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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST NN Presidente
AN AL CE
DR HE CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11409/2024 R.G. avente quale oggetto: «divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio» promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PALERMO FRANCESCO CESARE
RICORRENTE contro
(c.f. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso e da verbale d'udienza del 23/9/2025: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Brescia, Via Re Rotari, alla Sig.ra , in quanto rispondente all'interesse della prole Parte_1 presso la stessa collocata;
c) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, da esercitarsi disgiuntamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, e congiuntamente di comune accordo quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (a titolo d'esempio scelte scolastiche, religiose, sportive, tempo libero, cure di ogni genere), da assumersi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio stesso;
d) disporre, quanto al figlio minorenne , che il genitore Per_1 non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con il genitore collocatario, potrà comunque vedere il figlio il giovedì sera, il sabato a pranzo e la domenica sera (entrambi), anche pernottando presso l'abitazione dei nonni paterni.
Disponendo, altresì, che l'eventuale pernotto sia deciso autonomamente dal figlio in ragione della Per_1 sua prossimità alla maggiore età, e che lo stesso potrà sentire e vedere il padre ogni qualvolta lo desideri, pernottando presso lo stesso, compatibilmente con i propri impegni scolastici. Quanto alle festività natalizie, pasquali e ai ponti infra annuali, il figlio passerà un numero di giorni uguale con ciascun genitore Per_1 previo accordo. e) a conferma delle previsioni di contribuzione al mantenimento del figlio minore, quanto a
, e maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, quanto a , come previste nella Per_1 Per_2 sentenza di separazione personale n. 698/2018 del Tribunale di Brescia citata in premesse, disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento dei figli, nella misura di Euro 950,00 mensili (la metà per CP_1 ciascuno dei due figli), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di ciascun mese con accredito su conto corrente indicato dalla Parte_1 medesima Sig.ra f) disporre, che le spese straordinarie, come di seguito dettagliate e come da Pt_1
Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, che dovrà essere corrisposto al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, conformemente al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. g) disporre che il figlio minore potrà liberamente decidere di recarsi presso i nonni, conformemente ai propri Per_1 impegni e al proprio volere e, durante il periodo estivo (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), potrà decidere di passare un periodo di villeggiatura con i nonni paterni nel campeggio sito in Moniga del Garda (Brescia), presso il quale gli stessi dispongono di una sistemazione per la villeggiatura;
h) spese di lite rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/9/2024, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio il
9/9/2021 a Brescia con il resistente;
dall'unione delle parti sono nati i figli (n. 22/2/2005) ed Per_2
(n. 28/12/2007). Per_1
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato, su accordo delle parti, la separazione dei coniugi con sentenza n. 698/2018 pubblicata il 7/3/2018 (doc. 4), alle seguenti condizioni: i) affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, ii) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, iii) previsione
2 di un contributo al mantenimento della prole a carico del padre pari a complessivi € 950,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e iv) regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio.
La ricorrente ha allegato che il resistete ha disatteso quanto previsto in sede di separazione, nulla corrispondendo a titolo di mantenimento fatte salve alcune sporadiche elargizioni.
Ha quindi chiesto la pronuncia del divorzio con sostanziale conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
All'udienza dell'8/4/2025 parte resistente non è comparsa e il CE, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
In via provvisoria sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del sig. CP_1
All'udienza del 23/9/2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni rinunciando ai termini per gli atti conclusionali e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1) Sulla pronuncia del divorzio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel relativo procedimento;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
2) Sull'affidamento del minore e sull'assegnazione della casa coniugale Per_1
Preliminarmente si osserva che il figlio primogenito è maggiorenne, sicché nulla può essere Per_2
disposto in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni tra il padre e lo stesso.
Quanto al figlio si rileva che la ricorrente ha chiesto la conferma del modulo d'affidamento Per_1
condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé.
Parte resistente, rimasta contumace, nulla ha contestato sul punto.
Stante il mancato rilievo di elementi di pregiudizio per il minore e tenuto altresì conto della volontà in tal senso manifestata dalla ricorrente e dell'età di (il quale è prossimo al compimento dei Per_1 diciott'anni), appare congruo confermare l'affido condiviso di quest'ultimo ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre con la quale risiede sin dalla nascita.
Va da sé che la casa coniugale, ove peraltro risiede anche il primogenito non ancora economicamente autosufficiente, resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
3 3) Sul regime di frequentazioni padre-figlio
Tenuto conto dell'età di e dell'assenza di indicazioni di segno opposto emerse in corso di Per_1
causa, si dispone che il resistente possa incontrare il figlio in forma libera, compatibilmente con gli impegni del ragazzo ed in considerazione della disponibilità da quest'ultimo manifestata;
ciò con particolare riferimento ai pernotti che potranno essere gestiti autonomamente dallo stesso Per_1
così come i periodi di vacanza.
4) Sul mantenimento di e Per_2 Per_1
Parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 950,00/mese (i.e. € 475,00 a figlio).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti, è emerso che la sig.ra nel biennio 2022-2023 ha percepito Pt_1 un reddito medio netto pari a circa € 1.345,04 (cfr. 730/2023 e 730/2024 - allegati note del 26/2/2025).
A fronte di tale entrata non ha dato atto di essere gravata da particolari esborsi e ha continuato altresì
a beneficiare dell'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla capacità reddituale del convenuto, si rileva preliminarmente che questi, a partire dall'anno
2018, nulla ha più corrisposto a titolo di mantenimento per la prole, né risultano documentati oneri ulteriori dai quali sarebbe gravato (pur dovendosi tenere conto delle necessità alloggiative).
Dalle dichiarazioni in atti è emerso che il resistente percepisce un reddito netto calcolato sulla media del triennio 2021-2023 pari ad € 1.177,29/mese
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio
e del tenore di vita da lui goduto” (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 4145/2023).
Ebbene, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti (che registrano una lieve flessione in favore della ricorrente), del collocamento prevalente dei figli presso la madre, dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale e delle incrementali esigenze di e rapportate all'età, si stabilisce Per_2 Per_1
a carico del padre un contributo di € 600,00/mese (i.e. € 300,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
4 Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro e non oltre quindici (15) giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente bancario o postale il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5) Sulle spese processuali
In considerazione dell'esito complessivo della lite le spese processuali vanno compensate al 50% ponendo il residuo 50%, liquidato come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 per i procedimenti di valore indeterminabile (i.e. scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00) – complessità bassa, a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. conferma l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso Per_1
presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale;
4. dispone che le visite padre – figlio avvengano in forma libera e siano concordate direttamente tra di loro;
5. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, parte resistente contribuisca al mantenimento dei figli versando alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 (i.e. € 300,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
3. compensa tra le parti il 50% delle spese di lite, ponendo il residuo 50% a carico del resistente che liquida in € 1.878,00 (i.e. fase di studio: € 850,50; fase introduttiva: € 301,00; fase decisionale: €
726,50) per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente Il CE estensore
ST NN DR HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST NN Presidente
AN AL CE
DR HE CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11409/2024 R.G. avente quale oggetto: «divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio» promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PALERMO FRANCESCO CESARE
RICORRENTE contro
(c.f. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso e da verbale d'udienza del 23/9/2025: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Brescia, Via Re Rotari, alla Sig.ra , in quanto rispondente all'interesse della prole Parte_1 presso la stessa collocata;
c) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, da esercitarsi disgiuntamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, e congiuntamente di comune accordo quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (a titolo d'esempio scelte scolastiche, religiose, sportive, tempo libero, cure di ogni genere), da assumersi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio stesso;
d) disporre, quanto al figlio minorenne , che il genitore Per_1 non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con il genitore collocatario, potrà comunque vedere il figlio il giovedì sera, il sabato a pranzo e la domenica sera (entrambi), anche pernottando presso l'abitazione dei nonni paterni.
Disponendo, altresì, che l'eventuale pernotto sia deciso autonomamente dal figlio in ragione della Per_1 sua prossimità alla maggiore età, e che lo stesso potrà sentire e vedere il padre ogni qualvolta lo desideri, pernottando presso lo stesso, compatibilmente con i propri impegni scolastici. Quanto alle festività natalizie, pasquali e ai ponti infra annuali, il figlio passerà un numero di giorni uguale con ciascun genitore Per_1 previo accordo. e) a conferma delle previsioni di contribuzione al mantenimento del figlio minore, quanto a
, e maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, quanto a , come previste nella Per_1 Per_2 sentenza di separazione personale n. 698/2018 del Tribunale di Brescia citata in premesse, disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento dei figli, nella misura di Euro 950,00 mensili (la metà per CP_1 ciascuno dei due figli), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di ciascun mese con accredito su conto corrente indicato dalla Parte_1 medesima Sig.ra f) disporre, che le spese straordinarie, come di seguito dettagliate e come da Pt_1
Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, che dovrà essere corrisposto al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, conformemente al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. g) disporre che il figlio minore potrà liberamente decidere di recarsi presso i nonni, conformemente ai propri Per_1 impegni e al proprio volere e, durante il periodo estivo (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), potrà decidere di passare un periodo di villeggiatura con i nonni paterni nel campeggio sito in Moniga del Garda (Brescia), presso il quale gli stessi dispongono di una sistemazione per la villeggiatura;
h) spese di lite rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/9/2024, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio il
9/9/2021 a Brescia con il resistente;
dall'unione delle parti sono nati i figli (n. 22/2/2005) ed Per_2
(n. 28/12/2007). Per_1
Il Tribunale di Brescia ha pronunciato, su accordo delle parti, la separazione dei coniugi con sentenza n. 698/2018 pubblicata il 7/3/2018 (doc. 4), alle seguenti condizioni: i) affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, ii) assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, iii) previsione
2 di un contributo al mantenimento della prole a carico del padre pari a complessivi € 950,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e iv) regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio.
La ricorrente ha allegato che il resistete ha disatteso quanto previsto in sede di separazione, nulla corrispondendo a titolo di mantenimento fatte salve alcune sporadiche elargizioni.
Ha quindi chiesto la pronuncia del divorzio con sostanziale conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
All'udienza dell'8/4/2025 parte resistente non è comparsa e il CE, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
In via provvisoria sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del sig. CP_1
All'udienza del 23/9/2025 la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni rinunciando ai termini per gli atti conclusionali e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
1) Sulla pronuncia del divorzio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel relativo procedimento;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
2) Sull'affidamento del minore e sull'assegnazione della casa coniugale Per_1
Preliminarmente si osserva che il figlio primogenito è maggiorenne, sicché nulla può essere Per_2
disposto in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni tra il padre e lo stesso.
Quanto al figlio si rileva che la ricorrente ha chiesto la conferma del modulo d'affidamento Per_1
condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé.
Parte resistente, rimasta contumace, nulla ha contestato sul punto.
Stante il mancato rilievo di elementi di pregiudizio per il minore e tenuto altresì conto della volontà in tal senso manifestata dalla ricorrente e dell'età di (il quale è prossimo al compimento dei Per_1 diciott'anni), appare congruo confermare l'affido condiviso di quest'ultimo ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre con la quale risiede sin dalla nascita.
Va da sé che la casa coniugale, ove peraltro risiede anche il primogenito non ancora economicamente autosufficiente, resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
3 3) Sul regime di frequentazioni padre-figlio
Tenuto conto dell'età di e dell'assenza di indicazioni di segno opposto emerse in corso di Per_1
causa, si dispone che il resistente possa incontrare il figlio in forma libera, compatibilmente con gli impegni del ragazzo ed in considerazione della disponibilità da quest'ultimo manifestata;
ciò con particolare riferimento ai pernotti che potranno essere gestiti autonomamente dallo stesso Per_1
così come i periodi di vacanza.
4) Sul mantenimento di e Per_2 Per_1
Parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 950,00/mese (i.e. € 475,00 a figlio).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti, è emerso che la sig.ra nel biennio 2022-2023 ha percepito Pt_1 un reddito medio netto pari a circa € 1.345,04 (cfr. 730/2023 e 730/2024 - allegati note del 26/2/2025).
A fronte di tale entrata non ha dato atto di essere gravata da particolari esborsi e ha continuato altresì
a beneficiare dell'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla capacità reddituale del convenuto, si rileva preliminarmente che questi, a partire dall'anno
2018, nulla ha più corrisposto a titolo di mantenimento per la prole, né risultano documentati oneri ulteriori dai quali sarebbe gravato (pur dovendosi tenere conto delle necessità alloggiative).
Dalle dichiarazioni in atti è emerso che il resistente percepisce un reddito netto calcolato sulla media del triennio 2021-2023 pari ad € 1.177,29/mese
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio
e del tenore di vita da lui goduto” (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 4145/2023).
Ebbene, tenuto conto dei redditi dichiarati dalle parti (che registrano una lieve flessione in favore della ricorrente), del collocamento prevalente dei figli presso la madre, dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale e delle incrementali esigenze di e rapportate all'età, si stabilisce Per_2 Per_1
a carico del padre un contributo di € 600,00/mese (i.e. € 300,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
4 Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro e non oltre quindici (15) giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente bancario o postale il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5) Sulle spese processuali
In considerazione dell'esito complessivo della lite le spese processuali vanno compensate al 50% ponendo il residuo 50%, liquidato come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 per i procedimenti di valore indeterminabile (i.e. scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00) – complessità bassa, a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. conferma l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso Per_1
presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale;
4. dispone che le visite padre – figlio avvengano in forma libera e siano concordate direttamente tra di loro;
5. dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, parte resistente contribuisca al mantenimento dei figli versando alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 (i.e. € 300,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
3. compensa tra le parti il 50% delle spese di lite, ponendo il residuo 50% a carico del resistente che liquida in € 1.878,00 (i.e. fase di studio: € 850,50; fase introduttiva: € 301,00; fase decisionale: €
726,50) per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente Il CE estensore
ST NN DR HE
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