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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8799 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. UI D'RO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 6215 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 5 giugno
2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Foggia, alla via Lustro n. Parte_1
29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio degli avv.ti Andrea Fioretti e Marcello Arbasino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840, in atti in copia Per_1
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il ricorrente: “… a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la
Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società
1 convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la convenuta: “… Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'eventuale richiesta avversaria di termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso di causa nonchè condanna dell'attore ex art. 96 co. 3 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 5 febbraio 2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
condannare la società con la quale ha stipulato un Controparte_1
contratto di credito revolving, a consegnargli copia del detto contratto;
• che, a sostegno della domanda, il ricorrente ha in sintesi dedotto che una sua richiesta stragiudiziale del 18 giugno 2024 diretta ad ottenere copia del documento bancario suindicato era stata respinta adducendo una generica irreperibilità del contratto;
e che il suo diritto alla consegna del citato documento non poteva essere contestato, trovando il proprio fondamento normativo negli artt. 117, 119 e 125-bis d.lgs. n. 385/1993
(T.u.b.);
• che la soc. costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda, evidenziando in particolare il vano decorso del termine decennale di cui all'art. 119, comma 4, T.u.b., nonché l'obiettiva impossibilità di soddisfare la pretesa avversaria, stante lo smarrimento del documento negoziale richiesto;
• considerato che l'art. 119, comma 1, e l'art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n.
385/1993, nello stabilire i requisiti di forma dei contratti stipulati dalle banche con i loro clienti, prevedono che un esemplare del contratto
(“una copia”, secondo la formulazione dell'art. 125-bis) è consegnato ai clienti stessi;
2 • che le disposizioni normative ora citate prevedono a carico dell'istituto di credito un obbligo di consegna documentale che sorge al momento stesso dell'instaurazione del rapporto contrattuale e che, in mancanza di diversa previsione, deve essere assolto senza spese per il cliente;
• che il fatto che l'art. 117 (così come l'art. 125-bis) non attribuisca al cliente il diritto di ottenere in qualsiasi momento dalla banca copia del contratto è dimostrato anche dalla formulazione letterale della norma, in cui si discorre di “un esemplare”, ciò che rende evidente che l'obbligo di consegna che fa carico alla banca ha ad oggetto una sola copia del documento negoziale, è coevo alla stipulazione del contratto, va adempiuto indipendentemente da una richiesta del cliente, e non si rinnova ad ogni ulteriore istanza di quest'ultimo;
• che, alla luce di quanto testé precisato, le disposizioni di cui trattasi non possono trovare applicazione nel caso di specie, non avendo il ricorrente contestato in alcun modo di aver ricevuto un esemplare del contratto al momento della stipulazione dello stesso, e avendo egli espressamente chiesto, con l'istanza stragiudiziale del 18 giugno 2024 (v. doc. 2 fascicolo attoreo), di avere copia del contratto dietro pagamento dei relativi costi;
• che l'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 consente, invece, al cliente che ne faccia richiesta di ottenere, a sue spese, copia della documentazione bancaria (ovviamente inerente al rapporto di cui è parte)
a cui sia interessato;
• che la norma ora indicata dà sì diritto al cliente di chiedere e ottenere, anche più volte (e quindi anche in più copie), la documentazione bancaria che intenda visionare, ma ciò entro un limite temporale ben definito, che è quello di dieci anni, da conteggiarsi a ritroso rispetto alla data della richiesta (“… copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”);
• che, in virtù delle riferite precisazioni ermeneutiche, la domanda del ricorrente non può essere accolta neppure sulla base del citato art. 119,
3 comma 4, T.u.b., essendo pacifico che il contratto per cui è controversia
è stato stipulato nel 2006 (v. la nota della banca di cui al doc. 3 fascicolo attoreo), dunque oltre dieci anni prima della data della richiesta;
• ritenuto pertanto che la domanda debba essere respinta;
• e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in complessi €2.000,00#, per
[...]
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice
UI D'RO
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