Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 270/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 18.2.2024
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il proc.dom. avv.ti REBELLATO LEONARDO
( ), per mandato allegato al fascicolo di primo grado C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
proc.dom. avv. FRACASSO GUIDO MARIA ( ), per mandato allegato alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta d'appello
Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza n. 124/2024 dell'11-15/01/2024 del
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 24.2.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Accertati e ritenuti fondati i fatti di cui oggi è causa Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta: NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE in riforma integrale della sentenza n. 124 / 2024 emessa dal Tribunale di Vicenza
a conclusione del procedimento civile n. 2258 / 2021 RG per i motivi d'impugnazione suesposti,
accogliere le conclusioni tutte formulate da in primo grado. Con vittoria di spese e Pt_1
competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali ex DM 55/2014
ed accessori di legge e distrazione delle stesse ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove formulate da controparte”.
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Accertato che il 2 Feb. 2024 la ha comunicato l'accettazione della proposta CP_1
transattiva formulata da il 29 Gen. 2024, così conciliando la controversia insorta Parte_1
con la compensazione integrale delle spese del primo grado del giudizio, restando dovuta la somma capitale liquidata di € 352.669,06 oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 co. IV
C.C. su di essa maturati e maturandi dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo,
dichiararsi inammissibile l'avversaria impugnazione per carenza di interesse in ragione dell'intervenuta transazione, con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO
pagina 2 di 20 2. Accertata e dichiarata l'infondatezza e la carenza di prova dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 124/2024 R.Sent. del Tribunale di Vicenza per i motivi sopra Parte_1
esposti negli atti di causa, respingersi la stessa con conferma integrale della decisione impugnata.
IN OGNI CASO
3. Spese e competenze di causa rifuse, con rimborso forfettario ed accessori di legge sulle competenze come per legge”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato il 28.5.2021, già conveniva in giudizio CP_1 Parte_2
avanti il Tribunale di Vicenza per sentirla condannare al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti (per perdita della clientela, per i risarcimenti effettuati ai clienti, per le spese sostenute per le analisi di laboratorio, per il danno alla reputazione commerciale,
quantificati in € 780.000,00), per averle la convenuta fornito, in base agli otto contratti stipulati tra giugno 2018 e luglio 2019 per la fornitura di materie prime biologiche (semi di girasole, mais,
grano, soia), merce che era stata declassata e privata della qualifica di prodotto biologico, tanto che in data 4.12.2019 aveva intimava la risoluzione dei contratti.
2-Si costituiva che non contestava l'esposizione dei fatti effettuata dall'attrice, ma Pt_1
eccepiva la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. e l'assenza di propria responsabilità ex art. 1494 primo comma c.c. in quanto il venditore non è responsabile dei danni
(asseritamente) subiti dal compratore se ignora “senza colpa i vizi della cosa”. Contestava il quantum del risarcimento danni chiesto dall'attrice. In via riconvenzionale, sosteneva che le partite oggetto di declassamento ricevute da erano solo una quota delle forniture, tanto che CP_1
in data 02.12.2019 aveva offerto a di eseguire le quote contrattuali residue dei Pt_1 CP_1
contratti, ma aveva rifiutato e aveva risolto unilateralmente tutti i contratti in essere con CP_1
pagina 3 di 20 missiva del 04.12.2019, “per esclusivo fatto e colpa” di Invece, ai sensi delle condizioni Pt_1
generali di contratto, ogni consegna/ritiro di merce doveva considerarsi come contratto separato
(art. 4 condizioni interassociative ed art. IV condizioni A.C.C.S.), e quindi l'inadempimento
(incolpevole) di dava diritto a di considerare risolti i contratti esclusivamente in Pt_1 CP_1
relazione alle quantità/consegne che avevano perso, a posteriori, la certificazione biologica.
Inoltre, i contratti non prevedevano affatto che la merce dovesse provenire esclusivamente dal fornitore Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento di CP_3
a far data dal 04.12.2019 ai contratti nn. 086 - 087 - 0466 - 0508 del 2019 stipulati con CP_1
l'odierna convenuta a mezzo Media 2000 S.r.l. e, per l'effetto, la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti.
3-La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali ed era quindi decisa con la sentenza n. 124/2024, con la quale era condannata a pagare a la Pt_1 CP_1
somma di € 352.669,06 oltre a interessi di legge dalla domanda al saldo;
era rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta, che era condannata a rifondere all'attrice le spese di lite.
3.1-Osservava il giudice di primo grado che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta era infondata vertendosi in ipotesi di vendita aliud pro aliud ed essendo comunque intervenuti atti interruttivi, oltre che la sospensione dal 9 Marzo all'11 Maggio 2020 dei termini in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, come stabilito dall'art. 83 co. 2 D.L. 17.03.2020
n. 18 e D.L.
8.04.2020 n. 23. La vendita aliud pro alio prescindeva dalla colpevolezza e giustificava la risoluzione dei contratti per grave inadempimento di anche con riguardo a Pt_1
quelli ancora non eseguiti. Non era ravvisabile inadempimento di , che non si era CP_1
approvvigionata da altri in quanto mai le era stato comunicato che la merce di cui agli ordini indicati nella comunicazione del 2.12.2019 sarebbe stata di provenienza diversa rispetto a quella pagina 4 di 20 declassata e che nei contratti erano state pattuite delle consegne periodiche necessarie a CP_1
per poter produrre il mangime destinato a soddisfare le richieste dei propri clienti, con
[...]
inizio delle singole forniture da ottobre 2018 a settembre 2019 a seconda dei contratti;
, CP_1
dopo aver ricevuto nel mese di Agosto 2019 dal proprio Organismo di Controllo ABCert Gmbh e poi anche da comunicazione relativa all'assenza del certificato biologico per la Parte_1
merce consegnata dal 19.4.2019 in poi, senza alcuna indicazione del termine finale della fornitura declassata, aveva prontamente informato senza ricevere riscontro alcuno e senza avere Pt_1
spiegazioni sull'accaduto, sino alla missiva del 2.12.2019, ben oltre ai termini concordati. Quanto
ai danni lamentati dall'attrice erano provati i risarcimenti corrisposti ai clienti della filiera biologica per € 305.000,00, € 35.000,00 per le analisi fatte eseguire sulle merci, € 12.669,06 per spese legali stragiudiziali rese necessarie dalle contestazioni dei clienti cui l'attrice vendeva i mangimi realizzati con le granaglie comperate da Pt_1
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il 18.2.2024, Pt_1
nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
4.1-vizio di omessa ed erronea motivazione e conseguente violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 1453 - 1218 - 1223 c.c. in punto prova dell'evento lesivo (asserito declassamento dei mangimi da parte di ); CP_1
4.2- vizio di violazione e mancata applicazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 1453 - 1218 - 1223 c.c. in punto rilevanza della colpevolezza ai fini della responsabilità da consegna di aliud pro alio;
4.3- vizio di violazione e mancata applicazione di legge in relazione a combinato disposto degli artt. 32 - 106 - 107 cpc in punto mancato esperimento dell'azione di rivalsa e conseguenze di tale decisione;
pagina 5 di 20 4.4- vizio di violazione e mancata applicazione di legge in relazione al disposto dell'art. 1322 c.c.
nonchè delle condizioni generali di contratto richiamate dalle parti in punto risoluzione per inadempimento anche delle quote future ancora da eseguire di tutti i contratti conclusi tra le parti.
Conseguente inadempimento di e diritto di al risarcimento del danno. CP_1 Pt_1
4.5-Violazione e mancata applicazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt.
1223 - 1225 - 2697 c.c. in punto quantificazione e prova del danno asseritamente subito da CP_1
e liquidato dal Tribunale;
4.6- vizio di violazione e mancata applicazione di legge in relazione all'art. 91 e 92 cpc in punto ripartizione ed addebito delle spese di soccombenza.
5-Si costituiva , la quale resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
6-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 24.2.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta transazione, come sollevata da parte appellata.
Il 19.1.2024 il procuratore di aveva proposto “una chiusura della vicenda a spese Parte_1
integralmente compensate con rinuncia di alla notificanda impugnazione” (All. E Fanin). Pt_1
Il procuratore di ha accettato la proposta il 2.2.2024, specificando che, compensate le spese CP_1
di lite, sarebbe rimasto in attesa del pagamento della somma capitale di € 352.669,06 oltre interessi di mora (all. F ). CP_1
Tale accettazione non risulta però conforme alla proposta, dal momento che chiaramente quest'ultima era nel senso che, a fronte del non promovimento dell'appello da parte di tra Pt_1
pagina 6 di 20 le parti le spese di lite di primo grado sarebbero state compensate e nulla sarebbe stato corrisposto a . Difatti nella missiva del 29.1.2024 il procuratore di scrive: “la CP_1 Pt_1
dott.ssa ha preso un clamoroso abbaglio qualificando…la responsabilità da aluid pro Per_1
alio come oggettiva”, così evidentemente contestando la debenza di qualsiasi somma a titolo risarcitorio di nei confronti di . Come peraltro immediatamente precisato dall'avv. Pt_1 CP_1
Rebellato lo stesso 2.2.2024.
Pertanto nessuna transazione può ritenersi conclusa tra le parti.
8-Con il primo motivo di appello sostiene che non vi è la prova in atti che abbia Pt_1 CP_1
utilizzato le materie prime provenienti da e fornite da per produrre i mangimi che Pt_1 CP_3
afferma di aver declassato;
vi è la prova documentale in atti che i mangimi prodotti da ed CP_1
asseritamente declassati in realtà hanno conservato la certificazione di origine biologica;
il
Tribunale ha totalmente ignorato tutte le eccezioni ed argomentazioni di limitandosi a Pt_1
dare per scontato che la merce consegnata da (e di provenienza sia stata utilizzata CP_1 CP_3
da per realizzare i mangimi poi (non) declassati. CP_1
In particolare l'appellante lamenta che avrebbe dovuto dimostrare di aver: CP_1
a) prodotto i mangimi di cui lamenta il declassamento e/o il ritiro con le granaglie vendute da e di provenienza Pt_1 CP_3
b) declassato tali mangimi nonchè le materie prime (ossia il mais e il panello) residue ancora stoccati a magazzino;
c) comunicato ai propri clienti l'avvenuto declassamento dei mangimi da questi ultimi acquistati;
d) ritirato le confezioni di mangime già immesse in commercio, ma non ancora consumate;
e) eliminato ogni riferimento all'agricoltura biologica dal confezionamento e dai documenti accompagnatori degli stessi;
pagina 7 di 20 adempimenti obbligatori in base alla normativa comunitaria e nazionale di settore.
Invece, sarebbe documentalmente provato che non ha declassato i propri mangimi, nè ha CP_1
comunicato ai propri acquirenti l'avvenuta soppressione dell'indicazione di origine biologica degli stessi.
7.1-Il motivo è infondato.
Il 6.8.2019 l'O.d.C. ABCert Gmbh (doc. 11 ) comunicava a l'assenza nelle materie CP_1 CP_1
prime acquistate da dei requisiti necessari per essere considerati prodotti biologici. Parte_1
Seguiva la comunicazione di al predetto O.d.C. di non avere più giacenze di magazzino CP_1
delle materie prime ricevute da e l'appellata ha anche trasmesso l'elenco dei clienti Parte_1
che avevano acquistato i mangimi prodotti con tali materie prime e che erano stati di ciò avvisati come prescritto (docc. 11, 16, 17, 49 ). CP_1
Tali comunicazioni inviate dalla ai propri clienti sono tardive in quanto inviate oltre i CP_1
cinque giorni prescritti per legge. Ciò peraltro ha rilevanza sotto il profilo sanzionatorio, mentre non è destinato a incidere nei rapporti privati tra le parti in causa e tanto meno sotto il profilo della responsabilità contrattuale di Pt_1
7.2-Con riferimento al contenuto di siffatte comunicazioni, l'espressione secondo cui il mangime prodotto con le materie prime declassate “mantiene le caratteristiche di biologico” (docc. 49
), lungi dal voler escludere il declassamento e, dunque, la perdita della qualifica biologica di CP_1
tutti i prodotti derivati dalla materia prima declassata, specificava che il prodotto manteneva “le caratteristiche” di biologico, dal momento che il declassamento era dovuto al fatto formale che al fornitore croato d.o.o. a partire dal 19.4.2019 era stata revocata la certificazione biologica. CP_3
Invero, come dichiarato dal teste , “a settembre abbiamo provveduto ad analizzare tutti i Tes_1
lotti dei mangimi venduti, presenti in azienda, per ricontrollare la multiresidualità e da tali esami
pagina 8 di 20 è risultato che i mangimi erano conformi alle prescrizioni di biologico da un punto di vista
analitico, ma non disponevano della documentazione a corredo per far qualificare i prodotti
come tali, ossia come utilizzabili in agricoltura biologica”. In ogni caso con PEC del 20.9.2019
(doc. 15 ), ABCert chiedeva che informasse gli acquirenti dei mangimi del CP_1 CP_1
provvedimento di soppressione e di tale soppressione sono stati informati i clienti.
7.2-Il fatto, poi, che nelle comunicazioni in esame non abbia indicato la necessità del ritiro CP_1
dal mercato di qualsiasi giacenza dei lotti di mangime non conforme e di togliere i riferimenti all'agricoltura biologica, se rileva nei rapporti con AB Cert, non incide nei rapporti tra le parti:
nella specie il giudice di primo grado ha riconosciuto il risarcimento del danno relativamente ai rapporti – e in tali rapporti è stato dimostrato – per quanto si dirà – che il CP_1 CP_4
declassamento è avvenuto.
vuole poi desumere che non avrebbe declassato i propri mangimi anche dal CP_5 CP_1
fatto che alle pagine 4-5 dell'atto di citazione di primo grado si riferisce che il declassamento dei mangimi prodotti da con le materie prime fornite da è stato disposto in data CP_1 CP_3
08.10.2019 dall'Organismo di controllo Bios (doc. n. 19 ), che, però, non è l'Organismo di CP_1
Controllo di ma di (ossia di un cliente di . Tale “anomalia” CP_1 CP_4 CP_1
troverebbe spiegazione nel doc. n. 24 . CP_1
L'assunto non è condivisibile: la lettera del 7.11.2019 dell'avv. Vancini, legale di (doc. CP_4
24 citato), a ed all'avv. Fracasso altro non è che la risposta alla missiva dell'avv. Fracasso CP_1
(preceduta dalla missiva del 15.10.2019 dell'avv. Vancini: doc. 22 ), con la quale era CP_1
chiesto a (ente certificatore di che ben poteva declassare i mangimi prodotti CP_6 CP_4
da , atteso che non risulta contestato che sia una società commerciale che acquista Pt_3 CP_4
il mangime per rivenderlo senza effettuarvi lavorazioni), conformemente a quanto comunicato da pagina 9 di 20 ABCert il 20 Sett. 2019 (doc. 15 ), di rettificare il primo provvedimento adottato di CP_1
soppressione dei riferimenti all'agricoltura biologica dei lotti di mangime provenienti dal fornitore dal momento che ABCert aveva comunicato la soppressione di alcuni lotti Parte_2
di materia prima e non di mangime (doc. 23 ). Tale richiesta risulta essere stata accolta da CP_1
che ha provveduto “ad annullare in autotutela il primo provvedimento riferente la non CP_6
conformità ai mangimi, per disporre in relative rettifica, riportandosi alle materie prime come da
comunicazione di ABCert” (doc. 24, citato).
Il che evidentemente non ha fatto venire meno il declassamento dei prodotti realizzati con l'utilizzo della materia prima declassata.
Par D'altro canto lo stesso doc. 24 contiene la richiesta di risarcimento dei danni di gricola
(cliente basata sul declassamento dei mangimi, in quanto evidentemente prodotti con CP_4
materie prime declassate.
7.4-In ordine alla censura secondo cui non avrebbe dimostrato che i mangimi declassati CP_1
sarebbero stati prodotti con materie prime provenienti da occorre rilevare che il teste CP_3
, responsabile commerciale di , ha riferito che per “individuare i clienti che Testimone_2 CP_1
avevano acquistato mangimi realizzati con le materie prime vendute da come biologiche, Pt_1
e poi declassate a convenzionali, ha utilizzato la tracciabilità dei prodotti biologici CP_1
interna all'azienda di cui agli elenchi che si esibiscono, poi consegnati ai Carabinieri del
Reparto di Tutela Agroalimentare in occasione della verifica dell'8 Genn. 2020 (docc. 47 e 48
attorei)”. Ha precisato che “le operazioni di individuazione dei prodotti finali con componenti
è stata effettuata sulla base del metodo di tracciabilità ascendente: sono, cioè, stati Pt_1
individuati i numeri di lotto di ogni singola materia in entrata;
i documenti che mi vengono
esibiti sono stati redatti dall'ufficio tecnico interno di nella persona del sig. CP_1
pagina 10 di 20 I documenti esibitemi sono stati elaborati solo dopo la verifica dei Carabinieri Persona_2
e su loro richiesta, utilizzando i dati informatici già presenti in azienda”.
