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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/08/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 39/2021 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PIERFEDERICI MARCO sito in VIA PALEOCAPA 25/6, SAVONA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti
PIERFEDERICI MARCO, CRISTOFFANINI GIOVANNI, BRAVO GIOVANNI
appellante nei confronti di
1 (COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA BARTOLOMEO BOSCO 31/4,
16121, GENOVA - rappresentato e difeso dall'Avv. GRANARA DANIELE
appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale “Voglia codesta Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 267/2020 del 9 giugno
2020, richiamata espressamente ogni domanda, eccezione, deduzione ed istanza formulata nel procedimento di primo grado, da aversi qui come integralmente e formalmente ritrascritta, e conseguentemente ritualmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per le ragioni e nei termini di cui all'atto di appello ed alle note di trattazione:
A) in via istruttoria:
1) disporre consulenza tecnica di ufficio volta a quantificare l'indennità di occupazione dovuta dal a quanto meno dal 3 febbraio 2005, Controparte_1 Parte_1
che dovrà anche tenere conto della effettiva produttività reddituale del bene oggetto di causa nonché gli eventuali danni;
2) ammettere la prova testimoniale sui capitoli di prova e coi testi non ammessi dal
Giudice di prime cure, ove ritenuta rilevante ai fini del decidere;
B) nel merito:
1) accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
occupa senza alcun titolo l'immobile sito in in fregio alla Piazza del Popolo, _1
identificato al Catasto Terreni del Comune di foglio n. 64, mappale/particella _1
n. 2 e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare, per le causali ed i titoli di cui in narrativa, il in persona del Sindaco pro tempore, all'immediato Controparte_1
2 rilascio e restituzione a favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, dell'immobile di proprietà di quest'ultima e di cui sopra sito in _1
in fregio alla Piazza del Popolo, meglio identificato al Catasto Terreni del Comune di foglio n. 64, mappale/particella n. 2; _1
2) accertare e dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al versamento, in favore di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma a titolo di indennità di occupazione che verrà individuata dalla Corte Ecc.ma nella misura meglio vista e ritenuta e/o in corso di causa emergenda, anche da liquidarsi previa eventuale CTU, quantomeno dalla data del 3 febbraio 2005 e/o dalla data meglio vista e ritenuta sino all'effettivo rilascio, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre interessi moratori da ogni singola scadenza al saldo;
3) rigettare l'appello incidentale e tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste formulate dal in quanto inammissibili ed infondate sia in fatto sia Controparte_1
in diritto;
C) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e della precedente procedura di mediazione, oltre rimborso forfetario 15%, oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge”;
Per l'appellato e appellante incidentale : “Piaccia Controparte_1
all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e richiesta:
I. In accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza gravata:
1) In via preliminare, espungere dal fascicolo la p.e.c. di in data 9.01.2020 e CP_2
la documentazione alla medesima allegata, ex adverso prodotta, poiché evidentemente tardiva e comunque irrilevante nonché espungere dal fascicolo la documentazione ex adverso depositata avente ad oggetto la “busta anonima” ricevuta dalla Parte_2
e il contenuto della stessa (parere reso dall'Avv. Corrado Augusto Mauceri in data
[...]
3 8.01.2010 e relativa nota del in data 26.11.2009) poiché costituenti Controparte_1
documenti riservati e coperti da segreto d'ufficio, la cui ostensione era stata formalmente denegata sia dal (da ultimo con nota prot. n. 76978 in Controparte_1
data 18 novembre 2019), sia dal Giudice di primo grado con provvedimento n. crol.
2243/2019, in data 17.09.2019, sia dal TAR Liguria, con sentenza 24.02.2020, n. 139, passata in giudicato, in esito alla proposizione del ricorso R.g.r. n. 839/2019, atteso che i predetti documenti costituiscono corpo del reato ex art. 326 e 622 c.p. e sono stati ottenuti a seguito di illecito penale, nonché dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. ed espungere dal fascicolo il documento D. ex adverso prodotto, avente ad oggetto la relazione dell'Ing. in data 4.01.2021; Persona_1
2) In via pregiudiziale:
a) accertare e dichiarare l'appartenenza al demanio ferroviario pubblico dell'immobile oggetto di causa individuato al Fg. 64, mapp. 2 del NCT del Comune di e per _1
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, in parte qua, dell'atto pubblico a rogito notaio
Dott. 3.02.2005; Per_2
b) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dalla
[...]
per genericità ed indeterminatezza;
Parte_2
3) In via principale graduata, previa declaratoria dell'ammissibilità delle domande riconvenzionali formulate nel giudizio di primo grado dal Controparte_1
a) accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'azione ex adverso proposta ex art. 948 c.p.c. e la conseguente infondatezza della stessa;
b) accertare e dichiarare che la Piazza del Popolo è di proprietà del Controparte_1
per maturata usucapione ultraventennale c) in subordine, accertare e dichiarare che la Piazza del Popolo è di proprietà del per intervenuta accessione invertita;
Controparte_1
d) in ogni caso, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di la _1
trascrizione dell'emananda sentenza a favore del Comune di e con riferimento _1
4 all'individuazione catastale dei mappali contenuta nella CTU depositata in atti, con manleva dello stesso da ogni responsabilità;
II. In reiezione dell'atto di citazione in appello ex adverso proposto:
4) respingere le domande ex adverso proposte di restituzione dell'immobile e di condanna dell'Amministrazione alla corresponsione dell'indennità di occupazione, perchè inammissibili, improponibili, improcedibili e/o comunque infondate nel merito per i motivi esposti;
5) In via di strettissimo subordine, accertare e dichiarare che le somme richieste dalla a titolo di indennità di occupazione sono prescritte – quantomeno Parte_2
- per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
6) In via istruttoria:
a) ci si oppone alle richieste di C.T.U. e di ammissione della prova testimoniale, ex adverso formulate;
b) si chiede, ove occorra, l'ammissione del seguente capitolo di prova dedotto con memoria ex art. 183 C.P.C., VI comma n. 2, in data 27 settembre 2017.
2) “VERO CHE l'immobile sito in fregio a Piazza del Popolo in era concesso _1
dal ad che vi ha regolato il parcheggio pubblico sullo Controparte_1 CP_3
stesso esistente”.
Si indicano quali testi:
- Dott. Daniele, già Dirigente Settore Affari Generali Risorse Umane e Servizi Tes_1
Demografici del Comune di con domicilio eletto presso la nota sede della casa _1
comunale in _1
- attualmente Settore Gestione Risorse Finanziarie ed Controparte_4
economato, ex Dirigente del Patrimonio del Comune di con domicilio eletto _1
presso la nota sede della casa comunale in _1
5 - Amerio Dott.ssa Responsabile Servizio Patrimonio del Tes_2 _1
con domicilio eletto presso la nota sede della casa comunale in
[...] _1
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a.” e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “1. La società asserisce di essere proprietaria Parte_1
di immobili e porzioni di terreno siti in in fregio alla centrale Piazza del Popolo, _1
identificati al NCEU al foglio 64 mappale/particella n. 2, avendoli acquistati con rogito
Notaio di Genova in data 3.2.2005. Per_2
Detti immobili sarebbero ad oggi occupati senza titolo dal di il quale _1 _1
rifiuterebbe illegittimamente di riconsegnarli all'avente diritto oltre che di corrispondere alcunché a titolo di indennità di occupazione.
Sulla base di tali premesse l'esponente ricorreva al Tribunale di Savona ai sensi dell'art. 447 bis cpc facendo presente che:
1. In altra causa analoga alla presente, avente ad oggetto aree adiacenti a quelle di cui oggi si discute, il Tribunale di Savona ha già rigettato la tesi del in merito _1
all'applicabilità dell'istituto della c.d. accessione invertita;
2. In ogni caso “il in data 31.05.2016, ben prima del deposito della Controparte_1
citata sentenza, avvenuto in data 21.09.2016, ha provveduto a riconsegnare all'esponente il bene oggetto della predetta vertenza, facendo seguito alla precedente riconsegna di altra porzione di terreno non oggetto di causa avvenuta in data
05.05.2016, senza che fosse verbalizzata e/o specificata da parte dell'ente alcuna riserva in merito alle domande formulate in giudizio ovvero circa l'asserita accessione invertita dei beni di proprietà dell'esponente”;
3. Il “con lettera datata 23.02.2010, protocollo n. 11488 (doc. 8) ha _1 _1
riconosciuto, in virtù del citato atto di acquisto datato 03.02.2005, la proprietà in capo 6 a del compendio immobiliare di Piazza del Popolo rinunciando altresì Parte_1
alle domande sullo stesso formulate. Tale missiva è stata richiamata nel contratto
22.07.2014 relativo a differenti aree (doc. 9) dove alla pagina n. 2 risulta che il _1
«… ha rinunciato a rivendicare titoli di proprietà o altri diritti sugli immobili oggetto del predetto atto di acquisto»”. (Cfr. citazione pagg. 3,4).
Il si costituiva eccependo che “l'immobile oggetto di causa, a Controparte_1
seguito di accordi intercorsi tra il e Società controllate da Ferrovie Controparte_1
dello Stato (Ferservizi spa e Ferrovie real Estate spa) è pervenuto nel possesso dell'Amministrazione Comunale in data antecedente al 1978”.
L'ente precisava che “il trasferimento del possesso di detto compendio immobiliare era stato posto in essere al fine di soddisfare esigenze di pubblico interesse, realizzando sul medesimo opere pubbliche asservite all'utilizzo collettivo”, tant'è vero che “le aree de quibus ricadono – tra le altre – in quelle ricomprese nel piano Particolareggiato dell'oltre letimbro approvato con DPGR n. 2041 del 19.01.1977”.
In ragione di detto strumento urbanistico “a far data dal 1978 (anno di trasferimento del possesso di detto immobile al Comune di : _1
- Una porzione dell'immobile de quo è destinata a parcheggio pubblico libero;
- Una diversa porzione del medesimo immobile è adibita a parcheggio pubblico a pagamento;
Ulteriori porzioni dello stesso sono state oggetto di trasformazione irrimediabile mediante la costruzione di strade pubbliche, collegamenti viari, giardini pubblici, impianti sportivi e altre opere pubbliche” (cfr. comparsa di risposta pagg. 2,3).
Fatte queste premesse il negava ogni efficacia all'atto di rinuncia alla _1
proprietà invocato dalla controparte in quanto proveniente da un Dirigente
Amministrativo e non dal Consiglio dell'Ente, unico organo a ciò legittimato.
Nel merito il Comune di _1
7 a) Proponeva domanda riconvenzionale di usucapione;
b) In subordine invocava, ancora in via riconvenzionale, l'istituto dell'accessione invertita asserendo l'avvenuta irreversibile destinazione del fondo alla finalità pubblica;
c) In via di ulteriore subordine chiedeva che venga accertata l'avvenuta costituzione sulle aree de quibus di una servitù di uso pubblico stante il corrispondente utilizzo collettivo ultraventennale;
d) Eccepiva la prescrizione dell'eventuale diritto dell'attrice alla corresponsione dell'indennità di occupazione.
Con ordinanza del 20.4.2017 l'allora Giudice istruttore, qualificata la domanda attorea in termini di rivendicazione piuttosto che di restituzione, disponeva il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie assegnando i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
2. La causa è stata istruita mediante escussioni testimoniali e a mezzo licenziamento di una CTU descrittiva dei luoghi (…).
All'udienza del 14.2.2020 lo scrivente invitava le parti a prendere posizione in merito alla applicabilità alla fattispecie in esame dell'istituto giuridico noto come dicatio ad patriam. “
Con sentenza definitiva n. 267/2020 del 09/06/2020, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decideva: “1.Respinge tutte le domande di Parte_1
2. Dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali del Controparte_1
3. Spese di lite interamente compensate”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 08.01.2021.
[...]
8 Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello; proponeva appello incidentale.
Le parti richiedevano congiuntamente numerosi rinvii al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, producendo il Protocollo di Intesa stipulato tra le parti e le proroghe dello stesso.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 24.02.2025, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, SIA L'APPELLO PRINCIPALE CHE QUELLO
INCIDENTALE SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE RIGETTATI.
PRELIMINARMENTE SULL'ECCEZIONE DI “INAMMISSIBILITÀ E/O
TARDIVITÀ DEI DOCUMENTI EX ADVERSO PRODOTTI IN PRIMO
GRADO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEI TERMINI EX ART.
183, VI° COMMA C.P.C. E DELLA RELAZIONE DELL'ING. Per_1
IN DATA 4 GENNAIO 2021 EX ADVERSO DEPOSITATA COME
[...]
DOC. D IN APPELLO” RUBRICATA COME TERZO MOTIVO DI APPELLO
INCIDENTALE
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità delle produzioni effettuate nel corso del giudizio di prime cure e riproposte nel presente grado di giudizio nonché della produzione indicata come all. D CT ing. Per_1
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Quanto alla produzione denominata all. D, la stessa è inammissibile in quanto trattasi di elaborato tecnico formato in vista del secondo grado di giudizio;
costituisce infatti principio consolidato che “Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di 9 primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti. (Cass. Sez. 3, 27/07/2024, n. 21080, Rv. 671832 – 01).
Parimenti fondata è l'eccezione di inammissibilità delle produzioni effettuate nel primo grado di giudizio in data 6.02.2020 e riprodotte sub doc. 11, trattandosi di documenti
(parere legale allegato a lettera prot.11488 oggetto di istanza di _1 _1
accesso agli atti respinta dal per i quali era stata avanzata dall'odierno _1
appellante istanza di acquisizione al CTU (istanza 13.09.2019):
Tale istanza è stata respinta con decreto del 17.09.2019.
Successivamente non è stata reiterata istanza di acquisizione degli stessi in sede di precisazione delle conclusioni (verbale 20.02.2020), laddove veniva genericamente richiesta la “ammissione degli incombenti istruttori dedotti e/o deducendi meglio visti e ritenuti” e il “licenziamento di CTU volta a quantificare l'indennità di avviamento”.
Come insegnato dalla Suprema Corte, infatti, “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
10 della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 - 01).
Irrilevante la circostanza della asserita successiva acquisizione del documento pervenuto all'attore in “busta anonima”, trattandosi dei medesimi documenti la cui produzione non era stata autorizzata.
APPELLO PRINCIPALE.
PRIMO MOTIVO: il Tribunale ha erroneamente creduto che il _1
possedesse legittimamente l'area in base a un titolo valido ed opponibile a Pt_1
.
[...]
Con il primo motivo, l'appellante si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il possesso dell'area da parte del sarebbe stato _1
il frutto di accordi intervenuti con Ferrovie dello Stato. In particolare, nel primo grado di giudizio, il ha sostenuto che l' le avrebbe _1 Controparte_5
messo a disposizione l'intero compendio a cui l'area afferisce sulla scorta di un accordo
“in via informale” (atto d'appello pagg. 7 e 8). Tali conclusioni a parere dell'appellante non sarebbero condivisibili deducendo che: i) “A ben vedere, le affermazioni avversarie risultavano già per sé scarsamente plausibili sol che si consideri che gli accordi relativi ai diritti prospettati dal avrebbero dovuto concludersi per _1
iscritto a pena di nullità (vedi art. 1350 c.c.); che la qualità delle parti (il _1
da un lato e l dall'altro lato) e la natura del
[...] Controparte_5
contratto rendono poco probabile che l'accordo prospettato dalla difesa avversaria sia stato concluso in via informale e non per iscritto;
che la prova dei contratti è limitata ex lege al documento scritto e il ricorso ad altri mezzi di prova è consentito solo in ipotesi specifiche che nel caso di specie certamente non ricorrono (vedi art. 2721 c.c.)”
(atto d'appello pag. 8); ii) “Nel fascicolo di primo grado, vi è invece prova che gli accordi tra il e l' esistono, hanno un _1 Controparte_5
contenuto diverso da quello prospettato dalla difesa avversaria e furono comunque conclusi per iscritto. Più precisamente, la prova dell'esistenza di tali accordi e del loro
11 contenuto risulta dai documenti prodotti da sub doc. 11 nel fascicolo di Parte_1
primo grado, ossia il parere dell'Avv. Corrado Mauceri del 8.1.2010 e la lettera del prot. n. 60510 del 26.11.2009, di richiesta del relativo parere” da Controparte_1
cui emergerebbe “la prova che il ha acquisito dall' _1 Controparte_5
la mera detenzione dell'area per cui è causa, in vista della successiva
[...]
adozione di un provvedimento di esproprio, che però non è mai intervenuto.
Aggiungiamo che, sulla scorta degli accordi raggiunti tra l' Controparte_5
e il in caso di mancato esproprio, quest'ultimo si era
[...] Controparte_1
impegnato a pagare un canone sulle aree consegnate dal giorno della consegna in poi”
(atto d'appello pagg. 8 e s.); iii) “A fronte di quanto sopra acclarato, risulta conseguentemente privo di rilievo che (a) il PRIS del 1977 abbia impresso in allora particolari destinazioni all'area per cui è causa, ovvero (b) il abbia realizzato _1
sull'area medesima delle opere pubbliche” (atto d'appello pag. 9); così come sarebbe irrilevante, nella prospettazione dell'appellante, la circostanza che il abbia _1
realizzato opera pubbliche sull'area di cui trattasi, anche sotto il profilo dell'occupazione acquisitiva, istituto non più ammesso e, comunque, difettando il requisito dell'irreversibilità delle opere oggetto di causa.
SECONDO MOTIVO: il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile l'istituto della dicatio ad patriam e nell'affermare che tale istituto avrebbe determinato la costituzione di una servitù di diritto pubblico anteriormente al 2005.
L'appellante lamenta che la sentenza di primo abbia erroneamente ha ricondotto la fattispecie per cui è causa all'istituto di matrice giurisprudenziale della dicatio ad patriam.
Secondo la società appellante, invece i) “L'ipotesi che sull'area per cui è causa si sia potuta costituire una servitù di diritto pubblico è contraddetta dalla circostanza che il deteneva la stessa in ragione degli accordi raggiunti a suo tempo con l' _1 [...]
. Con tali accordi, consegnò l'area al Controparte_5 CP_5 CP_5
in vista dell'espropriazione della medesima;
e, in caso di mancato _1
12 completamento della procedura entro i termini convenuti, il avrebbe _1
compensato il proprietario dell'area col pagamento di un canone. Si deve quindi escludere che il abbia mai esercitato sull'area in questione un Controparte_1
possesso idoneo a determinare l'acquisto del diritto di servitù” (atto d'appello, pag.
11); ii) La dicatio ad patriam prescrive un comportamento del privato univocamente e consapevolmente rivolto a mettere l'immobile a durevole disposizione delle esigenze della collettività. Tale comportamento non sussiste nel caso di specie, visto che l'
[...]
consegnò l'area al perché quest'ultimo aveva Controparte_5 _1
dichiarato di volerla espropriare” (atto d'appello, pag. 11); iii) “Inoltre, l'affermazione per cui il avrebbe acquisito la proprietà del bene o un diritto di servitù sulla _1
medesima è comunque smentita dagli strumenti urbanistici che ad oggi stabiliscono la destinazione dell'area per cui è causa. Così, nel PUC del Comune di _1
attualmente in vigore, sono previste funzioni residenziali e commerciali, oltre alla
«realizzazione di un parcheggio pubblico interrato di almeno 27.000 mq con sistemazione di una piazza pubblica», precisando che «in sede di PUO dovrà altresì essere definito un protocollo di intesa tra soggetto attuatore/Ferrovie/Comune atto a definire il regime di tali aree» (v. p. 21 dell'Allegato 3 alla CTU, nonché la relazione dell'Ing. pp.
4-5 e allegato 7). Va da sé che tali previsioni sono ipso facto Per_1
incompatibili con l'esistenza sull'area di un diritto di servitù a favore del _1
(atto d'appello pag. 12). Il contrasto tra le previsioni urbanistiche e la statuizione secondo cui il vanta un diritto di servitù sull'area in questione troverebbe _1
conferma nella lettera del 26.10.2009 del (doc. 11, fascicolo di primo grado) _1
e, peraltro, gli strumenti urbanistici riconoscerebbero che l'area per cui è causa è di proprietà di privati.
I motivi, che devono essere scrutinati unitariamente in virtù della connessione che li unisce, sono ad avviso della Corte, infondati.
A) Preliminarmente la Corte osserva che le deduzioni di parte appellante si fondano su documenti (4 appello e 11 primo grado) che non sono entrati a far parte del materiale
13 probatorio valutabile come già evidenziato nell'esame dell'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata.
B) Parte appellante si limita a reiterare le proprie argomentazioni, utilizzando i predetti documenti, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, con cui il Tribunale, anche sulla scorta di una corretta valutazione degli esiti della CTU, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della dicatio ad patriam.
In particolare, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure: i) “lo strumento di pianificazione urbanistica generale raggruppa i fondi per cui è causa nella Zona “F”
(“zone per attrezzature e impianti di interesse generale”) e precisa che “la zona F32
(quella oggetto di causa ndr) ha come destinazione prevalente quella di parco urbano/ricreazione e sport” (sentenza pag. 5); ii) “l'occupazione del non _1
avviene in via di mero fatto, né in base a provvedimenti amministrativi illegittimi, ma sulla base delle previsioni del Piano Regolatore Intercomunale Savonese approvato con
DPGR n. 1988 del 5.9.1977 e del relativo strumento attuativo (c.d. Piano particolareggiato dell' ), la cui validità ed efficacia in questa sede nessuno CP_6
ha posto in discussione. Il tutto preceduto da uno specifico accordo informale raggiunto all'epoca tra il e le Società in allora proprietarie dei lotti, le quali Controparte_1
affidavano all' la gestione dei terreni oggi contesi in vista delle finalità Parte_3
istituzionali di quest'ultimo. Tale ultima circostanza, affermata dall'Amministrazione convenuta nel proprio atto di costituzione e non contestata dall'attrice in alcuna delle proprie successive difese, trova conferma nel fatto stesso che immediatamente dopo la consegna le aree sono state ricomprese senza contestazioni nei ridetti strumenti di pianificazione urbanistica.” (sentenza pag. 6); iii) “E' inoltre pacifico che il _1
ha provveduto a propria cura e spese alla demolizione dei manufatti ivi insistenti ed alla risistemazione delle aree, in particolare l'edificio costituente la c.d. “vecchia stazione” ferroviaria, adattando la zona alle nuove modalità di generale utilizzo previste dal PRG, senza che ciò, per quanto è dato sapere, abbia determinato l'insorgere di doglianze di sorta. Il tutto evidentemente sulla scorta di precisi accordi con la società
14 proprietaria del fondo: lo stesso CTP della società attrice ammette che sarebbe “quanto meno singolare pensare che il si sia fatto carico di una serie di interventi senza _1
avere concordato con FFSS le modalità di attuazione” (cfr. osservazioni alla CTU pag.
