Sentenza 12 settembre 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo processuale, non viola il principio di proporzionalità di cui all'art. 7 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, la decisione con cui l'autorità giudiziaria italiana, su richiesta di quella straniera, disponga la consegna dell'imputato ai fini della partecipazione al procedimento a suo carico, qualora sia stata già inutilmente esperita, ai medesimi fini, una opzione procedurale meno invasiva della libertà personale della persona imputata. (Fattispecie in cui la consegna all'autorità giudiziaria estera era stata disposta alla luce della pregressa condotta non collaborativa dell'imputato che, già citato per l'udienza in videoconferenza, non si era presentato).
Commentario • 1
- 1. proporzionalità consegna imputatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2024
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva i motivi summenzionati fondati. In particolare, gli Ermellini osservavano che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, legge n. 69 del 2005, il mandato d'arresto europeo può essere emesso dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, tanto «al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale», quanto allo scopo «dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale». Premesso ciò, i giudici di piazza Cavour – a fronte del fatto che, nel caso di specie, nel trasmettere le informazioni integrative richieste ai sensi dell'art. 16 legge n. 69 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 37474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37474 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |