Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Il decreto con il quale la Corte d'appello provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, secondo comma, nel giudizio promosso ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ha natura decisoria e definitiva, ed è, pertanto, impugnabile per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost., con i limiti, peraltro, previsti per tale tipo di ricorso, proponibile solo per violazione di legge. Deve, conseguentemente, escludersi la possibilità di dedurre, nelle ipotesi di cui si tratta, il vizio di motivazione, salvo che si faccia valere la inesistenza o mera apparenza della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI AS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato MARINA BOTTANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IZ ZO NC, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso l'avvocato D. SCHETTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE VITIELLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato l'11/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.274 C.C. depositato in data 8.1.1996 PI AR ES chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Roma di essere ammessa ad esercitare nei confronti di LU SI l'azione giudiziale di riconoscimento di paternità naturale del minore PI AR IO, nato in [...] il [...]. Si costituiva il LU che chiedeva l'inammissibilità dell'azione giudiziale di paternità per l'assoluta carenza di specifiche circostanze idonee a renderla giustificabile. Il Tribunale con decreto del 3.7.1996 dichiarava ammissibile l'azione.
Proponeva reclamo il LU che reiterava le proprie deduzioni difensive.
Si costituiva la PI AR ES che ne chiedeva il rigetto.
All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Roma - Sezione per i Minorenni - rigettava il reclamo, rilevando che, ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta ex art. 274 C.C., non è necessario acquisire elementi forniti di elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente il concorso di circostanze idonee a convincere che la pretesa non sia pretestuosa o manifestamente infondata e tale comunque che possa essere riconosciuta fondata nel successivo giudizio promuovibile ai sensi dell'art. 269 C.C.. Riteneva quindi che tali circostanze ricorrevano sulla base delle dichiarazioni delle parti e dei testi ed in particolare dell'ammissione dello stesso reclamante che ha riconosciuto di aver avuto rapporti sessuali, anche se interrotti due mesi prima del presumibile periodo di concepimento.
Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione LU SI, deducendo un unico motivo di censura.
Resiste con controricorso PI AR ES. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso LU SI denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, lamentando che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente valutato le contraddizioni in cui era incorsa la PI in sede di interrogatorio rispetto alla versione dei fatti esposta con il ricorso introduttivo. La censura è inammissibile.
Il decreto emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ai sensi dell'art. 274 comma 2 C.C., nel giudizio promosso ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, ha certamente natura decisoria in quanto, decidendo sulla possibilità o meno di una successiva indagine in merito alla fondatezza della domanda, è idoneo ad incidere sostanzialmente sullo "status" della persona e quindi su posizioni di diritto soggettivo. Esso pertanto è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art.111 comma 2 Cost., con i conseguenti limiti previsti per tale ricorso, proponibile solo per violazione di legge.
Conseguentemente deve escludersi la possibilità di dedurre il vizio di motivazione, a meno che essa sia inesistente o meramente apparente, vale a dire inidonea a rivelare le ragioni della decisione, verificandosi solo in tali due casi la violazione del principio costituzionale previsto dal comma 1 dello stesso art. 111 Cost. circa la necessità che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati al fine evidente di assicurare una garanzia minima rispetto a quella più ampia prevista al riguardo dal legislatore ordinario con l'art. 360 n.5 C.P.C.. Orbene, nessuna di tali due ipotesi (inesistenza od apparenza della motivazione) è ravvisabile nel caso in esame, essendo state sufficientemente espresse nell'impugnato provvedimento, con il riferimento alle dichiarazioni dei testi all'ammissione del ricorrente sui rapporti sessuali avuti con la controparte sia pure in un periodo di poco precedente a quello del presumibile concepimento, le ragioni della decisione con cui è stata ammessa la domanda di accertamento giudiziale della paternità.
Trattasi del resto di una valutazione necessariamente sommaria, come lo stesso art. 274 C.C. prevede al comma 3, in quanto l'accoglimento del ricorso prelude unicamente alla successiva fase nella quale la domanda e le eccezioni saranno nuovamente esaminate per una definitiva decisione nel merito.
Il presente ricorso, dedotto unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione in quanto non sarebbero state valutate le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la controparte, non può ritenersi quindi ammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L 3.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 40.000=.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999