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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 101/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 10 GIUGNO 2025
All'udienza del 10/06/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Marinunzia Tartaglia, in proprio. Nessuno è presente il Controparte_1
, già contumace. L'Avv. Tartaglia si riporta al ricorso e alla nota di deposito del
[...]
30.04.2025, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 8
DEL 10 GIUGNO 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 101/2024 R.G. promossa da: AVV. (C.F.: , nata a [...] il Email_1 CodiceFiscale_1 09.0 RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rasteve CP_2 CONTUMACE Avente ad oggetto: personale docente a tempo determinato – “carta docente” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 - retribuzione professionale docenti - principio di non discriminazione CONCLUSIONI La ricorrente conclude come da ricorso del 22.01.2024: “contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE
- accertato e dichiarato il diritto ad usufruire del compenso Retribuzione Professionale Docenti per l'anno scolastico 2018/19 nella misura € 174,50 lordi mensili (importo determinato per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018) di cui all'art.7 del CCNL 153/2001; condannare il alla corresponsione dell'importo pari ad € 2.089,20 o di quell'altra Controparte_1 di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19;2019/20 e 2021/22, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannare il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta” con Controparte_1 le modalità gli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito dell'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo alla formazione professionale, relativamente agli anni 2018/19; 2019/20 e 2021/22 Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 22.01.2024, parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Controparte_1
in forza di diversi contratti a tempo determinato, ha
[...] rsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 – cd.
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente - con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di €. CP_1 1.500,00, qual to alla formazione professionale, previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121,122 e 124 della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23.9.2015 e/o pagina 2 di 8 dell'art. 3 DPCM del 28.11.2016; 2) condannarsi il resistente a versare la retribuzione professionale docenti dell'a.s. 2018/2019, quantificata in complessivi €. 2.089,20. Essa ha dedotto: a) di non aver fruito dell'erogazione della somma di €. 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a Controparte_1 tem docenti in periodo di formazione e prova;
che la mancata erogazione dell'emolumento costituisce violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine;
b) di aver prestato servizio nell'a.s. 2018/2019 in forza di supplenze brevi e saltuarie e di non aver percepito per tali supplenze la Retribuzione professionale docenti, compenso accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15.03.2001 e richiamato nelle successive contrattazioni collettive, in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva europea 1999/70/CEE.
2. Nonostante la regolarità della notifica, il Controparte_1 non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Sulla retribuzione professionale docente 3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di servizio prestati nel corso dell'anno scolastico 2018/2019. 3.2 E' documentalmente provato che la ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato per supplenze brevi e saltuarie alle dipendenze del convenuto dal CP_1 05.11.2018 al 30.06.2019 (cfr. doc. 1). Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al 31.08) al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve. Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti, l'avvenuta esclusione dal beneficio economico appare del tutto ingiustificata, tanto da costituire violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
3.3 La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta materia. Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva 1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1 177/10 Rosado Santana); b) il principio di ne non può essere pagina 3 di 8 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del 16.07.2020). Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001, rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999. Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato. Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente. Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti, ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del lavoratore, in ossequio a quanto previsto Pt_1 lausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria. A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001 in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che: «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. 20015/2018; nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
3.4. La pretesa attorea è fondata nei limiti di seguito indicati. Parte attrice ha prodotto i cedolini paga delle mensilità di novembre, dicembre 2018 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019, dai quali non risulta il versamento della (cfr. doc.ti 5-12 e doc. depositato in data 30.04.2025). Pt_1 Difettando la pro sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del 16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai pagina 4 di 8 rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C- 302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).»), va riconosciuto il diritto della ricorrente al versamento della somma maturata a titolo di R.P.D. per i servizi prestati in forza dei contratti a termine nell'a.s. 2018/2019. Spetta la complessiva somma di €. 1.396,00 (€. 174,50 x 8 mensilità), oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.724/1994, dalle singole scadenze al saldo.
4. Sulla cd. “Carta docente” 4.1. L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “1. L'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.” L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_3 sentite le organizzazioni sindaca In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”. Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pagina 5 di 8 pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd.
“Carta Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961). Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 n vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_4 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contrat po determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla CP_1 clausola 6 dell'accordo quadro in tem azione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE). In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad pagina 6 di 8 un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. CP_1 29961). In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961). Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione). Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio. Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto pagina 7 di 8 delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
4.2. La ricorrente ha ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche (30.06) negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022. Annualità per le quali non ha fruito della “Carta docente”. Nella specie, difetta il requisito della permanenza nel sistema scolastico. Parte attrice non ha documentato l'attualità del servizio, né l'inserimento nelle GPS aggiornate. Essa ha dichiarato di non avere incarichi di docenza nel corrente anno scolastico (2024/2025) e di non aver rinnovato la domanda di inserimento nelle graduatorie del biennio 2024- 2026 (cfr. note depositate in data 30.04.2025). Per tali ragioni va rigettata la domanda di riconoscimento della carta docente.
5. Sulle spese L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018). La restante quota del 50% va posta a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.100,00 a €. 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di Retribuzione professionale docenti per i contratti a termine stipulati col
[...]
nell'a.s. 2018/2019 e, per l'effetto, condanna parte Controparte_1 nte la complessiva somma di €. 1.396,00, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.7 24/1994 dalle singole scadenze al saldo;
2) CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente del 50 mplessiva somma di €. 600,00
- già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge. Modena, 10 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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