CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott. Michele Magliulo Presidente
dott. Paolo Mariani Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5069 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1586/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 13.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
RN (BN) il 10.11.1968 ed ivi residente alla Via Pantelle snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Enrico, C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del difensore sito in Benevento, al Viale A. Mellusi nr. 59, giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO (C.F. e P.IVA nr. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
GI IN (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
lo studio del difensore sito in Benevento, alla Piazza Castello nr. 4, giusta procura in atti;
- Appellata -
(C.F. , residente a [...]del Controparte_2 C.F._4
NT RN (BN), alla Via Velarda snc;
- Appellata contumace -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Benevento, la e al Controparte_1 Controparte_2
fine di sentir accertare la responsabilità della proprietaria dell'autovettura Fiat PA
(targa ED921YX) in relazione al sinistro occorso in data 08.12.2020 e, per l'effetto, sentir condannare, in solido tra loro, le controparti al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illecito, quantificati in € 36.483,08, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
A sostegno delle suddette domande, l'attrice evidenziava che, in data 08.12.2020, alle ore 10:00, mentre era ferma sul margine della carreggiata in Via Pantelle, veniva investita da un'autovettura Fiat PA (targa ED921YX), intestata a CP_2
e condotta da intenta a compiere una manovra di
[...] Parte_2
retromarcia. In conseguenza dell'impatto, dunque, cadeva a terra, Parte_1
riportando lesioni che ne rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale
“Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento, ove le veniva refertata una frattura del terzo pilone tibiale e malleolo peroniero a sinistra. Attese le lesioni subite,
l'attrice era costretta ad un lungo periodo di riposo e cure, venendo dichiarata clinicamente guarita solo dopo 150 giorni di malattia e con postumi quantificati al 9% di invalidità permanente. La danneggiata procedeva, inoltre, ad attivare la procedura stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della compagnia assicuratrice, la quale – tuttavia – sortiva esito negativo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda risarcitoria ex adverso avanzata ed eccependo il difetto del nesso di causalità tra il sinistro descritto in citazione ed il danno lamentato poiché derivante da una caduta accidentale a casa e non da un urto da parte di una vettura. In particolare, il convenuto deduceva che: in occasione del ricovero presso il
P.S., non asseriva quale causa della lesione una caduta accidentale;
Parte_1
risultavano contraddizioni sull'orario del sinistro alla luce delle risultanze documentali;
l'attrice aveva dichiarato alla compagnia assicuratrice che non erano presenti testimoni sul luogo dell'incidente.
La convenuta , ancorché ritualmente citata in giudizio, restava Controparte_2
contumace.
Espletata l'attività istruttoria, in data 13.09.2024 il Tribunale di Benevento pronunciava sentenza nr. 1586/2024 con la quale rigettava le domande di parte e condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Secondo grado di giudizio
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
Nel dettaglio, l'appellante deduceva a fondamento del proprio gravame due doglianze:
1) la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 116 c.p.c. ossia del canone normativamente imposto del “prudente apprezzamento” ai fini della valutazione delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria di primo grado;
2) l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui riconosce efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. al verbale di P.S. non soltanto per quanto concerne la provenienza delle dichiarazioni rese da parte dell'attrice, ma anche al contenuto e alla veridicità delle stesse, con particolare riferimento all'asserita “caduta accidentale”. L'appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Nonostante la regolarità della citazione in appello, non si costituiva CP_2
con conseguente sua dichiarazione di contumacia.
[...]
Depositati scritti conclusionali ex art 352 cpc e depositate note scritte ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. in ordine alla valutazione delle prove-
Con due distinti motivi di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 116 c.p.c. (nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili le due testimonianze rese nel giudizio di prime cure per contraddittorietà estrinseca tra le medesime, emergente dal loro raffronto reciproco, e mancanza di rilevi estrinseci a sostegno delle stesse) e 2700 c.c. (nella parte in cui l'autorità giudiziaria avrebbe riconosciuto l'efficacia probatoria privilegiata di cd. prova legale non soltanto alla provenienza delle dichiarazioni contenute nel verbale di
P.S., ma anche al contenuto e alla veridicità delle stesse, in particolare laddove la lesione viene fatta risalire ad una “caduta accidentale”).
