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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28.02.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Morrone Parte_1
appellante
e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Maria Pia Parise appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “in accoglimento del proposto gravame, statuire come di seguito: a) dichiarare nulla ed illegittima e, per l'effetto, annullare la sentenza n. 599/22 del 12.08.22, emessa dal Tribunale di Paola… il 10.08.22, pubblicata l 12.08.22 e notificata in par data il 12.08.22 ed, in ogni caso, riformare la stessa in tutti i suoi capi e statuizioni poiché ingiusta ed infondata ed emessa in violazione di norme di diritto e di procedura;
b) per l'effetto di quanto sopra, previa riforma dell'appellata sentenza, contrariis reiectis, ad integrale accoglimento della domanda proposta dalla
SI.ra , statuire come di seguito: 1) accertare e dichiarare che il sinistro descritto Parte_1
CP_ in narrativa è avvenuto per unica ed esclusiva responsabilità ascrivibile all' convenuto proprietario della Piazza Stella Maris sotto il profilo della responsabilità da cose in custodia ex art.2051 c.c. ovvero, ma solo in via subordinata, sotto l'aspetto della responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti danni subiti dall'attrice nell'occorso per cui è causa e, dunque, condannare il al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni fisiche subite dalla stessa Controparte_1 in seguito al sinistro per cui è causa, quantificati nel complessivo importo di €. 24.223,46 indicato nell'atto di citazione o in quello minore di €. 16.361,63 indicato dal c.t.u., oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato con decorrenza dal 17.01.2015, data del sinistro, sino al saldo effettivo;
2) condannare, altresì, il al rimborso del Controparte_1
50% delle spese di c.t.u., versate al 50% dall'attrice così come liquidate con separato decreto in €.
960,00 (€ 800,00 oltre IVA al 20%), ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte appellata integralmente;
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto avv. Luigi Morrone, procuratore antistatario e da liquidarsi come da separata nota”.
Per l'appellato: “rigettare in toto l'appello proposto e, per l'effetto: a). Confermare l'appellata sentenza n. 599/22 pronunciata dal Tribunale di Paola, in data 10.8.2022, pubblicata in data
12.8.2022; b). in subordine, qualora l'appello venga accolto nel merito, valutare il concorso della danneggiata appellante ex art. 1227 c.c. e, inoltre, considerare il quantum debeatur in conformità a quanto statuito dal c.t.u., a seguito di consulenza esperita in primo grado e non contestata. c) condannare l'appellante alle spese e competenze di lite”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, il Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro, verificatosi in data
17.01.15, alle ore 17,30 circa, presso l'area giochi del parco per bambini, sito nel medesimo Comune, alla Piazza Stella Maris.
Esponeva al riguardo: che all'imbrunire, mentre camminava sul percorso pedonale di betonelle ed attraversava l'adiacente prato per accedere ai giochi, ivi posizionati, inciampava in una buca, situata vicino ad una betonella scomposta, poco visibile perché ricoperta di erba;
che rovinava al suolo e veniva trasportata presso il nosocomio di Lagonegro;
che la responsabilità dell'occorso era da addebitarsi al convenuto, ex art. 2051 c.c. per non aver adempiuto agli obblighi di manutenzione e custodia posti a suo carico, o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; ne chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento della somma di €. 24.223,46, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava la domanda, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il giudizio, istruito con interrogatorio formale deferito all'attrice, escussione dei testi ed espletamento della c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 599/22 pubblicata il 12.08.22, il Tribunale di Paola rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello affidandolo ad un unico Parte_1
ed articolato motivo che di seguito sarà esposto.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'inammissibilità del gravame ex Controparte_1
art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata;
in subordine, in caso di accoglimento del gravame, accertarsi l'eventuale concorso di colpa della danneggiata.
Con ordinanza del 10.02.23, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.02.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 05.03.24.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve dunque essere rigettata.
2.- Con un unico ed articolato motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale non avrebbe correttamente esaminato le dichiarazioni testimoniali, nonché, nella parte in cui avrebbe stravolto il regime probatorio applicabile all'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., travisando le risultanze istruttorie e, infine, laddove avrebbe omesso di statuire in ordine al “quantum debeatur”.
Quanto al primo profilo, ritiene di aver provato i fatti di causa con Parte_1
l'escussione dei testi, e che avrebbero ampiamente confermato Testimone_1 Testimone_2
la dinamica dell'occorso, la caduta nella buca, i danni subiti.
Tuttavia, il primo giudice avrebbe travisato le dichiarazioni rese dai due testi;
in particolare,
- che si trovava in compagnia dei propri figli, all'interno del parco giochi - alla Testimone_1 domanda: “vero è che l'odierna attrice, verso le ore 17.30 circa, mentre camminava sul percorso pedonale di betonelle nel procinto di attraversare il prato per accedere ai giochi, ivi posizionati, improvvisamente rovinava a terra, senza nemmeno accorgersene, a causa di una buca vicino una betonella scomposta, ivi esistente, e poco visibile perché ricoperta di erba” rispondeva: “posso confermare la circostanza avendo visto personalmente la signora cadere a terra all'atto del Pt_1
passaggio dalle betonelle (adiacente le stesse) al prato;
preciso che cadendo, la stessa, ha fatto una torsione, tuttavia non posso riferire se ci fosse o meno una buca sul terreno” ed ancora: “ho soccorso io personalmente, insieme ad altra persona, l'attrice adagiandola su una panchina vicina al luogo del sinistro in quanto lamentava forti dolori al piede sinistro, la stessa mi ha chiesto di toglierle la scarpa per il dolore accusato...preciso che la signora per raggiungere la propria nipote doveva necessariamente attraversare il prato”.
Infine, il teste ha riconosciuto lo stato de luoghi precisando: “posso confermare il punto, come già detto, nella circostanza suddetta, ma non posso riferire in ordine alla presenza della buca per non averla notata il giorno del sinistro”.
L'altro teste, ha dichiarato: “confermo la circostanza in quanto anche io, Testimone_2 insieme ai miei figli, mi trovavo all'interno del parco giochi dove era presente anche la signora
con le propri nipoti….ho visto personalmente cadere la signora a terra, di lato, sul Pt_1 Pt_1
prato; tuttavia essendomi preoccupato insieme al sig. di soccorrere subito la Testimone_1 signora non ho notato la presenza di una buca sul prato medesimo….Abbiamo soccorso la signora adagiandola su una panchina….ricordo che il ha aiutato la sig.ra a togliere la scarpa e Tes_1 che il piede appariva girato…Preciso che per passare dalle betonelle all'area giochi è necessario attraversare il prato e che l'area medesima era aperta al libero transito;
infine, anche detto teste ha riconosciuto lo stato dei luoghi ed il punto in cui è avvenuta la caduta non ricordando, tuttavia, la presenza della buca, ivi raffigurata, per non averla notata il giorno del sinistro.
Ebbene, la circostanza riferita dai testi “di non aver visto la buca”, pur essendo immediatamente intervenuti per prestare soccorso, dimostrerebbe l'imprevedibilità della stessa e non, come dichiarato dal primo giudice, che non è stata fornita la prova della caduta a causa della buca, presente sul prato in questione.
Il Tribunale richiama la fotografia n. 1 del fascicolo del convenuto affermando che la buca appare di dimensioni tali per cui la danneggiata ben avrebbe potuto scorgerla ed evitarla;
tuttavia, tale ricostruzione non sarebbe corretta, essendo evidente che la buca non era assolutamente visibile, tant'è che non è stata scorta, né dai testi, né dall'Agente di PM, nel sopralluogo eseguito alcuni Tes_3
mesi più tardi.
In definitiva, riconoscendo nelle fotografie prodotte, lo stato dei luoghi, i testi escussi avrebbero chiaramente confermato il sito e con esso la presenza della buca.
I testi, e - prosegue l'appellante - avrebbero ricostruito esattamente Tes_2 Tes_1
l'episodio, dichiarando che la buca era nascosta dall'erba e non poteva essere vista.
I testi avrebbero precisato che la buca in questione, che non era in alcun modo segnalata, era piccola, avendo un diametro di pochi centimetri, stretta e profonda, ed occultata, al momento della caduta dell'attrice, dall'erba.
Quanto ai testi di parte convenuta, ha dichiarato: “preciso che in data 2 Testimone_4 ottobre 2015 sono stato contattato dall'avvocato Parise, per conto del Comune di , per CP_1 redigere una relazione fotografica dello stato dei luoghi…Riferisco di non aver assistito al sinistro cui ho fatto riferimento sopra”. CP_ Pertanto, a fronte della prova espletata, l' convenuto non ha dimostrato la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito, unica e sola scriminante della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia che, per sua natura, ha carattere oggettivo e che rappresenta un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
È ius receptum, ormai, il principio secondo cui la responsabilità da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Spetta al custode, per escludere la sua responsabilità, provare il caso fortuito.
Sul tema della responsabilità civile da cose in custodia, la Suprema Corte, invero, sancisce l'obbligo di risarcimento nei confronti del pedone in caso di caduta dal marciapiede, a causa di una disconnessione del manto stradale, onerando il danneggiato della sola prova del nesso causale, e non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto.
Nella fattispecie, l'inesistenza di qualsivoglia sistema di protezione o segnalazione del pericolo, sul luogo del sinistro, è stata affermata dai testi escussi;
le omissioni nella manutenzione e sorveglianza dell'area e l'ulteriore considerazione dell'impossibilità da parte dell'attrice di avvedersi della presenza dalla buca, costituirebbero prova evidente della responsabilità del Controparte_1 nella causazione dell'evento.
Secondo la , si tratterebbe di un palese esempio di pericolo occulto, caratterizzato Pt_1 congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità, in quanto la buca - già di per sè occultata alla percezione per posizione, dimensioni e caratteristiche - era al momento dell'accaduto ulteriormente nascosta dall'erba e, di conseguenza, da quello subiettivo della non prevedibilità, trattandosi di area non delimitata, né altrimenti segnalata e, nonostante ciò, aperta al libero utilizzo.
L'appellante, pertanto, ritenendo di aver provato i fatti di causa, chiede la liquidazione dei danni avendo riportato “frattura bimalleolare sinistra” sulla base di quanto accertato dal c.t.u. che ha considerato un'inabilità per complessivi 157 gg. suddivisibili in gg. 60 di ITT;
gg. 30 di ITP al
75%; gg. 30 di ITP al 50%; ed infine, gg. 37 di ITP al 25%; nonché, postumi invalidanti stimati nella misura del 6%.
Pertanto, chiede la liquidazione del danno subito nei seguenti termini: € Parte_1
9.465,11 per danno biologico permanente;
€. 7.267,53 per I.T.A. (al 75%); €. 1.180,40 per ITP al
50%; €. 5.970,42 per danno morale e danno non patrimoniale nella misura del 33, % calcolato secondo il criterio a punti in applicazione del sistema tabellare, in uso presso il Tribunale di Milano;
€. 340,00 per spese mediche ed €. 1.400,00 per ciclo di fisiokinesiterapia, come da allegate fatture, il tutto per un danno complessivo pari ad €. 24.223,46, o in quella misura minore, diversamente valutata in corso di giudizio dal c.t.u. e pari ad €. 16.012,27, oltre accessori.
3.- L'appello non merita accoglimento.
Occorre premettere che la presente fattispecie, correttamente ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. prevede che l'attore dimostri l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14;
n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Ebbene, il Tribunale ha valutato adeguatamente ed attentamente il materiale probatorio, acquisito al giudizio, applicando correttamente i suddetti principi ed illustrando il percorso logico- giuridico del proprio convincimento.
Prendendo le mosse dall'espletata prova orale ha, giustamente, rilevato che l'attrice non ha assolto l'onere probatorio, posto a suo carico, non avendo dimostrato l'esatta dinamica dell'occorso ed il nesso di causalità tra la res e l'evento lesivo, ossia che la caduta è avvenuta proprio a causa di una buca, posta in adiacenza al percorso di betonelle e a causa di una betonella scomposta.
Invero, il teste ha confermato di aver visto cadere a terra la Testimone_1 Pt_1 precisando: “all'atto del passaggio dalle betonelle (adiacente le stesse) al prato” ed aggiungendo:
“tuttavia, non posso riferire se ci fosse o meno una buca sul terreno… posso confermare il punto, come già detto, nella circostanza suddetta, ma non posso riferire in ordine alla presenza della buca per non averla notata il giorno del sinistro”.
L'altro teste, ha confermato le medesime circostanze, precisando di aver Testimone_2 visto cadere la danneggiata “di lato, sul prato;
tuttavia, essendomi preoccupato insieme al sig.
di soccorrere subito la signora non ho notato la presenza di una buca sul prato Testimone_1 medesimo….preciso che per passare dalle betonelle all'area giochi è necessario attraversare il prato
e che l'area medesima era aperta al libero transito”; infine, il teste ha riconosciuto lo stato dei luoghi nelle fotografie, in atti, ed il punto in cui è avvenuta la caduta, non ricordando, tuttavia, la presenza della buca per non averla notata il giorno del sinistro.
Correttamente, il Tribunale ha rilevato, al riguardo: “i testi e Testimone_1 Tes_2
pur riferendo che, in data 17.01.15, , mentre camminava sul percorso
[...] Parte_1
pedonale di betonelle, nel raggiungere il prato (adiacente alle stesse betonelle) per accedere ai giochi, è caduta al suolo riportando lesioni, e pur riconoscendo i luoghi di causa nelle foto
(depositate da parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) loro mostrate, hanno precisato di non aver visto presso i medesimi luoghi la buca (rappresentata nelle stesse foto) in cui l'attrice sarebbe inciampata (secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio).
Peraltro, le anzidette foto (comunque prive di riferimenti temporali) non collimano con quanto indicato da nell'atto di citazione e precisato nella memoria ex art. 183, comma Parte_1
6, n. 1 c.p.c. (in cui è stato, in ogni caso, rilevato che il percorso pedonale centrale era ben allineato ed a livello e che, altresì, alcun rilievo poteva essere ascritto alle condizioni del prato, per sua natura soggetto ad avvallamenti”.
L'attrice, invero, ha dedotto di essere caduta a causa di una buca, posta vicino ad una betonella scomposta, quindi, al confine tra il percorso pedonale ed il prato, non visibile perché ricoperta di erba.
Come rilevato dal primo giudice, nelle due rappresentazioni fotografiche prodotte si apprezza la presenza di una buca che appare, non solo, posta oltre il punto di accesso al prato dal percorso pedonale, ma anche facilmente visibile in considerazione della sua ampiezza e profondità non essendo, peraltro, occultata dall'erba.
La Corte condivide la motivazione sul punto laddove si legge: “considerata l'ubicazione e le caratteristiche della buca in questione appare alquanto strano che entrambi i testi escussi in corso di causa non si siano accorti della sua presenza e, in ogni caso, seppur si volesse ipotizzare l'effettiva presenza di tale buca al momento del sinistro e che l'attrice sia caduta perché inciampata nella stessa
(altra circostanza del tutto indimostrata), non potrebbe che ritenersi che quest'ultima non abbia adottato le normali e prevedibili cautele in rapporto alle circostanze del caso concreto, con quanto ne consegue in ordine all'efficienza causale della condotta da lei tenuta ai fini del verificarsi del sinistro”.
Dunque, appare evidente che la danneggiata non ha provato di essere caduta a causa di una buca, anzi non è stata dimostrata l'esistenza della buca medesima;
tuttavia, anche a volerlo ammettere, la buca raffigurata nelle foto prodotte è di grandi dimensioni così che ben poteva essere evitata con le ordinarie regole cautelari di diligenza e prudenza.
L'appellante contesta, altresì, la mancata dimostrazione del caso fortuito da parte del
[...]
. CP_1
Ebbene, giova richiamare quanto correttamente affermato dal primo giudice ossia che: “se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto provare, per liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico, l'esistenza di un caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato o di un terzo) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia”.
Nella fattispecie, è mancata totalmente la prova del nesso di causalità tra la res e l'evento lesivo.
In definitiva, la caduta e le conseguenti lesioni riportate non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente della danneggiata con esclusione di altri fattori causali.
È pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso di causalità.
Nella fattispecie, l'adozione delle regole cautelari, espressione del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., avrebbe impedito l'evento dannoso, con la conseguenza che la condotta dell'attrice ha inciso a tal punto sul nesso di causalità da interromperlo, presentandosi come caso fortuito, quantomeno incidentale, ed atteggiandosi, così, a causa esclusiva del danno.
Assorbita ogni ulteriore censura. Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'appellato.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 599/22, pubblicata il 12.08.22, emessa dal Tribunale di Paola, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida Controparte_1 in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)