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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 754/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
e p. Iva ), rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. Roberto Redaelli (c.f. ), in , via Gaetano Donizetti n. 2; C.F._1 Pt_1
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ); CP_1 C.F._2
- Resistente contumace -
OGGETTO: diritto di credito da indennità di occupazione senza titolo
Conclusioni per parte ricorrente:
“In via principale: accertata ed acclarata l'occupazione da parte del NO (c.f. CP_1
) nato in [...], il [...], residente in [...], per il periodo 03.08.1987 al 23.11.2017 e previa ogni occorrenda declaratoria, condannare il NO (c.f. ) nato in [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], al pagamento in favore di
[...]
, c.f. corrente a Viale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Romagna n. 26, in persona del Direttore Generale pro tempore, della somma complessiva di euro
111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice dovesse accertare come dovuta anche via equitativa, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 15.04.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando di accertare l'occupazione sine titulo dell'appartamento di sua proprietà sito in
, via Panigarola n. 6, protratta dal 3.08.1987 al 23.11.2017 dal sig. con Pt_1 CP_1 conseguente condanna del resistente al pagamento di € 111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali.
A fondamento delle domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- è proprietaria di numerosi appartamenti di edilizia popolare, tra i quali anche Parte_1
l'appartamento n. 16, cod. , sito in , via Panigarola n. 6, che è stato occupato P.IVA_3 Pt_1
dal sig. per molti anni;
CP_1
- i rapporti informativi degli ispettori e dei vigili urbani hanno confermato l'occupazione dell'unità abitativa dal 3.08.1987 al 23.11.2017 (cfr. rapporti del 3.08.1987, 18.08.1987, 12.10.2016 e
23.11.2017 – doc. 1 parte ricorrente);
- al 31.12.2023 il resistente risulta aver maturato un debito di € 111.612,91 nei confronti della ricorrente per indennità di occupazione senza titolo, come comprovato dall'estratto conto e dalla dichiarazione di credito resa ex art. 635 c.p.c. (cfr. doc.
2-3 parte ricorrente);
- nonostante ripetute costituzioni in mora, l'ultima delle quali in data 6.02.2023, il sig. CP_1
non ha mai provveduto a saldare il debito maturato (cfr. monitorie – doc. 4 parte ricorrente).
1.1. All'udienza del 12.07.2024 la Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente, non ha ammesso le prove orali dedotte dalla ricorrente in quanto relative a circostanze documentali e, ritenuta la causa matura per la decisone, ha assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusive sino al 28.10.2024.
1.2. All'udienza del 15.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note conclusive e note scritte depositate dalla ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, la Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. Sul diritto di credito vantato da parte ricorrente
Parte ricorrente ha dedotto di vantare un diritto di credito per €111.612,91 in relazione all'occupazione sine titulo di un immobile di sua proprietà da parte del resistente, protrattosi per circa trent'anni.
2 Parte resistente non si è costituita e non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a sostenere un'alternativa ricostruzione dei fatti.
Giova premettere che, in applicazione degli ordinari principi di cui all'art. 2697 c.c., grava sul ricorrente, in qualità di creditore, l'onere di provare l'entità del credito dedotto in giudizio. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n.
16917 del 4.10.2012).
Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore.
Nello specifico, l'onere del creditore si traduce nel dovere di dimostrare sia l'an, che il quantum della pretesa economica (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 8463 del 28.04.2016).
2.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda merita accoglimento.
Dai rapporti informativi versati in atti risulta provata innanzitutto l'occupazione senza titolo dell'appartamento per cui è causa da parte del sig. dal 3.08.1987 al 23.11.2017 (cfr. doc. CP_1
1).
In particolare, dal primo verbale del 3.08.1987 emerge l'avvenuto accesso del resistente e della moglie mediante effrazione alla porta d'ingresso (cfr. doc. 1, pag. 2), mentre i successivi atti hanno accertato la perdurante presenza della coppia nell'alloggio (cfr. doc. 1 pag. 3-5). Infine, con l'ultimo verbale del
9.11.2017, l'ispettore ha appurato come l'occupante abbia abbandonato l'immobile Pt_1 trasferendosi nel Comune di ZO DA, ove gli è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio (“come concordato l'occupante abusivo rilasciava spontaneamente l'alloggio ed autorizza
l'invio alle PP.DD. dei mobili e masserizie (...). Alloggio messo in sicurezza mediante lastratura del varco di primo ingresso”).