8). Tali accordi si collocavano peraltro all'interno di una ben più ampia intesa riguardante la regolazione di più estesi settori del territorio comunale se è vero che la demolizione della stazione ferroviaria originaria è avvenuta in concomitanza con
“l'apertura della nuova stazione ferroviaria Mongrifone” in altra posizione (cfr. deliberazione n. 554 del Consiglio Comunale del 20.12.1979 allegata alla CTU)” (pag.
6 sentenza)
C) La sentenza, ad avviso della Corte, ha correttamente valutato le risultanze della CTU dalla quale emerge, infatti, che sull'area contestata a partire dal 1979 furono effettuati diversi lavori da parte del con irreversibile destinazione dell'area Controparte_1
ad uso della collettività ed in specie: “Pratica inerente i lavori di demolizione della vecchia stazione ferroviaria Letimbro e fabbricati ad essa annessi e sistemazione provvisoria dell'area di risulta approvati con provvedimento del Consiglio Comunale
n. 554 del 20.12.1979, integrato con provvedimenti della Giunta Municipale n. 166 del
05.02.1980, del Consiglio Comunale n. 146 del 14.04.1980, della Giunta Municipale
n. 955 del 13.05.1980; Pratica inerente i lavori di sistemazione area ex stazione ferroviaria Letimbro approvati con provvedimento del Consiglio Comunale n. 76 del
09.03.1981; lavori assegnati con provvedimento della Giunta Municipale n. 1341 del
30.07.1981 e ultimati il 16.02.1982; Pratica inerente i lavori di costruzione aiuole e scalette di accesso al piazzale ex stazione ferroviaria Letimbro in via IV Novembre approvati con provvedimento del Consiglio Comunale n. 437 del 30.11.1981; - Pratica inerente i lavori di ampliamento del piazzale ex stazione ferroviaria Letimbro approvati con provvedimento del Consiglio Comunale n. 488 del 22.11.1982 integrato con provvedimento esecutivo della Giunta Municipale n. 1150 del 11.07.1983, ultimati il
13.07.1983; pagamento all'impresa con provvedimento della Giunta Municipale n. 459 del 19.03.1984; - Pratica inerente i lavori di sistemazione area di risulta sita tra la pertinenza del nuovo palazzo di Giustizia e piazza del Popolo approvati con
15 Deliberazione della Giunta Municipale n. 1034 del 29.05.1987, ratificata provvedimento del Consiglio Comunale n. 298 del 30.07.1987, entrambi esecutivi, lavori affidati con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1929 del 23.10.1987, esecutiva, ultimati il 29.12.1987; Documentazione relativa ai posteggi a pagamento: -
-Deliberazione della Giunta Comunale n. 427 del 28/12/1998 per la riorganizzazione del sistema dei parcheggi a pagamento di --Ordinanza della Polizia Municipale _1
n. 1047/99 del 01/04/1999 per l'istituzione della zona di sosta a pagamento in Piazza del Popolo per un totale di 1450 posti auto. --Contratto di servizio per la gestione dei posteggi a pagamento cittadini tra e registrato Controparte_1 CP_3
all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Savona il 04/03/2002 al n. 1660 serie 3» (CTU pagg.27 e segg).
D) Tali opere sono tutt'ora presenti sull'area in oggetto e lo erano all'epoca dell'acquisto del bene da parte di . Dunque «La servitù di uso pubblico Parte_1
era già sorta al momento dell'acquisto da parte di nell'anno 2005 – circa Parte_1
trenta anni dopo l'approvazione del PRG - onde essa, stante il suo carattere reale, si è trasferita in capo al nuovo proprietario. Né l'odierna attrice potrebbe invocare l'ignoranza incolpevole del peso gravante sul fondo acquistato, essendo ben visibili le opere urbanistiche realizzate per l'esercizio della servitù» (sent. pag. 7).
E) La destinazione delle aree era circostanza nota a al momento Parte_1
dell'acquisto come si evince dall'atto di compravendita (all. 1 ricorrente) ove, come ritenuto in sentenza, viene fatto espresso riferimento agli strumenti urbanistici: «la parte venditrice produce il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni in oggetto rilasciato dal Comune di in data 26 novembre 2004 Protocollo n. _1
38266, con la espressa dichiarazione che alla data del rilascio ad oggi non è intervenuta alcuna modifica negli strumenti urbanistici di detto Comune, relativamente alla zona interessata dall'atto in oggetto» (sent. impugnata pag. 7).
F) Nel comportamento di pertanto, si rinvengono, come ritenuto dal CP_5
giudice di prime, cure tutti gli elementi necessari al fine di integrare l'istituto "dicatio
16 ad patriam": «In sintesi: la società in allora proprietaria dei fondi ha volontariamente messo questi ultimi a disposizione del ben sapendo che questi li avrebbe _1
adibiti a finalità di interesse generale. Ricorrono pertanto nella specie gli elementi costitutivi dell'istituto di matrice giurisprudenziale noto come “dicatio ad patriam”, in virtù del quale a favore dell'Ente esponenziale sorge a titolo originario il diritto di servitù di uso pubblico tutte le volte in cui un bene venga dal proprietario messo volontariamente a disposizione della collettività in modo non meramente transitorio»
(sentenza impugnata pag. 6). Da questo punto di vista, è erronea l'affermazione dell'appellante, secondo la quale le previsioni del PUC del («in Controparte_1
sede di PUO dovrà altresì essere definito un protocollo di intesa tra soggetto attuatore/Ferrovie/Comune atto a definire il regime di tali aree») sarebbero «ipso facto incompatibili con l'esistenza sull'area di un diritto di servitù a favore del . _1
Tale affermazione non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, laddove viene precisato che in caso di dicatio ad patriam: «… la servitù si costituisce ipso facto senza che occorra alcun atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12167 del 12.08.2002; Sez. II, sent. n. 7481 del 04.06.2001; Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10574 del 10.12.1994; Cons. Stato, Sez. V
– sentenza 24 maggio 2007 n. 2618)» (pagg. 6 e 7 sentenza impugnata). A determinare la costituzione della servitù di uso pubblico sono, in forza della Giurisprudenza citata, gli elementi indicati in nota alla pag. 7: «Per ritenersi costituita una servitù di uso pubblico occorre in particolare che: 1) il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini;
2) la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;
3) infine l'uso, onde poter escludere che esso sia frutto della mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo tale da escluderne la natura meramente precaria. Elementi tutti presenti nel caso che ci occupa». In ogni caso, il testo completo della previsione del PUC citata dall'appellante è' il seguente:
17 dovendosi ritenere che tale previsione riguardasse l'intento di risolvere il contenzioso insorto con . In ogni caso, il CTU, in ordine alle osservazioni del CT di parte CP_5
attrice e attuale appellante, ha puntualmente replicato nel senso che «che quanto concordato e verbalizzato durante il sopralluogo del 29.03.1019, cioè che “ Il collegio peritale, esaminati i luoghi, ritiene che sul mappale 2 del foglio 64 di non vi _1
sono opere irreversibili, per quanto visibile”, riguardava una considerazione circa l'amovibilità delle opere/attrezzature installate sui luoghi, quali sbarre mobili, colonnine per ticket, casse automatiche, gabbiotti per fermata autobus, ecc. (come da descrizione dello stato dei luoghi). Tale considerazione non riguardava l'irreversibilità della destinazione d'uso del mappale oggetto di vertenza che, a parere della scrivente, risulta ovvia, quantomeno relativamente alle porzioni di viabilità pubblica» (pag. 30 relazione CTU). In altre parole, si può dire che risultano accertati, in esito alla CTU, i presupposti obiettivi della dicatio ad patriam, indipendentemente dall'esistenza di un contenzioso con le Tale contenzioso comunque sarebbe insorto CP_5
"attualmente", vale a dire nel 2008 e quindi successivamente al realizzarsi dei presupposti per la costituzione della servitù di uso pubblico, la quale, secondo quanto indicato al punto D), era già in essere al momento dell'acquisto di nell'anno Parte_1
2005, circa trenta anni dopo l'approvazione del PRG.
G) La valutazione sul punto del Tribunale appare conforme alla costante
Giurisprudenza, secondo la quale “la "dicatio ad patriam", come modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento ad uso pubblico del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dare vita a tale diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso”. (Cass. Sez. 2, 14/06/2018, n. 15618, Rv. 649346 – 01;
Cass. Sez. 1, 27/06/2018, n. 16979, Rv. 649672 - 01).
18 H) Dall'esame dei principi suddetti si evince che resta irrilevante la ragione per la quale il bene venga messo a disposizione della collettività essendo sufficiente che il proprietario tenga un comportamento volontario destinando il bene con carattere di continuità ad uso pubblico, come avvenuto nel caso di specie e come ritenuto dal giudice di primo grado. In particolare, in forza della citata Giurisprudenza, non è fondata la censura dell'appellante secondo cui “la prova dei contratti è limitata ex lege al documento scritto e il ricorso ad altri mezzi di prova è consentito solo in ipotesi specifiche che nel caso di specie certamente non ricorrono”. Inoltre, non viene censurato il passaggio della sentenza impugnata in ordine alla mancata contestazione della circostanza relativa all'esistenza di “uno specifico accordo informale raggiunto all'epoca tra il e le Società in allora proprietarie dei lotti, le quali Controparte_1
affidavano all'Ente territoriale la gestione dei terreni oggi contesi in vista delle finalità istituzionali di quest'ultimo … affermata dall'Amministrazione convenuta nel proprio atto di costituzione”.
TERZO MOTIVO: il Tribunale ha errato a negare rilevanza alla lettera del
del 23.2.2010. Controparte_1
L'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto rilevante “ai fini del decidere della lettera del 23.2.2010 del Controparte_1
(doc. 8 di nel fascicolo di primo grado)” con cui il avrebbe Parte_1 _1
“dichiarato a e al suo dante causa Ferrovie Real Estate S.p.A. di rinunciare Parte_1
alle pretese precedentemente avanzate sul compendio oggetto di compravendita, con le note del Dirigente del Servizio Patrimonio del nn. 27951 e 29952 Controparte_1
del 2.9.2005 (docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado del .” (atto d'appello, _1
pag. 14).
In particolare, sostiene l'appellante che i) “Nel caso di specie, il rilievo attribuito dal
Giudice di prime cure alle competenze del Consiglio Comunale dall'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n. 267/2000, è manifestamente errato, innanzitutto in base alla
19 circostanza che la questione non riguarda alcun acquisto o alienazione immobiliare. Il non ha mai acquistato l'area per cui è causa, ma nel 2005 ha solo Controparte_1
avanzato la pretesa di averne acquisito la proprietà per effetto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva (senza promuovere al riguardo alcun giudizio diretto ad accertare il fondamento della pretesa). Al contempo, quindi, la lettera del
[...]
del 23.2.2010 non costituisce l'alienazione immobiliare di un bene _1
precedentemente acquisito dal ma si limita a dare atto che la pretesa enunciata _1
nel 2005 non ha più senso e legittimità in ragione delle modifiche intervenute nel nostro ordinamento” (atto d'appello, pag. 15); ii) “A ciò si aggiunga che la lettera del
23.2.2010 è stata sottoscritta dal Vice Segretario del Comune nel pieno _1
esercizio delle sue funzioni e facoltà, senza che quindi la sottoscrizione della lettera e il suo invio abbia usurpato le competenze del consiglio comunale (le quali sono anzi escluse per gli atti di competenza del segretario)” (atto d'appello pag. 15); iii) “La lettera del Vice Segretario del Comune del 23.2.2010 allinea l'azione dell'amministrazione alle norme in vigore nel nostro ordinamento, per escludere che il
Comune agisca illegittimamente, come invece ha fatto nel presente giudizio, rivendicando illegittimamente la proprietà dei beni venduti da Ferrovie Real Estate a
. In altri termini, la questione dei poteri del firmatario della lettera stessa è Parte_1
irrilevante, poiché il rispetto delle norme dell'ordinamento ne può e ne deve prescindere. Così, la validità e l'applicazione dei principi giuridici esposti nel parere dell'Avv. Corrado Mauceri del 8.1.2010 (doc. 11 nel fascicolo di primo grado), a cui il si è conformato con la lettera del 23.2.2010, devono restare ferme ed _1
impregiudicate, indipendentemente dal soggetto firmatario di quest'ultima comunicazione” (atto d'appello pag. 16).
Il motivo a parere della Corte è infondato.
A) In primis occorre rilevare che nella specie il punto in contestazione è la realizzazione sull'area di una servitù a vantaggio della collettività realizzata attraverso l'istituto della dicatio ad patriam e non le vicende relative alla proprietà dell'area
20 suddetta: in tal senso il documento citato non ha rilevanza o, meglio, la acquista in relazione alla conferma di un vincolo insistente sul bene oggetto di causa.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, proprio dalla lettura piana del documento indicato si evince che il non ha rinunciato alla servitù _1
costituita a vantaggio pubblicistico. Si legge infatti in sentenza che “Lo stesso provvedimento del Vice Segretario Generale del datato 23 febbraio Controparte_1
2010 (protocollo 11480) – al quale la società esponente riconnette tanta importanza a sostegno delle proprie pretese – non contiene una mero riconoscimento della proprietà delle aree de quibus in capo alla medesima società istante, avendo ben cura di precisare che “restano ovviamente fermi ed impregiudicati le prestazioni e gli oneri che dovranno essere garantiti dalla (n.d.r. il grassetto è dello Parte_2
scrivente), cui la presente è trasmessa per doverosa conoscenza, anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro delle convenzioni urbanistiche a corredo della progettazione attuativa delle trasformazioni urbanistiche relative alle aree in questione”. Il – a prescindere _1
dall'assetto dominicale dell'area - non ha affatto rinunciato ai vincoli pubblicistici in proprio favore sulla stessa insistenti. Né può consentirsi alla ricorrente di scindere a proprio arbitrio il contenuto di detto documento appellandosi esclusivamente alle parti di esso per sé favorevoli” (sent. pag. 7).
B) In ogni caso proprio dalla norma citata dall'appellante si evince che il Segretario
Generale del Comune svolge una funzione meramente consultiva di assistenza agli organi dell'ente.
A mente dell'art. 97 del Dl.vo 267/2000 (TUEL) “… 2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. … 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della
21 provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) ((roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica)) scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”.
Come si evince dalla lettura della norma, il vicesegretario del Comune svolge funzione di ausilio al Segretario Generale o lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
pertanto, anche una eventuale rinuncia non produrrebbe alcun effetto nei confronti del come, appunto correttamente ritenuto dal Tribunale. _1
QUARTO MOTIVO: il Tribunale ha errato nel negare il diritto di a Parte_1
conseguire un indennizzo dal . Controparte_1
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda di volta ad ottenere la condanna del al pagamento di Parte_1 Controparte_1
un indennizzo per l'occupazione senza titolo dell'area per cui è causa. Richiama, a tal proposito, le censure di cui ai motivi precedenti dai quali deriverebbe il diritto al suddetto indennizzo.
Ad avviso della Corte il rigetto dei motivi già esaminati comporta il rigetto del presente motivo.
QUINTO MOTIVO: Le domande di sono fondate e devono essere Parte_1
accolte.
22 L'appellante con il quarto e quinto motivo, ripropone le argomentazioni già spese nel presente atto di appello e nel corso del primo grado di giudizio evidenziando come la sentenza di primo grado sia erronea non avendo accolto le tesi difensive.
La Corte osserva che non si tratta di autonomo motivo di appello, ma di mera riproposizione di argomentazioni già esaminate nei precedenti motivi.
APPELLO INCIDENTALE
PRIMO MOTIVO: Nullità dell'atto a rogito Notaio Dott. di Genova in data Per_2
3.02.2005.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale deduce che l'azione non sarebbe stata proponibile in quanto “nel corso del giudizio di primo grado sono emerse circostanze e prove documentali, non smentite in alcun modo, che escludono in radice la possibilità di ricondurre l'immobile de quo ad un bene commerciabile, attesa la sua appartenenza al demanio ferroviario” (appello incidentale, pag. 12). Tale circostanza emergerebbe dagli atti allegata alla CTU e renderebbe nullo l'atto di acquisto del bene rogato dal notaio Per_2
La circostanza sarebbe stata dedotta nelle memorie conclusionali.
Da tale considerazione, deriverebbe l'infondatezza di qualsiasi pretesa azionata dall'appellante.
Il motivo ad avviso della Corte è inammissibile, trattandosi di domanda nuova e come tale inammissibile
La domanda, come dedotto dalla stessa parte appellante incidentale, è formulata nella comparsa conclusionale, destinate soltanto a illustrare le domande e difese già svolte nel corso giudizio e non certo a introdurre domande nuove.
Analogamente a quanto previsto per le memorie finali ex art. 190 c.p.c., per costante
Giurisprudenza: “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice
23 istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti” (Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11547, Rv. 653741 - 01).
SECONDO MOTIVO: Inammissibilità della domanda formulata dalla
[...]
. Parte_2
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole che la sentenza di primo grado non abbia dichiarato inammissibile l'azione proposta da , in quanto Parte_1
indeterminata e generica, atteso che “non individua né definisce compiutamente l'area nei confronti della quale spiega le proprie domande […] non permettendo di comprendere per quali mappali la Società appellante abbia inteso attivare la domanda giurisdizionale” (atto d'appello incidentale, pagg. 14ed s.).
La Corte osserva: i) che trattasi di motivo il cui esame è reso superfluo dal rigetto dell'appello principale;
ii) che, in ogni caso, il bene oggetto di causa è stato ben individuato, come si evince da pag. 3 della comparsa di costituzione del in _1
primo grado:
24 .
TERZO MOTIVO: inammissibilità e/o tardività dei documenti ex adverso prodotti in primo grado successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e della relazione dell'Ing. in data 4 gennaio 2021 ex Persona_1
adverso depositata come doc. D in appello.
La Corte rileva che trattasi di eccezione preliminare già esaminata in premessa.
QUARTO MOTIVO: erroneità della sentenza per erronea interpretazione dell'applicabilità dell'art. 418 c.p.c. e per erronea declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dal . Controparte_1
Con il quarto motivo, l'appellante incidentale si duole che il giudice di primo grado abbia rigettato le domande riconvenzionali proposte dal con la Controparte_1
propria comparsa di costituzione del 10.02.2017 ritenendo che fossero inammissibili in ragione dell'omessa richiesta di differimento della data d'udienza ex art. 418 c.p.c.
Secondo l'appellante incidentale, in ragione del mutamento del rito disposto dal
Tribunale “nel caso di specie, nessuna applicazione dell'art. 418 c.p.c. poteva essere invocata, atteso che l'unico rito applicabile e applicato alla fattispecie de qua è quello ordinario e, conseguentemente, l'Amministrazione non è incorsa in alcuna decadenza e il Giudice avrebbe dovuto valutare le domande riconvenzionali proposte dalla stessa, poiché ammissibili, oltre che fondate” (comparsa di costituzione in appello pag. 18).
Il motivo a parere della Corte non è fondato.
Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza a mente della quale “La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito
25 prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166
c.p.c., prima che fosse disposto il mutamento dal rito ordinario a quello sommario).
(Cass. Sez. 1, 18/03/2021, n. 7696, Rv. 660798 - 01).
Nella specie risulta per tabulas che il con la memoria di costituzione del _1
4.02.2017 con la quale ha proposto domanda riconvenzionale non ha richiesto ne termini previsti dall'art. 418 c.p.c. che fosse disposta la fissazione di nuova udienza, decadendo pertanto dalla riconvenzionale medesima a nulla rilevando il mutamento del rito intervenuto successivamente con ordinanza del 20.04.2017.
Il rigetto del presente motivo determina il rigetto del sesto e del settimo motivo
(SESTO MOTIVO: Sulla proprietà del compendio de quo per intervenuta usucapione ultraventennale da parte del SETTIMO Controparte_1
MOTIVO: sulla proprietà del compendio de quo in capo al Controparte_1
per accessione invertita) trattandosi di riproposizione delle domande riconvenzionali contenute nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio, dichiarate inammissibili.
QUINTO MOTIVO: erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rigettato le domande proposte per insussistenza dei requisiti ex art. 948 c.p.c.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto che la società non ha dimostrato la Parte_1
proprietà del compendio immobiliare ai fini dell'azione di rivendicazione della proprietà.
In particolare, il sostiene che “Nel caso di specie, siffatta rigorosissima prova, _1
non è stata in alcun modo fornita dalla appellante, la quale ha unicamente Pt_2
prodotto l'atto pubblico a rogito notaio Dott. di Genova, in data 3 febbraio Persona_3
26 2005, rep. n. 54322, che è del tutto inidoneo ai fini de quibus. In ragione di quanto sopra, atteso che la non ha fornito alcuna prova idonea ai fini Parte_2
dell'azione di rivendicazione della proprietà del compendio immobiliare de quo e considerato che, come si argomenterà meglio infra, sul medesimo compendio è maturato il diritto ad usucapionem in capo all'Amministrazione comunale, la sentenza gravata è meritevole di riforma sul punto” (comparsa di costituzione in appello, pag.
20).
Il motivo a parere della Corte è inammissibile.
Infatti, “In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, nell'ambito di un giudizio elettorale, aveva ritenuto che il ricorrente avesse interesse ad impugnare la pronuncia di cessazione della materia del contendere, conseguente alle sue dimissioni dalla carica in contestazione di Sindaco, ritenendo che, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, egli avrebbe potuto conseguire il risultato pratico favorevole del riesame del merito della controversia)”. (Cass. Sez. 1, 29/12/2022, n. 38054, Rv.
666530 - 01).
Nella specie la domanda dell'appellante principale è stata integralmente respinta dal giudice di prime cure, difettando quindi, il requisito della soccombenza, non potendosi ritenere sussistente un interesse all'impugnazione al solo scopo di modificare la motivazione (in questo senso cfr., Cass. Sez. L., 14/08/2020, n. 17159, Rv. 658829 -
02).
Il motivo potrebbe valere come mera riproposizione di precedente difesa ex art. 346
c.p.c., il cui esame è peraltro reso superfluo dal rigetto dell'appello principale.
27 Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati.
SPESE
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., attesa la soccombenza reciproca devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello principale:
2. rigetta l'appello incidentale;
3. conferma integralmente la sentenza appellata;
4. spese del presente grado integralmente compensate;
5. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state completamente rigettate.
Genova.26.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
28