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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/01/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro , procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 29 dicembre 2023) ha pronunciato e pubblicato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1247/2022 RG lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Forte e dall'Avv.to Parte_1
Marco Forte e con questi elett.te domiciliata in S. Angelo dei Lombardi alla via A.
Sepe
RICORRENTE
E con sede in Controparte_1
Roma, ed in persona p.t. della rapp.ta e difesa Controparte_2 CP_3
come in atti e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti precisati.
Parte ricorrente chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio sul lavoro in atti descritto siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui la ricorrente è affetta, ed in relazione analiticamente decritti, determinano una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari al #15#
(quindici) % a decorrere dall'infortunio stesso. 1 Consegue l'accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità conseguente all'infortunio per cui è causa e così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 1247/2022 R.G
Lavoro , proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che e Parte_1 quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui agli atti di causa è affetta da invalidità permanente nella misura di #15# (quindici) % in relazione alle patologie in parte motiva, a decorrere da infortunio stesso;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con accessori nella CP_1
misura di legge sui singoli ratei come per legge;
3) Compensa le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Avellino, 03 gennaio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro , procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 29 dicembre 2023) ha pronunciato e pubblicato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 1247/2022 RG lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Forte e dall'Avv.to Parte_1
Marco Forte e con questi elett.te domiciliata in S. Angelo dei Lombardi alla via A.
Sepe
RICORRENTE
E con sede in Controparte_1
Roma, ed in persona p.t. della rapp.ta e difesa Controparte_2 CP_3
come in atti e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti precisati.
Parte ricorrente chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio sul lavoro in atti descritto siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui la ricorrente è affetta, ed in relazione analiticamente decritti, determinano una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari al #15#
(quindici) % a decorrere dall'infortunio stesso. 1 Consegue l'accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità conseguente all'infortunio per cui è causa e così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 1247/2022 R.G
Lavoro , proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che e Parte_1 quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui agli atti di causa è affetta da invalidità permanente nella misura di #15# (quindici) % in relazione alle patologie in parte motiva, a decorrere da infortunio stesso;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con accessori nella CP_1
misura di legge sui singoli ratei come per legge;
3) Compensa le spese di lite;
4) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Avellino, 03 gennaio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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