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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/09/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
RG 672 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE Ordinario di IE Sezione Civile
Il Tribunale di IE nella seguente composizione: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel-est Dott.ssa Valentina Lisi Giudice Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento per Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) iscritto al n.672-2025 promosso da
(C.F ) , residente in [...] Parte_1 C.F._1
BB AN OR (SI) elettivamente domiciliato in IE, Via Banchi di Sopra, n.31 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Cesarini (C.F.
che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al C.F._2 fascicolo telematico ricorrente contro
nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
OR (IE) Via Seggiano n. 35 (C.F C.F._3 resistente CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Conclusioni: Per il ricorrente “ il Tribunale di IE previ gli incombenti di rito Voglia, contrariis reiectis, accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio di cui alla sentenza n. Persona_1
537/2019 del Tribunale di IE indicata in narrativa e per l'effetto:
- in tesi: revocare l'obbligo di mantenimento a favore del figlio gravante sul Pt_1
per come previsto nella sentenza sopra citata per i motivi indicati in
[...] narrativa.
- in subordine: rideterminare l'importo dell'assegno a favore del figlio nonché della percentuale di partecipazione del alle spese straordinarie, nella Parte_1 misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Per la resistente : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
In via principale respingere la domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
In via subordinata, nel caso il Giudice ritenga giusto disporre una riduzione del contributo di mantenimento e/o del 50% delle spese straordinarie a carico del
, ridurre il primo ad € 300,00 e limitare le seconde nella misura Parte_1 che riterrà di giustizia. Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
Fascicolo rimesso al Collegio per la decisione : 4.7.2025
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2025 ha chiesto la modifica Parte_1 della sentenza dichiarativa del divorzio dalla coniuge Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di IE in data 8.5.2029 ( n. 537/2019) nella parte in cui. disponeva che esso ricorrente versasse , a titolo di mantenimento per il figlio la quota di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e Per_1 partecipasse alle spese straordinarie nella percentuale del 50% .
A fondamento della domanda ha assunto : che il figlio è divenuto, da Per_1 tempo, maggiorenne e ha conseguito nell'aprile 2024 la Laurea Magistrale in Archeologia Filologia e Letterature e storia dell'Antichità presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata;
che nell'aprile 2024 ha stipulato un contratto di lavoro subordinato di apprendistato professionalizzante a tempo pieno con la Cooperativa a Mutualità prevalente
[...]
con sede in Firenze con Controparte_2 una retribuzione pari ad Euro 1.476,58 mensili ma dal quale era receduto nel mese di Novembre del 2024. ; che nello stesso mese di novembre 2024 il figlio aveva lavorato per la ditta CA Tortelli srl con sede in ANta Fiora (Gr) e nel periodo 15.2.2024 – 31.3.2024 lavorava ( prestazione occasionale) a Montefiascone (VT) come collaboratore archeologico per conto della ditta “Siria Archeologia SRLs per sorveglianza archeologica durante l'attività di messa in posa di fibra ottica e dal 12.10.23 al 31.12 2023 aveva lavorato come portalettere presso sede IE LA;
che aveva deciso CP_3 Per_1 di iniziare una sua attività autonoma con apertura di partita IVA ed emissione delle prime fatture;
che lo stesso non risiedeva più, di fatto, in maniera prevalente presso la madre ma, invece, in maniera paritetica presso i genitori;
Pagina 2 che durante il periodo di lavoro con la cooperativa si era trasferito in Sicilia stante che i cantieri di ricerca si trovavano in detta regione;
che aveva anche acquistato un'autovettura ;che non erano più sussistenti i presupposti per il mantenimento .
Si costituiva la quadre chiedeva il rigetto della domanda del Controparte_4 ricorrente ed eccepiva : - che aveva ancora bisogno dell'appoggio Per_1 economico dei genitori, che dall'esame fiscale dei suoi introiti, si evinceva che da quando aveva aperto la partita IVA (gennaio 2025) fino al 31 marzo 2025 aveva avuto un introito lordo medio mensile, di poco superiore ai 1.500,00 euro, da cui andavano detratti costi, contributi e tassazioni, con un inetto percepito ad € 1.182,50; che in merito alla gestione separata Inps al 26%,
non aveva riduzione dell'applicazione delle aliquote Inps per darsi la Per_1 possibilità di avere una pensione migliore, e ciò perchè stando a casa con la madre , poteva permettersi di pagare l'importo intero dei contributi;
che questa scelta non era più modificabile;
che l'autovettura acquistata per la gran parte con i suoi personali risparmi era indispensabile per i suoi attuali e pressochè quotidiani spostamenti di lavoro nei cantieri di scavo del viterbese e del grossetano (Montefiascone, , , , …), per i Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 quali doveva percorrere non meno di 100 chilometri al giorno;
che si trattava di attività appena avviata senza copertura per malattia ed infortunio, che doveva sostenere i costi del carburante, della manutenzione e gestione dell'autovettura (bollo e assicurazione), il costo del commercialista, quello dell'indispensabile vestiario antinfortunistico. reperire e gestire contatti e ciò malgrado la sua poca esperienza di lavoro e di vita e soprattutto, che dovrà risparmiare per poter investire nel proprio futuro. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione , autorizzato il deposito di ulteriore documentazione , la causa era rimessa al Collegio per la decisione .
1.Deve innanzitutto delimitarsi l'oggetto del contendere all'unico thema decidendum della causa ovvero se , date le circostanze in fatto e tenuto conto dei principi applicabili in materia , il figlio “ maggiorenne adulto” della coppia possa ancora vantare diritto al contributo posto a carico del padre
. Tanto premesso , è noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto ha trovato precisa espressione nell'art. 337 septies c.c., il quale prevede che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. Il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello.
Pagina 3 2.Orbene è documentalmente provato che , oggi ,per suo merito Persona_1 brillantemente laureatosi , ha avviato il proprio percorso lavorativo fin dall'aprile 2024. Ha infatti stipulato un contratto di lavoro subordinato di apprendistato professionalizzante con la Cooperativa a Mutualità prevalente
[...]
Controparte_2
con sede in Firenze con una retribuzione pari ad Euro 1.476,58
[...] mensili dal quale è poi receduto , per sua scelta, nel novembre 2024. ; ha svolto poi altre attività lavorative e nel mese di novembre 2024 ha lavorato per la ditta CA Tortelli srl con sede in ANta Fiora e ancora nel periodo 15.2.2024 – 31.3.2024 ha svolto attività ( prestazione occasionale) a Montefiascone (VT) come collaboratore archeologico per conto della ditta
“SiriaArcheologia SRLs per sorveglianza archeologica durante l'attività di messa in posa di fibra ottica
Il giovane ha quindi deciso di iniziare una sua attività autonoma - afferente ai suoi studi - con apertura di partita IVA. consistente in attività di sorveglianza in sedi scavi archeologici appare pienamente inserito nel mondo del lavoro e ha raggiunto Persona_1 un'indipendenza economica che gli consente di fare a meno del contributo ordinario del padre ( versato tuttora alla madre ) e ha provveduto con proprie risorse all'acquisto di un'autovettura, sia pure modesta, al quale i genitori hanno contribuito in minima parte. Né possono valere le generiche obiezioni sollevate dalla resistente relative all'alea della libera professione: se è vero che l'intrapresa individuale , specie in fase iniziale , può comportare qualche rischio e qualche costo in più da sostenere , tuttavia nessun elemento concreto di valutazione è stato offerto sulla precarietà del percorso ( che non può considerarsi presunta) che anzi sembra ben avviato né sui costi connessi.
Né può fondarsi la debenza del contributo sul fatto che il ragazzo viva in prevalenza presso la madre ( secondo la previsione dell'originario decreto del Tribunale risalente all'anno 2019 ) gravata quindi delle incombenze domestiche
. non è più lo studente universitario in attesa di finire gli studi ed Per_1 economicamente non autosufficiente e potrà decidere se abitare presso la madre o presso il padre , entrambi disponibili ad ospitarlo, o decidere di andare altrove Naturalmente il Tribunale auspica che entrambi i genitori non facciano mancare il proprio sostegno a in qualsiasi frangente. Per_1
Il contributo ordinario deve quindi essere revocato a far data dal corrente mese di settembre 2025.
3. In mancanza del presupposto per il contributo ordinario deve ritenersi venuto meno anche l'obbligo della partecipazione alle spese straordinarie essendo il Protocollo vigente presso il Tribunale di IE calibrato sulle necessità del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente . Resta fermo il dovere di assistenza familiare che ha però altri presupposti non scrutinabili in questa sede .
4.Le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico della resistente che neppure ha inteso addivenire ad una soluzione condivisa che prevedeva il mantenimento del regime vigente per le spese straordinarie o anche la compartecipazione di entrambi i genitori al pagamento di un canone di locazione nel caso in cui il figlio decidesse di andare a vivere da solo.
Pagina 4 Le spese saranno quindi liquidate come in dispositivo , per fase di studio, introduttiva e decisoria in causa di valore indeterminabile complessità basse, sugli importi tabellari minimi in considerazione dell'attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa, così dispone:
1) In accoglimento della domanda del ricorrente revoca il Parte_1 contributo al mantenimento del figlio e la compartecipazione Parte_2 alle spese straordinarie con decorrenza dal mese di settembre 2025
2) Pone a carico della resistente il pagamento spese di lite liquidate in € 98,00 per spese ed € 2905,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge, Così deciso oggi in IE, 3.9.2025
La presidente est
(Dott.ssa Marianna Serrao)
Dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE Ordinario di IE Sezione Civile
Il Tribunale di IE nella seguente composizione: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel-est Dott.ssa Valentina Lisi Giudice Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento per Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) iscritto al n.672-2025 promosso da
(C.F ) , residente in [...] Parte_1 C.F._1
BB AN OR (SI) elettivamente domiciliato in IE, Via Banchi di Sopra, n.31 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Cesarini (C.F.
che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al C.F._2 fascicolo telematico ricorrente contro
nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1
OR (IE) Via Seggiano n. 35 (C.F C.F._3 resistente CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Conclusioni: Per il ricorrente “ il Tribunale di IE previ gli incombenti di rito Voglia, contrariis reiectis, accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio di cui alla sentenza n. Persona_1
537/2019 del Tribunale di IE indicata in narrativa e per l'effetto:
- in tesi: revocare l'obbligo di mantenimento a favore del figlio gravante sul Pt_1
per come previsto nella sentenza sopra citata per i motivi indicati in
[...] narrativa.
- in subordine: rideterminare l'importo dell'assegno a favore del figlio nonché della percentuale di partecipazione del alle spese straordinarie, nella Parte_1 misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Per la resistente : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
In via principale respingere la domanda attorea per tutti i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio;
In via subordinata, nel caso il Giudice ritenga giusto disporre una riduzione del contributo di mantenimento e/o del 50% delle spese straordinarie a carico del
, ridurre il primo ad € 300,00 e limitare le seconde nella misura Parte_1 che riterrà di giustizia. Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
Fascicolo rimesso al Collegio per la decisione : 4.7.2025
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2025 ha chiesto la modifica Parte_1 della sentenza dichiarativa del divorzio dalla coniuge Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di IE in data 8.5.2029 ( n. 537/2019) nella parte in cui. disponeva che esso ricorrente versasse , a titolo di mantenimento per il figlio la quota di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e Per_1 partecipasse alle spese straordinarie nella percentuale del 50% .
A fondamento della domanda ha assunto : che il figlio è divenuto, da Per_1 tempo, maggiorenne e ha conseguito nell'aprile 2024 la Laurea Magistrale in Archeologia Filologia e Letterature e storia dell'Antichità presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata;
che nell'aprile 2024 ha stipulato un contratto di lavoro subordinato di apprendistato professionalizzante a tempo pieno con la Cooperativa a Mutualità prevalente
[...]
con sede in Firenze con Controparte_2 una retribuzione pari ad Euro 1.476,58 mensili ma dal quale era receduto nel mese di Novembre del 2024. ; che nello stesso mese di novembre 2024 il figlio aveva lavorato per la ditta CA Tortelli srl con sede in ANta Fiora (Gr) e nel periodo 15.2.2024 – 31.3.2024 lavorava ( prestazione occasionale) a Montefiascone (VT) come collaboratore archeologico per conto della ditta “Siria Archeologia SRLs per sorveglianza archeologica durante l'attività di messa in posa di fibra ottica e dal 12.10.23 al 31.12 2023 aveva lavorato come portalettere presso sede IE LA;
che aveva deciso CP_3 Per_1 di iniziare una sua attività autonoma con apertura di partita IVA ed emissione delle prime fatture;
che lo stesso non risiedeva più, di fatto, in maniera prevalente presso la madre ma, invece, in maniera paritetica presso i genitori;
Pagina 2 che durante il periodo di lavoro con la cooperativa si era trasferito in Sicilia stante che i cantieri di ricerca si trovavano in detta regione;
che aveva anche acquistato un'autovettura ;che non erano più sussistenti i presupposti per il mantenimento .
Si costituiva la quadre chiedeva il rigetto della domanda del Controparte_4 ricorrente ed eccepiva : - che aveva ancora bisogno dell'appoggio Per_1 economico dei genitori, che dall'esame fiscale dei suoi introiti, si evinceva che da quando aveva aperto la partita IVA (gennaio 2025) fino al 31 marzo 2025 aveva avuto un introito lordo medio mensile, di poco superiore ai 1.500,00 euro, da cui andavano detratti costi, contributi e tassazioni, con un inetto percepito ad € 1.182,50; che in merito alla gestione separata Inps al 26%,
non aveva riduzione dell'applicazione delle aliquote Inps per darsi la Per_1 possibilità di avere una pensione migliore, e ciò perchè stando a casa con la madre , poteva permettersi di pagare l'importo intero dei contributi;
che questa scelta non era più modificabile;
che l'autovettura acquistata per la gran parte con i suoi personali risparmi era indispensabile per i suoi attuali e pressochè quotidiani spostamenti di lavoro nei cantieri di scavo del viterbese e del grossetano (Montefiascone, , , , …), per i Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5 quali doveva percorrere non meno di 100 chilometri al giorno;
che si trattava di attività appena avviata senza copertura per malattia ed infortunio, che doveva sostenere i costi del carburante, della manutenzione e gestione dell'autovettura (bollo e assicurazione), il costo del commercialista, quello dell'indispensabile vestiario antinfortunistico. reperire e gestire contatti e ciò malgrado la sua poca esperienza di lavoro e di vita e soprattutto, che dovrà risparmiare per poter investire nel proprio futuro. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione , autorizzato il deposito di ulteriore documentazione , la causa era rimessa al Collegio per la decisione .
1.Deve innanzitutto delimitarsi l'oggetto del contendere all'unico thema decidendum della causa ovvero se , date le circostanze in fatto e tenuto conto dei principi applicabili in materia , il figlio “ maggiorenne adulto” della coppia possa ancora vantare diritto al contributo posto a carico del padre
. Tanto premesso , è noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto ha trovato precisa espressione nell'art. 337 septies c.c., il quale prevede che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. Il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello.
