Articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 760
Articolo 74Articolo 76
Versione
29 gennaio 1976
Art. 75.



I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1974 (articolo 70).................. L. 457.607.531.935 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 73)...... " 279.829.880.579
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Residui attivi al 31 dicembre 1974... L. 737.437.412.514


Entrata in vigore il 29 gennaio 1976