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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18353/2024
avente per oggetto: separazione personale, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CASCIARO GIACOMO FILIPPO, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza”.
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
05/06/1993.
Dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato il 21/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 4.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (da più di sei anni) e,dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Lucia Minutella GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18353/2024
avente per oggetto: separazione personale, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CASCIARO GIACOMO FILIPPO, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente la trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza”.
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
05/06/1993.
Dal matrimonio è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato il 21/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 4.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (da più di sei anni) e,dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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