Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1391/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARINI FABIO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RIVA BERNI SEBASTIANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1) La casa coniugale verrà assegnata al SI. che ne manterrà il Pt_1 possesso ed il godimento in via esclusiva per tutto il resto della propria vita.
2) La SI.ra , quindi, abbandonerà in via definitiva l'abitazione coniugale sita CP_1 in Bozzolo (MN) – Via Mantova n. 8 – trasferendo la propria residenza in Vicolo Stretto
n.3 a Mantova.
3) Al fine di garantire al SI. il godimento dell'immobile come pattuito al punto Pt_1
1), la SI.ra rinuncia in vita a vendere la propria quota di proprietà del 50% CP_1 dell'immobile meglio descritto al punto 4 delle premesse. Per la medesima finalità, la
4) I mobili che fungono da arredo alla casa coniugale resteranno nell'immobile e quindi saranno lasciati nella disponibilità del SI. salvo i seguenti arredi che invece Pt_1 verranno ritirati dalla SI.ra : - Due divani, una poltrona ed un puff;
- Le CP_1 suppellettili della stanza da letto singola, letto singolo, comò, tavolino e comodino;
- La libreria sita all'ingresso con i suoi libri ed i giornali;
- le seggioline antiche presenti nella taverna;
- Lo specchio ed il puff presenti nella camera da letto;
- bicicletta;
- Tappeti ( “Mucca color biondo”, Tappeto beige e blu corridoio notte e tappeto grigio);
- Quadri ( “tulipano rosso”, vaso fiorito appeso all'ingresso, quadro stanza da letto, n°3 stampe con cornice d'oro); - soprammobili del salone (angioletti, mappamondi, candele, candelabri in vetro); - soprammobili cucina;
- lavatrice;
- televisore con portatelevisore bianco. Per organizzare il ritiro del suddetto mobilio la SI.ra fornirà al SI. CP_1 un preavviso di almeno 48 ore. Pt_1
5) Poiché come da punto 1) delle presenti condizioni il SI. vanterà il godimento Pt_1 esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale e di proprietà al 50% della SI.ra
, il medesimo SI. entro il giorno 6 di ogni mese verserà alla moglie la CP_1 Pt_1 somma di € 100,00 a titolo di uso ed occupazione del 50% del fabbricato. Il SI. Pt_1 entro il medesimo termine verserà alla moglie la somma di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento. A tal fine il marito procederà ad effettuare un unico versamento mensile di € 300,00 sul seguente IBAN: [...].
6) L'automobile Jeep EG resterà in proprietà al SI. mentre la vettura Pt_1
CI LO IN resterà in proprietà della SI.ra . CP_1
7) Le somme depositate sui conti correnti personali del SI. e della SI.ra Pt_1
al momento del deposito del presente ricorso resteranno in proprietà esclusiva CP_1 di ciascun coniuge.
8) I SI.ri e attestano infine che con il presente atto hanno regolato Pt_1 CP_1 ogni reciproco rapporto patrimoniale preesistente. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
CASTEL GOFFREDO (MN) in data 28/05/1977 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 23, Parte II, Serie A, Anno 1977) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
24/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca