Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 83 del 14.1.2022
Oggetto: riconoscimento benefici alle vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza in grado d'appello, iscritta al n. 142/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Parte_1 Parte_2
Bonanni e presso il medesimo elettivamente domiciliati
APPELLANTI contro e , in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_2
Ministri in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato e presso la medesima elettivamente domiciliati.
APPELLATI
FATTO
Con ricorso depositato il 7 agosto 2020, e , figli eredi di Parte_1 Parte_2
, si rivolgevano al Tribunale di Taranto, quale Giudice del Lavoro, per ottenere, Persona_1 in contraddittorio con il e il , il riconoscimento dei Controparte_1 Controparte_2 benefici e dei trattamenti previsti dalla normativa speciale per i figli superstiti di vittima del dovere, nonché l'erogazione dell'equo indennizzo.
A sostegno della domanda, esponevano che il de cuius aveva prestato servizio dal novembre 1959 al marzo 2006 presso l'Arsenale di Taranto, salvo il periodo dall'11 marzo 1964 al 31 agosto 1965 durante il quale era stato incorporato nella stessa Marina per la ferma di leva presso il Maridepocar di La Spezia;
che nel corso del servizio di leva, egli aveva svolto mansioni di meccanico attrezzista, con abnorme utilizzo di amianto nei motori, compresi quelli diesel, nei locali tecnici, a bordo nave in rada o a terra;
che, rientrato all'Arsenale di Taranto, egli aveva prestato servizio, quale dipendente
Giuridico, essendo asseritamente stato esposto ad amianto anche in tale periodo;
che a causa di detta prolungata esposizione all'amianto, che avrebbe aggravato l'infiammazione iniziale innescata durante il servizio militare, il de cuius aveva sviluppato un mesotelioma pleurico (diagnosticato il 12 dicembre 2018 e definitivamente in data 3 gennaio 2019), che ne aveva provocato la morte, intervenuta in data 15 maggio 2019; avendo svolto le sue attività di servizio con inalazione di polveri e fibre in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, cioè in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ne sarebbe derivato il diritto dei figli orfani alla liquidazione di tutte le prestazioni già richieste in sede amministrativa, essendo essi configurabili quali superstiti, pur non essendo fiscalmente a carico del genitore al momento del decesso;
in via subordinata, eccepivano la illegittimità costituzionale della normativa (ovvero la violazione delle norme di diritto comunitario) nella parte in cui sarebbero escluse le prestazioni, di natura indennitaria, per i figli non conviventi e non fiscalmente a carico, evidenziando altresì che “il fatto di avere un reddito non presuppone la sua sufficienza” e che comunque essi “non erano privi di sostegno economico da parte dei genitori”. Concludevano, pertanto, chiedendo dichiararsi che il mesotelioma che aveva causato la morte di in data 15 maggio 2019 era dipendente da causa di servizio, nella misura corrispondente alla CAT. I TABELLA A (con condanna del all'erogazione dell'equo indennizzo) nonché, sulla base dello svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.P.R. 243/2006, con diritto degli orfani a vedersi corrisposti la speciale elargizione, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 L. n. 206/2004, l'assegno vitalizio ex art. 2, L. n. 407/98 (quest'ultimo da determinarsi nell'importo di cui all'art. 4, co. 238, L. n° 350/03), con decorrenza dalla data di decesso del padre,
e tutte le altre prestazioni di cui allo "specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del , con Controparte_2 aggiornamento anche della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 234/06, mediante l'inserimento del nominativo di nella sua qualità di vittima del dovere. Persona_1
I convenuti, ritualmente costituitisi, eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione CP_3 con riferimento alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, in quanto asseritamente devoluta alla giurisdizione amministrativa;
rilevavano l'insussistenza in capo ai ricorrenti della loro qualità di beneficiari delle prestazioni indennitarie, in quanto i superstiti di vittime del dovere sono solo quelli individuati nell'art. 6 della legge n. 466/1980 cioè solo i figli che risultavano a carico del genitore;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda sostenendo che il de cuius non avrebbe mai operato in “particolari condizioni ambientali ed operative” né sarebbe mai stato esposto ad amianto nel corso dell'attività istituzionale e lavorativa.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU, veniva decisa con sentenza n.
83 del 14.1.2022, con cui il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile il ricorso quanto al capo di domanda relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'erogazione dell'equo indennizzo e lo rigettava per il residuo, compensando fra le parti le spese di giudizio
Avverso la predetta sentenza e hanno proposto appello, con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato il 18.3.2022.
Nella difficile individuazione degli effettivi motivi di appello – indagine resa particolarmente ardua dalla inusitata lunghezza dell'atto di gravame oltre che dalle modalità del tutto singolari del confezionamento dell'atto medesimo, tali da rasentare l'inammissibilità - si può riassumere che le doglianze dei fratelli riguardano principalmente la decisione del Tribunale di Taranto di Pt_2 non ammetterli ai benefici garantiti dall'ordinamento ai figli delle vittime del dovere (e/o dei soggetti ad essi equiparati) in quanto superstiti non conviventi e non fiscalmente a carico del genitore, per le ragioni: a) che il primo Giudice non aveva tenuto adeguatamente in conto che essi erano anche orfani di madre, premorta rispetto al padre e che tale circostanza - benché non espressamente allegata nel ricorso introduttivo - era pacificamente emersa nel corso del processo di primo grado;
b) che conseguentemente, la morte della propria genitrice svuotava di contenuto la decisione, in quanto, essi figli non conviventi avevano comunque diritto ai benefici di legge, in quanto unici superstiti del de cuius;
c) che, in ogni, caso, anche a prescindere dalla circostanza della premorienza della madre e della sua rituale allegazione, la negazione del diritto ai figli non conviventi era da ritenersi illegittima.
Con memoria del 20.9.2023, si costituivano i due appellati, i quali contestavano l'appello e CP_3 ne chiedevano il rigetto.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta in primo grado, nonchè di numerosi ulteriori documenti prodotti da parte appellante sebbene senza autorizzazione di questa
Corte, oltre che con prova testimoniale.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa, come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va subito detto che, nonostante la dichiarata volontà degli appellanti, di impugnare tutti i capi della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, in realtà nelle quasi cento pagine del ricorso introduttivo - contraddistinto da inutili ripetizioni delle stesse argomentazioni, oltre che dall'integrale trascrizione di documenti, del tutto ultronea e fuorviante - non si legge alcun motivo di dissenso rispetto alla declaratoria di decadenza (con conseguente inammissibilità in parte qua del ricorso introduttivo), in relazione alla domanda di riconoscimento della causa di servizio.
A riprova di quanto precede, basta osservare che in quello che gli appellanti definiscono “progetto alternativo di sentenza, ai fini dell'accoglimento delle domande tutte di parte appellante” (cfr. pagg.
38 e 39 del ricorso in appello), nulla si dice in ordine alla domanda di riconoscimento della causa di servizio e, quindi, della relativa decadenza pronunziata dal Tribunale di prime cure.
Sicchè, con riferimento a tale capo della decisione di primo grado deve ritenersi formato il giudicato
Per quanto attiene alla parte della domanda che mira al riconoscimento dello status di vittima del dovere di e, quindi, all'attribuzione agli odierni appellanti dei benefici di legge, Persona_1 deve essere confermato il rigetto, sebbene con diversa motivazione.
La massima parte dell'atto di impugnazione attiene alla questione del rilievo o meno della premorienza del coniuge di . Persona_1
Orbene, se può condividersi l'affermazione del Tribunale di Taranto, secondo cui tale circostanza così rilevante ai fini della decisione non sia stata allegata nel ricorso introduttivo (se il decesso degli odierni appellanti fosse stato un dato acquisito sin dalla redazione del ricorso introduttivo, non avrebbe avuto senso dedicare al tema del diritto dei figli non conviventi e non a carico tanta parte delle difese dei fratelli , è anche vero che il fatto in sé è emerso in modo non discutibile nel Pt_2 corso del giudizio di primo grado ed era anche sostanzialmente documentato (forse all'insaputa degli stessi appellanti), sicchè dello stesso non poteva non tenersi conto nella decisione oggi impugnata.
Il che fa venir meno ogni discussione in ordine alla legittimazione attiva degli appellanti e, per converso, priva di rilievo le sovrabbondanti difese che, sul punto, gli appellanti hanno dispiegato.
Cionondimeno, l'appello non merita accoglimento, dovendosi invero escludere il ricorrere nel caso di specie delle particolari condizioni ambientali ed operative in presenza delle quali, ai sensi del comma 564 dell'art. 1 della L. n. 266/2005, può riconoscersi lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Deve precisarsi che nel ricorso introduttivo, così come in quello di gravame, si richiede il riconoscimento dello status di vittima del dovere del de cuius facendo riferimento indistintamente sia alla previsione di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 che a quella del successivo comma
564.
