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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
n. R.G. procedimento unitario 30-2/2024
Il Tribunale di Nola riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice del.
Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice nel procedimento unitario recante il n. 30-2/2024 promosso da:
, con sede in Pomigliano D'Arco (NA), alla Parte_1
Via Carmine Guadagno, 85, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, numero di iscrizione, Partita
IVA e Codice Fiscale R.E.A. N. 436856, in persona del presidente del CdA SI.ra P.IVA_1
, rappresentata e difesa – giusta procura su foglio separato ai sensi e per Parte_2 gli effetti di cui all'art. 83 terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M n. 44/2011 come sostituito dal D.M. 48/2013 – dall'Avv. Pierpaolo Barretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pomigliano d'Arco, alla Via Sibilla
Aleramo, 5 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1. L'iter concordatario.
Con ricorso ex art. 44 co. 1 CCII depositato in data 14.02.2024, la società Parte_1
ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di
[...]
altro strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal Tribunale.
1 Con decreto del 27.02.2024 il Tribunale ha concesso termine di giorni 60, successivamente prorogato, imponendo gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 44, I comma, lett. c), CCII nominando i
Commissari Giudiziali e con designazione del Giudice per la trattazione del procedimento relativo alla conferma o revoca delle misure protettive richieste.
Con decreto del 29.02.2024 il Giudice delegato dal Presidente confermava le misure protettive tipiche disponendo “che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società né sui beni e sui diritti con i quali viene Parte_1 esercitata l'attività di impresa per giorni 120 decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e, dunque dal 15.02.2024” e con successivo decreto del Tribunale del
13.06.2024, in seguito all'istanza depositata dalla società in data 03.06.2024, le misure protettive venivano ulteriormente prorogate per ulteriori 120 giorni decorrenti dal 14.06.2024 e, dunque, sino al 12.10.2024.
In data 12.06.2024 la società ha depositato la proposta di concordato ed il piano in continuità, con la relativa documentazione allegata.
Con decreto del 20.06.2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha assegnato ai
Commissari Giudiziali termine di giorni 60 per la redazione di motivato parere in ordine alla proposta di concordato in continuità aziendale ex art. 47 CCII e i Commissari giudiziali hanno depositato il richiesto parere in data 05.08.2024.
Acquisito il parere dei Commissari Giudiziali, con decreto del 01.10.2024 depositato in data
05.10.2024 il Tribunale ha disposto l'apertura del procedimento di concordato preventivo, in quanto
“dalla documentazione offerta dalla società proponente possono desumersi elementi positivi in ordine al vaglio di ritualità di cui all'art. 47, co. 1, lett b), CCII e che il piano presentato non appare prima facie manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, … La documentazione prodotta dalla società ricorrente si manifesta idonea, per la sua completezza e regolarità, a fornire elementi di giudizio ai creditori onde verificare la fattibilità giuridica della proposta e l'effettiva idoneità di quest'ultima a garantire la regolazione della crisi
d'impresa e la soddisfazione almeno parziale dei creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti. La natura sufficientemente analitica e dettagliata del piano (contenente un'adeguata indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità aziendale, delle risorse finanziarie necessarie
e delle relative modalità di copertura), la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, l'insussistenza di elementi che consentano di ritenere la proposta prima facie inidonea a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati nonché la razionalità e correttezza riscontrata nella suddivisione dei creditori in classi omogenee consentono alla proposta
2 di superare il vaglio demandato al Tribunale, nella presente fase, in punto di verifica della sussistenza della potenziale attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e a conseguire la cd. causa concreta concordataria. Il piano proposto dalla società ricorrente appare, inoltre, idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità nonché la funzionalità della stessa
a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa
e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (nei termini attestati nella relazione del professionista indipendente ex art. 87 comma 3 CCII)”.
Nel medesimo decreto il Tribunale ha: 1) indicato le modalità di manifestazione del voto;
2) assegnato alla società ricorrente termine di 15 giorni per il deposito della somma di € 100.000,00 presso l'istituto di credito indicato dai Commissari, con esplicito avvertimento che, in mancanza, i Commissari giudiziali provvederanno ai sensi dell'art. 106 CCII;
3) avvisato i creditori della possibilità di presentare proposta concorrente a quella del debitore secondo le condizioni e le modalità indicate nell'art. 90 CCII entro 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione;
4) avvisato che le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a
20 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione;
5) disposto che il Commissari giudiziali depositino in Cancelleria la propria relazione ai sensi dell'art. 105 CCII, entro 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori e, nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni relazione integrativa ai sensi dell'art. 105, co. 3 e 4; 6) disposto che i Commissari il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto depositino in Cancelleria ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti, ed alleghi alla relazione, su supporto informativo, la documentazione relativa all'espressione dei voti;
7) disposto che i Commissari qualora rilevino, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dia avviso ai creditori, avvertendoli che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, co. 1, CCII per modificare il voto;
8) disposto la ricerca di soggetti interessati al fine di raccogliere manifestazioni di interesse in ragione dell'esistenza di un'offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato verso un corrispettivo in denaro con subentro nei contratti di locazione in essere degli assets societari, riservando all'esito di tale operazione l' apertura di eventuale procedura competitiva con determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita.
3 In data 13.12.2024 i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione di cui all'art. 105 CCII nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data iniziale fissata per l'espressione delle operazioni di voto fissate per il giorno 27.01.2025.
In data 10.01.2025 i Commissari giudiziali hanno provveduto a notificare ai creditori che hanno assolto l'onere di comunicare un indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 10 CCII la relazione particolareggiata ex art. 105 CCII e l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi, nel termine di cui al terzo comma dell'art. 107 CCII, ovvero quindici giorni prima della data inziale del voto da parte dei creditori, mentre per i creditori che non hanno trasmesso l'indirizzo di posta elettronica, l'invio è stato effettuato mediante deposito nel fascicolo telematico, in conformità al terzo comma dell'art. 10 CCII.
In data 16.01.2025 il giudice delegato ha provveduto ad acquisire agli atti la comunicazione eseguita.
Con successive relazioni del 20.01.2025 e del 22.01.2025 i Commissari Giudiziali comunicavano l'avvenuto deposito nel termine di cui all'art. 107 comma 4 CCII di osservazioni da parte del creditore SE , nonché del deposito oltre il termine di Parte_3 cui all'art. 107 comma 4 CCII di osservazioni del creditore : i Commissari Parte_4
giudiziali, con le citate relazioni, hanno confermato la propria relazione ex art. 105 CCII già trasmessa fornendo i chiarimenti a seguito delle osservazioni formulate.
Con decreto del 23.01.2025 il giudice delegato , ai sensi dell'art. 108 CCII, ai soli fini del voto, decideva sulle osservazioni depositate, mandando ai Commissari giudiziali per la comunicazione del provvedimento al debitore, ai creditori e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
In data 05.02.2025 i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione sull'esito della votazione, in cui hanno dato atto che “su un ammontare di crediti ammessi al voto per complessivi €
9.812.746,15, la proposta di concordato ha riportato il voto favorevole di crediti per € 5.848.604,91
(pari al 59,60 % degli ammessi al voto), mentre hanno votato contro la proposta crediti pari ad €
554.174,15 (pari al 5,65 % degli ammessi al voto) e, infine, non hanno espresso alcuna dichiarazione di voto crediti per complessivi € 3.409.967,09 (pari al 34,75 % degli ammessi al voto)”, mentre in relazione all'espressioni di voto per classi hanno riferito che “non risulta raggiunta l'unanimità delle classi, richiesta dall'art. 109 CCII, quinto comma, alla luce dell'esito non favorevole del voto nelle classi 3 e 7”. I Commissari giudiziali, inoltre, hanno escluso l'applicabilità della disciplina di cui al medesimo quinto comma dell'art. 109 CCII, a mente del quale in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe “in quanto la proposta, pur
4 avendo ottenuto la maggioranza dei crediti ammessi al voto, non ha raggiunto la soglia dei due terzi dei voti favorevoli dei crediti ammessi al voto”.
All'esito della comunicazione sugli esiti delle votazioni, la società ricorrente, in data 06.02.2025, ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII, previa fissazione dell'udienza ex art. 48 CCII.
Con decreto del 12.03.2025 il Tribunale, rilevata la tempestività del ricorso per l'omologazione ex art. 112 comma 2 CCII proposto dalla società ricorrente nel termine di giorni sette successivi al deposito della relazione dei Commissari giudiziali ex artt. 110 comma 2 e 111 CCII, ha fissato l'udienza del 06.05.2025 ore 12.30 per la comparizione della società proponente, dei Commissari giudiziali e degli eventuali creditori che hanno espresso dissenso nonché di ogni altro interessato avvertendo “a) che le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine di perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata;
b) che i Commissari giudiziali devono depositare il loro motivato parere con specifico riguardo alla ricorrenza di tutte le condizioni previste dall'art. 112 co. 2 CCI almeno cinque giorni prima dell'udienza; c) che la società proponente può depositare memorie sino a due giorni prima dell'udienza”.
La società proponente ha comunicato il ricorso per l'omologazione ex art. 112 CCII e il decreto di fissazione dell'udienza ai Commissari giudiziali e ai creditori dissenzienti nel termine fissato dal
Tribunale, come attestato dai Commissari giudiziali.
In data 16.04.2025 e, dunque, nel termine perentorio di cui all'art. 48 comma 2 CCII è stata depositata opposizione dal creditore dissenziente in persona del Controparte_1
l.r.p.t. rappresentata e difesa dall' Avvocatura dello Stato di Napoli.
In data 30.04.2025 i Commissari giudiziali hanno depositato il parere finale ex art. 48 comma 2 CCII relazionando sull'opposizione pervenuta.
All'udienza del 06.05.2025 , svolta in modalità di trattazione mista, il giudice delegato si riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
2. La proposta concordataria e il parere dei Commissari giudiziali.
Il piano concordatario depositato dalla società proponente risulta in continuità aziendale diretta , le cui risorse risultano generate sia dalla continuità aziendale sia dalla liquidazione di alcuni asset di proprietà della società non legati al core business della società: la società, infatti, ha previsto di proseguire nella gestione delle reti di gasdotti attualmente in funzionamento per i prossimi 5 anni, posticipando la cessione dei rami aziendali al quinto anno.
La prosecuzione dell'attività d'impresa , secondo gli assunti del piano, consente:
5 a) la preservazione del patrimonio aziendale, ivi compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere, evitandone la disgregazione ed una liquidazione atomistica;
b) di non interrompere un servizio pubblico di primaria necessità.
Le risorse indicate per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario derivano da:
1. giacenze di cassa;
2. incasso canoni di locazione e successiva vendita di immobili non essenziali;
3. apporto di finanza esterna da parte dei membri del CDA;
4. cash flow derivante dalla prosecuzione dell'attività;
5. incasso del corrispettivo derivante dalla cessione dei rami d'azienda.
Nello specifico, l'attivo concordatario complessivamente atteso ammonta ad € 5.658.400,00 ed è così distribuito;
- giacenze di cassa €. 400.000,00;
- incasso canoni di locazione e vendita immobili di proprietà €. 218.400,00. Il valore dei beni immobili, come risulta dalla perizia di stima a firma dell'Ing. è pari ad Persona_1
euro 210.000,00. Per tali cespiti attualmente locati in forza di regolari contratti di locazione la società ha acquisito offerta irrevocabile di acquisto da parte della società Four Immobiliare
S.r.l., per l'importo di euro 210.000,00, avente termine di scadenza ed efficacia al 31.12.2025;
- apporto di finanza esterna da parte degli amministratori per €. 750.000,00 : al fine di assicurare un maggior soddisfacimento dei creditori sociali ed evitare rilievi da parte dei
Commissari Giudiziali, del Tribunale e dei creditori stessi, i componenti del CdA della
Pomilia Gas Soc. Coop. (segnatamente le SI.re e ) Parte_2 Parte_5
hanno dichiarato la propria disponibilità (assumendo dunque il correlato obbligo) di incrementare l'attivo concordatario nei limiti del valore del proprio patrimonio personale alla data del piano. Ai fini del calcolo del ragionevole contributo associabile all'asset in questione con funzioni di copertura del fabbisogno concordatario, è stata valutata dunque la capienza patrimoniale dei soggetti che potrebbero essere ritenuti responsabili di atti di mala gestio, ovvero i componenti del CdA;
- cash Flow da prosecuzione attività esercizi anni 2025-2029: €. 2.000.000,00;
- incasso credito €. 290.000,00 Controparte_2
- cessione rami di azienda al quinto anno : €. 2.000.000,00
Il passivo concordatario stimato, considerando gli interessi, ammonta complessivamente ad €
12.107.137,03 e i creditori risultano suddivisi in 10 classi, per le quali è prevista una differente percentuale di soddisfazione:
1) CLASSE 1: DEBITI PREDEDUCIBILI
6 Compenso Commissari Giudiziali 145.600,00
Advisor legale e finanziario ed Attestatore nella misura del 75% 114.465,00
Compenso Ing. (perizie) 75% 1.856,00 Persona_1
Fondo rischi oneri in prededuzione 15.000,00
Totale Prededuzioni 276.921,00
2) CLASSE DUE : DEBITI PRIVILEGIATI
Ferie e permessi 44.925,00
Salari e stipendi gennaio 2024 22.704,41
Trattamento Fine Rapporto esigibile 7.667,56
Debiti conciliazioni sindacali 11.228,70
Tosap Comune di Almenno 15.389,00
Totale Debiti privilegiati 101.914,67
3) CLASSE 3: DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI
Debito verso SE 330.600,51
Sanzioni amministrative ARERA 143.000,00
Totale debiti altri Enti Pubblici 473.600,51
4) CLASSE 4: ARANTITI DA TERZI CP_3
Debiti MPS garantiti da terzi (art. 85, comma 2, CCII). 535.867,94
Altri debiti verso banche e finanziarie garantiti da terzi 112.457,35
Totale debiti Chirografari garantiti da terzi 648.325,29
5) CLASSE 5: DEBITI IN CONTENZIOSO CP_3
Contenzioso 2.007.824,76 Controparte_4
Contenzioso 2.618.501,17 Controparte_5
Contenzioso 6.621,13 Controparte_6
Contenzioso 329.176,95 Parte_4
Totale debiti in contenzioso 4.962.124,01 CP_3
6) CLASSE 6: DEBITI CHIROGRAFARI VERSO SOCIETÀ DI VENDITA
Debiti verso le Società di Vendita 1.539.545,38
Totale debiti Chirografari verso le società di vendita 1.539.545,38
7) CLASSE 7: DEBITI CHIROGRAFARI VERSO I COMUNI
Debiti Chirografari verso i Comuni 3.595.820,15
Totale Debiti Chirografari verso i Comuni 3.595.820,15
8) CLASSE 8: DEBITI CHIROGRAFARI VERSO I FORNITORI
Debiti Chirografari verso i fornitori 490.599,48
7 Totale Debiti Chirografari verso i fornitori 490.599,48
9) CLASSE 9 NON VOTANTE DEBITI VERSO PROFESSIONISTI NON
PREDEDUCIBILI
Advisor legale e finanziario, Attestatore e Tecnico nella misura del 25% 38.775,00
Totale debiti verso professionisti non prededucibili 38.775,00
10) CLASSE 10: DEBITI PRIVILEGIATI EX BANCARI
Debiti verso per escussione garanzie Controparte_7
Con riguardo ai tempi e modalità di soddisfazione dei creditori, la proposta di concordato preventivo in continuità in relazione alle risorse finanziarie poste al servizio del concordato, pari a € 5.658.400,00
è così articolata:
1) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione, pari a complessivi euro 276.921,00, entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa;
2) pagamento integrale dei crediti prededucibili legati alla continuità aziendale e connessi alla procedura;
3) il pagamento integrale dei crediti privilegiati esigibili, pari a complessivi euro 101.914,67, nel termine di un anno dalla definitività della sentenza di omologa, con la precisazione che i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. saranno soddisfatti entro 6 sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa (art. 86 CCII);
4) il pagamento integrale dei crediti privilegiati di cui alla Classe 9 (compensi dei Professionisti per la quota parte del 25%), pari a complessivi euro 38.775,00 nel termine di un anno dalla definitività della sentenza di omologa;
5) il pagamento non integrale e segnatamente nella misura del 20% dei creditori chirografari delle Classi n.ri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in 5 rate annuali a far tempo dal 31.12.2025 e sino al
31.12.2029; Parte_ 6) l'eventuale pagamento integrale del creditore di cui alla Classe n. 10 entro un anno dalla definitività della sentenza di omologa nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte della
Controparte_8
Nel piano viene precisato che per i creditori di cui alla Classe n. 3 (Enti Pubblici) ed alla classe n. 4
(Società di Vendita – nella quale va ricompreso anche il credito vantato da Parte_4
inserito nella classe dei Debiti in contenzioso), è stato stanziato un fondo rischi per l'ipotesi in cui in favore di detti creditori dovesse essere riconosciuto ed accertato un privilegio generale o speciale. In tale ipotesi, in favore di detti creditori è prevista la corresponsione dell'intero importo dovuto entro la data di esecuzione del piano concordatario, ovvero entro il 31.12.2029; viceversa qualora il
8 privilegio non dovesse essere riconosciuto ed accertato l'importo appostato nel relativo fondo verrà distribuito in egual misura tra tutti i creditori delle Classi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
I Commissari giudiziali, nella relazione resa ai sensi dell'art. 105 CCII, oltre ad esaminare le cause del dissesto economico della società proponente, hanno operato una minuziosa analisi dei dati esposti nel piano concordatario, effettuando una compiuta disamina delle poste attive e del fabbisogno concordatario e hanno effettuato la valutazione della relazione ex art. 87 CCIII che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la sua idoneità a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quella che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale:
In particolare i Commissari giudiziali hanno:
- effettuato una compiuta disanima della condotta della società istante sia prima che dopo la presentazione della domanda , evidenziando che la società debitrice ha assolto a tutti gli obblighi informativi disposti a suo carico ed ha dato conto di idonee attività preparatorie della proposta e del piano, dando atto di non aver riscontrato la sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 44 comma 1 lett. b) CCI;
- esposto la proposta concordataria articolata evidenziando: 1) che la proposta contiene le indicazioni di cui all'art. 87 CCII;
2) la proposta è sviluppata su un piano economico finanziario per il periodo 2025 - 2029, nel quale non sono stati indicati gli importi che nell'arco di piano saranno presumibilmente fatturati da alle società di vendita, Parte_1 ma direttamente il ricavo “netto” spettante alla in base alla tariffa di Parte_1
riferimento; 3) che il piano prevede la gestione diretta delle reti di distribuzione del gas attualmente in funzionamento fino a tutto il 31.12.2029, data prudenzialmente prevista per l'esperimento delle gare di vendita e l'aggiudicazione definitiva del compendio aziendale, con previsione di flussi operativi, vale a dire la cassa generata dalla gestione in continuità, previsti nell'intero arco piano (2025-2029) per € 2.000.000, con la precisazione che la stima di riferimento dei ricavi è stata effettuata tenendo conto della “tariffa di riferimento definitiva
2023” fissata con deliberazione del 16.04.2024 n. 146/2024/ R/GAS pubblicata sul portale di
ARERA; a parere dei Commissari , tenuto conto dei flussi attesi dalla gestione operativa,
“possono ritenersi sufficientemente fondate le previsioni poste alla base del Piano, attesa una manifesta coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa sia come coerenza rispetto al dato consuntivo 2023 sia come coerenza con le operazioni correnti esaminate anche dall'asseveratore per il periodo gennaio- giugno 2024, ed anche rispetto all'effetto delle azioni intraprese dalla di riduzione dei costi soprattutto quelli relativi a Pt_1 sponsorizzazioni e pubblicità”; 4) la proposta è accompagnata dalla relazione del dott. Per_2
9 , professionista indipendente, che ha attestato la veridicità̀ dei dati aziendali e la Per_3 fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, l'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (ex art. 87 comma 3 CCII); 5) che non è risultata necessaria l'attestazione ex art. 84 co. 5 CCII stante l'integrale pagamento di tutti i creditori privilegiati;
5) che la proposta è corredata dalla stima dei beni aziendali nonché dei beni personali dei componenti del Cda della società redatta dall'ing. Persona_1
- in termini di stima del passivo concordatario i Commissari giudiziali hanno riferito che: a) il passivo ammonta complessivamente ad € 12.107.137,03 e i creditori risultano suddivisi in n.
10 classi, per le quali è prevista la seguente percentuale di soddisfazione: - pagamento integrale delle classi 2, 9 (non votante) e 10 (eventuale), relative a crediti di natura privilegiata;
- pagamento non integrale e segnatamente nella misura del 20% dei creditori chirografari delle
Classi nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in cinque rate annuali, dal 31.12.2025 e al 31.12.2029 ; b) le voci del passivo concordatario, all'esito della rettifica delle poste contabilizzate al 14.02.2024, nella verifica effettuata, sono state raggruppate nelle seguenti macrocategorie: 1) Debiti verso banche e società finanziarie € 546.726,01 2) Debiti verso società di vendita € 1.750.590,98 3)
Debiti verso fornitori ordinari € 490.003,74 4) Debiti verso Comuni € 4 3.536.226,74 5) Debiti da lavoro € 86.535,67 6) Debiti tributari € 355.038,65 7) Debiti previdenziali € 9.421,78 8)
Altri debiti € 330.600,51;
- in termini di stima dell'attivo concordatario esso è stato stimato in complessivi euro
10.566.464,00 derivante: a) dalla giacenza di cassa per euro 400.000,00, con la precisazione, operata dalla società, che laddove l'importo indicato di euro 400.000,00 non dovesse essere giacente sui conti correnti sociali alla data del 1.01.2025, con la sottoscrizione del piano depositato, la SI.ra si è obbligata a garantire, con apporto di Parte_2
finanza propria (sotto forma di finanziamento soci postergato), la sussistenza di giacenze di cassa sino all'ammontare della predetta somma di euro 400.000,00; b) dalla vendita degli immobili di proprietà della società per i quali vi una offerta irrevocabile di acquisto da parte della società Four Immobiliare S.r.l., per l'importo di euro 210.000,00, avente termine di scadenza ed efficacia al 31.12.2025; c) dall'apporto di finanza esterna connesso all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del CDA di euro 750.000,00, che sarà corrisposto dalle SI.re e (anche attraverso l'allocazione sul Parte_2 Parte_5
mercato dei predetti cespiti di titolarità delle medesime, ovvero ricorrendo a forme di finanziamento esterno) in 5 rate annuali dell'importo di euro 150.000,00 ciascuna, la prima
10 con scadenza 31.12.2025; d) dal cash flow generato dalla continuità; e) dal recupero del credito vantato nei confronti del leggermente svalutato per un valore Controparte_2 di euro 290.000,00, r precisando che in caso di incasso dell'intero importo di euro 299.946,83, tale somma sarà interamente destinata in favore dei creditori sociali;
f) dalla cessione dei rami di azienda nell'anno 2029, dal valore stimato, ricorrendo all'utilizzo del metodo VIR, ovvero del “valore residuo dell'investimento” e, dunque, del valore attribuibile in uno scenario liquidatorio anche alla data del 31.12.2028 di euro 7.844.596,00;
- in merito alla corretta formazione delle classi secondo i Commissari giudiziali : a) essa risulta corretta in ragione del rispetto dei criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici, in conformità a quanto disposto dall'art. 85 CCII, con particolare riguardo alla previsione della classe degli istituti di credito e delle società finanziarie garantite da terzi, con ulteriore suddivisione in classi tra gli enti pubblici, i debiti in contenzioso, i
Comuni, le società di vendita e i fornitori, conformemente alla identità della posizione giuridica e alla omogeneità degli interessi economici;
b) con riguardo alla classe dei chirografari garantiti da terzi, essa raggruppa crediti per euro 648.325.29, di cui euro
112.457,35 vantati da banche e società finanziarie ed assistiti da garanzia personale della
SI.ra ed euro 535.867,94 vantati da Banca MPS ed assistiti da Parte_2 garanzia di per l'80% e da garanzia fideiussoria dei SI.ri Controparte_7 Parte_2
e . Sul punto i Commissari giudiziali, nell'evidenziare che la
[...] Pt_5 Parte_7 società non ha comunicato l'avvenuta escussione delle garanzie - in particolare quella del
- da parte delle banche, hanno rilevato che la società, prevedendo, Controparte_7 correttamente, quanto meno in termini probabilistici, che l'escussione della garanzia avverrà nell'arco del piano, ha previsto una ulteriore Classe n. 10, eventuale nel senso che ne farà Parte_ parte ma solo dopo l'escussione della garanzia;
in tal modo è stato mantenuto il debito bancario in una classe chirografaria, ma costruendo, sin dalla predisposizione del piano, una classe di creditori privilegiati originariamente vuota (e, se rimasta tale sino al voto, da non computare nel calcolo delle maggioranze) destinata ad accogliere i garanti escussi. Tale soluzione attribuisce la collocazione chirografaria agli istituti di credito, in quanto all'attualità titolari di un credito di tale natura, ma sconta già la prevedibile escussione dei garanti che vengono collocati, se dovesse avvenire prima del voto, in una apposita classe a questo punto;
c) risulta rispettato il disposto di cui all'art. 86 CCII, avendo parte ricorrente previsto il pagamento entro i sei mesi dall'omologa del concordato per i creditori assistiti dal privilegio ex art. 2751 c.c. ed il pagamento entro un anno dall'omologa del concordato per gli altri creditori muniti di privilegio, non votanti, in quanto trattasi dei creditori inclusi nella classe
11 n.9; d) ha stanziato uno specifico fondo rischi idoneo a garantire l'integrale pagamento dei crediti, nell'eventualità del riconoscimento del privilegio invocato da SE e da ER
(Classe n. 3) e da alcune società di vendita (come , Classe n. 6); Parte_4
- in merito alla fattibilità del piano e al riconoscimento per ciascun creditore di un'utilità economicamente rilevante ex art. 84 comma 3 CCII secondo i Commissari giudiziali “il piano appare ragionevolmente fattibile, nel senso della sostenibilità e della coerenza del programma di azione prospettato dal debitore e delle modalità in cui questo si articola. E, tenuto conto che ai creditori falcidiati (i.e. chirografari) viene offerto un importo pari al 20
% del credito, può anche ritenersi sussistente il riconoscimento, ad ogni creditore, di una utilità economicamente rilevante”;
- in merito alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale i Commissari giudiziali riferiscono che “Nel piano e nella … proposta di concordato ad alcuni asset della società (ed in particolare ai rami aziendali in continuità) è stato attribuito un valore prudenziale, fermo restando che in caso di incasso di maggiori somme ricavate dall'allocazione sul mercato di tali asset rispetto a quello stimato, tale eventuale surplus viene comunque destinato ai creditori. Tuttavia, al fine di poter concretamente rappresentare ai creditori sociali ed agli Organi concordatari la convenienza della ipotesi concordataria rispetto a quella liquidatoria, la ricorrente ha attribuito alle poste attive del patrimonio sociale il valore di perizia, così da assumere lo stesso parametro di valutazione in entrambi gli scenari”. All'esito di tale operazione la ricorrente ha individuato “a fronte di un attivo concordatario stimato in complessivi euro 10.566.464,00, nello scenario liquidatorio il valore dell'attivo realizzabile sarebbe pari ad euro 8.520.651,05 in ragione della riduzione delle somme destinate ai creditori nell'ipotesi della continuità” per un complessivo importo di euro
3.150.000,00” derivante dall'assenza delle giacenze di cassa al 31.12.2024 correlate alla prosecuzione dell'attività di impresa per euro 400.000,00, dall'apporto di finanza esterna degli amministratori per euro 750.000,00 e dal Cash Flow da prosecuzione dell'attività di impresa sino al 31.12.2029 per euro 2.000.000,00”. Dalla relazione dei Commissari giudiziali, nonché dalla proposta concordataria emerge che “alla medesima conclusione si arriverebbe anche riconoscendo la responsabilità dei componenti del C.d.A., includendo nell'attivo stimato per lo scenario liquidatorio anche il valore di euro 750.000,00 pari al patrimonio delle SI.re e Dal prospetto riportato dalla Parte_2 Parte_5 ricorrente, l'attivo liquidatorio (comprensivo dell'azione risarcitoria) ammonterebbe ad euro
9.270.651,05, mentre dalla soluzione concordataria si ricaverebbe il maggior importo di euro
10.566.464,00”. Infine, secondo la ricorrente, la soluzione concordataria risulterebbe
12 comunque più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria, in particolare in ragione del decremento di valore dei rami di azienda, che aumenta nel corso degli anni per effetto dei coefficienti di ammortamento da applicare in sede di relativa valutazione, che sarebbe destinato ad erodere progressivamente il valore ricavabile dalla liquidazione giudiziale, anche per il rischio che le attività liquidatorie avvengano in tempi lunghi, con conseguente deterioramento dei valori patrimoniali. In particolare, la ricorrente evidenzia che il VIR deve essere liquidato e pagato al concessionario uscente, dal nuovo aggiudicatario del servizio, selezionato dall'Ente all'esito di procedura di evidenza pubblica, con conseguente decremento del valore patrimoniale per i tempi di allestimento dei bandi”.
In definitiva, sulla scorta dei rilievi eseguiti, a parere dei Commissari giudiziali “può ragionevolmente escludersi che il piano prospettato, pur con i margini di incertezza connaturali al tipo di concordato, non sia idoneo a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali, potendo confermarsi che il piano e la proposta appaiono idonei ad assicurare l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, ossia il risanamento della crisi d'impresa attraverso la continuità, con una previsione di soddisfazione del ceto creditorio in misura apprezzabile ed in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. La proposta concordataria, senza modificare le condizioni e la natura dei crediti, garantisce il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e quelli privilegiati, nonché una quota delle somme vantate dai creditori chirografari;
nel contempo, l'attività esercitata da potrà essere esercitata in continuità, garantendo in tal modo anche il mantenimento Pt_1
dei posti di lavoro e di un servizio pubblico essenziale. Viceversa, nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, risulterebbe complesso la prosecuzione in continuità del l'attività esercitata da , il ragionevole smembramento delle “concessioni” e la conseguente perdita di valore Pt_1
in danno dei creditori, tra i quali i chirografari che subirebbero un trattamento sicuramente deteriore”.
3. Il giudizio di omologazione. Le valutazioni del Tribunale sul regolare svolgimento della procedura e sulle condizioni per l'omologazione.
Giova, in via preliminare, evidenziare che il concordato preventivo al vaglio del Tribunale è sottoposto alla disciplina prevista per il concordato in continuità aziendale, in quanto quest'ultima viene prefigurata per tutta la durata del piano, con liquidazione di limitate poste attive e la cessione dei rami di azienda all'esito della procedura, ossia nel quinto anno: tale strutturazione della proposta concordataria rientra a pieno titolo nell'ipotesi di concordato in continuità in base alla previsione dell'art. 84 CCII secondo cui “ la continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività
13 da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché' in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”.
Quanto alla natura del giudizio rimesso al Tribunale in sede di omologa, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 112 CCII, “ Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b)
l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Trattasi di un vaglio estremamente pregnante e meticoloso, che va bene oltre la mera verifica di ritualità della proposta, prevista con riguardo al concordato in continuità aziendale dall'art. 47 comma
1 lettera b) CCII, ovvero di ammissibilità della proposta e fattibilità del piano, intesa come manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, prevista con riguardo al concordato liquidatorio dall'art. 47 comma 1 lettera a) CCII.
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In sede di giudizio di omologazione di un concordato preventivo il tribunale è tenuto ex art. 112 CCII ad una serie di verifiche che, nel solco della direttiva (UE) 2019/1023, sono state disancorate dal legislatore dai parametri precedentemente previsti dagli artt. 160 e 161 L.F. e incentrati sul binomio “ritualità della proposta” e non manifesta inidoneità/inettitudine dello strumento ad assolvere agli scopi di regolazione della crisi;
in particolare il tribunale deve appurare tra l'altro: a) la regolarità della procedura, anche per quanto attiene al rispetto delle norme di diritto sostanziale, verificando, alla stregua dell'attività svolta dal commissario giudiziale, la competenza dell'ufficio giudiziario adito, la persistenza delle condizioni di ammissibilità riscontrate in sede di apertura della procedura e l'integralità e correttezza dei dati forniti ai creditori senza peraltro spingersi fino a sindacare in via diretta la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili ma limitandosi ad esaminare il modus operandi seguito dal commissario nella redazione della relazione definitiva (art. 107, 6° comma, CCII); b) l'ammissibilità della proposta acclarando la legittimità sostanziale della stessa in conseguenza (i) della suddivisione in classi dei creditori nel rispetto dell'ordine delle prelazioni e della parità di trattamento all'interno di ciascuna classe, (ii) dell'assicurazione a ciascuno di essi di un'utilità economicamente rilevante,
(iii) della sostenibilità finanziaria ed operativa dell'operazione programmata, (iv) del tempestivo versamento del fondo spese;
c) in presenza di concordato preventivo, l'assenza, sulla base della
14 scienza e della tecnica, di una lampante inidoneità della proposta ad impedire o superare
l'insolvenza; invero il concordato guadagna l'avallo dell'omologa non più sulla scorta di una prognosi fausta bensì sulla base di una valutazione di non palese inidoneità a regolare la crisi a causa di assunti fallaci o assiomatici, di tempi di recupero impronosticabili, o di attestazioni carenti
o discordanti” (Tribunale Napoli, 22 Febbraio 2024).
Partendo dalla verifica di regolarità (art. 112 comma 1 l. a) , si tratta di sondare il rispetto delle norme di rito che disciplinano lo svolgimento del processo di concordato, dal deposito della domanda e fino all'omologazione, dovendo l'iter concordatario risultare avvenuto in ossequio alle norme di procedura e aver coinvolto tutti i creditori anteriori alla presentazione della domanda.
Nell'alveo del controllo ricadono, tra l'altro: 1) l'accertamento di atti di frode ex art. 106 in precedenza segnalati o comunque non apprezzati;
2) un riscontro di persistenza delle condizioni di ammissibilità riscontrate in fase d'apertura, ivi inclusa la legittimazione ad accedere allo strumento e la competenza dell'ufficio adito e la completezza del deposito della documentazione prevista dall'art. 39 CCII per l'accesso agli strumenti;
3) un riscontro di adeguatezza della relazione, che deve risultare completa e intellegibile a livello di dati esposti, criteri asseverativi adoperati, congruenza fra i primi e i secondi.