Quanto alla valenza probatoria dei rapporti informativi, per costante giurisprudenza di legittimità “i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di
3 personali considerazioni logiche” (cfr. Cass. civ. Sez. L., sent. n. 23800 del 7.11.2014).
Nondimeno, “detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi
e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 4006 dell'8.02.2022).
Ebbene, si osserva come nei richiamati verbali gli ispettori e i pubblici ufficiali intervenuti abbiano riportato le dichiarazioni rese dall'occupante e abbiano attestato esclusivamente fatti avvenuti in propria presenza: ne consegue che tali atti fanno piena prova dell'avvenuta occupazione dell'immobile per tutto il periodo contestato. Non emerge, d'altra parte, alcun elemento che possa inficiare l'attendibilità di quanto riportato nei predetti verbali.
È altresì provato come il sig. con scrittura del 28.05.1993 (cfr. doc. 1, pag. 11) abbia CP_1 riconosciuto il debito contratto con (allora I.A.C.P. Milano), impegnandosi a versare il Pt_1 corrispettivo di canoni e spese per il godimento dell'alloggio a far data dall'1.08.1987 fino alla stipula del contratto di locazione.
La predetta scrittura non presenta dubbi di attendibilità ed è riconducibile al resistente, recando in calce, oltre alla firma, anche gli estremi di un documento di identità del sig. D'altra parte, non CP_1 costituendosi in giudizio, quest'ultimo non ha fornito al Tribunale alcun elemento sulla scorta del quale dubitare dell'autenticità della documentazione.
Peraltro, non consta che, in esito alla richiamata scrittura, sia stato sottoscritto inter partes alcun contratto di locazione;
al contrario, la documentazione versata in atti attesta il permanere di un'occupazione senza titolo sino al rilascio dell'immobile intervenuto nel novembre 2017. Di conseguenza, per tutto il periodo in cui ha abitato nell'appartamento, pari a circa trent'anni, l'occupante doveva versare il corrispettivo determinato dall come richiamato nella scrittura del 1993. Pt_1
Per quanto non sia stato puntualmente provato il corrispettivo mensile pattuito, risulta in ogni caso dimostrato come il sig. oltre ad occupare l'appartamento, non abbia riconosciuto ad CP_1 Pt_1 alcun corrispettivo per i canoni e le spese nel corso dell'intera durata dell'occupazione. Purtuttavia, gli elementi di prova dedotti da parte ricorrente consentono di procedere alla quantificazione del debito, pari a complessivi € 111.612,91, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dalla Dirigente dell'ufficio bilancio e contabilità di e dagli estratti conto versati in atti (cfr. doc. 2-3). Pt_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 635 c.p.c. per i crediti dello Stato o, come nel caso di specie, degli Enti sottoposti alla vigilanza statale, costituiscono prove idonee a fondare il credito anche i libri o registri della pubblica amministrazione, di cui un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio abbiano attestato la regolare tenuta, a norma di legge e dei pertinenti regolamenti. La circostanza ricorre nella fattispecie,
4 ove la dichiarazione – contenente la delega del Direttore generale di in favore della Dirigente Pt_1 dell'ufficio bilancio e contabilità dott.ssa – indica chiaramente la registrazione del debito contratto Per_1 dal resistente nel libro giornale dell'Azienda di cui all'art. 2214 e ss. c.c.
Ad abundantiam anche gli estratti conto costituiscono un rilevante riscontro probatorio alle allegazioni di parte ricorrente. Infatti, pur trattandosi di atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende valersene, si osserva come l'estratto conto sia stato emesso da un Ente pubblico di natura economica, sottoposto alla vigilanza e al controllo di Regione Lombardia e, dunque, tenuto a rendicontare puntualmente le spese sostenute e i canoni ottenuti.
Gli elementi dedotti da parte ricorrente, secondo il prudente apprezzamento del giudicante, costituiscono prova sufficiente a fondare il diritto di credito azionato e – tenuto altresì conto della contumacia di parte resistente, che non costituendosi non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di un'eventuale legittima occupazione dell'appartamento, né dell'adempimento – conducono all'accoglimento della domanda.
Così accertata l'avvenuta occupazione, il resistente deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase di trattazione, in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere ad CP_1 Parte_1
l'importo di € 111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna Nello alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Lodi, il 7 gennaio 2025.