Sebbene formalmente distinte nell'atto di appello, l'esame delle suddette doglianze può essere condotto unitariamente, atteso che entrambe concernono il solo ed unico profilo di valutazione delle prove da parte del Giudice.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'art. 116 c.p.c., rubricato “Valutazione delle prove”, nel delineare i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine all'esame del materiale probatorio acquisito nel processo dispone al comma 1 che “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Da un lato, dunque, la norma pone in materia la regola generale della prudenza che deve sorreggere la valutazione operata dal giudice, il quale potrà apprezzare liberamente le prove acquisite (le cd. prove semplici), attenendosi a parametri di comune esperienza nell'effettuare il suddetto esame, dandone conto nella motivazione della decisione;
dall'altro, tuttavia, la disposizione contempla residualmente delle deroghe al canone generale, purché previste da specifiche norme di legge (le cd. prove legali), nel qual caso è lo stesso legislatore ad operare preventivamente la valutazione sul materiale probatorio, rispetto alla quale il giudice non può autonomamente discostarsi: rientrano tra queste ultime gli atti pubblici, espressamente disciplinati ex art. 2700 c.c.
Sotto il primo versante, le dichiarazioni testimoniali si inseriscono nell'alveo delle prove semplici, cioè sottoposte al prudente apprezzamento dell'organo giudicante, chiamato a vagliarne l'attendibilità affinché le stesse possano essere poste a fondamento della decisione.
La giurisprudenza (Cass. civile, Sez. III, sentenza nr. 27461/2024; Cass. civile, Sez. I, sentenza nr. 8988/2023; Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 21239/2019), nella sua attività ermeneutica, ha tipizzato le regole esperenziali cui deve attenersi il giudice nel valutare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, distinguendo tra criteri oggettivi
(la precisione, la completezza e la presenza di eventuali contraddizioni) e soggettivi
(ossia l'affidabilità della dichiarazione in rapporto alle caratteristiche personali, ai legami con le parti e all'eventuale interesse a un determinato esito della controversia).
La contraddittorietà, dunque, costituisce uno dei criteri oggettivi di valutazione della prova testimoniale. La medesima, beninteso, può essere sia intrinseca (cioè contenuta e ravvisabile nel corpo della sola deposizione in sé considerata) che estrinseca (cioè scaturente dal raffronto della dichiarazione con gli ulteriori elementi probatori acquisiti).
Ebbene, nel caso concreto, le testimonianze rese da e Testimone_1 Tes_2
sono entrambe affette da una grave contraddittorietà nel loro raffronto
[...]
reciproco – come correttamente ravvisato dal giudice di primo grado, ma anche discordanti con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso del processo. Per quanto concerne la discordanza reciproca, infatti, come emerge dal verbale d'udienza del 08.03.2023: il teste dichiarava “L'8 dicembre 2020 Testimone_1
ero in macchina con un mio amico e stavamo andando verso Testimone_2
Foglianise, eravamo a via Pantanella. Mentre eravamo in macchina, ci siamo incrociati, a Campoli nella strada indicata, con il mio amico nel Parte_2
senso che lui alla guida della sua macchina, veniva nella direzione opposta e ci siamo fermati in mezzo alla strada chiacchierando dal finestrino. Pioveva.”; il teste Tes_2
dichiarava “Io ero con a Campoli, via Pantanella, in
[...] Testimone_1
macchina di Non ero io alla guida io ma il signor . Stavamo Tes_1 Pt_1
percorrendo questa strada. A un certo punto dal lato opposto è arrivata la macchina di Allora noi siamo scesi dalla macchina, il mio amico ha Parte_2
parcheggiato, e ci siamo fermati a parlare con che pure era sceso dalla Pt_2
macchina. Ci siamo fermati tutti e tre al lato della strada dal lato della macchina di
. Pt_2
E' evidente la contraddittorietà reciproca in ordine ai fatti occorsi che inficia la credibilità di entrambe le dichiarazioni nel loro complesso laddove: da una parte, il teste precisa di aver condotto una conversazione dai finestrini delle macchine Pt_1
con l'amico dall'altra, il teste fornisce una diversa Parte_2 Tes_2
ricostruzione, asserendo che i tre amici, una volta incontratisi, parcheggiavano le proprie macchine e scendevano dalle stesse per conversare tra loro, all'esterno e nonostante la pioggia.
Entrambi i testimoni poi dichiaravano di aver assistito all'investimento della Pt_1
da parte dell'autovettura condotta dal nel fare retromarcia e che erano Pt_2
intervenuti trasportando l'attrice presso la propria abitazione.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto dichiarato da nella Parte_1
denuncia di sinistro trasmessa alla acquisita agli atti. Controparte_1
In essa, infatti, l'attrice, sebbene affermi di essere stata soccorsa dal conducente del veicolo unitamente ad altre persone intervenute sul posto, alla voce “Eventuali testimoni” dichiarava “No”, negando quindi la presenza di testi nel momento dell'asserito investimento.
La contraddittorietà che emerge dal raffronto tra loro delle testimonianze e delle testimonianze con la denuncia di sinistro non consente di stabilire, secondo le comuni regole prudenziali, se e abbiano effettivamente Testimone_1 Testimone_2
assistito alla dinamica del sinistro stradale (come da essi dichiarato) o, quantomeno, siano intervenuti solo in un secondo momento, privi di una contezza diretta ed immediata del fatto (come risultante dalla denuncia di sinistro).
Infine, sempre per quanto concerne il profilo della discordanza estrinseca tra le dichiarazioni testimoniali e l'ulteriore compendio probatorio acquisito nel processo, si evidenzia il contrasto tra le prime ed il verbale di P.S. nr. G 2020/17480 redatto dall'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento il 08.12.2020, in occasione dell'accesso di Parte_1
Dal referto emerge, infatti, che l'attrice, interrogata dal personale sanitario circa le modalità e le circostanze della lesione, “Rif. Caduta accidentale”.
Ebbene l'accidentalità evoca evidentemente la casualità di un determinato evento (in questo caso la caduta), tale per cui lo stesso debba intendersi fortuito, cioè non imputabile a soggetto alcuno.
Suddetta qualificazione, resa autonomamente dall'attrice in occasione dell'accesso presso il nosocomio, si pone in evidente contrasto non solo con le testimonianze assunte nel corso del processo di primo grado, ma con l'oggetto dell'intero giudizio, instaurato ab origine per l'accertamento della responsabilità conseguente ad un sinistro stradale, cioè un evento che, soprattutto ai fini risarcitori, può essere doloso o colposo
(dunque, imputabile a terzi), ma non accidentale.
Sotto quest'ultimo profilo, l'appellante censura inoltre la sentenza del Tribunale di
Benevento ritenendo che l'autorità giudiziaria, nella motivazione della propria decisione, richiamando Cass. civile, sentenza nr. 16030/2020, abbia erroneamente riconosciuto al verbale di P.S. efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. non soltanto alla provenienza e al contenuto delle dichiarazioni rese da (in Parte_1
particolare, la “Rif. Caduta accidentale”), ma anche alla veridicità delle stesse.
Sul punto, si rammenta che la suddetta sentenza della Suprema Corte, ponendosi a valle di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato il principio secondo cui “Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
L'efficacia di cd. “prova legale”, dunque, deve intendersi riferita soltanto alla provenienza delle dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale ed al contenuto delle stesse (o dei fatti che il p.u. attesta essere avvenuti in sua presenza).
Non si estende, invece, anche alla veridicità, cioè al contenuto intrinseco, delle suddette asserzioni, che restano valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, alla stregua di ogni altra cd. “prova semplice”.
Ebbene il primo giudice testualmente motiva nel corpo del provvedimento impugnato:
“Quanto alla mancanza di riscontri estrinseci occorre rilevare che al momento dell'accesso al Pronto Soccorso l'attrice riferì che le lesioni erano derivate da incidente domestico (cfr. verbale del pronto soccorso prodotto da entrambe le parti;
sulla valenza di quanto in esso riportato si rinvia a Cass. Ord. 16030/2020); e che al momento della denuncia alla compagnia assicuratrice la stessa dichiarò che non vi erano testimoni che avessero assistito al sinistro, ma che solo dopo lo stesso erano sopraggiunte sul posto diverse persone che, con il conducente dell'auto investitrice,
l'avevano aiutata ad entrare in casa (cfr. modulo di denuncia di sinistro sottoscritto dall'attrice). Pertanto, essendo le dichiarazioni dei testi escussi prive di riscontri estrinseci e risultando intrinsecamente contraddittorie, deve ritenersi non raggiunta la prova che le lesioni derivarono dal sinistro di cui è causa”.
Alla luce delle considerazioni svolte, si evidenzia che il giudice appellato, nel richiamare la pronuncia della Cassazione in ordine al valore probatorio del verbale di P.S., non abbia inteso riconoscere valore di prova legale – dunque, vincolante per lo stesso – alla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
Al contrario, le medesime vengono correttamente riprese dal Tribunale di Benevento nell'ambito di un più ampio percorso logico-argomentativo (“Quanto alla mancanza di riscontri estrinseci”) teso a motivare, secondo il proprio prudente apprezzamento ed unitamente ad altri elementi (la denuncia alla compagnia assicuratrice), l'inattendibilità delle testimonianze assunte per assenza di riscontri estrinseci e, nel complesso (cioè, tenuto conto anche della loro contraddittorietà reciproca), l'insufficienza della prova raggiunta in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro stradale posto a fondamento della domanda risarcitoria azionata in giudizio, giudizio probatorio che va in questa sede pienamente confermato.
2. Spese di lite
Atteso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, occorre regolamentare esclusivamente le spese del presente grado di giudizio, che devono porsi interamente a carico dell'appellante in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00 e tenuto conto della consistenza delle attività effettivamente svolte nel presente grado. Nulla sulle spese nei riguardi di rimasta contumace in giudizio Controparte_2
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 6.734,00 a titolo di compenso professionale, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase della trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 05.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott. Michele Magliulo Presidente
dott. Paolo Mariani Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5069 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 1586/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 13.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
RN (BN) il 10.11.1968 ed ivi residente alla Via Pantelle snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Enrico, C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del difensore sito in Benevento, al Viale A. Mellusi nr. 59, giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO (C.F. e P.IVA nr. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
GI IN (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
lo studio del difensore sito in Benevento, alla Piazza Castello nr. 4, giusta procura in atti;
- Appellata -
(C.F. , residente a [...]del Controparte_2 C.F._4
NT RN (BN), alla Via Velarda snc;
- Appellata contumace -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Benevento, la e al Controparte_1 Controparte_2
fine di sentir accertare la responsabilità della proprietaria dell'autovettura Fiat PA
(targa ED921YX) in relazione al sinistro occorso in data 08.12.2020 e, per l'effetto, sentir condannare, in solido tra loro, le controparti al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illecito, quantificati in € 36.483,08, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
A sostegno delle suddette domande, l'attrice evidenziava che, in data 08.12.2020, alle ore 10:00, mentre era ferma sul margine della carreggiata in Via Pantelle, veniva investita da un'autovettura Fiat PA (targa ED921YX), intestata a CP_2
e condotta da intenta a compiere una manovra di
[...] Parte_2
retromarcia. In conseguenza dell'impatto, dunque, cadeva a terra, Parte_1
riportando lesioni che ne rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale
“Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento, ove le veniva refertata una frattura del terzo pilone tibiale e malleolo peroniero a sinistra. Attese le lesioni subite,
l'attrice era costretta ad un lungo periodo di riposo e cure, venendo dichiarata clinicamente guarita solo dopo 150 giorni di malattia e con postumi quantificati al 9% di invalidità permanente. La danneggiata procedeva, inoltre, ad attivare la procedura stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della compagnia assicuratrice, la quale – tuttavia – sortiva esito negativo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza della domanda risarcitoria ex adverso avanzata ed eccependo il difetto del nesso di causalità tra il sinistro descritto in citazione ed il danno lamentato poiché derivante da una caduta accidentale a casa e non da un urto da parte di una vettura. In particolare, il convenuto deduceva che: in occasione del ricovero presso il
P.S., non asseriva quale causa della lesione una caduta accidentale;
Parte_1
risultavano contraddizioni sull'orario del sinistro alla luce delle risultanze documentali;
l'attrice aveva dichiarato alla compagnia assicuratrice che non erano presenti testimoni sul luogo dell'incidente.
La convenuta , ancorché ritualmente citata in giudizio, restava Controparte_2
contumace.
Espletata l'attività istruttoria, in data 13.09.2024 il Tribunale di Benevento pronunciava sentenza nr. 1586/2024 con la quale rigettava le domande di parte e condannava al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Secondo grado di giudizio
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
Nel dettaglio, l'appellante deduceva a fondamento del proprio gravame due doglianze:
1) la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 116 c.p.c. ossia del canone normativamente imposto del “prudente apprezzamento” ai fini della valutazione delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria di primo grado;
2) l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui riconosce efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. al verbale di P.S. non soltanto per quanto concerne la provenienza delle dichiarazioni rese da parte dell'attrice, ma anche al contenuto e alla veridicità delle stesse, con particolare riferimento all'asserita “caduta accidentale”. L'appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Nonostante la regolarità della citazione in appello, non si costituiva CP_2
con conseguente sua dichiarazione di contumacia.
[...]
Depositati scritti conclusionali ex art 352 cpc e depositate note scritte ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. in ordine alla valutazione delle prove-
Con due distinti motivi di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 116 c.p.c. (nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili le due testimonianze rese nel giudizio di prime cure per contraddittorietà estrinseca tra le medesime, emergente dal loro raffronto reciproco, e mancanza di rilevi estrinseci a sostegno delle stesse) e 2700 c.c. (nella parte in cui l'autorità giudiziaria avrebbe riconosciuto l'efficacia probatoria privilegiata di cd. prova legale non soltanto alla provenienza delle dichiarazioni contenute nel verbale di
P.S., ma anche al contenuto e alla veridicità delle stesse, in particolare laddove la lesione viene fatta risalire ad una “caduta accidentale”).
Sebbene formalmente distinte nell'atto di appello, l'esame delle suddette doglianze può essere condotto unitariamente, atteso che entrambe concernono il solo ed unico profilo di valutazione delle prove da parte del Giudice.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'art. 116 c.p.c., rubricato “Valutazione delle prove”, nel delineare i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine all'esame del materiale probatorio acquisito nel processo dispone al comma 1 che “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Da un lato, dunque, la norma pone in materia la regola generale della prudenza che deve sorreggere la valutazione operata dal giudice, il quale potrà apprezzare liberamente le prove acquisite (le cd. prove semplici), attenendosi a parametri di comune esperienza nell'effettuare il suddetto esame, dandone conto nella motivazione della decisione;
dall'altro, tuttavia, la disposizione contempla residualmente delle deroghe al canone generale, purché previste da specifiche norme di legge (le cd. prove legali), nel qual caso è lo stesso legislatore ad operare preventivamente la valutazione sul materiale probatorio, rispetto alla quale il giudice non può autonomamente discostarsi: rientrano tra queste ultime gli atti pubblici, espressamente disciplinati ex art. 2700 c.c.
Sotto il primo versante, le dichiarazioni testimoniali si inseriscono nell'alveo delle prove semplici, cioè sottoposte al prudente apprezzamento dell'organo giudicante, chiamato a vagliarne l'attendibilità affinché le stesse possano essere poste a fondamento della decisione.
La giurisprudenza (Cass. civile, Sez. III, sentenza nr. 27461/2024; Cass. civile, Sez. I, sentenza nr. 8988/2023; Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 21239/2019), nella sua attività ermeneutica, ha tipizzato le regole esperenziali cui deve attenersi il giudice nel valutare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, distinguendo tra criteri oggettivi
(la precisione, la completezza e la presenza di eventuali contraddizioni) e soggettivi
(ossia l'affidabilità della dichiarazione in rapporto alle caratteristiche personali, ai legami con le parti e all'eventuale interesse a un determinato esito della controversia).
La contraddittorietà, dunque, costituisce uno dei criteri oggettivi di valutazione della prova testimoniale. La medesima, beninteso, può essere sia intrinseca (cioè contenuta e ravvisabile nel corpo della sola deposizione in sé considerata) che estrinseca (cioè scaturente dal raffronto della dichiarazione con gli ulteriori elementi probatori acquisiti).
Ebbene, nel caso concreto, le testimonianze rese da e Testimone_1 Tes_2
sono entrambe affette da una grave contraddittorietà nel loro raffronto
[...]
reciproco – come correttamente ravvisato dal giudice di primo grado, ma anche discordanti con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso del processo. Per quanto concerne la discordanza reciproca, infatti, come emerge dal verbale d'udienza del 08.03.2023: il teste dichiarava “L'8 dicembre 2020 Testimone_1
ero in macchina con un mio amico e stavamo andando verso Testimone_2
Foglianise, eravamo a via Pantanella. Mentre eravamo in macchina, ci siamo incrociati, a Campoli nella strada indicata, con il mio amico nel Parte_2
senso che lui alla guida della sua macchina, veniva nella direzione opposta e ci siamo fermati in mezzo alla strada chiacchierando dal finestrino. Pioveva.”; il teste Tes_2
dichiarava “Io ero con a Campoli, via Pantanella, in
[...] Testimone_1
macchina di Non ero io alla guida io ma il signor . Stavamo Tes_1 Pt_1
percorrendo questa strada. A un certo punto dal lato opposto è arrivata la macchina di Allora noi siamo scesi dalla macchina, il mio amico ha Parte_2
parcheggiato, e ci siamo fermati a parlare con che pure era sceso dalla Pt_2
macchina. Ci siamo fermati tutti e tre al lato della strada dal lato della macchina di
. Pt_2
E' evidente la contraddittorietà reciproca in ordine ai fatti occorsi che inficia la credibilità di entrambe le dichiarazioni nel loro complesso laddove: da una parte, il teste precisa di aver condotto una conversazione dai finestrini delle macchine Pt_1
con l'amico dall'altra, il teste fornisce una diversa Parte_2 Tes_2
ricostruzione, asserendo che i tre amici, una volta incontratisi, parcheggiavano le proprie macchine e scendevano dalle stesse per conversare tra loro, all'esterno e nonostante la pioggia.
Entrambi i testimoni poi dichiaravano di aver assistito all'investimento della Pt_1
da parte dell'autovettura condotta dal nel fare retromarcia e che erano Pt_2
intervenuti trasportando l'attrice presso la propria abitazione.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto dichiarato da nella Parte_1
denuncia di sinistro trasmessa alla acquisita agli atti. Controparte_1
In essa, infatti, l'attrice, sebbene affermi di essere stata soccorsa dal conducente del veicolo unitamente ad altre persone intervenute sul posto, alla voce “Eventuali testimoni” dichiarava “No”, negando quindi la presenza di testi nel momento dell'asserito investimento.
La contraddittorietà che emerge dal raffronto tra loro delle testimonianze e delle testimonianze con la denuncia di sinistro non consente di stabilire, secondo le comuni regole prudenziali, se e abbiano effettivamente Testimone_1 Testimone_2
assistito alla dinamica del sinistro stradale (come da essi dichiarato) o, quantomeno, siano intervenuti solo in un secondo momento, privi di una contezza diretta ed immediata del fatto (come risultante dalla denuncia di sinistro).
Infine, sempre per quanto concerne il profilo della discordanza estrinseca tra le dichiarazioni testimoniali e l'ulteriore compendio probatorio acquisito nel processo, si evidenzia il contrasto tra le prime ed il verbale di P.S. nr. G 2020/17480 redatto dall'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento il 08.12.2020, in occasione dell'accesso di Parte_1
Dal referto emerge, infatti, che l'attrice, interrogata dal personale sanitario circa le modalità e le circostanze della lesione, “Rif. Caduta accidentale”.
Ebbene l'accidentalità evoca evidentemente la casualità di un determinato evento (in questo caso la caduta), tale per cui lo stesso debba intendersi fortuito, cioè non imputabile a soggetto alcuno.
Suddetta qualificazione, resa autonomamente dall'attrice in occasione dell'accesso presso il nosocomio, si pone in evidente contrasto non solo con le testimonianze assunte nel corso del processo di primo grado, ma con l'oggetto dell'intero giudizio, instaurato ab origine per l'accertamento della responsabilità conseguente ad un sinistro stradale, cioè un evento che, soprattutto ai fini risarcitori, può essere doloso o colposo
(dunque, imputabile a terzi), ma non accidentale.
Sotto quest'ultimo profilo, l'appellante censura inoltre la sentenza del Tribunale di
Benevento ritenendo che l'autorità giudiziaria, nella motivazione della propria decisione, richiamando Cass. civile, sentenza nr. 16030/2020, abbia erroneamente riconosciuto al verbale di P.S. efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. non soltanto alla provenienza e al contenuto delle dichiarazioni rese da (in Parte_1
particolare, la “Rif. Caduta accidentale”), ma anche alla veridicità delle stesse.
Sul punto, si rammenta che la suddetta sentenza della Suprema Corte, ponendosi a valle di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato il principio secondo cui “Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
L'efficacia di cd. “prova legale”, dunque, deve intendersi riferita soltanto alla provenienza delle dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale ed al contenuto delle stesse (o dei fatti che il p.u. attesta essere avvenuti in sua presenza).
Non si estende, invece, anche alla veridicità, cioè al contenuto intrinseco, delle suddette asserzioni, che restano valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, alla stregua di ogni altra cd. “prova semplice”.
Ebbene il primo giudice testualmente motiva nel corpo del provvedimento impugnato:
“Quanto alla mancanza di riscontri estrinseci occorre rilevare che al momento dell'accesso al Pronto Soccorso l'attrice riferì che le lesioni erano derivate da incidente domestico (cfr. verbale del pronto soccorso prodotto da entrambe le parti;
sulla valenza di quanto in esso riportato si rinvia a Cass. Ord. 16030/2020); e che al momento della denuncia alla compagnia assicuratrice la stessa dichiarò che non vi erano testimoni che avessero assistito al sinistro, ma che solo dopo lo stesso erano sopraggiunte sul posto diverse persone che, con il conducente dell'auto investitrice,
l'avevano aiutata ad entrare in casa (cfr. modulo di denuncia di sinistro sottoscritto dall'attrice). Pertanto, essendo le dichiarazioni dei testi escussi prive di riscontri estrinseci e risultando intrinsecamente contraddittorie, deve ritenersi non raggiunta la prova che le lesioni derivarono dal sinistro di cui è causa”.
Alla luce delle considerazioni svolte, si evidenzia che il giudice appellato, nel richiamare la pronuncia della Cassazione in ordine al valore probatorio del verbale di P.S., non abbia inteso riconoscere valore di prova legale – dunque, vincolante per lo stesso – alla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
Al contrario, le medesime vengono correttamente riprese dal Tribunale di Benevento nell'ambito di un più ampio percorso logico-argomentativo (“Quanto alla mancanza di riscontri estrinseci”) teso a motivare, secondo il proprio prudente apprezzamento ed unitamente ad altri elementi (la denuncia alla compagnia assicuratrice), l'inattendibilità delle testimonianze assunte per assenza di riscontri estrinseci e, nel complesso (cioè, tenuto conto anche della loro contraddittorietà reciproca), l'insufficienza della prova raggiunta in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro stradale posto a fondamento della domanda risarcitoria azionata in giudizio, giudizio probatorio che va in questa sede pienamente confermato.
2. Spese di lite
Atteso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, occorre regolamentare esclusivamente le spese del presente grado di giudizio, che devono porsi interamente a carico dell'appellante in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00 e tenuto conto della consistenza delle attività effettivamente svolte nel presente grado. Nulla sulle spese nei riguardi di rimasta contumace in giudizio Controparte_2
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 6.734,00 a titolo di compenso professionale, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase della trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 05.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo
.