Orbene, la prima delle disposizioni in parola si riferisce alle vere e proprie vittime del dovere, per tali identificandole in un elenco tassativo nei “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Appare pacifico che nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dal comma 563 riguardi il Pt_2
Sicchè, deve farsi riferimento alla figura del soggetto equiparato alla vittima del dovere, come delineata dal comma 564 (Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”).
Sull'interpretazione di questa norma e, in particolare sulla sussistenza dei presupposti cui la stessa disposizione lega la possibilità del riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere, si è formata un'ampia giurisprudenza, che ha condotto a soluzioni non univoche.
Questa Corte ritiene di dover aderire all'interpretazione più rigorosa, soprattutto in relazione alla sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative, in presenza delle quali può riconoscersi lo status di soggetto equiparato, dopo che la S.C. ha chiarito che la sola causa di servizio
– pur essendo presupposto indefettibile per ottenere i benefici riconosciuti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati - non costituisce elemento di per sé sufficiente a tale fine.
Giova rammentare che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005,
è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”.
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Il comma 564 dell'art.1, quindi, condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative.
Riguardo al presupposto della missione, la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di
“missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità (“missioni di qualunque natura”)” (cfr. Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato
“sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e che invece risulti del tutto “ordinaria” e “normale”: deve all'uopo trattarsi di un “compito”, dell'espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una “incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”
(v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019).
Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il secondo la prospettazione degli appellanti. Pt_2 sarebbe venuto a contatto con la fonte di rischio.
Tuttavia, il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente, perché, ai fini dei benefici in questione, occorre anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione. Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti dall'amministrazione come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, come si è già detto, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Ai fini del comma 564 è invero necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico (Cass.
n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017; n.823/2021). Orbene va evidenziato che nell'effluvio di argomentazioni difensive (alcune delle quali, come detto, ripetute numerosissime volte), gli appellanti dedicano in realtà al tema della ricorrenza delle particolari condizioni operative ed ambientali poche righe, dando quasi per scontato che il mero accertamento della possibilità che nel corso dell'attività lavorativa il proprio congiunto fosse venuto a contatto con fibre di amianto e che la patologia che ne ebbe a determinare il decesso, come accertato dal CTU, fosse un mesotelioma pleurico maligno, potenzialmente riconducibile all'attività lavorativa svolta, ne discendesse in modo pressoché automatico la ricorrenza delle suddette condizioni.
Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 564 dell'art.1 cit, il Giudice Ordinario, almeno fino al 2022, ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo della normativa in esame, ritenendo applicabile la tutela de qua ogni qualvolta l'attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè dalla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse.
Sarebbe sufficiente, scondo tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorrere di qualsiasi evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione
(Cass.Civ., Sez. Lav., 30.5. 2022, n. 17433; Cass. Civ., Sez. Lav., 29.4.2021, n. 11343).
La S.C. è così arrivata a sostenere che la “particolarità” delle condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione
(Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., SS.UU., 17.11.2016, n. 23396).
Senonché, a partire dal 2022, in diverse sentenze della Suprema Corte si registra un diverso indirizzo interpretativo in materia (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 29819/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n.
13436, Cass. Civ., Sez. Lav., 24.3.2023, n. 8511; Cass. Civ., Sez. Lav., 23.3.2023, n. 8369; Cass.
Civ., Sez. Lav., 12.6.2023, n. 16532).
In particolare, viene evidenziata la necessità della ricorrenza di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro e si precisa che i termini “particolare” e “straordinario” devono essere intesi come fuori dal comune e dall'ordinario ovvero relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio.
Più in dettaglio, nella sentenza n. 29819/2022, si afferma che “…se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto.
Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti, in rapporto alle ordinarie condizioni l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”(v. in senso conforme Cass. n°29618/2024; v. Cass. n°5208/2023; n°22778/2024; Cass.
n16851/2024).
La giurisprudenza della Suprema Corte, come appena rilevato, sembra orientarsi nel ritenere, non sufficiente il rischio insito nello svolgimento di normali compiti di servizio ma richiede la sussistenza di un quid pluris consistente in rischi e fatiche ulteriori rispetto al rischio già insito nell'espletamento delle ordinarie mansioni a cui è addetto il dipendente pubblico.