5 La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 754/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
e p. Iva ), rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. Roberto Redaelli (c.f. ), in , via Gaetano Donizetti n. 2; C.F._1 Pt_1
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ); CP_1 C.F._2
- Resistente contumace -
OGGETTO: diritto di credito da indennità di occupazione senza titolo
Conclusioni per parte ricorrente:
“In via principale: accertata ed acclarata l'occupazione da parte del NO (c.f. CP_1
) nato in [...], il [...], residente in [...], per il periodo 03.08.1987 al 23.11.2017 e previa ogni occorrenda declaratoria, condannare il NO (c.f. ) nato in [...], il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], al pagamento in favore di
[...]
, c.f. corrente a Viale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Romagna n. 26, in persona del Direttore Generale pro tempore, della somma complessiva di euro
111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice dovesse accertare come dovuta anche via equitativa, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 15.04.2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando di accertare l'occupazione sine titulo dell'appartamento di sua proprietà sito in
, via Panigarola n. 6, protratta dal 3.08.1987 al 23.11.2017 dal sig. con Pt_1 CP_1 conseguente condanna del resistente al pagamento di € 111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali.
A fondamento delle domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- è proprietaria di numerosi appartamenti di edilizia popolare, tra i quali anche Parte_1
l'appartamento n. 16, cod. , sito in , via Panigarola n. 6, che è stato occupato P.IVA_3 Pt_1
dal sig. per molti anni;
CP_1
- i rapporti informativi degli ispettori e dei vigili urbani hanno confermato l'occupazione dell'unità abitativa dal 3.08.1987 al 23.11.2017 (cfr. rapporti del 3.08.1987, 18.08.1987, 12.10.2016 e
23.11.2017 – doc. 1 parte ricorrente);
- al 31.12.2023 il resistente risulta aver maturato un debito di € 111.612,91 nei confronti della ricorrente per indennità di occupazione senza titolo, come comprovato dall'estratto conto e dalla dichiarazione di credito resa ex art. 635 c.p.c. (cfr. doc.
2-3 parte ricorrente);
- nonostante ripetute costituzioni in mora, l'ultima delle quali in data 6.02.2023, il sig. CP_1
non ha mai provveduto a saldare il debito maturato (cfr. monitorie – doc. 4 parte ricorrente).
1.1. All'udienza del 12.07.2024 la Giudice, rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente, non ha ammesso le prove orali dedotte dalla ricorrente in quanto relative a circostanze documentali e, ritenuta la causa matura per la decisone, ha assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusive sino al 28.10.2024.
1.2. All'udienza del 15.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note conclusive e note scritte depositate dalla ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, la Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. Sul diritto di credito vantato da parte ricorrente
Parte ricorrente ha dedotto di vantare un diritto di credito per €111.612,91 in relazione all'occupazione sine titulo di un immobile di sua proprietà da parte del resistente, protrattosi per circa trent'anni.
2 Parte resistente non si è costituita e non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a sostenere un'alternativa ricostruzione dei fatti.
Giova premettere che, in applicazione degli ordinari principi di cui all'art. 2697 c.c., grava sul ricorrente, in qualità di creditore, l'onere di provare l'entità del credito dedotto in giudizio. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n.
16917 del 4.10.2012).
Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore.
Nello specifico, l'onere del creditore si traduce nel dovere di dimostrare sia l'an, che il quantum della pretesa economica (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 8463 del 28.04.2016).
2.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda merita accoglimento.
Dai rapporti informativi versati in atti risulta provata innanzitutto l'occupazione senza titolo dell'appartamento per cui è causa da parte del sig. dal 3.08.1987 al 23.11.2017 (cfr. doc. CP_1
1).
In particolare, dal primo verbale del 3.08.1987 emerge l'avvenuto accesso del resistente e della moglie mediante effrazione alla porta d'ingresso (cfr. doc. 1, pag. 2), mentre i successivi atti hanno accertato la perdurante presenza della coppia nell'alloggio (cfr. doc. 1 pag. 3-5). Infine, con l'ultimo verbale del
9.11.2017, l'ispettore ha appurato come l'occupante abbia abbandonato l'immobile Pt_1 trasferendosi nel Comune di ZO DA, ove gli è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio (“come concordato l'occupante abusivo rilasciava spontaneamente l'alloggio ed autorizza
l'invio alle PP.DD. dei mobili e masserizie (...). Alloggio messo in sicurezza mediante lastratura del varco di primo ingresso”).
Quanto alla valenza probatoria dei rapporti informativi, per costante giurisprudenza di legittimità “i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di
3 personali considerazioni logiche” (cfr. Cass. civ. Sez. L., sent. n. 23800 del 7.11.2014).
Nondimeno, “detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi
e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord. n. 4006 dell'8.02.2022).
Ebbene, si osserva come nei richiamati verbali gli ispettori e i pubblici ufficiali intervenuti abbiano riportato le dichiarazioni rese dall'occupante e abbiano attestato esclusivamente fatti avvenuti in propria presenza: ne consegue che tali atti fanno piena prova dell'avvenuta occupazione dell'immobile per tutto il periodo contestato. Non emerge, d'altra parte, alcun elemento che possa inficiare l'attendibilità di quanto riportato nei predetti verbali.
È altresì provato come il sig. con scrittura del 28.05.1993 (cfr. doc. 1, pag. 11) abbia CP_1 riconosciuto il debito contratto con (allora I.A.C.P. Milano), impegnandosi a versare il Pt_1 corrispettivo di canoni e spese per il godimento dell'alloggio a far data dall'1.08.1987 fino alla stipula del contratto di locazione.
La predetta scrittura non presenta dubbi di attendibilità ed è riconducibile al resistente, recando in calce, oltre alla firma, anche gli estremi di un documento di identità del sig. D'altra parte, non CP_1 costituendosi in giudizio, quest'ultimo non ha fornito al Tribunale alcun elemento sulla scorta del quale dubitare dell'autenticità della documentazione.
Peraltro, non consta che, in esito alla richiamata scrittura, sia stato sottoscritto inter partes alcun contratto di locazione;
al contrario, la documentazione versata in atti attesta il permanere di un'occupazione senza titolo sino al rilascio dell'immobile intervenuto nel novembre 2017. Di conseguenza, per tutto il periodo in cui ha abitato nell'appartamento, pari a circa trent'anni, l'occupante doveva versare il corrispettivo determinato dall come richiamato nella scrittura del 1993. Pt_1
Per quanto non sia stato puntualmente provato il corrispettivo mensile pattuito, risulta in ogni caso dimostrato come il sig. oltre ad occupare l'appartamento, non abbia riconosciuto ad CP_1 Pt_1 alcun corrispettivo per i canoni e le spese nel corso dell'intera durata dell'occupazione. Purtuttavia, gli elementi di prova dedotti da parte ricorrente consentono di procedere alla quantificazione del debito, pari a complessivi € 111.612,91, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dalla Dirigente dell'ufficio bilancio e contabilità di e dagli estratti conto versati in atti (cfr. doc. 2-3). Pt_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 635 c.p.c. per i crediti dello Stato o, come nel caso di specie, degli Enti sottoposti alla vigilanza statale, costituiscono prove idonee a fondare il credito anche i libri o registri della pubblica amministrazione, di cui un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio abbiano attestato la regolare tenuta, a norma di legge e dei pertinenti regolamenti. La circostanza ricorre nella fattispecie,
4 ove la dichiarazione – contenente la delega del Direttore generale di in favore della Dirigente Pt_1 dell'ufficio bilancio e contabilità dott.ssa – indica chiaramente la registrazione del debito contratto Per_1 dal resistente nel libro giornale dell'Azienda di cui all'art. 2214 e ss. c.c.
Ad abundantiam anche gli estratti conto costituiscono un rilevante riscontro probatorio alle allegazioni di parte ricorrente. Infatti, pur trattandosi di atti a formazione unilaterale provenienti dalla parte che intende valersene, si osserva come l'estratto conto sia stato emesso da un Ente pubblico di natura economica, sottoposto alla vigilanza e al controllo di Regione Lombardia e, dunque, tenuto a rendicontare puntualmente le spese sostenute e i canoni ottenuti.
Gli elementi dedotti da parte ricorrente, secondo il prudente apprezzamento del giudicante, costituiscono prova sufficiente a fondare il diritto di credito azionato e – tenuto altresì conto della contumacia di parte resistente, che non costituendosi non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di un'eventuale legittima occupazione dell'appartamento, né dell'adempimento – conducono all'accoglimento della domanda.
Così accertata l'avvenuta occupazione, il resistente deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase di trattazione, in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere ad CP_1 Parte_1
l'importo di € 111.612,91 a titolo di indennità di occupazione e spese, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna Nello alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Lodi, il 7 gennaio 2025.
5 La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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