Pagina 3 2.Orbene è documentalmente provato che , oggi ,per suo merito Persona_1 brillantemente laureatosi , ha avviato il proprio percorso lavorativo fin dall'aprile 2024. Ha infatti stipulato un contratto di lavoro subordinato di apprendistato professionalizzante con la Cooperativa a Mutualità prevalente
[...]
Controparte_2
con sede in Firenze con una retribuzione pari ad Euro 1.476,58
[...] mensili dal quale è poi receduto , per sua scelta, nel novembre 2024. ; ha svolto poi altre attività lavorative e nel mese di novembre 2024 ha lavorato per la ditta CA Tortelli srl con sede in ANta Fiora e ancora nel periodo 15.2.2024 – 31.3.2024 ha svolto attività ( prestazione occasionale) a Montefiascone (VT) come collaboratore archeologico per conto della ditta
“SiriaArcheologia SRLs per sorveglianza archeologica durante l'attività di messa in posa di fibra ottica
Il giovane ha quindi deciso di iniziare una sua attività autonoma - afferente ai suoi studi - con apertura di partita IVA. consistente in attività di sorveglianza in sedi scavi archeologici appare pienamente inserito nel mondo del lavoro e ha raggiunto Persona_1 un'indipendenza economica che gli consente di fare a meno del contributo ordinario del padre ( versato tuttora alla madre ) e ha provveduto con proprie risorse all'acquisto di un'autovettura, sia pure modesta, al quale i genitori hanno contribuito in minima parte. Né possono valere le generiche obiezioni sollevate dalla resistente relative all'alea della libera professione: se è vero che l'intrapresa individuale , specie in fase iniziale , può comportare qualche rischio e qualche costo in più da sostenere , tuttavia nessun elemento concreto di valutazione è stato offerto sulla precarietà del percorso ( che non può considerarsi presunta) che anzi sembra ben avviato né sui costi connessi.
Né può fondarsi la debenza del contributo sul fatto che il ragazzo viva in prevalenza presso la madre ( secondo la previsione dell'originario decreto del Tribunale risalente all'anno 2019 ) gravata quindi delle incombenze domestiche
. non è più lo studente universitario in attesa di finire gli studi ed Per_1 economicamente non autosufficiente e potrà decidere se abitare presso la madre o presso il padre , entrambi disponibili ad ospitarlo, o decidere di andare altrove Naturalmente il Tribunale auspica che entrambi i genitori non facciano mancare il proprio sostegno a in qualsiasi frangente. Per_1
Il contributo ordinario deve quindi essere revocato a far data dal corrente mese di settembre 2025.
3. In mancanza del presupposto per il contributo ordinario deve ritenersi venuto meno anche l'obbligo della partecipazione alle spese straordinarie essendo il Protocollo vigente presso il Tribunale di IE calibrato sulle necessità del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente . Resta fermo il dovere di assistenza familiare che ha però altri presupposti non scrutinabili in questa sede .
4.Le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico della resistente che neppure ha inteso addivenire ad una soluzione condivisa che prevedeva il mantenimento del regime vigente per le spese straordinarie o anche la compartecipazione di entrambi i genitori al pagamento di un canone di locazione nel caso in cui il figlio decidesse di andare a vivere da solo.
Pagina 4 Le spese saranno quindi liquidate come in dispositivo , per fase di studio, introduttiva e decisoria in causa di valore indeterminabile complessità basse, sugli importi tabellari minimi in considerazione dell'attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa, così dispone:
1) In accoglimento della domanda del ricorrente revoca il Parte_1 contributo al mantenimento del figlio e la compartecipazione Parte_2 alle spese straordinarie con decorrenza dal mese di settembre 2025
2) Pone a carico della resistente il pagamento spese di lite liquidate in € 98,00 per spese ed € 2905,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge, Così deciso oggi in IE, 3.9.2025
La presidente est
(Dott.ssa Marianna Serrao)
Dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
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