Ordinanza cautelare 30 settembre 2020
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 30/09/2020, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2020
N. 01475/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2020, proposto da
Red 2009 s.a.s. di DO AL SV & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Baglivo e Luigi Vernile, con domicilio digitale come presso la casella di posta elettronica certificata dell’avvocato Fabio Baglivo (fabiobaglivo@pec.lipani.it);
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale di Milano, ubicati in Milano, via della Guastalla, n. 6;
nei confronti
Condominio di Corso Luigi Manusardi 2 – Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , NZ IA RO, Giuseppe RA, rappresentati e difesi dagli avvocati Mariapaola Locco, Maria Beatrice Zammit, con domicilio eletto presso gli avvocati Mariapaola Locco e Maria Beatrice Zammit, con studio ubicato in Milano, via Durini, n. 5;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a ) del provvedimento prot. 0249521.U. del 9/07/2020 con il quale il Comune di Milano ha respinto la “ richiesta di permesso di costruire in sanatoria ” presentata dalla ricorrente medesima il 5/04/2019 ed ha ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi, asportando il chiosco realizzato sul sedime pubblico, entro il termine di 90 giorni;
b ) di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, il preavviso di diniego 7/04/2020 prot. 158338/2020.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Milano e del Condominio di Corso Luigi Manusardi 2 – Milano, di NZ IA RO e di Giuseppe RA;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Considerato che la necessità di un apposito titolo per l’installazione del chiosco è affermata dalla sentenza n. 1851/2019 resa inter partes e alle cui argomentazioni in parte qua si rinvia anche ai sensi del combinato disposto delle previsioni di cui agli articoli 55 e 88, comma 1, lettera d ), c.p.a.,
2. Ritenuto, all’esito del pur sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso non assistito da adeguato fumus iuris atteso che:
a ) il manufatto, oltre a necessitare di un apposito titolo come affermato dalla sentenza n. 1851/2019, comporta, nonostante la dedotta amovibilità, la realizzazione di nuova s.l.p. non ammissibile su area a servizio localizzato di tipo “infrastruttura viaria e spazio per la sosta” secondo le previsioni del P.G.T. vigente all’epoca di realizzazione e non integra, altresì, alcuna delle ipotesi eccettuative indicate dalla ricorrente;
b ) difetta, pertanto, il requisito della doppia conformità richiesto dalla previsione di cui all’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001;
c ) il diniego costituisce atto dovuto e, pertanto, i denunciati vizi procedimentali non ne determinano ex se l’annullamento potendo trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 21- octies , comma 2, secondo periodo, della L. n. 241/1990,
3. Considerato, inoltre, che il danno lamentato dalla ricorrente consiste nei meri costi di “ smontaggio ” e “ ricollocazione ” del manufatto atteso che, allo stato, non viene svolta alcuna attività in tale struttura; si tratta, quindi, di un danno meramente economico e, come tale, suscettibile di ristoro.
4. Spese compensate stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),
a ) respinge l’istanza cautelare;
b ) compensa le spese della presente fase processuale.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Italo Caso |
IL SEGRETARIO