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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 20/01/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 623/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stessa ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliata presso in Patti
c.da Gallo n. 37 (domicilio digitale pec: , Email_1
Ricorrente
CONTRO con sede in Controparte_1
Roma, Via G. Grezar 14 (c.f. e p.i. ) rappresentata e difesa dall' avv P.IVA_1
ST TE (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Via Consolare Valeria n.81 PEC Fax n. CP_1 Email_2
0908967133;) giusta procura in atti,
Controparte_2
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ME (C.F. , elettivamente domiciliata in presso i propri uffici siti C.F._3
Via dei Mille is. 221, (PEC – fax 090- CP_1 Email_3
674168);
Resistenti
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 01/03/2023, adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, una pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229008222716000, notificata in data
12/12/2022, per l'importo complessivo di € 4.137,06, emessa in virtù della cartella n.
29520160024605384000 del 05/12/2016.
Parte ricorrente motivava l'anzidetta richiesta ritenendo insussistente il diritto dell'
[...]
resistente a procedere al recupero delle somme reclamate in quanto già CP_3 maturata la prescrizione quinquennale. Rilevava, in ogni caso, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in quanto a dire della ricorrente l'atto non esplicita il termine per impugnare l'atto e l'autorità presso cui proporre impugnazione dell'intimazione stessa.
Pertanto, ne chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese e compensi.
L Controparte_2
, si costituiva in giudizio con
[...] Controparte_2 memoria del 04/11/2023, e, preliminarmente, rilevava il proprio difetto di legittimazione in quanto le doglianze di parte ricorrente riguardavano vizi formali dell'atto impugnato attinente alla fase della riscossione e, di conseguenza, tali vizi dovevano essere fatti valere solo nei confronti dell'ente addetto alla riscossione.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate ed inammissibili in diritto, con vittoria di spese e compensi.
L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_4
17/11/2023 rilevando preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze di parte ricorrente in quanto, attinenti all'aspetto formale dell'atto impugnato, sono state proposti oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. Rilevava, altresì, che non si era ancora maturato alcun termine prescrizionale in quanto le cartelle sottese all'intimazione di pagamento erano state regolarmente notificate al ricorrente e domandava di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva poiché detta
Pag. 2 di 4 legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto il concessionario del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Anzitutto va rilevata l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva sollevato sia dall' alla famiglia, sia dall' . CP_2 Controparte_1
Ed infatti, l'oggetto del ricorso concerne l'impugnazione di una intimazione di pagamento, fondata principalmente sulla eccepita prescrizione del credito reclamato, da qualificarsi alla stregua di una opposizione preventiva all'esecuzione, rispetto a cui va ritenuta sia la legittimazione passiva dell'ente creditore, sia quella dell'agente della riscossione, quantomeno quale adiectus solutionis causa.
Tanto premesso, l'intimazione di pagamento n. 29520229008222716000, notificata in data 12/12/2022, per l'importo complessivo di € 4.137,06, risulta emessa in virtù della cartella n. 29520160024605384000 notificata il 05/12/2016.
A fronte di ciò, parte ricorrente non contesta l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 29520160024605384000, affermando espressamente di averla ricevuta in data 05/12/2016.
Conseguentemente, tenuto conto della pacifica durata quinquennale del termine di prescrizione, va rilevato che tale termine, decorrente dalla notifica della cartella avvenuta il 5 dicembre 2016, sarebbe scaduto il 5 dicembre 2021. Tuttavia, per effetto della legislazione emergenziale ID (art. 37, comma 2, D.L. 18/2020 e art. 11, comma
9, D.L. 183/2020), il termine è stato sospeso per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), con conseguente slittamento della scadenza al 12 ottobre 2022.
Poiché il primo atto interruttivo (intimazione di pagamento) è stato notificato il 12 dicembre 2022, oltre il termine prorogato, il credito deve ritenersi prescritto
Ogni altra questione rimane assorbita.
Pag. 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM. n. 174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da , così provvede: Parte_2
In accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n.
29520229008222716000 fondata sulla cartella n. 29520160024605384000.
Condanna l' e l' Controparte_1 Controparte_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido
[...] tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Patti, 13/11/2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO/
Dott. Fabio Licata
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 20/01/2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 623/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stessa ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliata presso in Patti
c.da Gallo n. 37 (domicilio digitale pec: , Email_1
Ricorrente
CONTRO con sede in Controparte_1
Roma, Via G. Grezar 14 (c.f. e p.i. ) rappresentata e difesa dall' avv P.IVA_1
ST TE (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Via Consolare Valeria n.81 PEC Fax n. CP_1 Email_2
0908967133;) giusta procura in atti,
Controparte_2
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ME (C.F. , elettivamente domiciliata in presso i propri uffici siti C.F._3
Via dei Mille is. 221, (PEC – fax 090- CP_1 Email_3
674168);
Resistenti
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 01/03/2023, adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, una pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229008222716000, notificata in data
12/12/2022, per l'importo complessivo di € 4.137,06, emessa in virtù della cartella n.
29520160024605384000 del 05/12/2016.
Parte ricorrente motivava l'anzidetta richiesta ritenendo insussistente il diritto dell'
[...]
resistente a procedere al recupero delle somme reclamate in quanto già CP_3 maturata la prescrizione quinquennale. Rilevava, in ogni caso, la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in quanto a dire della ricorrente l'atto non esplicita il termine per impugnare l'atto e l'autorità presso cui proporre impugnazione dell'intimazione stessa.
Pertanto, ne chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese e compensi.
L Controparte_2
, si costituiva in giudizio con
[...] Controparte_2 memoria del 04/11/2023, e, preliminarmente, rilevava il proprio difetto di legittimazione in quanto le doglianze di parte ricorrente riguardavano vizi formali dell'atto impugnato attinente alla fase della riscossione e, di conseguenza, tali vizi dovevano essere fatti valere solo nei confronti dell'ente addetto alla riscossione.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate ed inammissibili in diritto, con vittoria di spese e compensi.
L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_4
17/11/2023 rilevando preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze di parte ricorrente in quanto, attinenti all'aspetto formale dell'atto impugnato, sono state proposti oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. Rilevava, altresì, che non si era ancora maturato alcun termine prescrizionale in quanto le cartelle sottese all'intimazione di pagamento erano state regolarmente notificate al ricorrente e domandava di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva poiché detta
Pag. 2 di 4 legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore, in quanto il concessionario del servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Anzitutto va rilevata l'infondatezza del difetto di legittimazione passiva sollevato sia dall' alla famiglia, sia dall' . CP_2 Controparte_1
Ed infatti, l'oggetto del ricorso concerne l'impugnazione di una intimazione di pagamento, fondata principalmente sulla eccepita prescrizione del credito reclamato, da qualificarsi alla stregua di una opposizione preventiva all'esecuzione, rispetto a cui va ritenuta sia la legittimazione passiva dell'ente creditore, sia quella dell'agente della riscossione, quantomeno quale adiectus solutionis causa.
Tanto premesso, l'intimazione di pagamento n. 29520229008222716000, notificata in data 12/12/2022, per l'importo complessivo di € 4.137,06, risulta emessa in virtù della cartella n. 29520160024605384000 notificata il 05/12/2016.
A fronte di ciò, parte ricorrente non contesta l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 29520160024605384000, affermando espressamente di averla ricevuta in data 05/12/2016.
Conseguentemente, tenuto conto della pacifica durata quinquennale del termine di prescrizione, va rilevato che tale termine, decorrente dalla notifica della cartella avvenuta il 5 dicembre 2016, sarebbe scaduto il 5 dicembre 2021. Tuttavia, per effetto della legislazione emergenziale ID (art. 37, comma 2, D.L. 18/2020 e art. 11, comma
9, D.L. 183/2020), il termine è stato sospeso per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), con conseguente slittamento della scadenza al 12 ottobre 2022.
Poiché il primo atto interruttivo (intimazione di pagamento) è stato notificato il 12 dicembre 2022, oltre il termine prorogato, il credito deve ritenersi prescritto
Ogni altra questione rimane assorbita.
Pag. 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM. n. 174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da , così provvede: Parte_2
In accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n.
29520229008222716000 fondata sulla cartella n. 29520160024605384000.
Condanna l' e l' Controparte_1 Controparte_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido
[...] tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Patti, 13/11/2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO/
Dott. Fabio Licata
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