Decreto cautelare 24 marzo 2022
Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/06/2023, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2023
N. 02110/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del decreto di sospensione N-OMISSIS- del 25 gennaio 2022 emesso nei confronti di -OMISSIS- dalla Questura di Palermo, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa a trattamento economico 'zero', ai sensi dell’art.4-ter, comma 3 - DL n.44/2021, convertito in legge 76/2021;
- dell’invito a produrre la Documentazione vaccinale n.-OMISSIS- del 19.01.2022 emesso dalla Questura di Palermo;
- della Circolare del Signor Capo Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-OMISSIS- del 10 dicembre 2021;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte costituzionale delle seguenti norme:
• DL n.44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
• DL n.127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;
• DL n.172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 495 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di svolgere la propria attività lavorativa presso la Questura di Palermo;
- che le attività all’interno dell’ufficio riguardavano attività svolte in armonia con le regole imposte dal legislatore sul distanziamento;
- di aver pertanto deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid19;
- che l’Amministrazione adottava gli atti in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza camerale del 20.04.2022, con ordinanza cautelare n-OMISSIS-l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza pubblica del 20 giugno 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l’art. 4 ter d.l. 44/2021 viola sia i principi costituzionali sia la Carta dei diritti fondamentali dell’UE; è violato il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il principio di ragionevolezza e di non discriminazione; 2) è irragionevole la privazione di tutta la retribuzione mentre in caso di sospensione dovuta alla commissione di gravi reati ed illeciti disciplinari è comunque riconosciuto l’assegno alimentare; 3) violazione del Regolamento UE n. 534/2014.
L’Amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la nuova disciplina di cui all’art. 8 comma 6 d.l. n. 24/2022; e, nel merito, eccepiva che la scelta legislativa di imporre l’obbligo vaccinale a determinate categorie di lavoratori è del tutto legittima e ragionevole, alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Consulta.
In memoria depositata in data 9.05.2023, l’Avvocatura dello Stato ribadiva l’infondatezza del ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale.
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso opposta dall’Avvocatura dello Stato, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
Sono infondate le censure con cui la parte ricorrente si duole del contrasto della norma in parola con i principi costituzionali. Infatti, la Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha stabilito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. In risposta alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ordinari di Brescia, di Catania e di Padova, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto agli operatori sanitari – ma il principio appare applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. La sentenza della Consulta ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
È infondata la censura con cui la parte ricorrente si duole dell’illegittimità costituzionale della disposizione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso. La Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha infatti giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio. La Corte, infatti, ha ritenuto non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l’assegno alimentare può essere erogato. In particolare, la Corte ha escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Sono infine infondate le censure con cui ci si duole del contrasto della norma in parola col diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. La Corte costituzionale (sent. n. 14/2023) ha osservato come i molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede; né va dimenticato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, sentenza 8 aprile 2021, cause riunite 47621/13 3867/14 73094/14 19298/15 19306/15 43883/15, in Foro it., 2021, IV, 353, ha ribadito come la vaccinazione obbligatoria non costituisca un’ingerenza nella vita privata in violazione dell’art. 8 CEDU ove sia: i) conforme a legge; ii) imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute; iii) necessaria per un “urgente bisogno sociale”; iv) proporzionata allo scopo perseguito; v) previsto un sistema sanzionatorio proporzionato. Anche la giurisprudenza (Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 2022, ord. n. 137; Tar Puglia, Bari, Sez. I, n. 461/2022) ha escluso che la normativa contestata violi il diritto europeo ed internazionale.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 495 dell’anno 2022;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Bartolo Salone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.