Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 490/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 490/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ” e vertente TRA
, in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della , con sede legale in Benevento Controparte_1
(BN) alla via Vittorio Veneto nr. 19 - Cap 82100, P. IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avvocati Carlo Luongo, (CF: e (C.F.: C.F._1 Controparte_2
), in virtù di mandato in calce al ricorso, presso i quali è elettivamente C.F._2 domiciliato in Benevento alla Via M. Mattei, 17;
Attore
E
(C.F. ), con sede legale in Modena, Via S. Carlo nn. 8- Controparte_3 P.IVA_2
20, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Edoardo Volino (C.F. ) che in una ad essa elettivamente domicilia C.F._3 presso il suo studio in Avellino, Via Casale n. 5, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, come prescritto ai fini della notifica in via telematica del presente atto, da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Conclusioni: nelle note scritte parte attrice chiedeva “In via preliminare ed assorbente si chiede la revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per precisazione delle conclusioni, chiedendo all'adito giudicante di disporre il rinnovo della CTU e/o in via subordinata di chiamare a chiarimenti lo stesso CTU. Sul punto, ci si riporta a lle osservazioni alla bozza di Ctu e sopratutto alle note di trattazione per l'udienza del 19.10.23, insistendo in tutto quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto. In via gradata si precisano le conclusioni come da atti e verbeli di causa. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”. Nelle note scritte parte convenuta chiedeva “Pregiudizialmente chiede revocarsi la ordinanza di ammissione della CTU per le ragioni già illustrate nelle precedenti difese, della quale pertanto non dovrà tenersi conto alcuno.
In ogni caso il Tribunale dovrà tenere conto anche della preliminare eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata in comparsa costitutiva, nonché della pacifica carenza documentale.
La Banca si riporta a tutte le conclusioni rassegnate in memoria costitutiva, deduzioni di udienze e memorie ex art.183 comma VI cpc, nonché alle deduzioni del proprio consulente di parte, tutte da intendersi integralmente trascritte e ribadite. Ribadisce e reitera l'eccezione di improcedibilità alla luce della inidoneità del procedimento definito con il verbale del 14 settembre 2021. Impugna ogni avverso dedotto e rifiuta il contraddittorio rispetto a deduzioni anche tecniche nuove e/o introdotte inammissibilmente. Si richiamano le deduzioni formulate e si insiste per il loro integrale accoglimento. Ampie salvezze di ogni integrazione.”.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t., evocava in giudizio la in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante p.t., esponendo in sintesi: di avere intrattenuto un rapporto con la allora di conto corrente di corrispondenza, contraddistinto dal n. 5833/90 Controparte_4 sottoscritto, dal solo correntista, in data 04.02.1999, e che successivamente in data 15.09.2009, la allora (prima e poi ) aveva concesso Controparte_5 Controparte_4 P_ un primo affidamento per € 10.000,00, contraddistinto dal n. 5272554 e in data 06.03.2013 un nuovo affidamento contraddistinto dal nr. 16007558 sempre di € 10.000,00; che l'esame della documentazione concernente il rapporto n. 5833/90 e relativa al periodo compreso tra il
28.02.2002 e il 30.11.2018, data di chiusura del rapporto di conto corrente, evidenziava la pratica vietata dell'anatocismo, l'applicazione di interessi a debito elevatissimi, competenze remunerazioni e costi mai concordati, nonché l'applicazione di interessi a credito, determinati unilateralmente, inferiori al tasso praticato sul mercato e al tasso legale, modificati unilateralmente in senso sfavorevole al cliente, la pratica delle “valute fittizie” e l'addebito di oneri provenienti da rapporti di credito autonomi, tutto in assenza di idonea convenzione. La parte ricorrente, quindi, eccepiva, in diritto, Controparte_6
, relative ai costi nascenti dal contratto di apertura di conto corrente n.
[...]
5833/90 del 04.02.1999, essendo prevista l'applicazione dell'anatocismo in violazione del principio di reciprocità, avendo gli interessi debitori cadenza trimestrale e gli interessi creditori cadenza annuale ed essendo indeterminata e comunque indeterminabile la CMS per mancanza di causa;
che risultavano violati il comma 3 dell'art. 117 TUB, non essendo stato rinvenuto un documento che indicasse i costi di tenuta del rapporto di conto corrente, essendo previsto l'anatocismo e non il principio di reciprocità oltre interessi ultra legali non regolarmente pattuiti, il comma 4 del medesimo articolo, non essendo legittimamente determinati i tassi di interesse, i costi e la CMS, il comma 6 in quanto le comunicazioni di modifica del tasso di interessi o di modifica delle condizioni contrattuali in senso più sfavorevole al cliente avrebbero dovuto essere comunicate ed approvate per iscritto dal correntista;
che dalla nullità del contratto e delle singole clausole evidenziate discendeva la sostituzione del tasso applicato dalla banca con l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 TUB, comma 7 e la restituzione delle somme percepite dalla banca, maggiorate degli interessi e rivalutazione, così come evidenziato nella
CTP allegata;
“II. COSTI PER SPESE E COMMISSIONI DI TENUTA CONTO - VALUTE FITTIZIE”, deducendo che non vi fossero pattuizioni contrattuali chiare e l'uso della c.d. valuta fittizia, in contrapposizione alla concreta data dell'operazione, per cui, stante l'illegittimità degli oneri corrisposti in seguito all'antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito, andava affermato il diritto a vedersi riaccreditare gli interessi corrisposti in seguito all'applicazione della valuta fittizia, calcolati attraverso la contabilizzazione delle operazioni nel giorno di effettiva esecuzione (valuta reale), così come evidenziato nella CTP allegata;
“III. LA NULLITÀ DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO
SCOPERTO - COMMISSIONE DEL CORRISPETTIVO SU ACCORDATO”, deducendo che la banca avesse applicato una C.M.S. pari allo 0,48% senza specificare il criterio di calcolo, evidenziando come la commissione fosse indeterminata e comunque indeterminabile, che l'istituto bancario convenuto avesse applicato in costanza di rapporto una commissione parametrata all'utilizzo del credito, raffrontando i riassunti a scalare, che la clausola di C.M.S. doveva avere la forma scritta, non poteva essere modificata unilateralmente dalla banca se non in base ad una clausola approvata specificamente dal cliente, non poteva essere indicata con il rinvio agli usi, andava considerata nel calcolo del tasso effettivo globale, non poteva essere capitalizzata se non alle condizioni di cui all'art. 1283 c.c. e a quelle della delibera CICR 09.02.2000, i profili di nullità erano avvalorati dalla inesistenza nel testo contrattuale del criterio di calcolo della C.M.S. con la conseguenza che il saldo andava epurato da quanto corrisposto al resistente per evidente nullità della condizione economica applicata;
“IV. AFFIDAMENTI -
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NULLITA DEL PRINCIPIO DI Parte_1 RECIPROCITA' CONTRATTI NR. 16007558 DEL 04.03.2013 E NR. 5272554 DEL 15.09.2009 COLLEGATI AL C/C nr. 5833/90”, deducendo che i tassi relativi agli affidamenti n. 16007558 e n. 5272554 fossero del 9,7500% (10,1123% per effetto della capitalizzazione trimestrale) fino a euro 10.000 e 12,4000% (12,9886% per effetto della capitalizzazione trimestrale) e che non fosse previsto alcun tasso attivo a favore del correntista in ragione della natura del contratto di affidamento con conseguente inapplicabilità del principio della pari periodicità, quale elemento necessario ai fini dell'applicazione dell'anatocismo e restituzione degli interessi percepiti e capitalizzati trimestralmente, maggiorati di interessi e rivalutazione;
concludendo che, per i motivi esposti, si determinava tramite CTP un saldo a favore per
€14.571,82 da restituire, oltre interessi e rivalutazione. La parte ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale “Voglia: 1) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali del contratto di apertura di c/c nr 5833/90 del 04.02.1999, relative degli agli interessi legali ed ultra legali, CMS, nonché delle spese costi e valute, per quanto dettagliatamente indicato nel presente atto, per inosservanza del disposto di cui all'art. 117 TUB;
2) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali dei contratti di affidamento nr. 16007558 del 04.03.2013 e nr. 5272554 del 15.09.2009, per violazione del principio di reciprocità e di conseguenza in applicazione dell'art. 117 TUB rideterminare, anche a seguito di CTU, tutte le somme corrisposte e non dovute all'istituto di credito disponendone la restituzione maggiorata di interessi e rivalutazione economica, relative agli interessi legali ed ultra legali, CMS, nonché delle spese costi e valute, per quanto dettagliatamente indicato nel presente atto, e per non essere applicabile il c.d. principio di reciprocità; 3) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo) e di conseguenza rideterminare il reale rapporto dare/avere tra banca e correntista e per l'effetto condannare la alla restituzione di tutte le somme, a tale CP_4 titolo indebitamente pretese, maggiorate da interessi, ed in caso di conto corrente ancora aperto, condannare la convenuta, a provvedere all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario delle CP_4 somme illegittimamente richieste a tale titolo;
5) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle spese per costi di gestione e valute fittizie, previo azzeramento delle valute, sul conto corrente nr. 5833/90 e di conseguenza condannare la alla restituzione di tutte CP_4 le somme, a tale titolo indebitamente pretese, maggiorate di interessi, ed in caso di conto corrente ancora aperto, condannare la convenuta, a provvedere all'annotazione in CP_4