Nel medesimo senso si è espresso il teste , responsabile di stabilimento della Persona_2
, dipendente dell'ufficio tecnico, che ha anche affermato che “i documenti che mi vengono CP_1
esibiti costituiscono una estrazione del programma informatico presente in per la CP_1
tracciabilità dei prodotti;
ho estratto personalmente i documenti esibitimi in occasione della
visita del NAS, avvenuta il 20/01/2020, su loro richiesta”.
Dunque i testi hanno confermato che i documenti docc. 47 e 48 sono un estratto dal sistema informatico usato dalla per tracciare le materie prime acquistate ed i prodotti venduti CP_1
e il teste non ha riferito – come sostenuto dall'appellante – che i documenti in questione Per_2
“sono stati realizzati ad hoc a fine gennaio 2020”, ma che sono stati estratti in tale data. Il che è
concetto ben diverso: i documenti erano già presenti nel sistema informatico di tracciabilità dei prodotti utilizzato dalla e il 20.1.2020 sono stati solo stampati su richiesta dei Carabinieri CP_1
del NAS.
ha dunque fornito la prova che i mangimi declassati sono stati realizzati con materie prime CP_1
fornite da Pt_1
9-Con il secondo motivo di appello si duole del fatto che il giudice di primo grado, dopo Pt_1
avere inquadrato la fattispecie nella vendita di aliud pro alio, abbia affermato che la stessa non richiede la sussistenza della colpa in capo al venditore, non sussistente nella specie, e conseguentemente ha omesso di valutare la diligenza tenuta da al fine di accertare la Pt_1
mancanza di colpa in capo alla stessa.
9.1-Va rammentato che la vendita di aliud pro alio costituisce vero e proprio inadempimento e l'azione di risoluzione contrattuale concessa al compratore è assoggettata alle regole generali in pagina 11 di 20 tema di inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento (cfr. Cass. n. 7561 del 30/03/2006).
Occorre anche ricordare che “ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità,
dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che,
nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” (Cass. ord. n. 27702 del 25/10/2024). Occorre,
dunque, che il debitore “dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico…Infatti, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che,
qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento…Deriva, perciò, da tali principi,
che la risoluzione del contratto a carico del debitore possa pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore nei termini sopra precisati, ma non anche quando quest'ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui pagina 12 di 20 non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento” (cfr. Cass. citata, in motivazione).
9.1-Nella specie tale prova, diretta a superare la presunzione di colpevolezza, non è stata fornita.
sostiene di essersi attenuta alla disciplina normativa in materia (art. 29 e 33 Reg. UE Pt_1
889/2008) avendo controllato la merce sia prima che durante la consegna a (doc. 19 CP_1
ed avendo eseguito due volte analisi di laboratorio per escludere la presenza di residui e Pt_1
sostanze vietati dalla normativa biologica (a gennaio e luglio 2019 - doc. 19 pag. 1ss e 16ss)
prima di acquistare il prodotto da e durante le consegne a . CP_3 CP_1
Inoltre, afferma di avere richiesto - sempre prima della consegna - a di fornirle la Pt_1 CP_3
propria certificazione biologica, predisposta dall'organismo di certificazione croato Eurotalus
(cfr. doc. n. 20) e che i documenti risultavano perfettamente in ordine. Solo il Ministero
dell'Agricoltura croato, eseguendo dei controlli a seguito di alcune infrazioni al disciplinare commesse da ha scoperto la frode e ne ha comunicato l'esistenza al Ministero CP_3
dell'Agricoltura sloveno il 7.8.2019 (doc. 15 . il giorno stesso in cui ha avuto Pt_1 Pt_1
notizia del declassamento, ha informato immediatamente i propri clienti dell'accaduto (doc. 16).
Dunque secondo la “frode” perpetrata da non poteva in alcun modo essere scoperta Pt_1 CP_3
da anche in quanto la revoca del documento giustificativo di è divenuta di pubblico Pt_1 CP_3
dominio solo ad agosto 2019, quando i cereali da essa venduti sono stati declassati (a posteriori),
come risulterebbe dalla “notifica OFIS” inviata dall'Autorità nazionale slovena agli altri paesi
UE (doc. 35 . Da tale notifica emergerebbe che il Ministero dell'Agricoltura croato è Pt_1
stato informato il 30.07.2019 dal ministero sloveno che stava utilizzando un documento CP_3
giustificativo non più valido e che “l'organismo di controllo …. Ha concluso il contratto con
l'operatore il 19.04.2019 e cancellato il certificato n. ******”. Per effetto della CP_3
pagina 13 di 20 cessazione del contratto di certificazione, era stata esclusa automaticamente dal sistema CP_3
biologico nazionale dall'Autorità di controllo croata in data 07.06.2019.
9.3-L'assunto non è condivisibile.
avrebbe dovuto dimostrare che nonostante l'uso della normale diligenza, non sarebbe Pt_1
stata in grado di verificare che non disponeva più della certificazione biologica. CP_3
Tale prova non è stata fornita.
L'appellante si è limitata a sostenere di avere richiesto - sempre prima della consegna - a di CP_3
fornirle la propria certificazione biologica, predisposta dall'organismo di certificazione croato
Eurotalus (doc. 20) e che i documenti risultavano perfettamente in ordine.
Sarebbe stato invece richiesto in capo a un controllo che non fosse limitato a farsi Pt_1
consegnare la certificazione da dovendo invece provvedere a una più approfondita verifica CP_3
anche tramite i propri organi di certificazione. Ciò che avrebbe consentito a di venire a Pt_1
conoscenza dell'assenza della certificazione in capo a prima di rifornirsi da detta società o CP_3
comunque tempestivamente con riguardo al momento di produzione dei mangimi.
D'altro canto l'art. 91 del Reg. Ue 889/2008 dispone che “L'operatore che ritenga o sospetti che
un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia
conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale
prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il
prodotto stesso”. E “In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o
l'organismo di controllo…”.
Dunque quale operatore professionale qualificato, avrebbe certamente dovuto adottare Pt_1
maggiore diligenza nella verifica della permanenza della certificazione biologica in capo a CP_3
Il non averlo fatto fonda la sua responsabilità per avere fornito a materia prima declassata. CP_1
pagina 14 di 20 10-Con il terzo motivo si lamenta che non può considerarsi provato il fatto che abbia già Pt_1
“regolato i propri rapporti con la fornitrice solo perchè il precedente difensore di CP_3 Pt_1
in una missiva scritta oltre un anno prima dell'inizio del giudizio, aveva annunciato che avrebbe esperito l'azione di rivalsa. In caso di vendite a catena, ogni singolo contratto conserva la sua autonomia e dunque la decisione di di non chiamare in causa non può assumere Pt_1 CP_3
nessun valore probatorio al fine di dimostrare che è stata risarcita dal proprio fornitore, Pt_1
fatto neppure ipotizzato da . CP_1
10.1-Il motivo, anche se accolto, non condurrebbe a diversa decisione con riferimento alla responsabilità contrattuale di . Il che priva di interesse a proporlo. CP_1 Pt_1
11-Con il quarto motivo l'appellante rileva che le parti hanno liberamente deciso di sottoporre tutti e otto i contratti conclusi alle condizioni generali di settore, di talché “ogni consegna/ritiro
di merce deve considerarsi come contratto separato” (art. 4 condizioni interassociative ed art. IV
condizioni A.C.C.S.); l'art. 16, infatti, stabilisce che “l'eventuale inesecuzione di qualsiasi quota
contrattuale dà diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed alla corresponsione dei
relativi interessi”. Il danno risarcibile secondo le condizioni generali è solo la cd. differenza prezzo (cfr. art. 1518 c.c.) che è pari al differenziale tra il prezzo contrattuale ed il prezzo di mercato della merce nel giorno dell'inadempimento. Tali clausole contrattuali permettevano a di considerare risolti i contratti in essere con esclusivamente in relazione alle CP_1 Pt_1
quantità/consegne già effettuate ed alla merce che aveva perso, a posteriori, la certificazione biologica. Le quote ancora non scadute dei contratti in essere tra le parti potevano (rectius
dovevano) essere eseguite ed ha offerto l'esecuzione della propria prestazione residua con Pt_1
missiva del 02.12.2019, di talché il Tribunale ha sbagliato a considerare legittima la risoluzione unilaterale comunicata da . Non corretto è affermare che avrebbe dovuto CP_1 Pt_1
pagina 15 di 20 comunicare a che le quote future sarebbero state eseguite con merce proveniente da CP_1
fornitori diversi da poiché i cereali sono beni generici, quindi fungibili per definizione;
nei CP_3
contratti non è prevista la provenienza della merce da un fornitore specifico, pertanto non c'era nulla da comunicare al compratore in proposito;
una volta revocato il documento giustificativo,
non poteva più commercializzare prodotti biologici nè qualsivoglia altro operatore poteva CP_3
distribuire come biologici prodotti provenienti da acquistati in precedenza. La revoca del CP_3
documento giustificativo dell'operatore, infatti, determina in automatico la perdita della certificazione di origine biologica di tutta la merce commercializzata dall'operatore a partire dalla data di revoca indicata dall'Autorità, indipendentemente da dove essa si trovi e/o dal fatto che sia stata trasformata.
