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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (da sposata Persona_1 Parte_4 Persona_2
), (da sposata ,
[...] Parte_5 Persona_3 [...]
(da sposata Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
) e con l'avvocato La Malfa Maria Stella Persona_4 Persona_5 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Per_6
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti, sono, infatti, discendenti diretti di ovvero ovvero Persona_6 Persona_7 [...] ovvero ovvero cittadino italiano, nato a [...]_10 Parte_11
Roncoferraro (MN), il 06.07.1877, come risultante dal certificato di nascita/battesimo (doc.3), figlio di di che, in data 29.11.1906, ha contratto matrimonio con Per_9 Persona_10 [...]
(doc.5). Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Persona_11 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e
Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio tra ovvero Persona_6 ovvero ovvero ovvero Persona_7 Persona_8 Parte_10 Pt_11
e nasceva, in data 09.11.1916, (doc.6)
[...] Persona_11 Parte_12 titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano che, in data 10.04.1938, contraeva matrimonio con (doc.7) dalla cui unione nascevano: - In data Persona_12
28.11.1939, (doc.8) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Parte_13 italiano;
- In data 15.04.1945 (doc.26) titolare della cittadinanza italiana in Parte_2 quanto nato da padre italiano. Il signor in data 03.02.1968, contraeva Parte_13 matrimonio con (doc.9) dalla cui unione nascevano: - In data 04.12.1969, Persona_13
(doc.10) - In data 23.09.1972, (doc.19) - In data Parte_8 Parte_3
08.12.1973, odierni ricorrenti e titolari della cittadinanza italiana in quanto Parte_5 nati da padre italiano;
La signora in data 26.11.1994, dava alla luce Parte_8
(doc.11) odierna ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata Parte_9 da madre italiana. La signora in data 13.02.1997, contraeva matrimonio Parte_8 con (doc.15) da cui si è separata in data 22.11.2023 (doc.16)e dalla cui Persona_14 unione nasceva, in data 03.02.1999, (doc.17) odierna ricorrente e Parte_4 titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana. La signora
[...] in data 01.08.2013, contraeva matrimonio con Parte_9 Persona_15 adottando il nome di (doc.12) dalla cui unione nascevano: - In data Persona_4
03.10.2019, (doc.13) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da Parte_14 madre italiana;
- In data 05.08.2021, (doc.13) titolare della cittadinanza Persona_16 italiana in quanto nato da madre italiana. La signora in data 05.06.2021, Parte_4 contraeva matrimonio con adottando il nome di Persona_17 Persona_2
(doc.18). La signora in data 05.09.1998, contraeva matrimonio con
[...] Parte_3
(doc.20) dalla cui unione nasceva, in data 29.12.1999, (doc.21) Controparte_2 Persona_5 titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana. La signora Parte_5 in data 22.06.2021, contraeva matrimonio con adottando il
[...] Parte_15 nome di (doc.23) dalla cui unione nascevano: - In data 23.10.2001, Persona_3
(doc.24) odierno ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in Persona_18 quanto nato da madre italiana;
- In data 02.06.2004, (doc.25) odierna Parte_1 ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana. Il signor
[...] in data 22.09.1973, contraeva matrimonio con (doc.27) dalla Parte_2 Persona_19 cui unione nascevano: - In data 08.02.1979, (doc.28) odierno Parte_2 ricorrente e titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano;
- in data
04.11.1986, doc.33) odierno ricorrente e titolare della cittadinanza italiana Parte_16 in quanto nato da padre italiano. Il signor in data 24.01.2008, Parte_2 contraeva matrimonio con (doc.29) dalla cui unione nascevano: - In Persona_20 data 01.07.2011, (doc.30) titolare della cittadinanza italiana in quanto Parte_17 nato da padre italiano;
- In data 02.02.2013, doc.31) titolare della cittadinanza Parte_18 italiana in quanto nato da padre italiano;
- In data 27.09.2019, (doc.32) Parte_19 titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano. Il signor
[...] in data 17.05.2013, contraeva matrimonio con Pt_16 Persona_21
(doc.34) dalla cui unione nascevano: - In data 14.03.2019, (doc.35) titolare Parte_20 della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano;
- In data 25.11.2021,
[...] doc.36) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano”. Pt_21
Il è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione degli atti. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con la nota conclusiva parte ricorrente ha evidenziato quanto segue: “-Il nome corretto del richiedente è ; -La richiedente contraeva Persona_18 Pt_7 Persona_4 matrimonio con;
-La richiedente contraeva Persona_15 Persona_3 matrimonio in data 22.06.2001”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti indicati sopra emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] il [...] (doc. Persona_6
3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
La compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del resistente. CP_1
Per questi motivi
1. Dichiara che , (da Parte_1 Parte_2 Parte_3 sposata , (da sposata Persona_1 Parte_4 [...]
), (da sposata ), Persona_2 Parte_5 Persona_3 [...]
, (da sposata Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e sono cittadini italiani. Persona_4 Persona_5
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 3.7.2025
Il giudice
Christian Colombo