“avere” sul c/c ordinario delle somme illegittimamente richieste a tale titolo;
6) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle somme percepite dalla per CMS, CP_4 per mancanza di causa e/o per indeterminatezza e indeterminabilità, nonché della commissione del corrispettivo su accordato e di conseguenza condannare la alla restituzione di tutte le CP_4 somme, a tale titolo indebitamente pretese, maggiorate di interessi, ed in caso di conto corrente ancora aperto, condannare la convenuta, a provvedere all'annotazione in “avere” sul c/c CP_4 ordinario delle somme illegittimamente richieste a tale titolo;
7) Accertare e dichiarare la violazione del principio di reciprocità in relazione ai contratti di affidamento nr. 16007558 del
04.03.2013 e nr. 5272554 del 15.09. per quanto espressamente indicato nel ricorso e di conseguenza determinare anche a mezzo CTU le somme dovute in restituzione dalla CP_4 maggiorate di interessi e rivalutazione;
8) Accertare e dichiarare che le somme richieste sono quelle esplicitate nella perizia a firma della dott.ssa , allegata al presente ricorso Persona_1
e in caso di contestazione della stessa, disporsi adeguata CTU al fine di rideterminare il saldo del C/C nr. 5833/90 del 04.02.1999, e dei contratti di affidamento nr. 16007558 del 04.03.2013
e nr. 5272554 del 15.09.2009, maggiorato da interessi e rivalutazione economica;
9) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e l'inefficacia della clausola relativa agli interessi passivi determinati in senso più sfavorevole al correntista così come indicato nel ricorso e per l'effetto condannare l'istituto al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, ed in caso di conto corrente ancora aperto, condannare la convenuta, a provvedere all'annotazione in CP_4
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“avere” sul c/c ordinario delle somme richieste;
9) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e l'inefficacia del contratto di conto corrente nr. 5833/90 del 04.02.1999, e dei contratti di affidamento nr. 16007558 del 04.03.2013 e nr. 5272554 del 15.09.2009 e di conseguenza epurare il conto di tutte le voci così come indicate in ricorso e per l'effetto condannare l'Istituto di Credito alla restituzione di tutte le somme indicate nella CTP a firma della dott.ssa Per_1
o in caso di contestazione, di quelle indicate dal nominando CTU, ed in caso di conto
[...] corrente ancora aperto, condannare la convenuta, a provvedere all'annotazione in CP_4
“avere” sul c/c ordinario delle somme richieste;
10) Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”. Fissata udienza, in data 07.05.2021 si costituiva in giudizio, mediante Comparsa di costituzione e risposta, la , in persona del suo legale rappresentante p.t., deducendo in P_ sintesi: , non essendo stata Controparte_7 preceduta la domanda da rituale esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28/2010; “II. ECCEZIONE PRELIMINARE DI PRESCRIZIONE” dell'azione di ripetizione, risultando maturata la prescrizione decennale con riferimento a tutte le somme oggetto di rimesse solutorie effettuate fino al marzo 2011, nel caso di specie la esistenza di un affidamento regolato sul conto corrente ordinario sarebbe stato pacificamente decorrente dal settembre 2009, con conseguente non ripetibilità degli importi delle rimesse solutorie eseguite fino al marzo 2011 per maturata prescrizione dell'azione ex art. 2033 cod. civ.; “III. INFONDATEZZA ED INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
ATTOREA” per incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, non risultando depositata agli atti di causa l'intera serie degli estratti conto attestanti la movimentazione dei rapporti oggetto di causa, dall'apertura e fino alla chiusura;
evidenziando che il rapporto di conto corrente fosse stato costituito mediante valido ed efficace contratto scritto e correttamente fosse stata applicata la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
eccependo che infondata fosse l'affermazione circa la nullità nella applicazione dell'anatocismo per violazione del principio di reciprocità e in ogni caso legittima era l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal luglio 2000; eccependo l'infondatezza delle contestazioni concernenti la inapplicabilità degli interessi ultralegali, delle spese e commissioni, espressamente individuati in dettaglio e commissione di massimo scoperto espressa e determinata nonché essendo legittimo l'esercizio dello ius variandi, anche gli oneri e le spese trovavano precisa e puntuale determinazione nella regolamentazione contrattuale dei rapporti.
La parte resistente concludeva “affinché l'on.le Tribunale, voglia: 1) accogliere l'eccezione di improcedibilità formulata dalla odierna convenuta ai sensi del D.lgs. 28/2010 e per l'effetto respingere le domande attoree tutte;
2) in ogni caso dichiarare la improcedibilità delle domande per le ragioni espresse in narrativa;
3) in via preliminare di merito, accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta e, per l'effetto, P_ dichiarare prescritta la azione di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le somme oggetto di rimesse effettuate fino a marzo 2011 e, quindi, rigettare la domanda attorea nei sensi precisati;
4) nel merito, rigettare in ogni caso la domanda attorea poiché non provata e comunque infondata in fatto e diritto e prima ancora inammissibile ed improcedibile;
5) In ogni caso disporre il mutamento del rito, fissando la udienza ex art.183 cpc. Vinte le spese e i compensi professionali”. Il Tribunale concedeva termine per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria e poi disponeva il mutamento del rito sommario in rito ordinario. La causa veniva istruita tramite C.t.u., e, infine, assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
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Anzitutto, le domande vanno giudicate procedibili, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.lgs.
n. 28/2010, evincendosi dalle allegazioni documentali che la parte attrice abbia attivato la procedura di mediazione obbligatoria e che essa abbia avuto esito negativo (v. Verbale di mediazione del 17/09/2021, prod. attrice). L'eccezione di parte convenuta, sollevata nella prima udienza successiva al procedimento (v. note scritte parte convenuta per l'udienza del
5/11/2021), tendente ad evidenziare che l'organismo di mediazione (Camera di Mediazione e
Conciliazione Rimedia) di cui si era avvalso il ricorrente avesse sede in Pisa e non avesse sedi secondarie nel circondario del Tribunale di Avellino da tanto derivandone il mancato avveramento della condizione di procedibilità in ragione della discrasia circa la competenza territoriale tra l'organismo di mediazione ed il foro adito, non può essere accolta, risultando in calce allo stesso verbale dell'incontro del 14/09/2021 espressamente la precisazione “sede territorialmente competente Avellino in accordo di reciprocità” (v. doc. cit.) e risultando il verbale sottoscritto dalle parti, dai rispettivi procuratori e dal mediatore e mai disconosciuto quanto all'evidenziato punto, sicché può essere dato seguito all'orientamento secondo cui
“trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti - se tutte d'accordo - possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.” (cfr. in questo senso Trib. Milano sez. IX, 29/10/2013). Può, dunque, passarsi all'esame del merito. Come sopra detto, la parte ricorrente/attrice ha introdotto il presente giudizio contestando, con riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito n. 5833/90, al contratto di affidamento n. 5272554 del 15.09.2009 ed al contratto di affidamento n. 16007558 del 06.03.2013, tutti intrattenuti con la allora Controparte_5 prima ed oggi , la pratica vietata dell'anatocismo, Controparte_4 P_ l'applicazione di interessi a debito elevati, competenze, remunerazioni e costi mai concordati, nonché l'applicazione di interessi a credito, determinati unilateralmente, inferiori al tasso praticato sul mercato e al tasso legale, modificati, unilateralmente, in senso sfavorevole, la pratica delle “valute fittizie”, nonché l'addebito di oneri provenienti da rapporti di credito autonomi, tutto in assenza di idonea convenzione, chiedendo quindi dichiararsi la nullità delle relative clausole contrattuali e condannare l'istituto convenuto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pretese ed al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, ed in caso di conto corrente ancora aperto, condannare la convenuta, a provvedere CP_4 all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario delle somme richieste. A suffragio dei propri assunti, la parte attrice produceva: contratto nr. 5833/90 del 04.02.1999; affidamento nr. 5272554 del 15.09.2009; affidamento nr. 16007558 del 06.03.2013; pec del 01.04.2019; perizia tecnico contabile;
centrale rischi della Banca d'Italia; estratti conto e riassunti a scalare indicati nell'elenco predisposto dal CTP, visura camerale (v. alleg. Ricorso). Dal canto proprio, la parte convenuta, oltre che formulare preliminare eccezione di improcedibilità per mancato rituale esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, eccepiva la prescrizione dell'avversa domanda di ripetizione di indebito per via della natura solutoria delle rimesse e quindi maturazione della prescrizione dell'azione di ripetizione e non ripetibilità delle rimesse effettuate fino a marzo 2011, e, nel merito, faceva rilevare l'infondatezza delle doglianze attoree e comunque l'incompletezza della allegata documentazione. Incidentalmente, ed in apertura, interessa subito chiarire come la giurisprudenza abbia avuto cura di specificare che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo,
e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (v. Cass. civile Sez. U. Sentenza n. 898 del
16/01/2018).
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Con riguardo poi alle questioni concernenti la distribuzione dell'onere della prova, giova ricordare come sia stato affermato che “In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017), cionondimeno e d'altro canto, non ci si può esimere dal considerare che siano riconosciuti dei temperamenti in ordine all'assolvimento degli oneri probatori, allorquando, come nel caso di specie, la parte attrice si sia adoperata stragiudizialmente, per ottenere la documentazione, contrattuale e contabile, dalla
Banca, mediante l'inoltro di una richiesta ex articolo 119 T.U.B. e tale richiesta non sia stata evasa (v. in tema Cass. civile sez. III, 30/10/2020, n.24181 “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.”; v. anche Cass. civile sez. VI, 08/02/2019, n.3875; v. anche Trib. Napoli sez. II, 11/06/2015, n.8647 “Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale, regola la quale trova una sola eccezione nel caso in cui, in virtù del principio della vicinanza della prova, l'onere possa far carico alla banca convenuta laddove si tratti di documenti relativi al decennio antecedente la domanda o comunque nel caso del diritto sostanziale ex art. 119 TUB.”). Nella vicenda che ci occupa, la difesa attrice ha fornito la prova documentale di avere richiesto, a mezzo Pec, alla prima della introduzione del CP_4 presente procedimento, la consegna di tutta la documentazione contrattuale, specificamente indicata e relativa ai contratti in essere, ai sensi dell'articolo 119 T.U.B. (v. doc. 5 prod. attrice), dovendosi desumere che tali richieste siano rimaste inevase. In siffatta ipotesi, dunque, non può ritenersi che essa non abbia adempiuto agli oneri probatori su di sè incombenti, essendosi diligentemente attivata per procurarsi la documentazione necessaria per consentire la delibazione delle proprie pretese, dovendosi, d'altro canto, ritenere che la omessa ottemperanza della non possa risolversi in danno del cliente. CP_4
Ancora, visti i contrasti insorti tra le parti relativamente al compendio probatorio allegato da parte attrice ed alla completezza dello stesso, preme, altresì, richiamare la giurisprudenza attinente al caso di specie ed a mente della quale “In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023) e secondo cui “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante
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consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte). Non è, quindi, vietato al giudice del merito svolgere un accertamento contabile al fine di determinare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio.” (cfr. Cass. civile sez. I, 24/07/2023, n.22007; v. anche Cass. civile sez. I, 13/05/2024, n.12944
“Nei rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto può costituire prova del saldo del conto corrente, ma tale prova può essere integrata anche attraverso altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete sulla movimentazione del conto. Il correntista non è tenuto
a documentare singole rimesse solo attraverso gli estratti conto, ma può farlo anche attraverso altri documenti e mezzi di prova, come ad esempio le lettere intercorse con la banca o le risultanze della centrale-rischi.”). Tanto doverosamente premesso, a questo punto, allo scopo di meglio definire i fatti, è necessario richiamare anche le risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa e relative all'analisi dei rapporti bancari posti a fondamento delle contrapposte domande ed eccezioni (v. Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 5/10/2023), dovendo considerarsi come lo svolgimento di indagini tecniche d'ufficio fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez.
III, 08.02.2019, n. 3717).
Per chiarezza, è utile rilevare che il C.t.u. abbia, anzitutto, dato conto della documentazione allegata da parte attrice, ovvero: “1.Lettera contratto di conto corrente ordinario dello 04/02/1999, n.5833/90, prodotto in copia, sottoscritto dal Sig. , Controparte_1 con allegato il documento recante le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza” espressi in lire;
2.Contratto di affidamento n.5272554 del 7/09/2009 e documento di sintesi, avente ad oggetto l'apertura di credito in conto corrente n.5833 dell'importo di €10.000,00, con scadenza a revoca;
3.Contratto di affidamento n.16007558 del 4/03/2013 e documento di sintesi, avente ad oggetto l'apertura di credito in conto corrente n.5833 dell'importo di
€10.000,00 con scadenza a revoca;
4.Estratti conto correnti bancari del conto corrente n.5833, in riferimento ai quali si riscontra la non continuità come in appresso specificata, con saldo iniziale in AVERE pari ad €1.847,52, e scrittura finale del 24/11/2018 con descrizione
“prelevamento allo sportello” e conseguente azzeramento del saldo finale”. Sul punto va precisato che la incompletezza degli estratti conto corrente e conti scalare ha vincolato la scrivente nel dover procedere al ricalcolo del conto corrente per i soli periodi documentati. Non di meno, e per periodi strettamente limitati, in assenza degli estratti conto ma in presenza dei conti scalare è stato possibile annotare le scritture evenienti dai medesimi conti scalare. Si elencano qui di seguito i periodi relativi alle movimentazioni del conto corrente n.5833 così come depositati dalla ricorrente:
1. Dal 28/02/2002 al 27/03/2002; 2. Dal 31/05/2003 al
27/06/2003; 3. Dal 30/11/2003 al 31/08/2005; 4. Dal 30/09/2005 al 30/11/2005; 5. Dal
31/08/2006 al 29/09/2006; 6. Dal 31/01/2007 al 23/02/2007; 7. Dal 10/09/2007 al 30/01/2008; 8. Dal 31/03/2008 al 30/04/2008; 9. Dal 30/06/2008 al 29/07/2008; 10. Dal 31/12/2008 al
24/11/2018. Si precisa tuttavia che il ricalcolo dei periodi sopra elencati si è limitato ai periodi di cui ai sub. 3, 7, 10, per i restanti periodi non è stato possibile effettuare alcun ricalcolo stante la mancanza di elementi per il detto ricalcolo (estratti conto scalare).”.
Passando ai singoli rapporti, con riferimento alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n.5833, il C.t.u. ha accertato che: “il contratto di conto corrente ordinario n.5833 stipulato il 4/02/1999, prodotto in copia, con particolare riguardo al foglio informativo analitico delle condizioni, riporta le seguenti condizioni economiche: tasso d'interesse creditore: 0,10% con capitalizzazione annuale;
tasso d'interesse debitore (TAN): nei limiti del fido 14,04% annuo, oltre i limiti del fido 14,04% annuo, con capitalizzazione trimestrale;
percentuale della CMS: 0,42%; spese di tenuta conto, valute di accredito e di addebito. In particolare, la modalità di calcolo della CMS, statuita dalla non risulta determinata né CP_4
è possibile stabilirne la determinabilità, in quanto pur essendo stabilita l'aliquota non è indicata la periodicità di calcolo né tanto meno la base di calcolo. Pertanto, nei ricalcoli
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effettuati la CMS è stata necessariamente espunta dal dovuto. Alla luce di quanto sopra evidenziato, essendo il contratto di conto corrente ordinario antecedente alla Delibera CICR del 9 febbraio del 2000 esso riporta una diversa periodicità e conseguentemente non reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Né, d'altro canto, per effetto della suddetta Delibera CICR, nella documentazione depositata, si riscontra un successivo adeguamento contrattuale. Nel corso del rapporto contrattuale, la ha modificato CP_4 unilateralmente le condizioni economiche, riportandole, direttamente, negli estratti conto e conti scalare. Pertanto, la sottoscritta, ha ritenuto efficaci le modifiche unilaterali apportate fino alla data di entrata in vigore del D.L. n.223 del 04.07.2006 (Decreto Bersani). Successivamente, in conformità alla modifica dell'articolo 118 del TUB nella parte in cui
“Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”, ha ritenuto inefficaci le modalità di modifica dei tassi d'interesse sfavorevoli alla società correntista, in quanto non conformi al D.L. n.223 del 04.07.2006 (Decreto Bersani). Dalla documentazione esaminata, si rileva che la ha rispettato clausole contrattuali in punto di addebito delle spese bancarie CP_4
e applicazione delle relative valute. Parimenti, sono state esaminate le convenzioni contrattuali relative all'addebito e all'accredito delle somme (data operazione-valuta); la verifica, del rispetto da parte della delle citate convenzioni, ha riguardato tutte le operazioni, e dal CP_4 predetto esame è emerso che la ha rispettato le pattuizioni sostanzialmente adeguandosi CP_4 alle disposizioni in materia di valuta per bonifici, assegni bancari e circolari. Le operazioni registrate in conto, pari a diverse migliaia, si sostanziano in operazioni di emissione e versamento di assegni, prelevamenti, pagamento di rate prestito ed altre, evidenziando, sin da subito, le caratteristiche di conto attivo per la Banca e passivo per il cliente. È evidente che, il cliente, nel corso del rapporto contrattuale, ha ottenuto dalla Banca una facilitazione di disporre anche di somme eccedenti la provvista versata, il tutto nel limite di un importo massimo prefissato.” (v. pag. 13 Relazione cit.).
Pertanto, sono da ritenersi fondate le doglianze attoree relative all'anatocismo, alla illegittima capitalizzazione degli interessi ed alla illegittimità della commissione di massimo scoperto.
In punto di diritto, per quanto concerne la questione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, appare sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza sulla natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, con conseguente nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 237, ex plurimis, Cass. n. 6263/2001,
Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002, Cass. n. 4498/2002, Cass. n. 8442/2002, Cass. n.
14091/2002, Cass. n. 17338/2002, Cass. n. 17813/2002, Cass. n. 2593/2003, Cass. n. 12222/2003, Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass. n. 4093/2005, Cass. n. 4094/2005,
Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass. n. 10599/2005, Cass. n.
10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008, Cass. S.U. n. 21095/2004, Cass. S.U.
n. 24418/2010). Va poi rammentato che con l'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 sono stati introdotti il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993 (cd. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Quindi, a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione
C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la pattuizione di capitalizzazione di interessi è stata considerata valida, purché l'addebito e l'accredito avvenissero a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che fosse prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Il problema che si è posto è stato, quindi, quello di stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse dovesse essere capitalizzato con diversa scadenza
(semestrale o annuale), ovvero computarsi sul capitale puro. Con la già citata sentenza n. 24418 del 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di
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anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Pertanto, a causa della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, non deve essere applicata alcuna capitalizzazione, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, a più riprese, che, “le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dell'art. 7, comma 2 della Delib. del C.I.C.R. teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib. (Cass. 19 maggio 2020, n. 9140)..” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10/09/2020) 29-10- 2020, n. 23853).
Le determinazioni assunte dal C.t.u. si appalesano, dunque, condivisibili anche sotto il profilo relativo all'adeguamento alla delibera CICR, in quanto conformi alla consolidata giurisprudenza secondo cui “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell' adeguamento alla delibera Cicr, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità del decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 120, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al Cicr, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'articolo
1339 del Cc, il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera Cicr. L'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'articolo 7, comma 2, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma 1, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica.” (cfr., tra le ultime, Cass. civile sez. I, 24/07/2023, n.22007).
In ordine poi alla pattuizione relativa “alla commissione di massimo scoperto”, si osserva che la giurisprudenza si sia orientata nel senso di ritenerne la nullità per mancanza di causa, atteso che essa va ad aggiungersi all'interesse passivo addebitato al cliente sull'esposizione debitoria, per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 c.c., per assenza di parametri atti a definire con certezza la base di calcolo e la periodicità, per superamento della soglia degli interessi legali. In tutte queste ipotesi, ritenuta la nullità, è stato riconosciuto il diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Nel caso di specie, è emerso dagli accertamenti peritali che nel contratto di conto corrente di cui trattasi fosse stata prevista la sola percentuale senza l'indicazione di tutti gli elementi necessari a determinare la c.m.s., ovvero base di calcolo, periodicità di capitalizzazione e criteri di determinazione, sicché la relativa clausola è da giudicarsi nulla per indeterminatezza e va espunto dal calcolo quanto versato a tale titolo, in accoglimento della pertinente doglianza attorea e come correttamente operato dal C.t.u. Inoltre, correttamente il medesimo C.t.u., in esito alle deduzioni del C.t.p. di parte convenuta, ha provveduto ai ricalcoli per il terzo periodo preso in esame a far data dall'entrata in vigore della CDF, ovvero dal 1° luglio 2009 e successivamente per la CIV,
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sebbene non capitalizzate, calcolate secondo le pattuizioni contrattuali (v. pag. 17 Relazione cit.).
Infondate si sono rivelate, di contro, le contestazioni attoree in merito a valute e spese, avendo l'ausiliario d'ufficio accertato il rispetto da parte della Banca delle clausole contrattuali in punto di addebito delle spese bancarie e applicazione delle relative valute.
Quanto agli altri rapporti oggetto di causa, ovvero contratto di affidamento n.5272554 del 7/09/2009 e contratto di affidamento n.16007558 del 4/03/2013, il C.t.u. rappresentava che
“Per il primo dei due contratti si riportano di seguito le condizioni contrattuali: tasso d'interesse debitore (TAN) con capitalizzazione trimestrale: 9,7500% nei limiti del fido di
€10.000,00, oltre i limiti del fido 12,400%; percentuale della CDF trimestrale: 0,500%;spese di tenuta conto, valute di accredito e di addebito. Per il secondo dei due contratti si riportano di seguito le condizioni contrattuali: tasso d'interesse debitore (TAN) con capitalizzazione trimestrale: 11,2500% nei limiti del fido di €10.000,00, oltre i limiti del fido 14,3500%; CIV: 70,00 euro;
franchigia iniziale sconfinamento 200,00 euro, franchigia peggioramento sconfinamento 100,00 euro. In base a tali premesse, dato atto che il contratto di conto corrente ordinario del 04/02/1999 riporta una diversa capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, non risultando agli atti una successiva stipula tra le parti, fatta eccezione per i due contratti di affidamento del 2009 e del 2013 dei quali si è tenuto conto per i tassi passivi in essi riportati e per la CDF e la CIV, queste ultime incluse nel ricalcolo sebbene non capitalizzate, nella rielaborazione del rapporto contrattuale di conto corrente ordinario n.5833, limitatamente al ricalcolo degli interessi passivi, si è proceduto a rimuovere la capitalizzazione degli stessi fino alla data del 15/09/2009, successivamente dal 14/02/2016, data di entrata in vigore del d.l. 14 febbraio 2016 n°18” (v. pag. 14 Relazione cit.). Stima il Tribunale, in forza di quanto sopra osservato, la condivisibilità anche delle deduzioni del C.t.u. in merito ai rapporti di affidamento.
Così ricostruiti i rapporti, occorre ora vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento alla ripetizione di tutte le poste antecedenti il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione. Preliminarmente, sul punto, va richiamato il dictum della Suprema Corte di Cassazione, nella sua più alta composizione, espresso con la nota sentenza n.24418 del 2 dicembre 2010.
Secondo la citata pronuncia, ai fini del calcolo del termine prescrizionale ex lege e della sua decorrenza, il discrimen va individuato nella qualificazione e funzione della provvista: a seconda della natura solutoria oppure ripristinatoria dei versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto. Il pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, è solo quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del cliente, con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca, sicché il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto sorge dal momento in cui sia stato eseguito un pagamento, che secondo il cliente non è dovuto. Prima di quel momento, non è ipotizzabile alcun diritto alla restituzione. Dunque, il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto corrente se non vi sono pagamenti da parte del cliente o se essi avvengono nei limiti di un fido esistente o su un conto corrente attivo e fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista ovvero da meri depositi eseguiti dal cliente a proprio favore. Diversamente, le rimesse eseguite su un conto corrente con saldo passivo e sul quale non accede un'apertura di credito, ovvero destinate a coprire un passivo oltre i limiti dell'affidamento, hanno natura solutoria, sicché il termine di prescrizione decorre dai singoli pagamenti, ed esso andrà calcolato con riferimento ai dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione che abbia ad oggetto l'azione di ripetizione. Tanto osservato in diritto, anche rispetto a tale profilo deve farsi richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio, non potendosi al riguardo accogliere le contestazioni della difesa attrice circa un presunto sconfinamento dal mandato peritale, risultando piuttosto dall'analisi dei quesiti che il G.I. avesse chiesto al C.t.u. di tenere conto “di ogni eccezione e deduzione
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delle parti”, tra queste vi era certamente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta. Ebbene, il C.t.u. ha svolto le operazioni di ricalcolo chiarendo che “tenuto conto della prescrizione decennale, ovvero dei pagamenti effettuati prima del 15.03.2011, la scrivente ha rilevato per alcuni trimestri precedenti al 15.03.2011, la effettiva esistenza di rimesse solutorie eccedenti il fido accordato (€10.000,00)”. L'eccezione di prescrizione va accolta, dunque, nei limiti di quanto accertato a mezzo delle indagini tecniche, cui si fa rimando.
In conclusione, così brevemente sintetizzate, per mera comodità di lettura, le risultanze della espletata Consulenza tecnica d'ufficio, comunque valutate nel complesso e da intendersi riportate integralmente, stima il Tribunale che la compiutezza delle indagini svolte, in coerenza con i quesiti formulati, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche del fatto che l'ausiliario ha replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di entrambe le parti. Quanto, ancora, ai sollevati rilievi, giova precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009,
n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355). Quanto alle operazioni di ricalcolo, il C.t.u. ha provveduto alla ricostruzione dei rapporti per i periodi documentati, sulla base degli estratti conto allegati e, per periodi strettamente limitati, sulla base dei conti scalare, senza effettuare calcoli figurativi o di raccordo per i periodi non continuativi, in conformità agli orientamenti prevalenti della giurisprudenza di legittimità.
Deve, dunque, aderirsi alla seconda ipotesi di calcolo prospettata dal C.t.u., in cui si è tenuto conto della prescrizione, precisamente essendosi esposto che “SECONDA IPOTESI DI
CALCOLO CON LA PRESCRIZIONE - per le due frazioni di periodi del conto corrente n.5833
(per la prima frazione non vi sono interessi passivi prescritti): Ricalcolo c/c ordinario n.5833
– periodo dal 10/09/2007 al 30/01/2008 (periodo nel quale il conto non risulta affidato per cui gli interessi passivi risultano prescritti) Euro Minori interessi passivi 0,00 Minore CMS 134,92 Maggiori interessi attivi 0,33 Totale differenza a favore della correntista 135,25. Ricalcolo c/c ordinario n.5833 – periodo dal 31/12/2008 al 24/11/2018 – con prescrizione. Euro Minori interessi passivi 1.892,56 Minore CDF e CIV per effetto della capitalizzazione 14,47 Maggiori interessi attivi 423,49 Totale differenza a favore della correntista 2.330,52” e da cui è risultato che “Aderendo alla seconda ipotesi di calcolo le somme da restituire al cliente ammontano a complessive d € 2.465,77.” (v. pag. 21 Relazione cit.). Le domande proposte vanno accolte nei limiti di quanto sopra, precisandosi, altresì, che la domanda restitutoria possa essere accolta, essendo il conto corrente oggetto di causa risultato chiuso al momento della introduzione del presente giudizio, avendo il C.t.u. accertato la presenza in atti di “scrittura finale del 24/11/2018 con descrizione “prelevamento allo sportello” e conseguente azzeramento del saldo finale.” (v. pag. 11 Relazione cit.). Pertanto, in parziale accoglimento delle domande attoree, va disposta la condanna di in persona del legale rappr.te p.t., alla restituzione in favore di parte attrice, P_ per le causali indicate, dell'importo di €2.465,77 oltre interessi legali, dalla domanda al saldo. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. Tenuto conto dell'esito della lite e quindi, dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, si giustifica, anche a mente dell'esegesi secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese
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processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass.
21/10/2009 n. 22381) e “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa…” (Sez. 3, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023) “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), che le spese rimangano compensate tra le parti per la metà, con condanna di , in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della residua P_ metà, che si liquida come in dispositivo, in base alle vigenti tariffe forensi, al valore del decisum ex art. 5 D.M. 55/14 e tenuto conto dell'oggetto della causa, della media complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, quest'ultima svolta solo a mezzo di C.t.u. e decisionale. Sulle spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale e di giustizia (v.
Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023 e Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento delle domande attoree, accertate le nullità di cui in parte motiva relativamente ai rapporti bancari oggetto di causa, condanna P_
, in persona del legale rappr.te p.t., alla restituzione, in favore di parte attrice
[...]
, in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della , per le causali di cui Controparte_1 in motivazione, dell'importo di €2.465,77, oltre interessi legali, dalla domanda al saldo.
2. Rigetta, per la restante parte, le domande di parte attrice
3. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna
[...]
, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore di parte P_ attrice, della residua metà, che si liquida in €72,75 per esborsi e €1.063,50 per compensi professionali forensi, oltre CPA e IVA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Carlo Luongo e dell'Avv. , quali procuratori di Controparte_2 parte attrice dichiaratisi antistatari. 4. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti in pari quota le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto emesso in data 23/10/2023.
Così deciso in data 17 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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