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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7735 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 32671/2019 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32671/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 12/05/2025
TRA
c.f.: , e C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.ti in AP alla Via Valente n. 88 presso C.F._2 lo studio legale dell'Avv. Letizia Bocchetti C.F. dalla C.F._3 quale sono rapp.ti e difesi giusta mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORI
E
Controparte_1
, c.f.: , in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta al presente atto dall'avv. Michele Giliberti C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
AP alla via Toledo n. 148.
- CONVENUTO
NONCHE' P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco APtano, , C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, C.F._5 al Viale Augusto 162
-CHIAMATA IN CAUSA -
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza del 20/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 14/11/2019, i Sigg.
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni da Controparte_1 infiltrazioni verificatesi nell'immobile di loro proprietà dal mese di novembre
2016 ed accertati a seguito di un procedimento di ATP.
Si costituiva in data 04/03/2020 il condominio il quale non Controparte_1 contestava le lamentate infiltrazioni e i danni subiti dagli istanti, evidenziando che la determinazione delle cause delle infiltrazioni lamentate era stata già oggetto di un accertamento tecnico preventivo cui aveva partecipato anche la compagnia assicurativa di esso condominio. Chiedeva pertanto la chiamata in causa della evidenziando la mala gestio di quest'ultima in CP_3 relazione al sinistro.
Si costituiva la in data 25/09/2020 la quale impugnava la Controparte_4 domanda degli attori ed eccepiva l'inoperatività della polizza, deducendo che
- 2 - la causa delle infiltrazioni era da ricercarsi, per come accertato in sede di
ATP, nell'incuria da parte del nella manutenzione della tubatura CP_1 fecale servente il stesso. CP_1
Espletata la negoziazione come prevista per legge, con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc , depositate le rispettive memorie, espletata attività istruttoria, la causa, all'udienza del 20/02/2025 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In punto di qualificazione giuridica della domanda, il Tribunale osserva che l'azione risarcitoria promossa dall'attore, sebbene non sia stata espressamente individuata dalla parte nell'atto di citazione, si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., visto che l'istante si è limitato ad allegare che i danni risentiti erano stati provocati da infiltrazioni derivanti dalla terrazza di copertura del fabbricato. Altrimenti detto, il danno di cui si controverte è chiaramente posto in rapporto di diretta derivazione dalla cosa in custodia, senza che questa sia stata in qualche modo impiegata dall'uomo quale strumento per la causazione del danno medesimo, fattispecie in cui andrebbe invece ritenuta l'esistenza del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.
(sulla distinzione ora accennata si veda Cass. 27 maggio 2005, n. 11275;
Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682).
La norma di cui all'art. 2051 cc, secondo la quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", prevede una responsabilità presunta in capo al custode. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 cc dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La più recente giurisprudenza in materia tende ad individuare nella fattispecie prevista dall'art. 2051 cc un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il
- 3 - danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti. (cfr. Cass., 30 novembre 2005, n. 26086). Pertanto, tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
In tema di onere probatorio, poi, si afferma che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 6677/11, 8005/10).
Tanto precisato in termini generali, la domanda di risarcimento danni è fondata, mentre in ordine alla domanda di eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, va osservato che parte attrice non ha più reiterato tale domanda nelle conclusioni e pertanto, deve ritenersi, che abbia rinunciato a tale domanda. Invero, una domanda affinchè possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono,
- 4 - in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1603).Nella fattispecie, parte attrice, non ha mai manifestato nei propri scritti, la volontà di proseguire sulla domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Del resto nelle more del giudizio le cause delle infiltrazioni potrebbero essere state eliminate.
In ordine alla domanda di risarcimento danni, invece, deve ritenersi anzitutto provata la titolarità attiva degli attori, avendo gli stessi documentato di essere proprietari esclusivi del cespite sito in AP alla Via Domenico Morelli 7/15
Palazzo Nunziante piano 2° int. 10, versando in atti (produzione ATP) la nota di trascrizione in loro favore del 05.05.2001 concernente l'atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile in questione.
Osserva poi il Tribunale come alcun dubbio residui circa l'effettiva sussistenza del fenomeno infiltrativo lamentato dagli attori all'interno dell'immobile di loro proprietà. Parimenti alcun dubbio residua in ordine alla circostanza che le lamentate infiltrazioni abbiano causato danni all'immobile ivi presenti.
La circostanza è stata infatti integralmente confermata dalla documentazione fotografica versata in atti, oltre che dalle risultanze della prova orale espletata e dagli esiti della consulenza tecnica svolta in sede di A.T.P..
Invero, il teste ingegnere e consulente di parte degli attori il Testimone_1 quale ha confermato la presenza delle lamentate infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dell'attore (cfr. verbale di udienza del
23/12/2021).
Il lamentato fenomeno infiltrativo ed i danni conseguenti risultano confermati anche dagli esiti della CTU espletata in corso di accertamento tecnico preventivo.
- 5 - Invero, il CTU arch. ha accertato che “il fenomeno Persona_1 infiltrativo era senz'altro riconducibile alla lesione della discendente fecale condominiale contenuta nel tratto di muratura interessato dal fenomeno infiltrativo e quindi alla responsabilità del Controparte_5
”
[...]
Venendo, poi, ad esaminare la questione inerente la causa delle descritte infiltrazioni e le conseguenti responsabilità, il CTU, con considerazioni cui il
Tribunale ritiene di poter prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, ha precisato che “Le infiltrazioni di acqua nell'appartamento attoreo iniziate nel 2016, sono state ricondotte al generale stato di vetustà di detta tubazione fecale condominiale in ghisa, e più specificamente alla riscontrata presenza di una lesione della tubazione”(cfr pag. 7 relazione CTU) .
In sostanza, l'Ausiliario ha accertato che il fenomeno infiltrativo è stato causato dalla lesione della tubazione fecale dovuta allo stato di CP_6 vetustà della predetta tubazione.
Alla luce delle conclusioni esposte dal CTU, condivise dalle stesse parti, deve pertanto ritenersi che il debba rispondere dei danni patiti dagli CP_1 attori.
Venendo al quantum, parte attrice ha, in primo luogo, invocato il risarcimento dei danni consistenti nel costo delle opere di ripristino degli ambienti danneggiati dalle infiltrazioni.
Al riguardo, il Tribunale, sulla scorta dell'elaborato peritale in atti, alle cui conclusioni ritiene di poter aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, rileva che i danni subiti dalla parte attrice, rappresentati dall'ammontare dei lavori di ripristino delle zone dell'appartamento interessate dalle infiltrazioni, ammontino ad un totale di euro 6.183,34, oltre
IVA.
In definitiva, il Controparte_7
[.
AP va condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva
- 6 - somma di € 6.183,34 oltre iva nelle vigenti aliquote, titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito delle infiltrazioni per cui è causa.
Gli importi innanzi liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad essi dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione degli importi al momento del fatto illecito (novembre 2016) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Occorre a questo soffermarsi sulla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della CP_1 Controparte_4
Orbene, premesso che non è contestata, oltre ad essere documentalmente provata, l'esistenza di una polizza assicurativa in atto tra il e la CP_1 compagnia assicurativa, ritiene la scrivente che, la pretesa è infondata, avendo la citata compagnia di assicurazioni sollevato fin dalla costituzione in giudizio l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa invocata dal che deve ritenersi fondata alla luce delle condizioni generali CP_1 applicabili alla polizza in esame e delle risultanze della ctu.
Ed invero, come dedotto dalla terza chiamata in causa e risultante dal tenore dei documenti in atti, il contratto di assicurazione posto a fondamento della
- 7 - domanda di manleva assicura la responsabilità civile per danni cagionati da spargimento d'acqua, tuttavia il punto 4.1.2 lettera b) delle condizioni generali di polizza, relativo alle esclusioni, così recita “ sono inoltre esclusi i danni da usura, corrosione o difetti dei materiali”.
Orbene, nella specie, alla luce della CTU in atti, dinanzi ampiamente richiamata, risulta che i danni occorsi esulino dall'oggetto della garanzia assicurativa, trattandosi di infiltrazioni conseguenti alla vetustà della tubazione e non da rottura accidentale di conduttura., né parte convenuta ha dimostrato il carattere puramente accidentale della rottura della tubazione condominiale.
Ne consegue il rigetto della proposta domanda di manleva formulata dal convenuto. CP_1
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a norma del DM 55/2024, tenuto conto della somma liquidata, della natura delle questioni trattate e delle attività difensive effettivamente espletate.
Le spese inerenti all'espletata CTU nel giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo, nella misura già determinata con provvedimento del 12 dicembre
2017 oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico del convenuto condominio, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la responsabilità del
[...] in persona dell'Amministratore p.t, in Controparte_8 relazione all'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condanna lo stesso al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo complessivo di € 6.183,34 all'attualità, oltre iva ed interessi come indicati in motivazione;
- 8 - b) rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 terza chiamata in causa Controparte_4
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, CP_1 delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 7.414,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Letizia Bocchetti;
d) condanna il convenuto al pagamento in favore della terza CP_1 chiamata in causa delle spese di lite che liquida in € Controparte_4
5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
e) Pone le spese già liquidate per l'espletamento della CTU, a carico del convenuto CP_1
Così deciso in AP, il 22/08/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32671/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 12/05/2025
TRA
c.f.: , e C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.ti in AP alla Via Valente n. 88 presso C.F._2 lo studio legale dell'Avv. Letizia Bocchetti C.F. dalla C.F._3 quale sono rapp.ti e difesi giusta mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORI
E
Controparte_1
, c.f.: , in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta al presente atto dall'avv. Michele Giliberti C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
AP alla via Toledo n. 148.
- CONVENUTO
NONCHE' P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco APtano, , C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, C.F._5 al Viale Augusto 162
-CHIAMATA IN CAUSA -
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza del 20/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 14/11/2019, i Sigg.
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni da Controparte_1 infiltrazioni verificatesi nell'immobile di loro proprietà dal mese di novembre
2016 ed accertati a seguito di un procedimento di ATP.
Si costituiva in data 04/03/2020 il condominio il quale non Controparte_1 contestava le lamentate infiltrazioni e i danni subiti dagli istanti, evidenziando che la determinazione delle cause delle infiltrazioni lamentate era stata già oggetto di un accertamento tecnico preventivo cui aveva partecipato anche la compagnia assicurativa di esso condominio. Chiedeva pertanto la chiamata in causa della evidenziando la mala gestio di quest'ultima in CP_3 relazione al sinistro.
Si costituiva la in data 25/09/2020 la quale impugnava la Controparte_4 domanda degli attori ed eccepiva l'inoperatività della polizza, deducendo che
- 2 - la causa delle infiltrazioni era da ricercarsi, per come accertato in sede di
ATP, nell'incuria da parte del nella manutenzione della tubatura CP_1 fecale servente il stesso. CP_1
Espletata la negoziazione come prevista per legge, con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc , depositate le rispettive memorie, espletata attività istruttoria, la causa, all'udienza del 20/02/2025 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In punto di qualificazione giuridica della domanda, il Tribunale osserva che l'azione risarcitoria promossa dall'attore, sebbene non sia stata espressamente individuata dalla parte nell'atto di citazione, si fonda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., visto che l'istante si è limitato ad allegare che i danni risentiti erano stati provocati da infiltrazioni derivanti dalla terrazza di copertura del fabbricato. Altrimenti detto, il danno di cui si controverte è chiaramente posto in rapporto di diretta derivazione dalla cosa in custodia, senza che questa sia stata in qualche modo impiegata dall'uomo quale strumento per la causazione del danno medesimo, fattispecie in cui andrebbe invece ritenuta l'esistenza del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.
(sulla distinzione ora accennata si veda Cass. 27 maggio 2005, n. 11275;
Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682).
La norma di cui all'art. 2051 cc, secondo la quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", prevede una responsabilità presunta in capo al custode. Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 cc dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La più recente giurisprudenza in materia tende ad individuare nella fattispecie prevista dall'art. 2051 cc un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il
- 3 - danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti. (cfr. Cass., 30 novembre 2005, n. 26086). Pertanto, tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
In tema di onere probatorio, poi, si afferma che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 6677/11, 8005/10).
Tanto precisato in termini generali, la domanda di risarcimento danni è fondata, mentre in ordine alla domanda di eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, va osservato che parte attrice non ha più reiterato tale domanda nelle conclusioni e pertanto, deve ritenersi, che abbia rinunciato a tale domanda. Invero, una domanda affinchè possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono,
- 4 - in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1603).Nella fattispecie, parte attrice, non ha mai manifestato nei propri scritti, la volontà di proseguire sulla domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Del resto nelle more del giudizio le cause delle infiltrazioni potrebbero essere state eliminate.
In ordine alla domanda di risarcimento danni, invece, deve ritenersi anzitutto provata la titolarità attiva degli attori, avendo gli stessi documentato di essere proprietari esclusivi del cespite sito in AP alla Via Domenico Morelli 7/15
Palazzo Nunziante piano 2° int. 10, versando in atti (produzione ATP) la nota di trascrizione in loro favore del 05.05.2001 concernente l'atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile in questione.
Osserva poi il Tribunale come alcun dubbio residui circa l'effettiva sussistenza del fenomeno infiltrativo lamentato dagli attori all'interno dell'immobile di loro proprietà. Parimenti alcun dubbio residua in ordine alla circostanza che le lamentate infiltrazioni abbiano causato danni all'immobile ivi presenti.
La circostanza è stata infatti integralmente confermata dalla documentazione fotografica versata in atti, oltre che dalle risultanze della prova orale espletata e dagli esiti della consulenza tecnica svolta in sede di A.T.P..
Invero, il teste ingegnere e consulente di parte degli attori il Testimone_1 quale ha confermato la presenza delle lamentate infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dell'attore (cfr. verbale di udienza del
23/12/2021).
Il lamentato fenomeno infiltrativo ed i danni conseguenti risultano confermati anche dagli esiti della CTU espletata in corso di accertamento tecnico preventivo.
- 5 - Invero, il CTU arch. ha accertato che “il fenomeno Persona_1 infiltrativo era senz'altro riconducibile alla lesione della discendente fecale condominiale contenuta nel tratto di muratura interessato dal fenomeno infiltrativo e quindi alla responsabilità del Controparte_5
”
[...]
Venendo, poi, ad esaminare la questione inerente la causa delle descritte infiltrazioni e le conseguenti responsabilità, il CTU, con considerazioni cui il
Tribunale ritiene di poter prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, ha precisato che “Le infiltrazioni di acqua nell'appartamento attoreo iniziate nel 2016, sono state ricondotte al generale stato di vetustà di detta tubazione fecale condominiale in ghisa, e più specificamente alla riscontrata presenza di una lesione della tubazione”(cfr pag. 7 relazione CTU) .
In sostanza, l'Ausiliario ha accertato che il fenomeno infiltrativo è stato causato dalla lesione della tubazione fecale dovuta allo stato di CP_6 vetustà della predetta tubazione.
Alla luce delle conclusioni esposte dal CTU, condivise dalle stesse parti, deve pertanto ritenersi che il debba rispondere dei danni patiti dagli CP_1 attori.
Venendo al quantum, parte attrice ha, in primo luogo, invocato il risarcimento dei danni consistenti nel costo delle opere di ripristino degli ambienti danneggiati dalle infiltrazioni.
Al riguardo, il Tribunale, sulla scorta dell'elaborato peritale in atti, alle cui conclusioni ritiene di poter aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, rileva che i danni subiti dalla parte attrice, rappresentati dall'ammontare dei lavori di ripristino delle zone dell'appartamento interessate dalle infiltrazioni, ammontino ad un totale di euro 6.183,34, oltre
IVA.
In definitiva, il Controparte_7
[.
AP va condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva
- 6 - somma di € 6.183,34 oltre iva nelle vigenti aliquote, titolo di risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito delle infiltrazioni per cui è causa.
Gli importi innanzi liquidati, costituendo debito di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad essi dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione degli importi al momento del fatto illecito (novembre 2016) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Occorre a questo soffermarsi sulla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della CP_1 Controparte_4
Orbene, premesso che non è contestata, oltre ad essere documentalmente provata, l'esistenza di una polizza assicurativa in atto tra il e la CP_1 compagnia assicurativa, ritiene la scrivente che, la pretesa è infondata, avendo la citata compagnia di assicurazioni sollevato fin dalla costituzione in giudizio l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa invocata dal che deve ritenersi fondata alla luce delle condizioni generali CP_1 applicabili alla polizza in esame e delle risultanze della ctu.
Ed invero, come dedotto dalla terza chiamata in causa e risultante dal tenore dei documenti in atti, il contratto di assicurazione posto a fondamento della
- 7 - domanda di manleva assicura la responsabilità civile per danni cagionati da spargimento d'acqua, tuttavia il punto 4.1.2 lettera b) delle condizioni generali di polizza, relativo alle esclusioni, così recita “ sono inoltre esclusi i danni da usura, corrosione o difetti dei materiali”.
Orbene, nella specie, alla luce della CTU in atti, dinanzi ampiamente richiamata, risulta che i danni occorsi esulino dall'oggetto della garanzia assicurativa, trattandosi di infiltrazioni conseguenti alla vetustà della tubazione e non da rottura accidentale di conduttura., né parte convenuta ha dimostrato il carattere puramente accidentale della rottura della tubazione condominiale.
Ne consegue il rigetto della proposta domanda di manleva formulata dal convenuto. CP_1
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a norma del DM 55/2024, tenuto conto della somma liquidata, della natura delle questioni trattate e delle attività difensive effettivamente espletate.
Le spese inerenti all'espletata CTU nel giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo, nella misura già determinata con provvedimento del 12 dicembre
2017 oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico del convenuto condominio, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la responsabilità del
[...] in persona dell'Amministratore p.t, in Controparte_8 relazione all'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condanna lo stesso al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, dell'importo complessivo di € 6.183,34 all'attualità, oltre iva ed interessi come indicati in motivazione;
- 8 - b) rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 terza chiamata in causa Controparte_4
c) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, CP_1 delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 7.414,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Letizia Bocchetti;
d) condanna il convenuto al pagamento in favore della terza CP_1 chiamata in causa delle spese di lite che liquida in € Controparte_4
5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
e) Pone le spese già liquidate per l'espletamento della CTU, a carico del convenuto CP_1
Così deciso in AP, il 22/08/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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