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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 2367/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. G. Cantaro) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: CP_1 opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000720788 (notificata in data 29.8.2024) con la quale l' ha CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 513,83 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità
2019 e basata sull'accertamento n. 6500.17/05/2022.0098519 del 17.05.2022 eccependo, tra l'altro,
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha dato atto di aver riesaminato la pratica ed aver CP_1 archiviato il procedimento sanzionatorio per l'annualità 2019, quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente ha insistito in ricorso e nella refusione delle spese di lite, attesa la tardività dell'atto di accertamento prodromico.
***
L'ordinanza-ingiunzione impugnata va indubbiamente annullata - ove non vi abbia già provveduto CP_ l' in autotutela - atteso che lo stesso ha ammesso che: “non potendo documentare la CP_2 notifica tempestiva dell'accertamento, ha annullato l'O.I. opposta e archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti della sig.ra ”. Parte_1 Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone una sommaria delibazione in ordine al merito, va osservato che lo stesso ente previdenziale ha riconosciuto la fondatezza della doglianza dell'opponente relativa alla decadenza ex art. 14 L. 689/1981. In difetto di elementi che CP_ consentano di disporre la compensazione anche solo parziale - non avendo l' allegato, tantomeno dimostrato, che l'omessa tempestiva notifica dell'atto di accertamento sia dipesa da errore non imputabile all' - le spese non possono che essere poste a carico di quest'ultimo, CP_2 secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata, ove non già annullata in autotutela;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 230,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge.
Ragusa, 17 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 2367/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. G. Cantaro) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: CP_1 opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000720788 (notificata in data 29.8.2024) con la quale l' ha CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 513,83 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità
2019 e basata sull'accertamento n. 6500.17/05/2022.0098519 del 17.05.2022 eccependo, tra l'altro,
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha dato atto di aver riesaminato la pratica ed aver CP_1 archiviato il procedimento sanzionatorio per l'annualità 2019, quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente ha insistito in ricorso e nella refusione delle spese di lite, attesa la tardività dell'atto di accertamento prodromico.
***
L'ordinanza-ingiunzione impugnata va indubbiamente annullata - ove non vi abbia già provveduto CP_ l' in autotutela - atteso che lo stesso ha ammesso che: “non potendo documentare la CP_2 notifica tempestiva dell'accertamento, ha annullato l'O.I. opposta e archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti della sig.ra ”. Parte_1 Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone una sommaria delibazione in ordine al merito, va osservato che lo stesso ente previdenziale ha riconosciuto la fondatezza della doglianza dell'opponente relativa alla decadenza ex art. 14 L. 689/1981. In difetto di elementi che CP_ consentano di disporre la compensazione anche solo parziale - non avendo l' allegato, tantomeno dimostrato, che l'omessa tempestiva notifica dell'atto di accertamento sia dipesa da errore non imputabile all' - le spese non possono che essere poste a carico di quest'ultimo, CP_2 secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata, ove non già annullata in autotutela;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 230,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge.
Ragusa, 17 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano