Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 728/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 29 settembre 2022, da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giancarlo Moro (pec: e Alice Vettore Email_1
(pec: , in forza di procura in calce al ricorso ex art. Email_2
414 c.p.c.,
Appellante contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 che si costituisce con i proc. avv.to Francesca Paiola (pec: Email_3
c.f. e avv.to Pasquale Schiavulli (pec: , il primo per Email_4 mandato alle liti in data 03.06.2010 rep n. 100.862 racc. 23511, del Notaio Per_1 di Venezia, il secondo per mandato generale alle liti in data 20.07.2009 rep. N. 99470 racc.N. 22703 , notaio di Venezia, Persona_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo
n. 60/2022 d.d. 09.04.2022, non notificata.-
1
CONCLUSIONI
APPELLANTE
“- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale “epicondilite gomito destro” nella misura del 3% e così, in sommatoria con le menomazioni già riconosciute pari al 6% per l'infortunio del 4.11.2004 e del 6% per la patologia “tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori” riconosciuta nel primo grado del presente giudizio, nella misura del 14% complessivo o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 3% per la malattia professionale epicondilite gomito destro e così, in sommatoria con le menomazioni già riconosciute pari al 6% per l'infortunio del 4.11.2004 e del 6% per la patologia
“tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori” riconosciuta nel primo grado del presente giudizio, nella misura del 14% ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successi-ve modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggio-re, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medico-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore del ricorrente e quindi CP_2 alla corresponsione dell'indennizzo capitale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 3% per la malattia professionale epicondilite gomito destro e così, in sommatoria con le menomazioni già riconosciute pari al 6% per l'infortunio del 4.11.2004
e del 6% per la patologia “tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori” riconosciuta nel primo grado del presente giudizio, nella misura del 14% o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
CP_1
IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi inammissibile l'appello presentato da in quanto fondato su Parte_1 nuovi fatti e nuove prove non presenti in primo grado.
NEL MERITO, ED IN VIA PRINCIPALE:
2 1) Respingersi perché infondato, non provato o con qualsiasi altra statuizione, l'appello proposto da avverso la sentenza n.60/2022 del 09.04.2022 del Tribunale Parte_1 di Rovigo - Sez. Lavoro, confermandosi per l'effetto in ogni sua parte l'impugnata decisione.
2) spese di causa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo - dopo aver istruito la causa per testi e disposto consulenza tecnica medico/legale – ha parzialmente accolto la domanda proposta da con la quale Parte_1 richiedeva il riconoscimento dell'origine lavorative di due (2) malattie professionali
(in sommatoria con un infortunio sul lavoro occorso nel novembre 2014):
a) tendinopatia bilaterale (8%);
b) epicondilite braccio destro (3%).
In particolare, aderendo alle conclusioni del CTU, il giudice rodigino ha:
a) riconosciuto l'origine professionale della malattia “tendinopatia della cuffia dei rotatori” - da unificarsi con il precedente infortunio in itinere del 2004 quantificando il danno complessivo nella misura del 12%;
b) escluso la sussistenza di epicondilite laddove “appare difficilmente attribuibile ad una “tecnopatia” dal momento che essa si è sostanzialmente risolta e quindi sembra più un evento episodico piuttosto che un evento cronico collegato alla attività lavorativa;
le sentenze di cassazione citate prescrivono infatti che il nesso di causa occupazionale debba essere inequivocabile”.
Le spese di lite (nella misura di € 3.555,00 nei valori fra minimi e medi dello scaglione di riferimento da € 5.000,00 a € 26.000) e della CTU venivano poste a carico dell' soccombente. CP_2
2. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha proposto gravame Parte_1
con il quale censura la sentenza nella parte in cui ardendo alla consulenza con
[...] riferimento alla patologia al gomito ha agito in modo approssimativo limitando la propria indagine a conclusioni probabilistiche (“appare difficilmente attribuibile”…“sembra più un evento episodico”) senza dare alcuna motivazione di carattere scientifico.
3 Evidenzia che non è dato comprendere - in presenza di un solo referto dell'anno 2018 da cui risultava l'esistenza della patologia - quali criteri medico/legali abbia utilizzato il CTU per determinare “con probabilità” l'avvenuta guarigione.
Sottolinea che la richiesta di un approfondimento di indagine strumentale (peraltro come avvenuto per l'altra patologia alla spalla) avrebbe consentito di rispondere correttamente al quesito posto dal Giudice determinando con assoluta certezza scientifica il permanere o meno della patologia lamentata, anziché esprimere una valutazione approssimativa.
Rileva che tale indagine avrebbe dimostrato, invero, l'esistenza di calcificazioni a carico dell'epicondilo destro ed avrebbe escluso il carattere episodico della patologia, uniche ragioni sulla base delle quali il perito ha escluso l'origine professionale della epicondilite al gomito destro.
A dimostrazione della propria tesi offre in produzione il referto della ecografia eseguita in data 06.06.2022 che dimostra come persistono infatti a carico del gomito destro delle calcificazioni in prossimità dell'inserzione sull'epicondilo laterale (doc. 3: referto ecografia del 06.06.2022).
Tanto premesso conclude per il riconoscimento dell'origine professionale anche della patologia “epicondilite gomito destro”, previa integrazione e/o rinnovazione della consulenza d'ufficio e/o richiesta di chiarimenti al consulente e, per l'effetto, per la riforma sul punto dell'impugnata sentenza.
3. Nel costituirsi in giudizio l' difende la decisione concludendo per il rigetto del CP_1 gravame.
Sottolinea che in primo grado nessuna contestazione era stata svolta alla CTU sul punto dal CTP nominato dalla ricorrente.
Deduce che se pur è vero che di recente le Sezioni Unite della Cassazione (s. n.
5624/2022) hanno affermato che è possibile la contestazione degli esiti della CTU per la prima volta in comparsa conclusionale o anche in appello, tuttavia tale possibilità
è ammessa purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove.
4 Nel caso di specie eccepisce allora che controparte ha prodotto nuovi documenti sulla cui ritualità quali fatti e prove nuove si oppone.
4. La causa, dopo un paio di rinvii d'ufficio per riequilibrio ruolo, rinnovata la CTU è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 15 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
6. Il Collegio evidenzia che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9.04.2008 ha indicato l'“epicondilite” tra le malattie professionali tabellate qualora derivi da “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”, nonché” qualora derivi da “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza”, laddove nel caso di specie dall'istruttoria testimoniale svolta in primo grado emerge che la lavoratrice per motivi professionali svolgeva mansioni che comportavano ripetuti movimenti dell'avambraccio
Dunque, nella fattispecie ricorre la presunzione ex lege di origine professionale della patologia.
7. Alla luce della documentazione allegata dalla ricorrente nonché dell'assenza di esami strumentali svolti dal CTU di primo grado, la Corte ne ha disposto il rinnovo tenuto conto delle indicazione della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 5624/2022) che ha affermato che è possibile la contestazione degli esiti della CTU per la prima volta anche in appello, laddove parte appellante non ha introdotto nuovi fatti costitutivi.
8. Orbene, nella consulenza disposta dalla Corte al fine di dare compiuta risposta ai rilievi dell'appellante nei confronti della sentenza di primo grado oggetto dei motivi di impugnazione, risultano forniti i seguenti, condivisibili, chiarimenti nonché le altrettanto condivisibili risposte ai quesiti formulati: “Nel caso in esame appare provata ed evidente una esposizione lavorativa alla movimentazione manuale di carichi con l'utilizzo degli arti superiori pressoché per tutto il turno lavorativo in una “vita” lavorativa per oltre 20 anni con mansioni consimili, tempo assolutamente congruo alla manifestazione patologica. Stante la storia lavorativa, le previsioni di presunzione
d'origine della malattia indicata e la sua natura di estrinsecazione è possibile affermare la sua origine professionale.. La Sig.ra è affetta da “epicondilite bilaterale”. Parte_1
5 Tale patologia è da considerarsi di natura professionale. Il danno biologico permanente conseguente a tale specifica patologia di interesse è pari al 3% (tre per cento)
9. La completezza e analiticità nell'esame medico-legale della documentazione clinica prodotta, unitamente all'assenza di osservazioni avanzate dalle parti, induce la Corte
a condividere i risultati dell'elaborato peritale tenuto anche conto che non sussiste elemento alcuno per ricondurre la patologia ad una genesi diversa da quella lavorativa.
10. Pertanto, alla lavoratrice deve essere riconosciuto un danno biologico del 3% per
“epicondilite bilaterale” che unitamente ai pregressi, determina un danno biologico complessivo del 14%, con conseguente rideterminazione in tale superiore misura rispetto al 12% riconosciuto nell'impugnata sentenza.
11. Osserva infatti la Corte che il CTU nominato in appello per mero errore ha considerato un pregresso del 14% (invece che del 12%).
Invero, risulta che a è stata riconosciuta l'origine professionale Parte_1 di una precedente infortunio sul lavoro (con menomazione del 6%) che unitamente a quella accertata in primo grado (tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori) - con statuizione non attinta da gravame e pertanto da ritenersi passata in giudicato - ha determinato un danno biologico complessivo del 12 %.
12. Orbene per il calcolo del danno biologico complessivo - in presenza di lesioni plurime che attingono organi distinti coesistenti come stabilito dal d.m. n. 12.07.2020
(allegato al Dlgs. n. 38/2000) - è necessario applicare un calcolo riduzionistico mediante la cosiddetta formula scalare c.d. di Balthazard.
13. Per eseguire questo calcolo è necessario prima effettuare la valutazione percentuale dei punti di invalidità di ciascuna menomazione riportata dal paziente e successivamente applicare la formula riduzionistica, che consiste nella somma di tali valori diminuita del loro prodotto: invalidità totale = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2), dove
IP1 e IP2 sono le percentuali di invalidità delle singole lesioni.
14. Nel caso di specie 0,12 + 0,03 – (0.12 x 0,03) e dunque 0,1464 con esclusione della frazione di punto (cfr. Cass. n. 451/2022) per un danno biologico complessivo pari al
14%.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa dichiarato € 6.695,88)
e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi
6 previsti dal d.m. 55/2014 ed alle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della semplicità della decisione e della natura degli atti delle parti (riproduttivi degli argomenti difensivi già articolati in primo grado), con conferma delle statuizioni in punto spese di causa e liquidazione delle spese di CTU nonché di CTP di cui all'impugnata sentenza.
Le spese vanno distratte a favore dei procuratori antistatari dell'appellante.
16. Le spese di CTU del presente grado vanno poste a carico dell' e sono liquidate CP_1 come da separato decreto.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide:
1) ridetermina la percentuale di danno biologico complessivo - di cui al capo 1) - nella misura del 14%;
2) conferma le statuizioni di cui ai capi 3) e 4) relative alla liquidazione delle spese di lite, di CTU nonché di CTP;
3) condanna l' al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione favore dei difensori antistatari avv.ti MORO Giancarlo e VETTORE Alice.
Venezia, 15.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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