Orbene, a tale ultimo orientamento giurisprudenziale questa Corte ritiene di aderire, condividendo il predetto percorso argomentativo della Corte di Cassazione, nonché sulla base delle ulteriori considerazioni che seguono.
Dal quadro normativo che presidia l'accertamento dello status di vittima del dovere e di soggetto ad essa equiparato si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, tipizzando, nel comma 563, talune attività ritenute dalla legge particolarmente pericolose per le quali vige una presunzione assoluta di rischio eccezionale (ovvero il “quid pluris”) al quale è esposto il dipendente.
In altre parole, la valutazione del maggiore rischio, cui è esposto il dipendente pubblico, viene eseguita a monte dal legislatore: i soggetti impegnati nelle attività indicando specificamente dal comma 563 (contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, in contesti internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità), sono soggetti esposti, sulla base di una valutazione preliminarmente compiuta dal legislatore, ad un rischio più elevato di subire lesioni alla propria incolumità psico-fisica rispetto al rischio ordinariamente insito nell'espletamento delle mansioni loro assegnate. Per essi non è necessario altro tipo di accertamento in ordine alle concrete modalità di esercizio di quelle attività ed alla presenza o meno di particolari o ambientali condizioni di rischio. Diverso ragionamento, deve essere fatto con riferimento alle ipotesi disciplinate dal comma 564 cit. che riconosce come soggetti equiparati a quelli di cui al precedente comma 563.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici suindicati, il D.P.R. n. 243 del 2006 all'art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle “... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Al fine di delineare con precisione l'istituto in esame, la Corte ritiene di dover sottolineare la ricorrenza di due elementi necessari per il positivo scrutinio di applicabilità della norma di cui al comma 564 cit.. Il primo consiste nell'aver il dipendente pubblico subito l'infortunio o contratto la malattia nell'espletamento dei compiti di istituto, e questo è un requisito comune anche alle ipotesi disciplinate dal comma 563.
Il secondo elemento, distintivo rispetto all'istituto di cui al comma 563, è costituito dalla necessità di provare che la lesione all'integrità psico-fisica o il decesso siano stati causati da una condizione/situazione non preventivamente considerata e normata dalla legislazione in materia prevenzionale relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali: il soggetto si è trovato esposto ad un rischio eccezionale e detto rischio si è poi concretizzato nell'evento che ha determinato la lesione alla integrità psico-fisica. Ed invero, “rischio eccezionale” (al quale fanno riferimento anche le ultime sentenze della Suprema Corte sopra riportate) non può che essere un rischio non prevedibile e quindi un rischio che non è stato preso in considerazione dal legislatore nella normativa antinfortunistica e rispetto al quale quindi non sono state previste misure di prevenzione del rischio medesimo ivi comprese quelle non specificatamente normate e comunque ricavabili dall'art. 2087
c.c. ovvero quelle che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo la migliore scienza ed esperienza (“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
La Corte di Cassazione, sul punto, ha precisato che “può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'automatica estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” (Cass. n. 29819/2022; Cass. n. 15824/2023; Cass. n. 17589/24).
“L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris”.
(Cass. n. 29819/22).
Delineato come innanzi il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non possa essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 1 comma 564 L. 266/2005, in quanto le patologie denunciate sarebbero state contratte, seguendo la prospettazione di parte appellante, a causa della violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c..
Gli appellanti (nelle ben 184 pagine del ricorso introduttivo del giudizio, caratterizzate dal richiamo di documentazione relativa ad altri giudizi di analogo contenuto, ma riferentesi anche ad ambienti di lavoro e circostanze di fatto in alcuni casi del tutto differenti rispetto a quanto costituisce oggetto del presente giudizio) hanno dedotto la responsabilità dell'ente datore di lavoro per l'inosservanza dei principali doveri di protezione e prevenzione, sottolineando che era fatto noto, all'epoca dello svolgimento da parte del dell'attività presso l' di Taranto e presso il Maridepocar Pt_2 Pt_3 di La Spezia, nel corso della quale sarebbe entrato in contatto con le fibre di amianto, la pericolosità di detta sostanza e, quindi era doveroso l'utilizzo da parte dell'amministrazione datrice di lavoro di tutte le precauzioni per evitare l'insorgere della malattia.