Il silenzio di nelle more degli accertamenti non ha alcuna valenza ai fini della risoluzione Pt_1
invocata da poiché fino all'esito delle indagini non poteva comunicare nulla perché non CP_1
sapeva nulla.
Per i contratti nn. 087/2019 - 0466/2019 e 0508/2019 non erano ancora totalmente decorsi a dicembre 2019 e la merce declassata ad agosto non è relativa a nessuno di questi tre contratti. La
missiva del 02.12.2019 non è stata inviata “ben oltre i termini concordati”, dal momento che detti tre contratti si sarebbero conclusi solo nella tarda primavera del 2020.
10.1-Il motivo è infondato.
dopo la comunicazione a del 7.8.2019 (con cui la informava che le materie prime Pt_1 CP_1
consegnate fra il 25 Aprile ed il 24 Luglio 2019 erano state declassate), pacificamente non ha più
provveduto a consegnare alcunchè a e non fornirle ulteriori comunicazioni fino al CP_1
2.12.2019, quando chiedeva indicazioni per riprendere l'esecuzione dei contratti (doc. 26 ). CP_1
Neppure risulta aver dato riscontro alle missive di del 23.8 e del 12.11.2019 (docc. 13 e 25 CP_1
pagina 16 di 20 ), per cui la non avrebbe potuto far altro che rivolgersi a differenti fornitori per CP_1 CP_1
reperire quanto necessario a garantire il mangime promesso ai suoi clienti.
Ma i contratti 086/19, 087/19, 0466/19 e 508/19 prevedevano forniture da effettuarsi,
rispettivamente, i primi due, da settembre 2019 ad aprile 2020, il terzo da ottobre 2019 a giugno
2020 e il quarto da agosto 2019 a maggio 2020.
Dunque la condotta di risulta essere stata gravemente inadempiente agli obblighi anche Pt_1
con riferimento a i contratti suindicati: il fatto che le consegne fossero previste fino a giugno
2020 comunque imponeva a di provvedere alle consegne anche nei mesi da agosto a Pt_1
dicembre. Inoltre il suo silenzio non poteva essere giustificato dal fatto che nulla aveva da riferire, poichén- se come dalla stessa sostenuto - i cereali sono beni generici, quindi fungibili per definizione, tanto che nei contratti non era prevista la provenienza della merce, comunque Pt_1
avrebbe dovuto provvedere alle consegne pattuite anche eventualmente reperendo il prodotto presso altri fornitori e non lasciare priva della materia prima necessaria per la produzione CP_1
dei mangimi.
Quindi legittima è la risoluzione di tutti i contratti conclusi tra le parti per cui è causa comunicata il 4.12.2019 da a CP_1 Pt_1
11-Con il quinto motivo l'appellante lamenta il danno liquidato a , atteso che le sei contabili CP_1
di bonifico a non recano nessuna causale, il che rende impossibile collegarli all'accordo CP_4
transattivo concluso tra le due società; non recano nessun numero di CRO, ossia non c'è la prova che i bonifici siano stati effettivamente eseguiti dalla banca. Il teste , amministratore di Tes_1
non è attendibile perchè è documentalmente provato che i mangimi non sono stati CP_4
declassati e perché ha reso dichiarazioni non in linea con la normativa in materia di prodotti biologici;
per i costi delle analisi non è possibile collegarli ai lotti di mangime e/o di materie pagina 17 di 20 prime di cui è causa perché nella fattura non ci sono riferimenti precisi;
per le spese legali sono prodotte quattro fatture senza indicazione precisa dell'attività svolta né del parametro tabellare utilizzato per la quantificazione.
11.1-Il motivo è infondato.
Va premesso che risulta provato il declassamento dei mangimi forniti da a (si CP_1 CP_4
richiama quanto esposto al punto 8), come anche confermato dalle comunicazioni inviate dagli a e Codex S.r.l. a (docc. 19 e 24 ). Parte_5 Controparte_4 Parte_6 CP_1
Il teste , amministratore di ha poi riferito che detta società, “stante il Testimone_3 CP_4
declassamento del mangime prodotto con le materie prime vendute da ha Parte_1
comunicato a di aver ricevuto dalla propria cliente una richiesta CP_1 Parte_7
di danni di oltre un milione di euro, con contestuale interruzione dei pagamenti in corso per €
204.454,09, come risulta dalle lettere di contestazione inviate dall'avv. Vancini che si esibiscono
(docc. 22 e 24)”. Ha precisato che “la causa della richiesta danni traeva fondamento dalla non
conformità formale della materia prima venduta da la materia prima, infatti, Pt_1
provenendo dal mercato estero, non disponeva della documentazione a supporto utile per
qualificarla come biologica sul mercato italiano, tanto che il prodotto finale, dopo la vendita, è
stato declassato a non biologico dagli enti di certificazione preposti”; non ricordo esattamente
l'entità del danno originariamente richiesta da . Parte_7
Il teste non risulta inattendibile come sostenuto da dal momento che vi è prova del Pt_1
declassamento della merce ed è pacifico che la merce proveniva dalla Croazia, paese senz'altro estero, ancorché membro della UE.
pagina 18 di 20 Provato e non contestato è l'accordo intervenuto tra e e altrettanto dimostrato è CP_1 CP_4
l'avvenuto pagamento, a titolo transattivo, della somma di € 305.000,00 da parte della prima società in favore della seconda.
La transazione prevedeva la corresponsione di detta somma in sei rate scadenti l'ultimo giorno di ogni mese da marzo ad agosto 2020: le prime quattro di € 51.250,00 ciascuna e le ultime due di €
50.000,00 ciascuna (doc. 30 ). CP_1
ha prodotto le contabili dei sei bonifici eseguiti dall'appellata che, per date e importi, sono CP_1
riconducibili alla transazione (da 38 a 43 ) e del pagamento della somma hanno anche CP_1
riferito i testi e . Tes_1 Tes_2
Per quanto attiene, poi, i costi delle analisi - € 35.000,00 - i testi e hanno Tes_2 Per_2
confermato l'esecuzione delle analisi così come gli esborsi. Inoltre a supporto della CP_1
richiesta risarcitoria ha dimesso i documenti 50 e 51, confermati da detti testi. In particolare il teste ha dichiarato che ha effettuato un numero di analisi delle materie Tes_2 Parte_2
prime acquistate e del mangime venduto superiore ai 125 report che si esibiscono (doc. 50)”,
riferendo altresì che “al momento dell'acquisto, sono state effettuate le analisi su ogni singolo
lotto di materia prima e, dopo l'accesso del NAS, sono state eseguite le analisi su ogni singolo
lotto dei prodotti venduti”. Così anche il teste Per_2
Entrambi, poi, hanno confermato il costo delle analisi.
Per quanto concerne le spese legali riconosciute dal giudice di primo grado come sostenute per l'attività stragiudiziale necessaria a difendersi dalle contestazioni degli O.d.C. e dalle richieste risarcitorie dei clienti che avevano acquistato i mangimi prodotti con le materie prime asseritamente biologiche consegnate da occorre rilevare che tutte le fatture indicano Pt_1
pagina 19 di 20 l'attività svolta e non risultano eccedere i parametri di cui D.M. 55/2014 “Prestazioni di
assistenza stragiudiziale” (doc. 58 ). CP_1
12-Il sesto motivo in punto spese di lite è infondato in quanto basato sull'accoglimento dell'impugnazione e sulla riforma della sentenza di primo grado, che viene invece confermata.
13-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 124/2024 dell'11-15/01/2024
del Tribunale di Vicenza;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado di appello che si liquidano in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 14 aprile 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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