale va ribadito che “ l’accesso difensivo trascende la dimensione partecipativa procedimentale e la stessa logica della trasparenza della funzione amministrativa, essendo per contro funzionale alla necessità dell'istante di "curare" (anche in sede pre- o stragiudiziale) o di "difendere" (in sede giudiziale) un bene-interesse giuridicamente rilevante oggetto della situazione giuridica soggettiva 'finale' asseritamente lesa, ossia di soddisfare l'esigenza di acquisire, tramite il documento esibendo, già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale, la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione di una res controversa, e, nel caso di mancata composizione del conflitto, ai fini della produzione in giudizio ad opera della parte. L'accesso difensivo supera pertanto le pertinenze probatorie che concernono il mero rapporto procedimentale tra il privato e la pubblica amministrazione, ovvero tra privati in cui si fa questione dell'esercizio del potere da parte di un'autorità amministrativa, e ricomprende tutte quelle pertinenze utili a dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche in generale, a prescindere dall'esercizio del potere nel singolo caso concreto, ed indipendentemente dal contesto entro il quale l'interesse giuridico può essere 'curato' o 'difeso', e quindi anche fuori dal processo ed anche in una lite tra privati ” (Cons. di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2021 n. 1154).
In tale prospettiva, gli atti di cui si chiede l'ostensione consentono di acquisire, con specificità tecnica, elementi di potenziale contrasto tra l’intervento edilizio assentito e la sfera giuridica dell’istante. Sussiste, e traspare dalla stessa richiesta di accesso, il necessario rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica tutelata.
A fronte di ciò, l’opposizione manifestata in sede procedimentale dalla controinteressata, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 184/2006, non evidenzia specifiche e concrete ragioni di riservatezza che impedirebbero l’ostensione dei documenti richiesti.
In linea generale, all’amministrazione non è sufficiente motivare l’espresso rifiuto all’ostensione, o consentirne il perfezionamento attraverso il meccanismo di cui all’art. 25 comma 4 L. 241/90, sull’unico presupposto dell’opposizione manifestata dal controinteressato. La normativa in materia di accesso agli atti rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi, ed eventualmente consentire l'accesso ai documenti dell'amministrazione omettendo eventuali dati personali di terzi interessati.
La documentazione per la quale è richiesta l’ostensione, una volta entrata nella sfera di disponibilità dell’amministrazione, assume un rilievo procedimentale. Su tale presupposto, il principio di trasparenza e il principio di effettività della tutela ex art. 24 Cost., non consentono restrizioni all’accesso difensivo fondate su ragioni di riservatezza o segretezza industriale o commerciale genericamente enunciate, anche di terzi. Difatti, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e la tutela della riservatezza, opera, nel caso di specie, il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza. L'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili - origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc. - ovvero dati sensibilissimi -ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi l'accesso sarebbe consentito solo a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente ordine all'Amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di dare ostensione alla documentazione richiesta dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna il Comune di Gaggiano al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.