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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001054000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2580/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001054000 e le cartelle sottese, deducendo vizi di notifica, prescrizione e tributo non dovuto.
Si sono costituiti gli enti resistenti:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo,
Regione Siciliana – Assessorato Economia,
Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER).
Difese degli enti resistenti
1. Agenzia delle Entrate Palermo: ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione delle cartelle, corretta notifica, interruzione della prescrizione e assenza dei presupposti per la sospensione (artt.
19 e 21 D.Lgs. 546/92).
2. Regione Siciliana: ha richiamato la normativa regionale (L.R. 16/2015 e successive modifiche), la sospensione dei termini per emergenza OV (art. 68 D.L. 18/2020) e la legittimità delle cartelle, chiedendo il rigetto del ricorso.
3.ADER ha eccepito il Ne bis in idem: la stessa comunicazione è oggetto di altro giudizio (RGR 1340/2025), con rischio di doppio giudicato.
Improponibilità e inammissibilità per confusione tra atti impugnati;
Tardività: le 12 cartelle sottese sono state regolarmente notificate tra il 2017 e il 2024 e mai impugnate, così come 7 avvisi di intimazione, con conseguente definitività del credito (Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le cartelle sottese risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, con conseguente cristallizzazione del credito. Le eccezioni di prescrizione e tributo non dovuto sono prive di fondamento alla luce della normativa vigente e delle prove documentali prodotte dagli enti resistenti.
Con riferimento alla concessa sospensiva nella fase cautelare, essa viene revocata per effetto della sentenza di merito. Se le ragioni legate alla utilizzazione del mezzo da parte del disabile potevano essere tenute in considerazione in sede di sospensiva – come è in effetti avvenuto – esse non possono essere anteposte alle ragioni del credito in sede di merito Pertanto, alla luce della documentazione offerta dagli enti convenuti in giudizio l'atto impugnato non può che essere integralmente confermato.
La pendenza di altro giudizio (RGR 1340/2025), non genera , prima dell'eventuale passaggio in giudicato il ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo, di ADER e di Regione Sicilia nella misura di € 200,00 a favore di ciascuno di essi, compresi accessori di legge se dovuti. Palermo, 16.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo IP
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001054000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2580/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001054000 e le cartelle sottese, deducendo vizi di notifica, prescrizione e tributo non dovuto.
Si sono costituiti gli enti resistenti:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo,
Regione Siciliana – Assessorato Economia,
Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER).
Difese degli enti resistenti
1. Agenzia delle Entrate Palermo: ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione delle cartelle, corretta notifica, interruzione della prescrizione e assenza dei presupposti per la sospensione (artt.
19 e 21 D.Lgs. 546/92).
2. Regione Siciliana: ha richiamato la normativa regionale (L.R. 16/2015 e successive modifiche), la sospensione dei termini per emergenza OV (art. 68 D.L. 18/2020) e la legittimità delle cartelle, chiedendo il rigetto del ricorso.
3.ADER ha eccepito il Ne bis in idem: la stessa comunicazione è oggetto di altro giudizio (RGR 1340/2025), con rischio di doppio giudicato.
Improponibilità e inammissibilità per confusione tra atti impugnati;
Tardività: le 12 cartelle sottese sono state regolarmente notificate tra il 2017 e il 2024 e mai impugnate, così come 7 avvisi di intimazione, con conseguente definitività del credito (Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le cartelle sottese risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, con conseguente cristallizzazione del credito. Le eccezioni di prescrizione e tributo non dovuto sono prive di fondamento alla luce della normativa vigente e delle prove documentali prodotte dagli enti resistenti.
Con riferimento alla concessa sospensiva nella fase cautelare, essa viene revocata per effetto della sentenza di merito. Se le ragioni legate alla utilizzazione del mezzo da parte del disabile potevano essere tenute in considerazione in sede di sospensiva – come è in effetti avvenuto – esse non possono essere anteposte alle ragioni del credito in sede di merito Pertanto, alla luce della documentazione offerta dagli enti convenuti in giudizio l'atto impugnato non può che essere integralmente confermato.
La pendenza di altro giudizio (RGR 1340/2025), non genera , prima dell'eventuale passaggio in giudicato il ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo, di ADER e di Regione Sicilia nella misura di € 200,00 a favore di ciascuno di essi, compresi accessori di legge se dovuti. Palermo, 16.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo IP