Orbene, nel caso di specie, risulta positivamente superato il vaglio di regolarità nei termini sopra evidenziati con riguardo alla sussistenza dei presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, nonché ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura. Nel richiamare quanto compiutamente evidenziato dal Tribunale nel decreto di apertura: 1) sussiste la competenza del Tribunale di Nola in considerazione dell'ubicazione della sede della società ricorrente;
2) la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII;
3) la società proponente è un'impresa riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 121 CCII, trattandosi di impresa commerciale avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCII (cfr. bilanci e situazione patrimoniale aggiornata in atti); 4) la società versa in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 2 CCII, come ampiamente prospettato dalla medesima ricorrente;
5) la proposta concordataria e la
P documentazione è accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente resa dal dott.
(cfr. all. 9), avente ad oggetto: a) l'attestazione della veridicità̀ dei dati aziendali e la Persona_5 fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, b)l'attestazione che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (ex artt. 87 comma 3 CCII), c) l'attestazione ai sensi dell'art. 84 co. 6 CCII che il valore della liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, d) l'attestazione ai sensi dell'art. 87 co. 2 CCII che la proposta
15 concordataria è preferibile, in termini e tempi di esecuzione, alla liquidazione giudiziale riconoscendo a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria derivante sia dal raffronto del valore di realizzo delle reti in ipotesi liquidatoria (c.d. V.I.R. valore industriale residuo) con quello conseguibile secondo le modalità previste dal piano (con procedura competitiva degli assets da cedere) sia dalla tempistica dei pagamenti;
6) la proposta è altresì accompagnata dalla stima dei beni aziendali nonché dei beni personali dei componenti del Cda della società redatta dall'ing.
(cfr. all. 10 a e 10b), mentre, prevedendo la proposta concordataria il pagamento Persona_1
integrale di tutti i creditori privilegiati, non risulta resa apposita attestazione ex art. 84 co. 5 CC.II.
Quanto alla verifica di ammissibilità della proposta, essa intercetta i seguenti profili, di cui taluni interferenti con le altri condizioni imposte dall'art. 112 CCII ai fini dell'omologazione, quali : 1) la legittimazione del debitore alla presentazione della domanda, la competenza dell'ufficio adito e la sottoscrizione della proposta da quanti abbiano la rappresentanza sociale dell'ente (art. 120 bis, comma 1, CCII); 2) l'assenza di contrasto fra la proposta e le norme imperative dell'ordinamento in ordine al trattamento dei creditori, al rispetto dell'ordine delle prelazioni, alla suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, all'assicurazione a ciascuno della guarentigia di un'utilità economicamente rilevante, al rispetto delle regole distributive fissate dall'art. 84 CCII, commi 5, 6 e 7; 3) l'adeguatezza del supporto finanziario ed operativo della proposta, dovendo i beni e i flussi ipotizzati apparire sufficienti a colmare le percentuali satisfattive pensate per i creditori;
4) il tempestivo versamento del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47, comma 1, lett. d).
In relazione, poi, ai profili di verifica della corretta formazione delle classi e di parità di trattamento fra i creditori all'interno di ciascuna classe, in parte già riconducibili alla verifica di ammissibilità della proposta, si tratta di preservare la rispondenza della classe alla sua funzione, nella misura in cui la classe, nell'offrire un trattamento differenziato ai creditori, consenta loro di esprimersi secondo meccanismi maggioritari correttamente articolati. Il che significa che la composizione della classe può essere censurata dal giudice in sede di omologa ogni qualvolta sia valsa a costruire raggruppamenti artificiosi, volti solo a sterilizzare il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in categorie disomogenee. In tal senso giova rilevare che l'art. 2, lett. r), CCII, descrive la nozione di classe come l'“insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”, senza chiarire il significato delle locuzioni. Di certo occorre che i due parametri ricorrano congiuntamente: 1) l'omogeneità giuridica si collega alla causa genetica dell'obbligazione, che può attecchire in ambito contrattuale o extracontrattuale;
2) quella economica attiene al diverso segmento di mercato nel quale l'obbligazione può essere stata contratta (ambito creditizio, settore delle forniture o dei servizi, mercato del lavoro).
16 Non è scolpita una regola precisa, perciò quello del tribunale si atteggia a sindacato di razionalità e coerenza di scelte discrezionali del debitore, apprezzando e soppesando le ragioni che hanno indotto l'imprenditore a classificare in un certo modo anziché negli altri possibili i suoi creditori, muovendo dalle spiegazioni esposte dal debitore nel piano concordatario, ove ex art. 87 devono ora essere riportati i criteri di formazione, il valore dei rispettivi crediti e, infine, gli interessi di ciascuna classe.
Il Tribunale deve, quindi, verificare: 1) che il debitore non abbia confezionato più classi con riferimento ad una posizione giuridica omogenea, ledendo le cause di prelazione previste dalla legge;
2) che l'utilità riservata ai diversi creditori sia di consistenza e quantità identiche, non essendo tollerate sperequazioni a livello di soddisfazione promessa e garantita ai creditori appartenenti ad una medesima classe.
Orbene, in relazione ai suindicati requisiti di cui all'art. 112 comma 1 l. c), d) ed e) anche in questa sede risulta positivamente superato il vaglio di ammissibilità della proposta, anche in ordine alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento fra i creditori all'interno di ciascuna classe in quanto: 1) risultano validamente radicate la legittimazione del debitore alla presentazione della domanda, la competenza dell'ufficio adito e la sottoscrizione della proposta da chi ha la rappresentanza sociale in ossequio al disposto di cui all'art. 120 bis, comma 1, CCII); 2) risulta formalmente rispettato quanto previsto dall'art. 84, co. 2, CCII, avendo la società formulato una proposta di concordato in continuità diretta che prevede la continuità aziendale per tutto l'arco di piano, con previsione di cessione dell'azienda nel quinto anno e con liquidazione di limitati assets in proprietà; 3) risulta formalmente rispettata la previsione di cui all'art. 84, co. 3, CCII, avendo la società istante assicurato a tutti i creditori un'offerta di pagamento entro tempi certi idonea ad integrare l'utilità richiesta dalla norma, avendo parte ricorrente individuato per ciascuna categoria di creditori un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile;
4) i criteri con cui la società ricorrente ha provveduto alla suddivisione dei creditori appaiono formalmente corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici oltre che di parità di trattamento così come evidenziato anche dai Commissari Giudiziali, con particolare riguardo alla previsione della classe degli istituti di credito e delle società finanziarie garantite da terzi. E' stata inoltre, operata una ulteriore suddivisione in classi tra gli enti pubblici, i debiti in contenzioso , i Comuni, le società di vendita e i fornitori , conformemente alla identità della posizione giuridica e alla omogeneità degli interessi economici. Con particolare riguardo alla classe dei chirografari garantiti da terzi, i Commissari giudiziali hanno rilevato che la medesima “raggruppa crediti per euro 648.325.29, di cui euro 112.457,35 vantati da banche e società finanziarie ed assistiti da garanzia personale della SI.ra ed euro 535.867,94 vantati da Banca Parte_2
MPS ed assistiti da garanzia di per l'80% e da garanzia fideiussoria dei Controparte_7
17 Pt_ SI.ri , e . Al momento della redazione del piano, la Banca Parte_2 Parte_7
non ha ancora escusso le garanzie, soprattutto quella di e pertanto, la Controparte_7
ricorrente, tenuto conto della certa escussione della garanzia statale, ha previsto una ulteriore Classe
Parte (n. 10), allo stato vuota e non votante, ma destinata ad accogliere al momento dell'escussione della garanzia. La scelta della ricorrente è stata dunque quella di prevedere nel piano due classi, la
n. 4 (Debiti chirografari garantiti da terzi) e la n. 10, allo stato vuota”. In base al citato meccanismo
è stata adottata, pertanto, la soluzione di mantenere il debito garantito bancario in una classe chirografaria, ma costruendo, sin dalla predisposizione del piano, una classe di creditori privilegiati originariamente vuota destinata ad essere via via popolata dai garanti che, all'esito delle votazioni, è risultata non votante in ragione della mancata escussione della garanzia nella pendenza delle operazioni di voto;
5) il contenuto della proposta si presenta rituale, rispettando l'elencazione di cui all'art. 87, comma 1, CCII ed indicando le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 87, co. 2, CCII.
Quanto, ancora, al requisito di cui alla lettera f) dell'art. 112 comma 1 CCII, è specificamente richiesto, con riguardo al concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori. Trattasi di una verifica complessa, che tiene insieme unanimità del voto, prospettive minimali di buon esito dello strumento e imprescindibilità dei finanziamenti contratti a sostegno dell'ipotesi ristrutturatoria.
Il Tribunale controlla, innanzitutto, se il concordato abbia o meno guadagnato il voto favorevole di tutte le classi, onde verificare il rispetto dell'esigenza di fondo che il concordato ottenga tendenzialmente un placet corale e che l'approvazione a maggioranza ovvero la cd. “ristrutturazione trasversale” assurgano a presupposto alternativo di omologabilità, in presenza di rigorose condizioni.
È poi prevista la verifica che il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare
l'insolvenza” riprendendo, con la garanzia del contraddittorio, quel medesimo controllo già svolto in fase d'apertura, in cui il tribunale controlla che il piano non sia “manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori” e “alla conservazione dei valori aziendali”.
Nella fase di omologa il Tribunale è tenuto ad ammettere la ristrutturazione pianificata ogni qualvolta la ritenga tecnicamente non ineseguibile, sempre che – qualora un creditore dissenziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta (art. 112, comma 3) – il concordato contempli un soddisfacimento quantitativamente non inferiore a quello realizzabile attraverso la procedura paradigmatica della liquidazione giudiziale. Viene in evidenza una fattispecie di inammissibilità della
18 domanda per irragionevolezza della continuità ipotizzata, sia in funzione del soddisfacimento dei creditori, sia nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo della conservazione dei valori aziendali.
La valutazione non si estende oltre i limiti del riscontro di una lampante inagibilità del piano di talché, perché possa essere disapprovata dal Tribunale, la programmazione deve palesarsi apertamente inadatta a pervenire agli obiettivi predeterminati, meritandosi, di contro, la promozione, non in quanto presumibilmente idonea ad assorbire la crisi, ma in quanto non palesemente inidonea a regolarla, quindi non irrazionale, né implausibile.
In definitiva, la formulazione in negativo dell'art. 112 comma 1 l.f) CCII induce a ritenere che oggetto dell'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa (cfr. in termini Tribunale di Palermo,
22.01.2024).
A tali valutazioni si aggiunge, poi, quella dell'effettiva necessità dei nuovi finanziamenti eventualmente contratti rispetto all'attuazione del piano, nonché la mancanza di pregiudizio agli interessi dei creditori, onde evitare ingenti ricadute di prededuzioni bancarie sulle aspettative reali di soddisfazione dei creditori concordatari.
Ulteriore dato, infine, da verificare è rappresentato, con riguardo ad ogni altro tipo di concordato diverso da quello in continuità, dalla fattibilità del piano ex art. 112 comma 1 l. g), intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Questa verifica si sovrappone perfettamente a quella prevista in fase di apertura dall'art. 47, comma
1, CCII, che impone al Tribunale il controllo di “fattibilità intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”. In termini concettuali, la fattibilità è una prognosi di conseguibilità del risultato ipotizzato dall'imprenditore, favorevolmente attestata dal professionista, alla luce dell'alea connaturata ad ogni intrapresa economica.
Il pronostico sulle modalità realizzative della proposta, ergo sull'adempimento delle obbligazioni concordatarie, è riservato in linea di principio ai creditori, legittimati d'altronde, diversamente dal giudice, a promuovere la risoluzione del concordato.
Il compito del Tribunale è, di contro, vigilare a che la determinazione dei creditori sia espressa correttamente e su basi reali, quindi sulla scorta di una puntuale informazione e che il piano non si manifesti palesemente inidoneo a raggiungere gli obiettivi programmati, circostanza coincidente con una vera e propria impossibilità dell'oggetto, riscontrabile quando la proposta concordataria sia priva di alcuna probabilità giuridica o materiale d'essere adempiuta.
Secondo il dato letterale, pertanto, anche nel concordato in continuità aziendale, al Tribunale è riservato, sia in fase di ammissione, sia in fase di omologa, un sindacato circa la “fattibilità economica” del piano concordatario, declinata nei termini della non manifesta inidoneità al
19 raggiungimento degli obiettivi prefissati, restando, naturalmente, in via esclusiva riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.
Tanto premesso, va in questa sede confermata la valutazione già espressa con il decreto di apertura, nel senso che il piano proposto non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza: in particolare, il piano proposto può ritenersi non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, trattandosi di piano sufficientemente analitico e dettagliato nell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura, coerente nelle argomentazioni svolte e nelle motivazioni addotte dal professionista in ordine al giudizio di veridicità e fattibilità del piano, oltre che debitamente documentato e supportato in ordine alla sostenibilità finanziaria della continuità nonché in ordine al riconoscimento a ciascun creditore di un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale nei termini attestati dal professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, co. 3, CCII.
Il piano proposto si palesa, altresì, coerente sotto il versante della fattibilità, avendo ricevuto conferma di attendibilità a seguito delle valutazioni e verifiche effettuate dai Commissari giudiziali che, nella relazione ex art. 105 CCII, hanno evidenziato che “può ragionevolmente escludersi che il piano prospettato, pur con i margini di incertezza connaturali al tipo di concordato, non sia idoneo a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali, potendo confermarsi che il piano e la proposta appaiono idonei ad assicurare l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, ossia il risanamento della crisi d'impresa attraverso la continuità, con una previsione di soddisfazione del ceto creditorio in misura apprezzabile ed in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. La proposta concordataria, senza modificare le condizioni e la natura dei crediti, garantisce il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e quelli privilegiati, nonché una quota delle somme vantate dai creditori chirografari;
nel contempo, l'attività esercitata da Pt_1
potrà essere esercitata in continuità, garantendo in tal modo anche il mantenimento dei posti di lavoro e di un servizio pubblico essenziale”.
L'ultima condizione da valutare, come richiesto dall'art. 112 CCII, attiene all'esito delle votazioni.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 comma 5 e 112 comma 1 l. b) CCII il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore: nel caso di specie, tuttavia, non è stata raggiunta l'unanimità delle classi, in quanto, delle 7 classi di creditori ammesse al voto, 5 si sono espresse favorevolmente sulla proposta, mentre le classi n. 3 ( enti pubblici) e 7
(Comuni) hanno espresso voto contrario: tuttavia, i Commissari giudiziali hanno evidenziato che su
20 un ammontare di crediti ammessi al voto per complessivi € 9.812.746,15, la proposta di concordato ha riportato il voto favorevole di crediti per € 5.848.604,91 (pari al 59,60 % degli ammessi al voto), mentre hanno votato contro la proposta crediti pari ad € 554.174,15 (pari al 5,65 % degli ammessi al voto) e, infine, non hanno espresso alcuna dichiarazione di voto crediti per complessivi €
3.409.967,09 (pari al 34,75 % degli ammessi al voto).
Tenuto conto della percentuale dei voti favorevoli espressi, pari al 59,60% ,vista la maggioranza ottenuta in cinque classi su sette e tenuto conto che ha votato a favore la classe dei creditori privilegiati
(la n.2), nel caso di specie può farsi applicazione dell'art. 112 CCII secondo comma applicabile in caso di non approvazione della proposta dall'unanimità delle classi e la cui applicazione è stata richiesta dalla stessa società proponente ai sensi dell'art. 112 comma 2 l. d) prima e seconda parte.
L'art. 112 comma 2 CCII, infatti, prevede che su richiesta del debitore, il Tribunale, in caso di dissenso di una o più classi, possa omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d), oltre a quelle previste dal comma 1 dell'art. 112 dalla lettera a) alla lettera g). Tale disposizione normativa disciplina la ristrutturazione c.d. trasversale dei debiti di impresa, che consente di imporre alle classi dei creditori dissenzienti la ristrutturazione, mediante l'omologazione giudiziale della proposta concordataria.
Orbene, le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII ai fini dell'omologazione (c.d. ristrutturazione trasversale) sono le seguenti:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Dette condizioni sono state esaminate e vagliate positivamente dai Commissari con il deposito della relazione sugli esiti delle votazioni del 05.02.2025, avendo questi ultimi evidenziato che:
21 - il valore di liquidazione, nell'ambito del piano, risulta senz'altro distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi delle classi dissenzienti (la n.3 e la n.7, composta da creditori chirografari) riceveranno il 20%, misura pari a quella riconosciuta alle altre quattro classi composte da creditori chirografari (classi 4, 5, 6 e 8), mentre non vi sono classi di grado inferiore;
-nel piano viene precisato che per i creditori di cui alla Classe n. 3 (Enti Pubblici) ed alla classe n. 4
(Società di Vendita – nella quale va ricompreso anche il credito vantato da Parte_4 inserito nella classe dei Debiti in contenzioso), è stato stanziato un fondo rischi per l'ipotesi in cui in favore di detti creditori dovesse essere riconosciuto ed accertato un privilegio generale o speciale. In tale ipotesi, in favore di detti creditori verrà corrisposto l'intero importo dovuto entro la data di esecuzione del piano concordatario, ovvero entro il 31.12.2029. Viceversa, qualora il privilegio non dovesse essere riconosciuto ed accertato l'importo appostato nel relativo fondo verrà distribuito in egual misura tra tutti i creditori delle Classi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- nessun creditore riceverà più dell'importo del proprio credito;
- la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi (cinque favorevoli e due contrarie) ed una delle classi favorevoli (la n.2) è formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Peraltro, come osservato dalla società proponente e riscontrato in atti, essa ha predisposto un piano ed una proposta di concordato che prevede che l'intero attivo messo a disposizione dei creditori (e dunque sia quello di liquidazione, sia quello eccedente il valore di liquidazione, compresa la finanza esterna), verrà distribuito secondo le regole della Absolute Priority Rule (ovvero nel rigoroso rispetto dell'ordine delle cause di prelazione), con la conseguenza che l'applicazione dell'indicato criterio di distribuzione della Absolute Priority Rule, in favore dei creditori chirografari delle classi che hanno espresso la propria adesione al concordato (come detto, le classi 4, 5, 6 e 8) è comunque attribuita una quota dell'attivo di liquidazione e di quello eccedente l'attivo di liquidazione (anche eliminando la finanza esterna).
In definitiva, ritiene il Tribunale che ricorrono sia le condizioni generali ex art. 112 comma 1 che le condizioni particolari previste dall'art. 112 CCII comma 2 per disporre l'omologazione del concordato preventivo.
4. L'opposizione del creditore SE.
Il creditore dissenziente SE in data 16.04.2025, dunque, nel termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art. 48 CCII, di 10 giorni prima dell'udienza ha presentato opposizione all'omologazione per i seguenti motivi:
22 a) errata quantificazione e qualificazione del credito SE al netto della relativa compensazione con il controcredito di Sul punto il Tribunale ritiene che vada confermata la Pt_1
decisione assunta dal giudice delegato ex art. 107 comma 7 CCII , ai soli fini del voto, resa prima dell'inizio delle operazioni di voto, a seguito delle osservazioni dal creditore depositate e del parere reso dai Commissari giudiziali, secondo cui “in relazione alla natura del credito, va rilevato, in via preliminare, che in base all' art. 2745 c.c. il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti e può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità : da tale disposizione si evince che il privilegio deve trovare comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare causa che lo giustifica, ossia per il fatto che l'ordinamento ritiene una data ragione di credito come portatrice di interessi meritevoli di tutela;
inoltre, in base ad un consolidato principio, le norme che disciplinano i privilegi hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica (ex plurimis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 5297 del 5/3/2009: Cass. n. 1946 del 10 febbraio 2003; Cass., Sez. 1, sentenza n. 9763 del 15/9/1995). Pertanto, alla luce di tale consolidato e intangibile principio, si condivide e si conferma quanto esposto dai Commissari nella relazione depositata circa la natura chirografaria del credito vantato (cfr. in termini
Tribunale di Avellino, 03.10.2024) . In relazione alla quantificazione del credito si ritiene che il credito vada determinato nell'importo previsto dalla società in concordato, in quanto a differenza di quanto riferito dal SE che considera ai fini della quantificazione del credito alla data di presentazione della domanda prenotativa (14.02.2024), la “scadenza contabile”, ovvero la data entro la quale detti importi andavano versati, al contrario ai fini della quantificazione del credito alla data della domanda di concordato, deve indicarsi
l'ammontare del credito maturato a tale data e, pertanto, devono considerarsi gli importi a credito (ed a debito, da compensare) maturati alla data del 14/02/2024, ai fini del voto”. A tale decisione va solo aggiunto, come precisato anche dai Commissari giudiziali, che “la ricorrente, pur insistendo nella natura chirografaria di tali crediti, in via prudenziale, ha stanziato uno specifico fondo rischi idoneo a garantire l'integrale pagamento dei crediti, nell'eventualità del riconoscimento del privilegio, ovviamente all'esito di ordinario giudizio di accertamento”;
b) non fattibilità del piano concordatario. Secondo il creditore opponente sussistono perplessità sull'effettiva capacità del piano di realizzare il risanamento in quanto: 1) nel piano i valori dei debiti nei confronti dei Comuni risultano sottostimati di oltre il 30%, non tenendo in considerazione le rivalutazioni;
2) nel piano non v'è alcuna riorganizzazione funzionale della
23 struttura operativa finalizzata a ripristinare le condizioni di economicità della gestione ordinaria, principalmente mediante la eliminazione di costi estranei alla gestione aziendale,;
3) nel conto economico a cinque anni, a fronte di un aumento del margine operativo dovuto ad una riduzione dei costi, non vengono esplicitate né le azioni strategiche, né le azioni volte al ripristino delle normali condizioni operative nei confronti degli organismi regolatori dell'attività (ARERA - SE) basata sulla ricostruzione degli investimenti effettuati dalla società e dagli Enti concedenti e sulla successiva comunicazione ad ARERA dei relativi dati;
4) in merito alla riduzione dei costi di gestione, non appare chiaro come la società intende tagliare gli acquisti di merci che si riducono nei primi due anni, rispettivamente del 20% e del
30% (senza impattare il valore del magazzino, che è pari a zero) e dei servizi che si riducono nei primi due anni del 9% e del 14%”; 5) in merito alla “predisposizione del piano per la esdebitazione della società basato sulla valorizzazione degli assets mediante operazioni di continuità diretta e successiva liquidazione degli assets aziendali”, secondo la SE “non è chiaro quale sia il ramo di azienda che potrà essere ceduto senza impattare l'operatività stessa dell'impresa”; 6) in merito al conto economico, secondo la SE “appare inusuale che a fronte di una contrazione delle vendite dei beni e servizi si ottenga un margine operativo lordo in crescita, sia in percentuale, che in valore assoluto, determinato meramente da una riduzione dei costi, che non risultano sufficientemente dettagliati nel piano”; 7) relativamente al valore dell'attivo concordatario, ci sarebbero nel piano incertezze determinato da poste attive sovrastimate, quali la giacenza di cassa, l'immissione di liquidità per 750 mila euro, da parte dei componenti del CdA della Pt_1
Tanto premesso, il Tribunale non ritiene condivisibili le contestazioni del creditore dissenziente in quanto, in primo luogo, sussiste il requisito della fattibilità del piano ex art. 112 comma 1 l.
g), intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, come in precedenza chiarito;
inoltre, le ulteriori contestazioni del creditore si ritengono del pari non accoglibili anche alla luce di quanto osservato dai Commissari Giudiziali nella relazione depositata in data 30.04.2025, secondo i quali : a) “sull'indicazione dei crediti vantati dai
deve rilevarsi come nessuno degli otto enti che hanno espresso il loro voto (sette CP_2 favorevoli ed uno contrario), ha contestato la quantificazione indicata nel piano”, né del resto vengono dal creditore opponente fornite argomentazioni specifiche sulle ragioni della sottostima eseguita dalla società; b) in merito alla corretta valutazione dell'attivo concordatario secondo i
Commissari giudiziali “si deve rilevare che la società debitrice, con il piano, ha messo a disposizione dei creditori le giacenze di cassa esistenti al 31.12.2024, realizzate per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa nell'esercizio corrente, nonché per effetto dell'incasso dei
24 crediti esistenti alla data del 14.02.2024 (data di deposito del ricorso ex art. 44 CCII) pari ad euro 155.156,24. Specificando che, laddove l'importo di euro 400.000,00 non dovesse essere giacente sui conti correnti sociali alla data del 1.01.2025, con la sottoscrizione del piano depositato, la SI.ra , Presidente del c.d.a., si è obbligata a garantire, Parte_2
con apporto di finanza propria (sotto forma di finanziamento soci postergato), la sussistenza di giacenze di cassa sino all'ammontare della predetta somma di euro 400.000,00”, importo quest'ultimo effettivamente giacente sul conto, al momento del deposito della relazione dei
Commissari del 30.04.2025. In relazione, invece, all'apporto di finanza esterna di euro 750.000,00
“nel piano non è previsto l'apporto del patrimonio immobiliare delle sigg.re , bensì Pt_2
l'apporto di finanza esterna da parte delle stesse, il cui patrimonio funge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2740 c.c., da garanzia generica dell'obbligazione assunta e solo al fine di valutare la capienza di tale generica garanzia, viene indicato il valore del patrimonio”; c) quanto alla riduzione dei costi per servizi, nella redazione del piano industriale è stata prevista una riduzione degli stessi rispetto agli anni precedenti mediante una serie di iniziative sufficientemente individuate, che plausibilmente, consentiranno di pervenire ai risultati sperati;
d) infine, in relazione alla mancata individuazione del ramo di azienda che potrà essere ceduto senza impattare l'operatività stessa dell'impresa, come rilevato dai Commissari Giudiziali, la società ricorrente, dopo aver precisato che l'attività aziendale proseguirà per i quattro anni successivi all'omologazione del concordato preventivo per poi cessare con la vendita dell'azienda, ha individuato le sue componenti quali i gasdotti in esercizio, i terreni/immobili, relativi alle cosiddette cabine REMI che costituiscono parte integrante della rete di distribuzione con funzioni di decompressione del gas naturale e i contratti di “vettoriamento” e “misura” vigenti con gli
Utenti della distribuzione ( che costituiscono complessivamente l'azienda unitamente alla forza lavoro). La società, come rilevato dai Commissari Giudiziali, ha attribuito a tale asset, nella perizia di stima, seguendo il metodo VIR, ovvero del valore residuo dell'investimento e dunque del valore attribuibile in uno scenario liquidatorio, un importo al 31.12.2023 di euro 7.844.596,00: secondo la ricorrente, con valutazioni da ritenersi condivisibili e non specificamente contestate, il “Valore Industriale Residuo” (c.d. VIR) attribuito al compendio aziendale, potrebbe rivelarsi inferiore in caso di mera e immediata liquidazione del ramo aziendale rispetto a quello conseguibile secondo le modalità prospettate nel presente “Piano”, fondate sulla cessione al miglior offerente del ramo d'azienda “distribuzione in esercizio” in piena continuità (quale rilevabile alla scadenza del periodo di continuità aziendale proposto dalla società ricorrente).
Secondo la ricorrente, infatti, tale scelta, sulla scorta del piano industriale elaborato, consentirebbe alla società di porre a disposizione dei creditori un ulteriore importo stimato in euro
25 2.000.000,00 a fronte di una riduzione del valore dei rami aziendali, calcolato utilizzando il metodo VIR, di euro 936.532,00 (il valore al 31.12.2023 è pari ad euro 7.844.596,00 a fronte di un valore al 31.12.2028 stimato in euro 6.908.064,00). Peraltro, tenendo conto in via prudenziale della possibilità dell'affidamento della concessione ai nuovi aggiudicatari in tempi brevi, la ricorrente nel piano concordatario attribuisce al compendio aziendale il valore di euro
2.000.000,00.
Per tutte le ragioni espresse, il Tribunale ritiene che l'opposizione non può essere accolta e il concordato va omologato.
5. L'omologa del concordato e i provvedimenti conseguenziali.
Ciò posto, il Tribunale ritiene idoneo il piano proposto dalla ricorrente a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità nonché la funzionalità della stessa al miglior soddisfacimento dei creditori, a fronte delle sopra riferite valutazioni in termini di concreta ammissibilità e fattibilità della proposta, tenuto debitamente conto delle relazioni ex art. 105, 107 e 110 CCII dei Commissari giudiziali e, pertanto, il concordato deve essere omologato.
Quanto alla fase esecutiva del concordato, fermo che per la fase esecutiva relativa all'esercizio in continuità, la società ricorrente riacquista la possibilità di gestire l'azienda, in quanto le scelte aziendali che attuano l'attività caratteristica dell'impresa sono riservate all'imprenditore nell'esercizio della continuità di gestione, sotto la vigilanza degli organi della procedura sull'adempimento del piano concordatario, l'esecuzione della parte liquidatoria degli asset (tra l'altro la dismissione di assets non strategici e ramo di azienda) deve essere realizzato da un liquidatore, attraverso procedure competitive ex art. 114 CCII.
Nonostante l'avvenuta indicazione di un nominativo da parte della società ricorrente, si ritiene opportuna, stante il carattere non vincolante di tale indicazione, la nomina di un professionista esterno, come indicato in dispositivo, al fine di assicurare una maggiore garanzia di trasparenza e terzietà nella liquidazione, che provvederà allo svolgimento dell'attività come indicato in dispositivo.
In relazione alla nomina del CDC, il Tribunale provvederà, su richiesta del G.D. previa acquisizione di proposta da parte del liquidatore, all'esito del vaglio delle posizioni creditorie e nel rispetto delle previsioni dell'art. 138 CCII.
In relazione, infine, alle spese del presente procedimento, il Tribunale ritiene di compensare le spese tra il creditore opponente e la società ricorrente, in considerazione dei motivi di opposizione e della complessità delle questioni esaminate
PQM
Il Tribunale, visti gli artt. 47, 48, 84, 85, 87, 105, 107, 109, 110, 111, 112 e 113 e ss. CCII:
OMOLOGA
26 il concordato preventivo presentato da , con Parte_1
sede in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Carmine Guadagno, 85, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, numero di iscrizione, Partita IVA e Codice Fiscale , R.E.A. N. 436856, in P.IVA_1
persona del presidente del CdA SI.ra ; Parte_2
CONFERMA
il Giudice Delegato nominato, dott.ssa Rosa Paduano;
CONFERMA
i Commissari Giudiziali nominati dott. e Avv. PierGiuseppe Di Nola i quali: Persona_6
- effettueranno ogni opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa, con facoltà di accesso presso la sede della società per la consultazione della contabilità e dei libri sociali;
- sorveglieranno lo svolgimento dell'attività di liquidazione e l'adempimento degli obblighi concordatari, informando il G.D. e il CDC di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ritardi non giustificati nelle operazioni della liquidazione o rilevanti inadempimenti della società ricorrente;
- ogni sei mesi decorrenti dall'omologa del concordato depositeranno un rapporto riepilogativo redatto in conformità all'art. 130 comma 9 CCII trasmettendolo ai creditori;
NOMINA
liquidatore giudiziale il dott. ; Persona_7
DISPONE che il liquidatore:
- faccia pervenite in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dell'insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 358 comma 2 CCII nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 35 ex d.lgs. 159/2011;
- provveda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto alla predisposizione di un piano delle attività di liquidazione degli asset non funzionali oggetto della proposta e del piano con indicazione delle relative modalità forme e tempi, nel rispetto della disciplina del Codice della Crisi e in base alle previsioni contenute nel piano, da trasmettersi alla società ricorrente, ai CC.GG. e al CDC per l'approvazione e da depositarsi in cancelleria per informativa al G.D.;
i CC.GG. verificheranno nel loro parere che il programma sia conforme al decreto di omologa e riferiranno al G.D. di ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori;
27 - proceda alle attività di liquidazione con la precisazione che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- le transazioni e tutti gli atti di straordinaria amministrazione, saranno di competenza del liquidatore, previa acquisizione del parere dei CC.GG. e informativa alla società ricorrente e con l'autorizzazione espressa del C.D.C. dandone informazione al G.D.; in caso di inerzia del
CDC provvederà il G.D.;
- procederà alla riscossione dei crediti, della finanza esterna e allo svolgimento di tutte le attività di liquidazione previste in piano;
- richiederà il parere del CDC e dei Commissari giudiziali, nonché l'autorizzazione del GD per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi di urgenza;
- per la nomina di tecnici o coadiutori richiederà il parere dei Commissari giudiziali e l'autorizzazione del CDC;
in caso di inerzia del CDC, provvederà il G.D.;
- provvederà a ripartire le somme via via realizzate anche dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti, sulla base di piani di riparto vistati dai Commissari giudiziali e corredati del parere del CDC, con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;
- verserà le somme ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del G.D. nel senso che i prelievi potranno aver luogo solo in base ad un provvedimento del G.D., mentre le somme per i creditori irreperibili e/o per i crediti contestati andranno depositate nelle forme di legge, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D.;
- comunicherà con periodicità semestrale ai Commissari giudiziali le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e i Commissari giudiziali ne daranno notizia, con le loro eventuali osservazioni, al P.M. e ai creditori depositandone copia nel fascicolo telematico;
- fornirà, in ogni tempo, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in ogni momento dai Commissari giudiziali , dal CDC, o dal G.D.;
- conclusa l'esecuzione del concordato, comunicherà ai Commissari giudiziali un rapporto riepilogativo finale , accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto corrente bancario;
i Commissari giudiziali ne daranno notizia, con le eventuali osservazioni, al P.M. e ai creditori, depositandone copia nel fascicolo informatico;
Il legale rappresentante della società amministrerà la società attenendosi alle previsione del piano, sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali e con cadenza trimestrale trasmetterà ai Commissari
28 giudiziali una relazione in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari, corredata di una situazione patrimoniale aggiornata che i Commissari giudiziali depositeranno nel fascicolo informatico.
Riserva al G.D. previa acquisizione di proposta da parte del liquidatore all'esito del vaglio delle posizioni creditorie e nel rispetto delle previsioni dell'art. 138 CCII, la nomina del CDC;
DISPONE che la cancelleria entro il giorno successivo al deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto all'ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.
Si comunichi alla società ricorrente, al P.M., al creditore opponente, al liquidatore e ai Commissari giudiziali i quali ultimi ne daranno notizia a tutti i creditori.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.06.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
n. R.G. procedimento unitario 30-2/2024
Il Tribunale di Nola riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice del.
Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice nel procedimento unitario recante il n. 30-2/2024 promosso da:
, con sede in Pomigliano D'Arco (NA), alla Parte_1
Via Carmine Guadagno, 85, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, numero di iscrizione, Partita
IVA e Codice Fiscale R.E.A. N. 436856, in persona del presidente del CdA SI.ra P.IVA_1
, rappresentata e difesa – giusta procura su foglio separato ai sensi e per Parte_2 gli effetti di cui all'art. 83 terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M n. 44/2011 come sostituito dal D.M. 48/2013 – dall'Avv. Pierpaolo Barretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pomigliano d'Arco, alla Via Sibilla
Aleramo, 5 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1. L'iter concordatario.
Con ricorso ex art. 44 co. 1 CCII depositato in data 14.02.2024, la società Parte_1
ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di
[...]
altro strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal Tribunale.
1 Con decreto del 27.02.2024 il Tribunale ha concesso termine di giorni 60, successivamente prorogato, imponendo gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 44, I comma, lett. c), CCII nominando i
Commissari Giudiziali e con designazione del Giudice per la trattazione del procedimento relativo alla conferma o revoca delle misure protettive richieste.
Con decreto del 29.02.2024 il Giudice delegato dal Presidente confermava le misure protettive tipiche disponendo “che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società né sui beni e sui diritti con i quali viene Parte_1 esercitata l'attività di impresa per giorni 120 decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e, dunque dal 15.02.2024” e con successivo decreto del Tribunale del
13.06.2024, in seguito all'istanza depositata dalla società in data 03.06.2024, le misure protettive venivano ulteriormente prorogate per ulteriori 120 giorni decorrenti dal 14.06.2024 e, dunque, sino al 12.10.2024.
In data 12.06.2024 la società ha depositato la proposta di concordato ed il piano in continuità, con la relativa documentazione allegata.
Con decreto del 20.06.2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha assegnato ai
Commissari Giudiziali termine di giorni 60 per la redazione di motivato parere in ordine alla proposta di concordato in continuità aziendale ex art. 47 CCII e i Commissari giudiziali hanno depositato il richiesto parere in data 05.08.2024.
Acquisito il parere dei Commissari Giudiziali, con decreto del 01.10.2024 depositato in data
05.10.2024 il Tribunale ha disposto l'apertura del procedimento di concordato preventivo, in quanto
“dalla documentazione offerta dalla società proponente possono desumersi elementi positivi in ordine al vaglio di ritualità di cui all'art. 47, co. 1, lett b), CCII e che il piano presentato non appare prima facie manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, … La documentazione prodotta dalla società ricorrente si manifesta idonea, per la sua completezza e regolarità, a fornire elementi di giudizio ai creditori onde verificare la fattibilità giuridica della proposta e l'effettiva idoneità di quest'ultima a garantire la regolazione della crisi
d'impresa e la soddisfazione almeno parziale dei creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti. La natura sufficientemente analitica e dettagliata del piano (contenente un'adeguata indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità aziendale, delle risorse finanziarie necessarie
e delle relative modalità di copertura), la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, l'insussistenza di elementi che consentano di ritenere la proposta prima facie inidonea a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati nonché la razionalità e correttezza riscontrata nella suddivisione dei creditori in classi omogenee consentono alla proposta
2 di superare il vaglio demandato al Tribunale, nella presente fase, in punto di verifica della sussistenza della potenziale attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e a conseguire la cd. causa concreta concordataria. Il piano proposto dalla società ricorrente appare, inoltre, idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità nonché la funzionalità della stessa
a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa
e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (nei termini attestati nella relazione del professionista indipendente ex art. 87 comma 3 CCII)”.
Nel medesimo decreto il Tribunale ha: 1) indicato le modalità di manifestazione del voto;
2) assegnato alla società ricorrente termine di 15 giorni per il deposito della somma di € 100.000,00 presso l'istituto di credito indicato dai Commissari, con esplicito avvertimento che, in mancanza, i Commissari giudiziali provvederanno ai sensi dell'art. 106 CCII;
3) avvisato i creditori della possibilità di presentare proposta concorrente a quella del debitore secondo le condizioni e le modalità indicate nell'art. 90 CCII entro 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione;
4) avvisato che le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a
20 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione;
5) disposto che il Commissari giudiziali depositino in Cancelleria la propria relazione ai sensi dell'art. 105 CCII, entro 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori e, nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni relazione integrativa ai sensi dell'art. 105, co. 3 e 4; 6) disposto che i Commissari il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto depositino in Cancelleria ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti, ed alleghi alla relazione, su supporto informativo, la documentazione relativa all'espressione dei voti;
7) disposto che i Commissari qualora rilevino, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dia avviso ai creditori, avvertendoli che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, co. 1, CCII per modificare il voto;
8) disposto la ricerca di soggetti interessati al fine di raccogliere manifestazioni di interesse in ragione dell'esistenza di un'offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato verso un corrispettivo in denaro con subentro nei contratti di locazione in essere degli assets societari, riservando all'esito di tale operazione l' apertura di eventuale procedura competitiva con determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita.
3 In data 13.12.2024 i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione di cui all'art. 105 CCII nel rispetto del termine di 45 giorni prima della data iniziale fissata per l'espressione delle operazioni di voto fissate per il giorno 27.01.2025.
In data 10.01.2025 i Commissari giudiziali hanno provveduto a notificare ai creditori che hanno assolto l'onere di comunicare un indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 10 CCII la relazione particolareggiata ex art. 105 CCII e l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi, nel termine di cui al terzo comma dell'art. 107 CCII, ovvero quindici giorni prima della data inziale del voto da parte dei creditori, mentre per i creditori che non hanno trasmesso l'indirizzo di posta elettronica, l'invio è stato effettuato mediante deposito nel fascicolo telematico, in conformità al terzo comma dell'art. 10 CCII.
In data 16.01.2025 il giudice delegato ha provveduto ad acquisire agli atti la comunicazione eseguita.
Con successive relazioni del 20.01.2025 e del 22.01.2025 i Commissari Giudiziali comunicavano l'avvenuto deposito nel termine di cui all'art. 107 comma 4 CCII di osservazioni da parte del creditore SE , nonché del deposito oltre il termine di Parte_3 cui all'art. 107 comma 4 CCII di osservazioni del creditore : i Commissari Parte_4
giudiziali, con le citate relazioni, hanno confermato la propria relazione ex art. 105 CCII già trasmessa fornendo i chiarimenti a seguito delle osservazioni formulate.
Con decreto del 23.01.2025 il giudice delegato , ai sensi dell'art. 108 CCII, ai soli fini del voto, decideva sulle osservazioni depositate, mandando ai Commissari giudiziali per la comunicazione del provvedimento al debitore, ai creditori e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
In data 05.02.2025 i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione sull'esito della votazione, in cui hanno dato atto che “su un ammontare di crediti ammessi al voto per complessivi €
9.812.746,15, la proposta di concordato ha riportato il voto favorevole di crediti per € 5.848.604,91
(pari al 59,60 % degli ammessi al voto), mentre hanno votato contro la proposta crediti pari ad €
554.174,15 (pari al 5,65 % degli ammessi al voto) e, infine, non hanno espresso alcuna dichiarazione di voto crediti per complessivi € 3.409.967,09 (pari al 34,75 % degli ammessi al voto)”, mentre in relazione all'espressioni di voto per classi hanno riferito che “non risulta raggiunta l'unanimità delle classi, richiesta dall'art. 109 CCII, quinto comma, alla luce dell'esito non favorevole del voto nelle classi 3 e 7”. I Commissari giudiziali, inoltre, hanno escluso l'applicabilità della disciplina di cui al medesimo quinto comma dell'art. 109 CCII, a mente del quale in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe “in quanto la proposta, pur
4 avendo ottenuto la maggioranza dei crediti ammessi al voto, non ha raggiunto la soglia dei due terzi dei voti favorevoli dei crediti ammessi al voto”.
All'esito della comunicazione sugli esiti delle votazioni, la società ricorrente, in data 06.02.2025, ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII, previa fissazione dell'udienza ex art. 48 CCII.
Con decreto del 12.03.2025 il Tribunale, rilevata la tempestività del ricorso per l'omologazione ex art. 112 comma 2 CCII proposto dalla società ricorrente nel termine di giorni sette successivi al deposito della relazione dei Commissari giudiziali ex artt. 110 comma 2 e 111 CCII, ha fissato l'udienza del 06.05.2025 ore 12.30 per la comparizione della società proponente, dei Commissari giudiziali e degli eventuali creditori che hanno espresso dissenso nonché di ogni altro interessato avvertendo “a) che le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine di perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata;
b) che i Commissari giudiziali devono depositare il loro motivato parere con specifico riguardo alla ricorrenza di tutte le condizioni previste dall'art. 112 co. 2 CCI almeno cinque giorni prima dell'udienza; c) che la società proponente può depositare memorie sino a due giorni prima dell'udienza”.
La società proponente ha comunicato il ricorso per l'omologazione ex art. 112 CCII e il decreto di fissazione dell'udienza ai Commissari giudiziali e ai creditori dissenzienti nel termine fissato dal
Tribunale, come attestato dai Commissari giudiziali.
In data 16.04.2025 e, dunque, nel termine perentorio di cui all'art. 48 comma 2 CCII è stata depositata opposizione dal creditore dissenziente in persona del Controparte_1
l.r.p.t. rappresentata e difesa dall' Avvocatura dello Stato di Napoli.
In data 30.04.2025 i Commissari giudiziali hanno depositato il parere finale ex art. 48 comma 2 CCII relazionando sull'opposizione pervenuta.
All'udienza del 06.05.2025 , svolta in modalità di trattazione mista, il giudice delegato si riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
2. La proposta concordataria e il parere dei Commissari giudiziali.
Il piano concordatario depositato dalla società proponente risulta in continuità aziendale diretta , le cui risorse risultano generate sia dalla continuità aziendale sia dalla liquidazione di alcuni asset di proprietà della società non legati al core business della società: la società, infatti, ha previsto di proseguire nella gestione delle reti di gasdotti attualmente in funzionamento per i prossimi 5 anni, posticipando la cessione dei rami aziendali al quinto anno.
La prosecuzione dell'attività d'impresa , secondo gli assunti del piano, consente:
5 a) la preservazione del patrimonio aziendale, ivi compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere, evitandone la disgregazione ed una liquidazione atomistica;
b) di non interrompere un servizio pubblico di primaria necessità.
Le risorse indicate per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario derivano da:
1. giacenze di cassa;
2. incasso canoni di locazione e successiva vendita di immobili non essenziali;
3. apporto di finanza esterna da parte dei membri del CDA;
4. cash flow derivante dalla prosecuzione dell'attività;
5. incasso del corrispettivo derivante dalla cessione dei rami d'azienda.
Nello specifico, l'attivo concordatario complessivamente atteso ammonta ad € 5.658.400,00 ed è così distribuito;
- giacenze di cassa €. 400.000,00;
- incasso canoni di locazione e vendita immobili di proprietà €. 218.400,00. Il valore dei beni immobili, come risulta dalla perizia di stima a firma dell'Ing. è pari ad Persona_1
euro 210.000,00. Per tali cespiti attualmente locati in forza di regolari contratti di locazione la società ha acquisito offerta irrevocabile di acquisto da parte della società Four Immobiliare
S.r.l., per l'importo di euro 210.000,00, avente termine di scadenza ed efficacia al 31.12.2025;
- apporto di finanza esterna da parte degli amministratori per €. 750.000,00 : al fine di assicurare un maggior soddisfacimento dei creditori sociali ed evitare rilievi da parte dei
Commissari Giudiziali, del Tribunale e dei creditori stessi, i componenti del CdA della
Pomilia Gas Soc. Coop. (segnatamente le SI.re e ) Parte_2 Parte_5
hanno dichiarato la propria disponibilità (assumendo dunque il correlato obbligo) di incrementare l'attivo concordatario nei limiti del valore del proprio patrimonio personale alla data del piano. Ai fini del calcolo del ragionevole contributo associabile all'asset in questione con funzioni di copertura del fabbisogno concordatario, è stata valutata dunque la capienza patrimoniale dei soggetti che potrebbero essere ritenuti responsabili di atti di mala gestio, ovvero i componenti del CdA;
- cash Flow da prosecuzione attività esercizi anni 2025-2029: €. 2.000.000,00;
- incasso credito €. 290.000,00 Controparte_2
- cessione rami di azienda al quinto anno : €. 2.000.000,00
Il passivo concordatario stimato, considerando gli interessi, ammonta complessivamente ad €
12.107.137,03 e i creditori risultano suddivisi in 10 classi, per le quali è prevista una differente percentuale di soddisfazione:
1) CLASSE 1: DEBITI PREDEDUCIBILI
6 Compenso Commissari Giudiziali 145.600,00
Advisor legale e finanziario ed Attestatore nella misura del 75% 114.465,00
Compenso Ing. (perizie) 75% 1.856,00 Persona_1
Fondo rischi oneri in prededuzione 15.000,00
Totale Prededuzioni 276.921,00
2) CLASSE DUE : DEBITI PRIVILEGIATI
Ferie e permessi 44.925,00
Salari e stipendi gennaio 2024 22.704,41
Trattamento Fine Rapporto esigibile 7.667,56
Debiti conciliazioni sindacali 11.228,70
Tosap Comune di Almenno 15.389,00
Totale Debiti privilegiati 101.914,67
3) CLASSE 3: DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI
Debito verso SE 330.600,51
Sanzioni amministrative ARERA 143.000,00
Totale debiti altri Enti Pubblici 473.600,51
4) CLASSE 4: ARANTITI DA TERZI CP_3
Debiti MPS garantiti da terzi (art. 85, comma 2, CCII). 535.867,94
Altri debiti verso banche e finanziarie garantiti da terzi 112.457,35
Totale debiti Chirografari garantiti da terzi 648.325,29
5) CLASSE 5: DEBITI IN CONTENZIOSO CP_3
Contenzioso 2.007.824,76 Controparte_4
Contenzioso 2.618.501,17 Controparte_5
Contenzioso 6.621,13 Controparte_6
Contenzioso 329.176,95 Parte_4
Totale debiti in contenzioso 4.962.124,01 CP_3
6) CLASSE 6: DEBITI CHIROGRAFARI VERSO SOCIETÀ DI VENDITA
Debiti verso le Società di Vendita 1.539.545,38
Totale debiti Chirografari verso le società di vendita 1.539.545,38
7) CLASSE 7: DEBITI CHIROGRAFARI VERSO I COMUNI
Debiti Chirografari verso i Comuni 3.595.820,15
Totale Debiti Chirografari verso i Comuni 3.595.820,15
8) CLASSE 8: DEBITI CHIROGRAFARI VERSO I FORNITORI
Debiti Chirografari verso i fornitori 490.599,48
7 Totale Debiti Chirografari verso i fornitori 490.599,48
9) CLASSE 9 NON VOTANTE DEBITI VERSO PROFESSIONISTI NON
PREDEDUCIBILI
Advisor legale e finanziario, Attestatore e Tecnico nella misura del 25% 38.775,00
Totale debiti verso professionisti non prededucibili 38.775,00
10) CLASSE 10: DEBITI PRIVILEGIATI EX BANCARI
Debiti verso per escussione garanzie Controparte_7
Con riguardo ai tempi e modalità di soddisfazione dei creditori, la proposta di concordato preventivo in continuità in relazione alle risorse finanziarie poste al servizio del concordato, pari a € 5.658.400,00
è così articolata:
1) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione, pari a complessivi euro 276.921,00, entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa;
2) pagamento integrale dei crediti prededucibili legati alla continuità aziendale e connessi alla procedura;
3) il pagamento integrale dei crediti privilegiati esigibili, pari a complessivi euro 101.914,67, nel termine di un anno dalla definitività della sentenza di omologa, con la precisazione che i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. saranno soddisfatti entro 6 sei mesi dalla definitività della sentenza di omologa (art. 86 CCII);
4) il pagamento integrale dei crediti privilegiati di cui alla Classe 9 (compensi dei Professionisti per la quota parte del 25%), pari a complessivi euro 38.775,00 nel termine di un anno dalla definitività della sentenza di omologa;
5) il pagamento non integrale e segnatamente nella misura del 20% dei creditori chirografari delle Classi n.ri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in 5 rate annuali a far tempo dal 31.12.2025 e sino al
31.12.2029; Parte_ 6) l'eventuale pagamento integrale del creditore di cui alla Classe n. 10 entro un anno dalla definitività della sentenza di omologa nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte della
Controparte_8
Nel piano viene precisato che per i creditori di cui alla Classe n. 3 (Enti Pubblici) ed alla classe n. 4
(Società di Vendita – nella quale va ricompreso anche il credito vantato da Parte_4
inserito nella classe dei Debiti in contenzioso), è stato stanziato un fondo rischi per l'ipotesi in cui in favore di detti creditori dovesse essere riconosciuto ed accertato un privilegio generale o speciale. In tale ipotesi, in favore di detti creditori è prevista la corresponsione dell'intero importo dovuto entro la data di esecuzione del piano concordatario, ovvero entro il 31.12.2029; viceversa qualora il
8 privilegio non dovesse essere riconosciuto ed accertato l'importo appostato nel relativo fondo verrà distribuito in egual misura tra tutti i creditori delle Classi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
I Commissari giudiziali, nella relazione resa ai sensi dell'art. 105 CCII, oltre ad esaminare le cause del dissesto economico della società proponente, hanno operato una minuziosa analisi dei dati esposti nel piano concordatario, effettuando una compiuta disamina delle poste attive e del fabbisogno concordatario e hanno effettuato la valutazione della relazione ex art. 87 CCIII che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la sua idoneità a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quella che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale:
In particolare i Commissari giudiziali hanno:
- effettuato una compiuta disanima della condotta della società istante sia prima che dopo la presentazione della domanda , evidenziando che la società debitrice ha assolto a tutti gli obblighi informativi disposti a suo carico ed ha dato conto di idonee attività preparatorie della proposta e del piano, dando atto di non aver riscontrato la sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 44 comma 1 lett. b) CCI;
- esposto la proposta concordataria articolata evidenziando: 1) che la proposta contiene le indicazioni di cui all'art. 87 CCII;
2) la proposta è sviluppata su un piano economico finanziario per il periodo 2025 - 2029, nel quale non sono stati indicati gli importi che nell'arco di piano saranno presumibilmente fatturati da alle società di vendita, Parte_1 ma direttamente il ricavo “netto” spettante alla in base alla tariffa di Parte_1
riferimento; 3) che il piano prevede la gestione diretta delle reti di distribuzione del gas attualmente in funzionamento fino a tutto il 31.12.2029, data prudenzialmente prevista per l'esperimento delle gare di vendita e l'aggiudicazione definitiva del compendio aziendale, con previsione di flussi operativi, vale a dire la cassa generata dalla gestione in continuità, previsti nell'intero arco piano (2025-2029) per € 2.000.000, con la precisazione che la stima di riferimento dei ricavi è stata effettuata tenendo conto della “tariffa di riferimento definitiva
2023” fissata con deliberazione del 16.04.2024 n. 146/2024/ R/GAS pubblicata sul portale di
ARERA; a parere dei Commissari , tenuto conto dei flussi attesi dalla gestione operativa,
“possono ritenersi sufficientemente fondate le previsioni poste alla base del Piano, attesa una manifesta coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa sia come coerenza rispetto al dato consuntivo 2023 sia come coerenza con le operazioni correnti esaminate anche dall'asseveratore per il periodo gennaio- giugno 2024, ed anche rispetto all'effetto delle azioni intraprese dalla di riduzione dei costi soprattutto quelli relativi a Pt_1 sponsorizzazioni e pubblicità”; 4) la proposta è accompagnata dalla relazione del dott. Per_2
9 , professionista indipendente, che ha attestato la veridicità̀ dei dati aziendali e la Per_3 fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, l'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (ex art. 87 comma 3 CCII); 5) che non è risultata necessaria l'attestazione ex art. 84 co. 5 CCII stante l'integrale pagamento di tutti i creditori privilegiati;
5) che la proposta è corredata dalla stima dei beni aziendali nonché dei beni personali dei componenti del Cda della società redatta dall'ing. Persona_1
- in termini di stima del passivo concordatario i Commissari giudiziali hanno riferito che: a) il passivo ammonta complessivamente ad € 12.107.137,03 e i creditori risultano suddivisi in n.
10 classi, per le quali è prevista la seguente percentuale di soddisfazione: - pagamento integrale delle classi 2, 9 (non votante) e 10 (eventuale), relative a crediti di natura privilegiata;
- pagamento non integrale e segnatamente nella misura del 20% dei creditori chirografari delle
Classi nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in cinque rate annuali, dal 31.12.2025 e al 31.12.2029 ; b) le voci del passivo concordatario, all'esito della rettifica delle poste contabilizzate al 14.02.2024, nella verifica effettuata, sono state raggruppate nelle seguenti macrocategorie: 1) Debiti verso banche e società finanziarie € 546.726,01 2) Debiti verso società di vendita € 1.750.590,98 3)
Debiti verso fornitori ordinari € 490.003,74 4) Debiti verso Comuni € 4 3.536.226,74 5) Debiti da lavoro € 86.535,67 6) Debiti tributari € 355.038,65 7) Debiti previdenziali € 9.421,78 8)
Altri debiti € 330.600,51;
- in termini di stima dell'attivo concordatario esso è stato stimato in complessivi euro
10.566.464,00 derivante: a) dalla giacenza di cassa per euro 400.000,00, con la precisazione, operata dalla società, che laddove l'importo indicato di euro 400.000,00 non dovesse essere giacente sui conti correnti sociali alla data del 1.01.2025, con la sottoscrizione del piano depositato, la SI.ra si è obbligata a garantire, con apporto di Parte_2
finanza propria (sotto forma di finanziamento soci postergato), la sussistenza di giacenze di cassa sino all'ammontare della predetta somma di euro 400.000,00; b) dalla vendita degli immobili di proprietà della società per i quali vi una offerta irrevocabile di acquisto da parte della società Four Immobiliare S.r.l., per l'importo di euro 210.000,00, avente termine di scadenza ed efficacia al 31.12.2025; c) dall'apporto di finanza esterna connesso all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del CDA di euro 750.000,00, che sarà corrisposto dalle SI.re e (anche attraverso l'allocazione sul Parte_2 Parte_5
mercato dei predetti cespiti di titolarità delle medesime, ovvero ricorrendo a forme di finanziamento esterno) in 5 rate annuali dell'importo di euro 150.000,00 ciascuna, la prima
10 con scadenza 31.12.2025; d) dal cash flow generato dalla continuità; e) dal recupero del credito vantato nei confronti del leggermente svalutato per un valore Controparte_2 di euro 290.000,00, r precisando che in caso di incasso dell'intero importo di euro 299.946,83, tale somma sarà interamente destinata in favore dei creditori sociali;
f) dalla cessione dei rami di azienda nell'anno 2029, dal valore stimato, ricorrendo all'utilizzo del metodo VIR, ovvero del “valore residuo dell'investimento” e, dunque, del valore attribuibile in uno scenario liquidatorio anche alla data del 31.12.2028 di euro 7.844.596,00;
- in merito alla corretta formazione delle classi secondo i Commissari giudiziali : a) essa risulta corretta in ragione del rispetto dei criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici, in conformità a quanto disposto dall'art. 85 CCII, con particolare riguardo alla previsione della classe degli istituti di credito e delle società finanziarie garantite da terzi, con ulteriore suddivisione in classi tra gli enti pubblici, i debiti in contenzioso, i
Comuni, le società di vendita e i fornitori, conformemente alla identità della posizione giuridica e alla omogeneità degli interessi economici;
b) con riguardo alla classe dei chirografari garantiti da terzi, essa raggruppa crediti per euro 648.325.29, di cui euro
112.457,35 vantati da banche e società finanziarie ed assistiti da garanzia personale della
SI.ra ed euro 535.867,94 vantati da Banca MPS ed assistiti da Parte_2 garanzia di per l'80% e da garanzia fideiussoria dei SI.ri Controparte_7 Parte_2
e . Sul punto i Commissari giudiziali, nell'evidenziare che la
[...] Pt_5 Parte_7 società non ha comunicato l'avvenuta escussione delle garanzie - in particolare quella del
- da parte delle banche, hanno rilevato che la società, prevedendo, Controparte_7 correttamente, quanto meno in termini probabilistici, che l'escussione della garanzia avverrà nell'arco del piano, ha previsto una ulteriore Classe n. 10, eventuale nel senso che ne farà Parte_ parte ma solo dopo l'escussione della garanzia;
in tal modo è stato mantenuto il debito bancario in una classe chirografaria, ma costruendo, sin dalla predisposizione del piano, una classe di creditori privilegiati originariamente vuota (e, se rimasta tale sino al voto, da non computare nel calcolo delle maggioranze) destinata ad accogliere i garanti escussi. Tale soluzione attribuisce la collocazione chirografaria agli istituti di credito, in quanto all'attualità titolari di un credito di tale natura, ma sconta già la prevedibile escussione dei garanti che vengono collocati, se dovesse avvenire prima del voto, in una apposita classe a questo punto;
c) risulta rispettato il disposto di cui all'art. 86 CCII, avendo parte ricorrente previsto il pagamento entro i sei mesi dall'omologa del concordato per i creditori assistiti dal privilegio ex art. 2751 c.c. ed il pagamento entro un anno dall'omologa del concordato per gli altri creditori muniti di privilegio, non votanti, in quanto trattasi dei creditori inclusi nella classe
11 n.9; d) ha stanziato uno specifico fondo rischi idoneo a garantire l'integrale pagamento dei crediti, nell'eventualità del riconoscimento del privilegio invocato da SE e da ER
(Classe n. 3) e da alcune società di vendita (come , Classe n. 6); Parte_4
- in merito alla fattibilità del piano e al riconoscimento per ciascun creditore di un'utilità economicamente rilevante ex art. 84 comma 3 CCII secondo i Commissari giudiziali “il piano appare ragionevolmente fattibile, nel senso della sostenibilità e della coerenza del programma di azione prospettato dal debitore e delle modalità in cui questo si articola. E, tenuto conto che ai creditori falcidiati (i.e. chirografari) viene offerto un importo pari al 20
% del credito, può anche ritenersi sussistente il riconoscimento, ad ogni creditore, di una utilità economicamente rilevante”;
- in merito alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale i Commissari giudiziali riferiscono che “Nel piano e nella … proposta di concordato ad alcuni asset della società (ed in particolare ai rami aziendali in continuità) è stato attribuito un valore prudenziale, fermo restando che in caso di incasso di maggiori somme ricavate dall'allocazione sul mercato di tali asset rispetto a quello stimato, tale eventuale surplus viene comunque destinato ai creditori. Tuttavia, al fine di poter concretamente rappresentare ai creditori sociali ed agli Organi concordatari la convenienza della ipotesi concordataria rispetto a quella liquidatoria, la ricorrente ha attribuito alle poste attive del patrimonio sociale il valore di perizia, così da assumere lo stesso parametro di valutazione in entrambi gli scenari”. All'esito di tale operazione la ricorrente ha individuato “a fronte di un attivo concordatario stimato in complessivi euro 10.566.464,00, nello scenario liquidatorio il valore dell'attivo realizzabile sarebbe pari ad euro 8.520.651,05 in ragione della riduzione delle somme destinate ai creditori nell'ipotesi della continuità” per un complessivo importo di euro
3.150.000,00” derivante dall'assenza delle giacenze di cassa al 31.12.2024 correlate alla prosecuzione dell'attività di impresa per euro 400.000,00, dall'apporto di finanza esterna degli amministratori per euro 750.000,00 e dal Cash Flow da prosecuzione dell'attività di impresa sino al 31.12.2029 per euro 2.000.000,00”. Dalla relazione dei Commissari giudiziali, nonché dalla proposta concordataria emerge che “alla medesima conclusione si arriverebbe anche riconoscendo la responsabilità dei componenti del C.d.A., includendo nell'attivo stimato per lo scenario liquidatorio anche il valore di euro 750.000,00 pari al patrimonio delle SI.re e Dal prospetto riportato dalla Parte_2 Parte_5 ricorrente, l'attivo liquidatorio (comprensivo dell'azione risarcitoria) ammonterebbe ad euro
9.270.651,05, mentre dalla soluzione concordataria si ricaverebbe il maggior importo di euro
10.566.464,00”. Infine, secondo la ricorrente, la soluzione concordataria risulterebbe
12 comunque più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria, in particolare in ragione del decremento di valore dei rami di azienda, che aumenta nel corso degli anni per effetto dei coefficienti di ammortamento da applicare in sede di relativa valutazione, che sarebbe destinato ad erodere progressivamente il valore ricavabile dalla liquidazione giudiziale, anche per il rischio che le attività liquidatorie avvengano in tempi lunghi, con conseguente deterioramento dei valori patrimoniali. In particolare, la ricorrente evidenzia che il VIR deve essere liquidato e pagato al concessionario uscente, dal nuovo aggiudicatario del servizio, selezionato dall'Ente all'esito di procedura di evidenza pubblica, con conseguente decremento del valore patrimoniale per i tempi di allestimento dei bandi”.
In definitiva, sulla scorta dei rilievi eseguiti, a parere dei Commissari giudiziali “può ragionevolmente escludersi che il piano prospettato, pur con i margini di incertezza connaturali al tipo di concordato, non sia idoneo a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali, potendo confermarsi che il piano e la proposta appaiono idonei ad assicurare l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, ossia il risanamento della crisi d'impresa attraverso la continuità, con una previsione di soddisfazione del ceto creditorio in misura apprezzabile ed in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. La proposta concordataria, senza modificare le condizioni e la natura dei crediti, garantisce il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e quelli privilegiati, nonché una quota delle somme vantate dai creditori chirografari;
nel contempo, l'attività esercitata da potrà essere esercitata in continuità, garantendo in tal modo anche il mantenimento Pt_1
dei posti di lavoro e di un servizio pubblico essenziale. Viceversa, nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, risulterebbe complesso la prosecuzione in continuità del l'attività esercitata da , il ragionevole smembramento delle “concessioni” e la conseguente perdita di valore Pt_1
in danno dei creditori, tra i quali i chirografari che subirebbero un trattamento sicuramente deteriore”.
3. Il giudizio di omologazione. Le valutazioni del Tribunale sul regolare svolgimento della procedura e sulle condizioni per l'omologazione.
Giova, in via preliminare, evidenziare che il concordato preventivo al vaglio del Tribunale è sottoposto alla disciplina prevista per il concordato in continuità aziendale, in quanto quest'ultima viene prefigurata per tutta la durata del piano, con liquidazione di limitate poste attive e la cessione dei rami di azienda all'esito della procedura, ossia nel quinto anno: tale strutturazione della proposta concordataria rientra a pieno titolo nell'ipotesi di concordato in continuità in base alla previsione dell'art. 84 CCII secondo cui “ la continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività
13 da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché' in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”.
Quanto alla natura del giudizio rimesso al Tribunale in sede di omologa, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 112 CCII, “ Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b)
l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Trattasi di un vaglio estremamente pregnante e meticoloso, che va bene oltre la mera verifica di ritualità della proposta, prevista con riguardo al concordato in continuità aziendale dall'art. 47 comma
1 lettera b) CCII, ovvero di ammissibilità della proposta e fattibilità del piano, intesa come manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, prevista con riguardo al concordato liquidatorio dall'art. 47 comma 1 lettera a) CCII.
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In sede di giudizio di omologazione di un concordato preventivo il tribunale è tenuto ex art. 112 CCII ad una serie di verifiche che, nel solco della direttiva (UE) 2019/1023, sono state disancorate dal legislatore dai parametri precedentemente previsti dagli artt. 160 e 161 L.F. e incentrati sul binomio “ritualità della proposta” e non manifesta inidoneità/inettitudine dello strumento ad assolvere agli scopi di regolazione della crisi;
in particolare il tribunale deve appurare tra l'altro: a) la regolarità della procedura, anche per quanto attiene al rispetto delle norme di diritto sostanziale, verificando, alla stregua dell'attività svolta dal commissario giudiziale, la competenza dell'ufficio giudiziario adito, la persistenza delle condizioni di ammissibilità riscontrate in sede di apertura della procedura e l'integralità e correttezza dei dati forniti ai creditori senza peraltro spingersi fino a sindacare in via diretta la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili ma limitandosi ad esaminare il modus operandi seguito dal commissario nella redazione della relazione definitiva (art. 107, 6° comma, CCII); b) l'ammissibilità della proposta acclarando la legittimità sostanziale della stessa in conseguenza (i) della suddivisione in classi dei creditori nel rispetto dell'ordine delle prelazioni e della parità di trattamento all'interno di ciascuna classe, (ii) dell'assicurazione a ciascuno di essi di un'utilità economicamente rilevante,
(iii) della sostenibilità finanziaria ed operativa dell'operazione programmata, (iv) del tempestivo versamento del fondo spese;
c) in presenza di concordato preventivo, l'assenza, sulla base della
14 scienza e della tecnica, di una lampante inidoneità della proposta ad impedire o superare
l'insolvenza; invero il concordato guadagna l'avallo dell'omologa non più sulla scorta di una prognosi fausta bensì sulla base di una valutazione di non palese inidoneità a regolare la crisi a causa di assunti fallaci o assiomatici, di tempi di recupero impronosticabili, o di attestazioni carenti
o discordanti” (Tribunale Napoli, 22 Febbraio 2024).
Partendo dalla verifica di regolarità (art. 112 comma 1 l. a) , si tratta di sondare il rispetto delle norme di rito che disciplinano lo svolgimento del processo di concordato, dal deposito della domanda e fino all'omologazione, dovendo l'iter concordatario risultare avvenuto in ossequio alle norme di procedura e aver coinvolto tutti i creditori anteriori alla presentazione della domanda.
Nell'alveo del controllo ricadono, tra l'altro: 1) l'accertamento di atti di frode ex art. 106 in precedenza segnalati o comunque non apprezzati;
2) un riscontro di persistenza delle condizioni di ammissibilità riscontrate in fase d'apertura, ivi inclusa la legittimazione ad accedere allo strumento e la competenza dell'ufficio adito e la completezza del deposito della documentazione prevista dall'art. 39 CCII per l'accesso agli strumenti;
3) un riscontro di adeguatezza della relazione, che deve risultare completa e intellegibile a livello di dati esposti, criteri asseverativi adoperati, congruenza fra i primi e i secondi.
Orbene, nel caso di specie, risulta positivamente superato il vaglio di regolarità nei termini sopra evidenziati con riguardo alla sussistenza dei presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, nonché ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura. Nel richiamare quanto compiutamente evidenziato dal Tribunale nel decreto di apertura: 1) sussiste la competenza del Tribunale di Nola in considerazione dell'ubicazione della sede della società ricorrente;
2) la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII;
3) la società proponente è un'impresa riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 121 CCII, trattandosi di impresa commerciale avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCII (cfr. bilanci e situazione patrimoniale aggiornata in atti); 4) la società versa in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 2 CCII, come ampiamente prospettato dalla medesima ricorrente;
5) la proposta concordataria e la
P documentazione è accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente resa dal dott.
(cfr. all. 9), avente ad oggetto: a) l'attestazione della veridicità̀ dei dati aziendali e la Persona_5 fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, b)l'attestazione che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (ex artt. 87 comma 3 CCII), c) l'attestazione ai sensi dell'art. 84 co. 6 CCII che il valore della liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, d) l'attestazione ai sensi dell'art. 87 co. 2 CCII che la proposta
15 concordataria è preferibile, in termini e tempi di esecuzione, alla liquidazione giudiziale riconoscendo a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria derivante sia dal raffronto del valore di realizzo delle reti in ipotesi liquidatoria (c.d. V.I.R. valore industriale residuo) con quello conseguibile secondo le modalità previste dal piano (con procedura competitiva degli assets da cedere) sia dalla tempistica dei pagamenti;
6) la proposta è altresì accompagnata dalla stima dei beni aziendali nonché dei beni personali dei componenti del Cda della società redatta dall'ing.
(cfr. all. 10 a e 10b), mentre, prevedendo la proposta concordataria il pagamento Persona_1
integrale di tutti i creditori privilegiati, non risulta resa apposita attestazione ex art. 84 co. 5 CC.II.
Quanto alla verifica di ammissibilità della proposta, essa intercetta i seguenti profili, di cui taluni interferenti con le altri condizioni imposte dall'art. 112 CCII ai fini dell'omologazione, quali : 1) la legittimazione del debitore alla presentazione della domanda, la competenza dell'ufficio adito e la sottoscrizione della proposta da quanti abbiano la rappresentanza sociale dell'ente (art. 120 bis, comma 1, CCII); 2) l'assenza di contrasto fra la proposta e le norme imperative dell'ordinamento in ordine al trattamento dei creditori, al rispetto dell'ordine delle prelazioni, alla suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, all'assicurazione a ciascuno della guarentigia di un'utilità economicamente rilevante, al rispetto delle regole distributive fissate dall'art. 84 CCII, commi 5, 6 e 7; 3) l'adeguatezza del supporto finanziario ed operativo della proposta, dovendo i beni e i flussi ipotizzati apparire sufficienti a colmare le percentuali satisfattive pensate per i creditori;
4) il tempestivo versamento del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47, comma 1, lett. d).
In relazione, poi, ai profili di verifica della corretta formazione delle classi e di parità di trattamento fra i creditori all'interno di ciascuna classe, in parte già riconducibili alla verifica di ammissibilità della proposta, si tratta di preservare la rispondenza della classe alla sua funzione, nella misura in cui la classe, nell'offrire un trattamento differenziato ai creditori, consenta loro di esprimersi secondo meccanismi maggioritari correttamente articolati. Il che significa che la composizione della classe può essere censurata dal giudice in sede di omologa ogni qualvolta sia valsa a costruire raggruppamenti artificiosi, volti solo a sterilizzare il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in categorie disomogenee. In tal senso giova rilevare che l'art. 2, lett. r), CCII, descrive la nozione di classe come l'“insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”, senza chiarire il significato delle locuzioni. Di certo occorre che i due parametri ricorrano congiuntamente: 1) l'omogeneità giuridica si collega alla causa genetica dell'obbligazione, che può attecchire in ambito contrattuale o extracontrattuale;
2) quella economica attiene al diverso segmento di mercato nel quale l'obbligazione può essere stata contratta (ambito creditizio, settore delle forniture o dei servizi, mercato del lavoro).
16 Non è scolpita una regola precisa, perciò quello del tribunale si atteggia a sindacato di razionalità e coerenza di scelte discrezionali del debitore, apprezzando e soppesando le ragioni che hanno indotto l'imprenditore a classificare in un certo modo anziché negli altri possibili i suoi creditori, muovendo dalle spiegazioni esposte dal debitore nel piano concordatario, ove ex art. 87 devono ora essere riportati i criteri di formazione, il valore dei rispettivi crediti e, infine, gli interessi di ciascuna classe.
Il Tribunale deve, quindi, verificare: 1) che il debitore non abbia confezionato più classi con riferimento ad una posizione giuridica omogenea, ledendo le cause di prelazione previste dalla legge;
2) che l'utilità riservata ai diversi creditori sia di consistenza e quantità identiche, non essendo tollerate sperequazioni a livello di soddisfazione promessa e garantita ai creditori appartenenti ad una medesima classe.
Orbene, in relazione ai suindicati requisiti di cui all'art. 112 comma 1 l. c), d) ed e) anche in questa sede risulta positivamente superato il vaglio di ammissibilità della proposta, anche in ordine alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento fra i creditori all'interno di ciascuna classe in quanto: 1) risultano validamente radicate la legittimazione del debitore alla presentazione della domanda, la competenza dell'ufficio adito e la sottoscrizione della proposta da chi ha la rappresentanza sociale in ossequio al disposto di cui all'art. 120 bis, comma 1, CCII); 2) risulta formalmente rispettato quanto previsto dall'art. 84, co. 2, CCII, avendo la società formulato una proposta di concordato in continuità diretta che prevede la continuità aziendale per tutto l'arco di piano, con previsione di cessione dell'azienda nel quinto anno e con liquidazione di limitati assets in proprietà; 3) risulta formalmente rispettata la previsione di cui all'art. 84, co. 3, CCII, avendo la società istante assicurato a tutti i creditori un'offerta di pagamento entro tempi certi idonea ad integrare l'utilità richiesta dalla norma, avendo parte ricorrente individuato per ciascuna categoria di creditori un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile;
4) i criteri con cui la società ricorrente ha provveduto alla suddivisione dei creditori appaiono formalmente corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici oltre che di parità di trattamento così come evidenziato anche dai Commissari Giudiziali, con particolare riguardo alla previsione della classe degli istituti di credito e delle società finanziarie garantite da terzi. E' stata inoltre, operata una ulteriore suddivisione in classi tra gli enti pubblici, i debiti in contenzioso , i Comuni, le società di vendita e i fornitori , conformemente alla identità della posizione giuridica e alla omogeneità degli interessi economici. Con particolare riguardo alla classe dei chirografari garantiti da terzi, i Commissari giudiziali hanno rilevato che la medesima “raggruppa crediti per euro 648.325.29, di cui euro 112.457,35 vantati da banche e società finanziarie ed assistiti da garanzia personale della SI.ra ed euro 535.867,94 vantati da Banca Parte_2
MPS ed assistiti da garanzia di per l'80% e da garanzia fideiussoria dei Controparte_7
17 Pt_ SI.ri , e . Al momento della redazione del piano, la Banca Parte_2 Parte_7
non ha ancora escusso le garanzie, soprattutto quella di e pertanto, la Controparte_7
ricorrente, tenuto conto della certa escussione della garanzia statale, ha previsto una ulteriore Classe
Parte (n. 10), allo stato vuota e non votante, ma destinata ad accogliere al momento dell'escussione della garanzia. La scelta della ricorrente è stata dunque quella di prevedere nel piano due classi, la
n. 4 (Debiti chirografari garantiti da terzi) e la n. 10, allo stato vuota”. In base al citato meccanismo
è stata adottata, pertanto, la soluzione di mantenere il debito garantito bancario in una classe chirografaria, ma costruendo, sin dalla predisposizione del piano, una classe di creditori privilegiati originariamente vuota destinata ad essere via via popolata dai garanti che, all'esito delle votazioni, è risultata non votante in ragione della mancata escussione della garanzia nella pendenza delle operazioni di voto;
5) il contenuto della proposta si presenta rituale, rispettando l'elencazione di cui all'art. 87, comma 1, CCII ed indicando le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 87, co. 2, CCII.
Quanto, ancora, al requisito di cui alla lettera f) dell'art. 112 comma 1 CCII, è specificamente richiesto, con riguardo al concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori. Trattasi di una verifica complessa, che tiene insieme unanimità del voto, prospettive minimali di buon esito dello strumento e imprescindibilità dei finanziamenti contratti a sostegno dell'ipotesi ristrutturatoria.
Il Tribunale controlla, innanzitutto, se il concordato abbia o meno guadagnato il voto favorevole di tutte le classi, onde verificare il rispetto dell'esigenza di fondo che il concordato ottenga tendenzialmente un placet corale e che l'approvazione a maggioranza ovvero la cd. “ristrutturazione trasversale” assurgano a presupposto alternativo di omologabilità, in presenza di rigorose condizioni.
È poi prevista la verifica che il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare
l'insolvenza” riprendendo, con la garanzia del contraddittorio, quel medesimo controllo già svolto in fase d'apertura, in cui il tribunale controlla che il piano non sia “manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori” e “alla conservazione dei valori aziendali”.
Nella fase di omologa il Tribunale è tenuto ad ammettere la ristrutturazione pianificata ogni qualvolta la ritenga tecnicamente non ineseguibile, sempre che – qualora un creditore dissenziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta (art. 112, comma 3) – il concordato contempli un soddisfacimento quantitativamente non inferiore a quello realizzabile attraverso la procedura paradigmatica della liquidazione giudiziale. Viene in evidenza una fattispecie di inammissibilità della
18 domanda per irragionevolezza della continuità ipotizzata, sia in funzione del soddisfacimento dei creditori, sia nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo della conservazione dei valori aziendali.
La valutazione non si estende oltre i limiti del riscontro di una lampante inagibilità del piano di talché, perché possa essere disapprovata dal Tribunale, la programmazione deve palesarsi apertamente inadatta a pervenire agli obiettivi predeterminati, meritandosi, di contro, la promozione, non in quanto presumibilmente idonea ad assorbire la crisi, ma in quanto non palesemente inidonea a regolarla, quindi non irrazionale, né implausibile.
In definitiva, la formulazione in negativo dell'art. 112 comma 1 l.f) CCII induce a ritenere che oggetto dell'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa (cfr. in termini Tribunale di Palermo,
22.01.2024).
A tali valutazioni si aggiunge, poi, quella dell'effettiva necessità dei nuovi finanziamenti eventualmente contratti rispetto all'attuazione del piano, nonché la mancanza di pregiudizio agli interessi dei creditori, onde evitare ingenti ricadute di prededuzioni bancarie sulle aspettative reali di soddisfazione dei creditori concordatari.
Ulteriore dato, infine, da verificare è rappresentato, con riguardo ad ogni altro tipo di concordato diverso da quello in continuità, dalla fattibilità del piano ex art. 112 comma 1 l. g), intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Questa verifica si sovrappone perfettamente a quella prevista in fase di apertura dall'art. 47, comma
1, CCII, che impone al Tribunale il controllo di “fattibilità intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”. In termini concettuali, la fattibilità è una prognosi di conseguibilità del risultato ipotizzato dall'imprenditore, favorevolmente attestata dal professionista, alla luce dell'alea connaturata ad ogni intrapresa economica.
Il pronostico sulle modalità realizzative della proposta, ergo sull'adempimento delle obbligazioni concordatarie, è riservato in linea di principio ai creditori, legittimati d'altronde, diversamente dal giudice, a promuovere la risoluzione del concordato.
Il compito del Tribunale è, di contro, vigilare a che la determinazione dei creditori sia espressa correttamente e su basi reali, quindi sulla scorta di una puntuale informazione e che il piano non si manifesti palesemente inidoneo a raggiungere gli obiettivi programmati, circostanza coincidente con una vera e propria impossibilità dell'oggetto, riscontrabile quando la proposta concordataria sia priva di alcuna probabilità giuridica o materiale d'essere adempiuta.
Secondo il dato letterale, pertanto, anche nel concordato in continuità aziendale, al Tribunale è riservato, sia in fase di ammissione, sia in fase di omologa, un sindacato circa la “fattibilità economica” del piano concordatario, declinata nei termini della non manifesta inidoneità al
19 raggiungimento degli obiettivi prefissati, restando, naturalmente, in via esclusiva riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.
Tanto premesso, va in questa sede confermata la valutazione già espressa con il decreto di apertura, nel senso che il piano proposto non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza: in particolare, il piano proposto può ritenersi non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, trattandosi di piano sufficientemente analitico e dettagliato nell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura, coerente nelle argomentazioni svolte e nelle motivazioni addotte dal professionista in ordine al giudizio di veridicità e fattibilità del piano, oltre che debitamente documentato e supportato in ordine alla sostenibilità finanziaria della continuità nonché in ordine al riconoscimento a ciascun creditore di un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale nei termini attestati dal professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, co. 3, CCII.
Il piano proposto si palesa, altresì, coerente sotto il versante della fattibilità, avendo ricevuto conferma di attendibilità a seguito delle valutazioni e verifiche effettuate dai Commissari giudiziali che, nella relazione ex art. 105 CCII, hanno evidenziato che “può ragionevolmente escludersi che il piano prospettato, pur con i margini di incertezza connaturali al tipo di concordato, non sia idoneo a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali, potendo confermarsi che il piano e la proposta appaiono idonei ad assicurare l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, ossia il risanamento della crisi d'impresa attraverso la continuità, con una previsione di soddisfazione del ceto creditorio in misura apprezzabile ed in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. La proposta concordataria, senza modificare le condizioni e la natura dei crediti, garantisce il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e quelli privilegiati, nonché una quota delle somme vantate dai creditori chirografari;
nel contempo, l'attività esercitata da Pt_1
potrà essere esercitata in continuità, garantendo in tal modo anche il mantenimento dei posti di lavoro e di un servizio pubblico essenziale”.
L'ultima condizione da valutare, come richiesto dall'art. 112 CCII, attiene all'esito delle votazioni.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 comma 5 e 112 comma 1 l. b) CCII il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore: nel caso di specie, tuttavia, non è stata raggiunta l'unanimità delle classi, in quanto, delle 7 classi di creditori ammesse al voto, 5 si sono espresse favorevolmente sulla proposta, mentre le classi n. 3 ( enti pubblici) e 7
(Comuni) hanno espresso voto contrario: tuttavia, i Commissari giudiziali hanno evidenziato che su
20 un ammontare di crediti ammessi al voto per complessivi € 9.812.746,15, la proposta di concordato ha riportato il voto favorevole di crediti per € 5.848.604,91 (pari al 59,60 % degli ammessi al voto), mentre hanno votato contro la proposta crediti pari ad € 554.174,15 (pari al 5,65 % degli ammessi al voto) e, infine, non hanno espresso alcuna dichiarazione di voto crediti per complessivi €
3.409.967,09 (pari al 34,75 % degli ammessi al voto).
Tenuto conto della percentuale dei voti favorevoli espressi, pari al 59,60% ,vista la maggioranza ottenuta in cinque classi su sette e tenuto conto che ha votato a favore la classe dei creditori privilegiati
(la n.2), nel caso di specie può farsi applicazione dell'art. 112 CCII secondo comma applicabile in caso di non approvazione della proposta dall'unanimità delle classi e la cui applicazione è stata richiesta dalla stessa società proponente ai sensi dell'art. 112 comma 2 l. d) prima e seconda parte.
L'art. 112 comma 2 CCII, infatti, prevede che su richiesta del debitore, il Tribunale, in caso di dissenso di una o più classi, possa omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d), oltre a quelle previste dal comma 1 dell'art. 112 dalla lettera a) alla lettera g). Tale disposizione normativa disciplina la ristrutturazione c.d. trasversale dei debiti di impresa, che consente di imporre alle classi dei creditori dissenzienti la ristrutturazione, mediante l'omologazione giudiziale della proposta concordataria.
Orbene, le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII ai fini dell'omologazione (c.d. ristrutturazione trasversale) sono le seguenti:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Dette condizioni sono state esaminate e vagliate positivamente dai Commissari con il deposito della relazione sugli esiti delle votazioni del 05.02.2025, avendo questi ultimi evidenziato che:
21 - il valore di liquidazione, nell'ambito del piano, risulta senz'altro distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi delle classi dissenzienti (la n.3 e la n.7, composta da creditori chirografari) riceveranno il 20%, misura pari a quella riconosciuta alle altre quattro classi composte da creditori chirografari (classi 4, 5, 6 e 8), mentre non vi sono classi di grado inferiore;
-nel piano viene precisato che per i creditori di cui alla Classe n. 3 (Enti Pubblici) ed alla classe n. 4
(Società di Vendita – nella quale va ricompreso anche il credito vantato da Parte_4 inserito nella classe dei Debiti in contenzioso), è stato stanziato un fondo rischi per l'ipotesi in cui in favore di detti creditori dovesse essere riconosciuto ed accertato un privilegio generale o speciale. In tale ipotesi, in favore di detti creditori verrà corrisposto l'intero importo dovuto entro la data di esecuzione del piano concordatario, ovvero entro il 31.12.2029. Viceversa, qualora il privilegio non dovesse essere riconosciuto ed accertato l'importo appostato nel relativo fondo verrà distribuito in egual misura tra tutti i creditori delle Classi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- nessun creditore riceverà più dell'importo del proprio credito;
- la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi (cinque favorevoli e due contrarie) ed una delle classi favorevoli (la n.2) è formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Peraltro, come osservato dalla società proponente e riscontrato in atti, essa ha predisposto un piano ed una proposta di concordato che prevede che l'intero attivo messo a disposizione dei creditori (e dunque sia quello di liquidazione, sia quello eccedente il valore di liquidazione, compresa la finanza esterna), verrà distribuito secondo le regole della Absolute Priority Rule (ovvero nel rigoroso rispetto dell'ordine delle cause di prelazione), con la conseguenza che l'applicazione dell'indicato criterio di distribuzione della Absolute Priority Rule, in favore dei creditori chirografari delle classi che hanno espresso la propria adesione al concordato (come detto, le classi 4, 5, 6 e 8) è comunque attribuita una quota dell'attivo di liquidazione e di quello eccedente l'attivo di liquidazione (anche eliminando la finanza esterna).
In definitiva, ritiene il Tribunale che ricorrono sia le condizioni generali ex art. 112 comma 1 che le condizioni particolari previste dall'art. 112 CCII comma 2 per disporre l'omologazione del concordato preventivo.
4. L'opposizione del creditore SE.
Il creditore dissenziente SE in data 16.04.2025, dunque, nel termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art. 48 CCII, di 10 giorni prima dell'udienza ha presentato opposizione all'omologazione per i seguenti motivi:
22 a) errata quantificazione e qualificazione del credito SE al netto della relativa compensazione con il controcredito di Sul punto il Tribunale ritiene che vada confermata la Pt_1
decisione assunta dal giudice delegato ex art. 107 comma 7 CCII , ai soli fini del voto, resa prima dell'inizio delle operazioni di voto, a seguito delle osservazioni dal creditore depositate e del parere reso dai Commissari giudiziali, secondo cui “in relazione alla natura del credito, va rilevato, in via preliminare, che in base all' art. 2745 c.c. il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti e può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità : da tale disposizione si evince che il privilegio deve trovare comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare causa che lo giustifica, ossia per il fatto che l'ordinamento ritiene una data ragione di credito come portatrice di interessi meritevoli di tutela;
inoltre, in base ad un consolidato principio, le norme che disciplinano i privilegi hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica (ex plurimis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 5297 del 5/3/2009: Cass. n. 1946 del 10 febbraio 2003; Cass., Sez. 1, sentenza n. 9763 del 15/9/1995). Pertanto, alla luce di tale consolidato e intangibile principio, si condivide e si conferma quanto esposto dai Commissari nella relazione depositata circa la natura chirografaria del credito vantato (cfr. in termini
Tribunale di Avellino, 03.10.2024) . In relazione alla quantificazione del credito si ritiene che il credito vada determinato nell'importo previsto dalla società in concordato, in quanto a differenza di quanto riferito dal SE che considera ai fini della quantificazione del credito alla data di presentazione della domanda prenotativa (14.02.2024), la “scadenza contabile”, ovvero la data entro la quale detti importi andavano versati, al contrario ai fini della quantificazione del credito alla data della domanda di concordato, deve indicarsi
l'ammontare del credito maturato a tale data e, pertanto, devono considerarsi gli importi a credito (ed a debito, da compensare) maturati alla data del 14/02/2024, ai fini del voto”. A tale decisione va solo aggiunto, come precisato anche dai Commissari giudiziali, che “la ricorrente, pur insistendo nella natura chirografaria di tali crediti, in via prudenziale, ha stanziato uno specifico fondo rischi idoneo a garantire l'integrale pagamento dei crediti, nell'eventualità del riconoscimento del privilegio, ovviamente all'esito di ordinario giudizio di accertamento”;
b) non fattibilità del piano concordatario. Secondo il creditore opponente sussistono perplessità sull'effettiva capacità del piano di realizzare il risanamento in quanto: 1) nel piano i valori dei debiti nei confronti dei Comuni risultano sottostimati di oltre il 30%, non tenendo in considerazione le rivalutazioni;
2) nel piano non v'è alcuna riorganizzazione funzionale della
23 struttura operativa finalizzata a ripristinare le condizioni di economicità della gestione ordinaria, principalmente mediante la eliminazione di costi estranei alla gestione aziendale,;
3) nel conto economico a cinque anni, a fronte di un aumento del margine operativo dovuto ad una riduzione dei costi, non vengono esplicitate né le azioni strategiche, né le azioni volte al ripristino delle normali condizioni operative nei confronti degli organismi regolatori dell'attività (ARERA - SE) basata sulla ricostruzione degli investimenti effettuati dalla società e dagli Enti concedenti e sulla successiva comunicazione ad ARERA dei relativi dati;
4) in merito alla riduzione dei costi di gestione, non appare chiaro come la società intende tagliare gli acquisti di merci che si riducono nei primi due anni, rispettivamente del 20% e del
30% (senza impattare il valore del magazzino, che è pari a zero) e dei servizi che si riducono nei primi due anni del 9% e del 14%”; 5) in merito alla “predisposizione del piano per la esdebitazione della società basato sulla valorizzazione degli assets mediante operazioni di continuità diretta e successiva liquidazione degli assets aziendali”, secondo la SE “non è chiaro quale sia il ramo di azienda che potrà essere ceduto senza impattare l'operatività stessa dell'impresa”; 6) in merito al conto economico, secondo la SE “appare inusuale che a fronte di una contrazione delle vendite dei beni e servizi si ottenga un margine operativo lordo in crescita, sia in percentuale, che in valore assoluto, determinato meramente da una riduzione dei costi, che non risultano sufficientemente dettagliati nel piano”; 7) relativamente al valore dell'attivo concordatario, ci sarebbero nel piano incertezze determinato da poste attive sovrastimate, quali la giacenza di cassa, l'immissione di liquidità per 750 mila euro, da parte dei componenti del CdA della Pt_1
Tanto premesso, il Tribunale non ritiene condivisibili le contestazioni del creditore dissenziente in quanto, in primo luogo, sussiste il requisito della fattibilità del piano ex art. 112 comma 1 l.
g), intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, come in precedenza chiarito;
inoltre, le ulteriori contestazioni del creditore si ritengono del pari non accoglibili anche alla luce di quanto osservato dai Commissari Giudiziali nella relazione depositata in data 30.04.2025, secondo i quali : a) “sull'indicazione dei crediti vantati dai
deve rilevarsi come nessuno degli otto enti che hanno espresso il loro voto (sette CP_2 favorevoli ed uno contrario), ha contestato la quantificazione indicata nel piano”, né del resto vengono dal creditore opponente fornite argomentazioni specifiche sulle ragioni della sottostima eseguita dalla società; b) in merito alla corretta valutazione dell'attivo concordatario secondo i
Commissari giudiziali “si deve rilevare che la società debitrice, con il piano, ha messo a disposizione dei creditori le giacenze di cassa esistenti al 31.12.2024, realizzate per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa nell'esercizio corrente, nonché per effetto dell'incasso dei
24 crediti esistenti alla data del 14.02.2024 (data di deposito del ricorso ex art. 44 CCII) pari ad euro 155.156,24. Specificando che, laddove l'importo di euro 400.000,00 non dovesse essere giacente sui conti correnti sociali alla data del 1.01.2025, con la sottoscrizione del piano depositato, la SI.ra , Presidente del c.d.a., si è obbligata a garantire, Parte_2
con apporto di finanza propria (sotto forma di finanziamento soci postergato), la sussistenza di giacenze di cassa sino all'ammontare della predetta somma di euro 400.000,00”, importo quest'ultimo effettivamente giacente sul conto, al momento del deposito della relazione dei
Commissari del 30.04.2025. In relazione, invece, all'apporto di finanza esterna di euro 750.000,00
“nel piano non è previsto l'apporto del patrimonio immobiliare delle sigg.re , bensì Pt_2
l'apporto di finanza esterna da parte delle stesse, il cui patrimonio funge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2740 c.c., da garanzia generica dell'obbligazione assunta e solo al fine di valutare la capienza di tale generica garanzia, viene indicato il valore del patrimonio”; c) quanto alla riduzione dei costi per servizi, nella redazione del piano industriale è stata prevista una riduzione degli stessi rispetto agli anni precedenti mediante una serie di iniziative sufficientemente individuate, che plausibilmente, consentiranno di pervenire ai risultati sperati;
d) infine, in relazione alla mancata individuazione del ramo di azienda che potrà essere ceduto senza impattare l'operatività stessa dell'impresa, come rilevato dai Commissari Giudiziali, la società ricorrente, dopo aver precisato che l'attività aziendale proseguirà per i quattro anni successivi all'omologazione del concordato preventivo per poi cessare con la vendita dell'azienda, ha individuato le sue componenti quali i gasdotti in esercizio, i terreni/immobili, relativi alle cosiddette cabine REMI che costituiscono parte integrante della rete di distribuzione con funzioni di decompressione del gas naturale e i contratti di “vettoriamento” e “misura” vigenti con gli
Utenti della distribuzione ( che costituiscono complessivamente l'azienda unitamente alla forza lavoro). La società, come rilevato dai Commissari Giudiziali, ha attribuito a tale asset, nella perizia di stima, seguendo il metodo VIR, ovvero del valore residuo dell'investimento e dunque del valore attribuibile in uno scenario liquidatorio, un importo al 31.12.2023 di euro 7.844.596,00: secondo la ricorrente, con valutazioni da ritenersi condivisibili e non specificamente contestate, il “Valore Industriale Residuo” (c.d. VIR) attribuito al compendio aziendale, potrebbe rivelarsi inferiore in caso di mera e immediata liquidazione del ramo aziendale rispetto a quello conseguibile secondo le modalità prospettate nel presente “Piano”, fondate sulla cessione al miglior offerente del ramo d'azienda “distribuzione in esercizio” in piena continuità (quale rilevabile alla scadenza del periodo di continuità aziendale proposto dalla società ricorrente).
Secondo la ricorrente, infatti, tale scelta, sulla scorta del piano industriale elaborato, consentirebbe alla società di porre a disposizione dei creditori un ulteriore importo stimato in euro
25 2.000.000,00 a fronte di una riduzione del valore dei rami aziendali, calcolato utilizzando il metodo VIR, di euro 936.532,00 (il valore al 31.12.2023 è pari ad euro 7.844.596,00 a fronte di un valore al 31.12.2028 stimato in euro 6.908.064,00). Peraltro, tenendo conto in via prudenziale della possibilità dell'affidamento della concessione ai nuovi aggiudicatari in tempi brevi, la ricorrente nel piano concordatario attribuisce al compendio aziendale il valore di euro
2.000.000,00.
Per tutte le ragioni espresse, il Tribunale ritiene che l'opposizione non può essere accolta e il concordato va omologato.
5. L'omologa del concordato e i provvedimenti conseguenziali.
Ciò posto, il Tribunale ritiene idoneo il piano proposto dalla ricorrente a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità nonché la funzionalità della stessa al miglior soddisfacimento dei creditori, a fronte delle sopra riferite valutazioni in termini di concreta ammissibilità e fattibilità della proposta, tenuto debitamente conto delle relazioni ex art. 105, 107 e 110 CCII dei Commissari giudiziali e, pertanto, il concordato deve essere omologato.
Quanto alla fase esecutiva del concordato, fermo che per la fase esecutiva relativa all'esercizio in continuità, la società ricorrente riacquista la possibilità di gestire l'azienda, in quanto le scelte aziendali che attuano l'attività caratteristica dell'impresa sono riservate all'imprenditore nell'esercizio della continuità di gestione, sotto la vigilanza degli organi della procedura sull'adempimento del piano concordatario, l'esecuzione della parte liquidatoria degli asset (tra l'altro la dismissione di assets non strategici e ramo di azienda) deve essere realizzato da un liquidatore, attraverso procedure competitive ex art. 114 CCII.
Nonostante l'avvenuta indicazione di un nominativo da parte della società ricorrente, si ritiene opportuna, stante il carattere non vincolante di tale indicazione, la nomina di un professionista esterno, come indicato in dispositivo, al fine di assicurare una maggiore garanzia di trasparenza e terzietà nella liquidazione, che provvederà allo svolgimento dell'attività come indicato in dispositivo.
In relazione alla nomina del CDC, il Tribunale provvederà, su richiesta del G.D. previa acquisizione di proposta da parte del liquidatore, all'esito del vaglio delle posizioni creditorie e nel rispetto delle previsioni dell'art. 138 CCII.
In relazione, infine, alle spese del presente procedimento, il Tribunale ritiene di compensare le spese tra il creditore opponente e la società ricorrente, in considerazione dei motivi di opposizione e della complessità delle questioni esaminate
PQM
Il Tribunale, visti gli artt. 47, 48, 84, 85, 87, 105, 107, 109, 110, 111, 112 e 113 e ss. CCII:
OMOLOGA
26 il concordato preventivo presentato da , con Parte_1
sede in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Carmine Guadagno, 85, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, numero di iscrizione, Partita IVA e Codice Fiscale , R.E.A. N. 436856, in P.IVA_1
persona del presidente del CdA SI.ra ; Parte_2
CONFERMA
il Giudice Delegato nominato, dott.ssa Rosa Paduano;
CONFERMA
i Commissari Giudiziali nominati dott. e Avv. PierGiuseppe Di Nola i quali: Persona_6
- effettueranno ogni opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa, con facoltà di accesso presso la sede della società per la consultazione della contabilità e dei libri sociali;
- sorveglieranno lo svolgimento dell'attività di liquidazione e l'adempimento degli obblighi concordatari, informando il G.D. e il CDC di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ritardi non giustificati nelle operazioni della liquidazione o rilevanti inadempimenti della società ricorrente;
- ogni sei mesi decorrenti dall'omologa del concordato depositeranno un rapporto riepilogativo redatto in conformità all'art. 130 comma 9 CCII trasmettendolo ai creditori;
NOMINA
liquidatore giudiziale il dott. ; Persona_7
DISPONE che il liquidatore:
- faccia pervenite in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dell'insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 358 comma 2 CCII nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 35 ex d.lgs. 159/2011;
- provveda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto alla predisposizione di un piano delle attività di liquidazione degli asset non funzionali oggetto della proposta e del piano con indicazione delle relative modalità forme e tempi, nel rispetto della disciplina del Codice della Crisi e in base alle previsioni contenute nel piano, da trasmettersi alla società ricorrente, ai CC.GG. e al CDC per l'approvazione e da depositarsi in cancelleria per informativa al G.D.;
i CC.GG. verificheranno nel loro parere che il programma sia conforme al decreto di omologa e riferiranno al G.D. di ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori;
27 - proceda alle attività di liquidazione con la precisazione che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- le transazioni e tutti gli atti di straordinaria amministrazione, saranno di competenza del liquidatore, previa acquisizione del parere dei CC.GG. e informativa alla società ricorrente e con l'autorizzazione espressa del C.D.C. dandone informazione al G.D.; in caso di inerzia del
CDC provvederà il G.D.;
- procederà alla riscossione dei crediti, della finanza esterna e allo svolgimento di tutte le attività di liquidazione previste in piano;
- richiederà il parere del CDC e dei Commissari giudiziali, nonché l'autorizzazione del GD per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi di urgenza;
- per la nomina di tecnici o coadiutori richiederà il parere dei Commissari giudiziali e l'autorizzazione del CDC;
in caso di inerzia del CDC, provvederà il G.D.;
- provvederà a ripartire le somme via via realizzate anche dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti, sulla base di piani di riparto vistati dai Commissari giudiziali e corredati del parere del CDC, con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;
- verserà le somme ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del G.D. nel senso che i prelievi potranno aver luogo solo in base ad un provvedimento del G.D., mentre le somme per i creditori irreperibili e/o per i crediti contestati andranno depositate nelle forme di legge, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D.;
- comunicherà con periodicità semestrale ai Commissari giudiziali le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e i Commissari giudiziali ne daranno notizia, con le loro eventuali osservazioni, al P.M. e ai creditori depositandone copia nel fascicolo telematico;
- fornirà, in ogni tempo, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in ogni momento dai Commissari giudiziali , dal CDC, o dal G.D.;
- conclusa l'esecuzione del concordato, comunicherà ai Commissari giudiziali un rapporto riepilogativo finale , accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto corrente bancario;
i Commissari giudiziali ne daranno notizia, con le eventuali osservazioni, al P.M. e ai creditori, depositandone copia nel fascicolo informatico;
Il legale rappresentante della società amministrerà la società attenendosi alle previsione del piano, sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali e con cadenza trimestrale trasmetterà ai Commissari
28 giudiziali una relazione in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari, corredata di una situazione patrimoniale aggiornata che i Commissari giudiziali depositeranno nel fascicolo informatico.
Riserva al G.D. previa acquisizione di proposta da parte del liquidatore all'esito del vaglio delle posizioni creditorie e nel rispetto delle previsioni dell'art. 138 CCII, la nomina del CDC;
DISPONE che la cancelleria entro il giorno successivo al deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto all'ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.
Si comunichi alla società ricorrente, al P.M., al creditore opponente, al liquidatore e ai Commissari giudiziali i quali ultimi ne daranno notizia a tutti i creditori.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.06.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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