Art. 1.
Le prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidita', di pensioni ai superstiti e di indennita' una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.
Per provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , per le parti spettanti alle anzidette due Casse.
Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili posticipati di uguale misura.
Le prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidita', di pensioni ai superstiti e di indennita' una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.
Per provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , per le parti spettanti alle anzidette due Casse.
Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili posticipati di uguale misura.