Quindi, secondo la prospettazione di parte appellante, il rischio al quale è stato esposto il dante causa era prevedibile e, rispetto allo stesso, il datore di lavoro non aveva adottato tutte le misure prevenzionali necessarie ad evitare che tale rischio si verificasse.
Orbene, in conseguenza di quanto si è innanzi riferito rispetto al quadro normativo ed agli ultimi approdi della giurisprudenza di cassazione in subiecta materia, si osserva che qualora i rischi non eccezionali ma prevedibili, insiti nell'attività lavorativa predetta, siano stati causa di patologie contratte dal dipendente, quest'ultimo può azionare la tutela risarcitoria nei confronti del datore di lavoro qualora ritenga che siano state violate da quest'ultimo norme in materia prevenzionale specifiche o comunque ricavabili, nel caso concreto, ex art. 2087 c.c.. ma non può invocare la tutela indennitaria per cui è causa che non può che basarsi su una diversa ed opposta prospettazione rispetto a quella relativa all'azione risarcitoria ex art. 2087 c.c: nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2087 c.c. il rischio di verificazione dell'evento dannoso è previsto e/o prevedibile secondo la migliore scienza ed esperienza ed è quindi insito nell'espletamento dell'attività lavorativa, tanto è vero che, se si verifica l'evento dannoso e il datore non ha adottato tutte le misure di prevenzione del rischio medesimo, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni alla salute psicofisica conseguenti all'evento. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 564 cit. il lavoratore è stato esposto ad un rischio eccezionale
(non previsto e/o non prevedibile), riconducibile a determinate circostanze del servizio, rischio che ha travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di servizio.
Giova osservare, infine, che questa Corte, al fine di consentire a parte appellante il più ampio esercizio del diritto di difesa, con ordinanza del 12.6.2024, ha ammesso la prova per testi dedotta nel giudizio di primo grado, finalizzata nelle intenzioni dei fratelli a dimostrare in concreto le modalità Pt_2 di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del loro congiunto.
Senonchè, tutti i testi addotti dagli appellanti non sono stati in grado di aggiungere nulla al già scarno quadro probatorio, in quanto il teste ha affermato di non conoscere i fatti di Testimone_1 causa per conoscenza diretta ma soltanto “per aver esaminato la documentazione messa a disposizione dai congiunti di ”. Si trattava, cioè, di un consulente più che di Persona_1 testimone. Parimenti, il teste non è stato in grado di rispondere capitolo di prova Testimone_2 ammesso che atteneva all'attività di lavoro svolta dal nel periodo di lavoro fra il 1965 e il Pt_2
1976, in qualità di tipografo (capitolo XII del ricorso introduttivo), in quanto la sua attività lavorativa era iniziata nel 1985. La difesa degli appellanti ha poi rinunziato al teste , perché anch'egli Tes_2
“non pertinente rispetto ai capitoli di prova ammessi”. Dal che deriva che, in aggiunta a quanto già affermato innanzi in ordine alla carenza di quel “quid pluris” che, ad avviso della Corte, deve ricorrere per differenziare le ipotesi in cui sono riconoscibili i benefici indennitari per le vittime del dovere, rispetto a quelli ordinari della causa di servizio,
l'istruttoria si è mostrata carente anche sul piano della prova delle concrete modalità di prestazione dell'attività lavorativa del de cuius, né a tal fine può supplire la consulenza tecnica di ufficio, che si
è limitata ad accertare il tipo di malattia che ebbe a colpire il e la sua potenziale riferibilità Pt_2 all'attività lavorativa svolta.
Deve infine aggiungersi che, come documentato dall'Avvocatura dello Stato, alla medesima conclusione dell'infondatezza della domanda, è giunta anche la Corte di Appello di Bologna, che si
è occupata di esaminare un ricorso di contenuto analogo proposto, con il ministero dello stesso difensore, da altro figlio di , presso il Tribunale di Ferrara e, poi, in secondo Persona_1 grado presso la Corte di Bolgona.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese, tenuto conto della particolare complessità della vicenda e le frequenti oscillazioni giurisprudenziali in ordine all'interpretazione delle condizioni in presenza delle quali può essere accertato lo status di soggetto equiparato alla vittima del dovere, possono essere interamente compensate fra le parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 18.3.2022 da e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di , nei confronti di
[...] Persona_1 Controparte_1
e , in persona dei rispettivi Ministri in carica, avverso la sentenza del Controparte_2
14.1.2022 N. 83 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di giudizio
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 7.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi