Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 354/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. parte nata a LI (RC) in [...] Parte_1 C.F._1
01/05/1970, rappresentata e difesa dall'avv. TIGANI ETTORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 07/09/1971, rappresentata e difesa dall'avv. POMPILIO ANTONIO PIERPAOLO, giusta in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21/02/2024 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...]
, esponendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/05/2001 in Nicotera, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicotera dell'anno 2001 Numero 8, parte II, Serie A;
Per_
- dalla loro unione sono nate le figlie (il 4.11.2002) e (il giorno 1.08.2005); Per_2
- la separazione dei coniugi è stata omologata con decreto n. cronologico 7133/20 del 17.06.2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento RG. 3331/2019;
- i coniugi, in conseguenza della separazione, sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra essi;
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “(..) il Tribunale adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni
e precisamente:
1. La figlia maggiorenne, continuerà ad abitare, insieme alla madre, in quella che è Per_2 stata casa familiare di via Pirandello n. 2, sino al conseguimento del diploma di maturità;
2. La detta casa familiare, sita in Castrovillari alla via Pirandello n. 2, di esclusiva proprietà del sig. rimane nella disponibilità della sig.ra , già Parte_1 Controparte_1 genitore collocatario delle figlie, sino al conseguimento del diploma di maturità della figlia
e, comunque, sino a quando la figlia stessa non raggiungerà la sede Per_2 Per_2 universitaria prescelta, successivamente ritornerà nella disponibilità, detenzione e possesso del legittimo proprietario, odierno ricorrente;
3. La detta abitazione rimarrà, comunque, nella piena ed esclusiva disponibilità di Per_ entrambe le figlie, e allorquando faranno rientro a Castrovillari dalle rispettive Per_2 Per_ sedi universitarie in cui si trovano. A tal proposito, va rilevato che la figlia frequenta l'Università degli Studi di Trento mentre la figlia frequentante il Liceo Classico di Per_2
Castrovillari, una volta conseguita la maturità, frequenterà gli studi universitari presso un'altra città.
4. Resta, comunque, inteso che il genitore originariamente collocatario, sig.ra , CP_1 non ha più diritto al godimento della casa familiare avendo intrapreso una stabile convivenza more uxorio con il sig. , per come disposto dall'art. 337 sexies Controparte_3
c.c.; 5. Il sig. quale proprietario esclusivo della casa familiare, se lo riterrà Parte_1 necessario o, semplicemente, opportuno sarà libero di alienarla. In tal caso, tuttavia, provvederà, nei tempi e nei modi possibili, a mettere a disposizione della sola prole un altro immobile al fine di assicurare un'adeguata abitazione familiare alle proprie figlie al loro rientro dalle città dove risiedono per ragioni di studio e/o lavoro, anche se maggiorenni e, secondo la loro volontà, anche quando sarà sopravvenuta la loro indipendenza economica.
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre verso le figlie, lo stesso sarà libero ed esercitato nel rispetto e nella garanzia della salute psicologica e della volontà della prole e secondo i loro impegni di studio, ludici e sportivi. In ogni caso resta garantita e concessa al padre l'ampia libertà di incontro e frequentazione con le figlie sia nelle ore diurne che in quelle notturne e le stesse saranno libere di frequentare la nuova abitazione del padre.
7. Il sig. potrà quotidianamente comunicare telefonicamente con le figlie Parte_1 nel pieno rispetto della vita personale e privata della sig.ra . Controparte_1
8. Per quanto riguarda poi le vacanze estive ovvero le festività natalizie e pasquali, le figlie rimangono libere di autodeterminarsi.
9. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre la propria residenza e/o il proprio recapito anche allo scopo di comunicare trasferimenti (anche brevi) in altre località ovviamente quando sono in compagnia delle figlie.
10. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà concordata tra i genitori.
11. Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sino Parte_1 Per_2 al conseguimento della maturità classica, verserà ogni mese, su un conto corrente dedicato, la somma di euro 500,00, entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, con successivo adeguamento secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra i coniugi ovvero assolutamente indispensabili. Parimenti, il sig.
[...]
sempre a titolo di contributo per il mantenimento, s'impegna a corrispondere Pt_1 Per_ alla figlia , così come alla figlia anche dopo il conseguimento della maturità, la Per_2 somma di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra i coniugi e assolutamente indispensabili nonché di quelle necessarie ove ricorrenti, versandola in un conto corrente dedicato e intestato direttamente a ciascuna delle figlie o, comunque, messo a loro disposizione. Ciò, chiaramente, fino a quando le figlie non avranno raggiunto la piena autonomia e indipendenza economica. Pag. 3 di 4
12.I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento della figlia ancora minore sui rispettivi passaporti.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.7.2024 si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle condizioni accessorie, la parte resistente ha aderito a quelle formulate dalla parte ricorrente, precisando che il rilascio della casa coniugale sarebbe avvenuto in coincidenza della partenza della figlia per la sede universitaria, richiedendo di Per_2 fissare nella misura del 25% la partecipazione alle spese straordinarie, strettamente necessarie e previamente concordate, avendo un reddito di mera sussistenza. La resistente, inoltre, in caso di mancata accettazione delle integrazioni indicato, ha chiesto al Tribunale di stabilire le condizioni di divorzio, tenuto conto: dell'assenza di opposizione al rilascio della casa coniugale ove le figlie convivono con la madre, nei tempi necessari a rendere abitabile l'immobile individuato come nuova residenza;
che risulta congruo l'assegno che il offre per il mantenimento delle figlie;
che non vi è alcuna Pt_1 richiesta d'assegno di mantenimento per il coniuge pur sussistendone i presupposti e, infine, che non vi sono ulteriori provvedimenti da assumere essendo entrambe le figlie maggiorenni. Il G.D., preso atto dell'esito negativo della conciliazione, con ordinanza del giorno 8.8.2024, ha confermato in via provvisoria i provvedimenti della separazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 21.11.2024 per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del n. 7133/2020 di questo
Tribunale del 17.6.2020 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Il mantenimento della prole maggiorenne Le figlie nate dall'unione della coppia sono maggiorenni e, dunque, nulla va disposto in termini di affidamento e diritto di visita.
Quanto al mantenimento della prole maggiorenne e non autosufficiente (circostanza non controversa) le parti hanno rassegnato conclusioni conformi sulla misura del mantenimento nella somma mensile di € 500,00, per ciascuna delle figlie, da corrispondere entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, con successivo adeguamento secondo gli indici ISTAT.
La parte resistente ha richiesto la fissazione del contributo di partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 25%.
Sul punto va ricordato che, in genere, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere necessariamente fissato in Pag. 4 di 4
misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi (arg. da Cass., sez.
1, n. 35710/2021).
Nella specie, tuttavia, parte resistente, che ha dichiarato di essere psicologa e responsabile di una comunità di minori in Castrovillari, non ha fornito una compiuta ricostruzione della propria condizione patrimoniale, né ha depositato alcuna documentazione utile a tal fine. Per l'effetto, dev'essere confermata la misura della ripartizione delle spese straordinarie previste in sede di separazione, già determinata concordemente tra le parti nella quota del
50%. Le pari hanno altresì concordato che la corresponsione del contributo per il mantenimento per la prole, entrambe studentesse universitarie, da parte del avvenga mediante Pt_1 versamento in un conto corrente dedicato ed intestato direttamente a ciascuna delle figlie o, comunque, messo a loro disposizione.
Le conclusioni conformi sulla modalità di corresponsione e sulla misura del contributo per il mantenimento orinario delle figlie maggiorenni, non essendo contrarie a norme imperative, possono essere recepite dal Tribunale.
Negli scritti conclusivi depositata in data 22.10.2024 parte resistente ha dedotto di aver già rilasciato la casa coniugale ed alcuna domanda di assegnazione della casa coniugale è stata formulata dalle parti. Per l'effetto, nulla va disposto sul punto. Infine, non sono state proposte domande di assegno divorzile, dunque, nulla va disposto sul punto.
4. Il regime delle spese Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto dell'eguale interesse delle parti alla pronuncia di divorzio e delle conclusioni conformi formulate in relazione al mantenimento ordinario della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_4
Nicotera in data 26/05/2001 TRA e , come Parte_1 Controparte_1 sopra generalizzati (atto n.° 8, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2001);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere, Parte_1 l'assegno mensile di € 1000,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni (€ 500,00 ciascuno), secondo le modalità concordate tra le parti e riportate in motivazione, oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.1.2025
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò