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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 06/02/2025, con la concessione alle parti di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
3927/2017 R.G.
TRA
(P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso
Vittorio Emanuele, 126, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ) in persona del rappresentante legale pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza dell'Immacolata, 12, presso lo studio dell'avv. Roberto Castiglione, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art.615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare e al fine di delineare l'odierno thema decidendum, giova precisare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena dell'opposizione spiegata, con ricorso regolarmente depositato innanzi al Giudice dell'esecuzione, da avverso l'atto di pignoramento Parte_1 notificato in data 23/06/2016 ad istanza di per il pagamento di € 1.265.366,16 Controparte_1 in forza della sentenza n. 134/2016 emessa dalla Corte di Appello di Salerno in parziale riforma della sentenza resa dall'intestato Tribunale in accoglimento della domanda di rideterminazione del saldo attivo di conto corrente.
In particolare, l'Istituto di credito ha contestato il diritto della società intimante di procedere ad esecuzione forzata deducendo, in primo luogo, la carenza di legittimazione di quest'ultima ad agire avuto riguardo alla cessione del credito intervenuta nelle more del giudizio di formazione del titolo;
in secondo luogo, l'inidoneità dell'azionata sentenza a costituire valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art.474 c.p.c., stante la natura meramente dichiarativa della pronuncia.
Costituitasi nel presente giudizio, postulata la propria legittimazione attiva Controparte_1 in ragione dell'art. 111 c.p.c., (a mente del quale l'originaria parte del processo conserva il diritto ad agire in executivis sulla scorta del titolo formatosi in suo favore all'esito del giudizio), ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando come - quanto alla natura della pronuncia azionata con l'opposto precetto - la Corte Territoriale abbia riformato la statuizione di condanna resa in primo grado unicamente nel “quantum” del saldo attivo riconosciuto in favore della società attrice/odierna opposta.
Instaurato il contraddittorio tra le parti ed espletati gli incombenti di rito, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/2/25 ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. L'opposizione è fondata.
Sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, assorbente risulta l'accoglimento della censura sollevata da in ordine alla prospettata Parte_1 inesistenza di un titolo idoneo a legittimare ai sensi dell'art.474, secondo comma, c.p.c.
l'azione esecutiva;
accertamento, questo, che si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione (Cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012,
n. 3977, in tal senso anche Cass. civile sez. III, 30/07/2024, n.21264).
Come noto, infatti, per costante indirizzo pretorio “la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento” (cfr. ex multis Cass. n. 4007/2018; Cass. n. 7369/2009).
In altri termini, per potere atteggiarsi a titolo esecutivo, il provvedimento giudiziale deve contenere una condanna (quanto meno implicita) dell'obbligato ad una prestazione coercibile, nell'esecuzione della quale possa sostituirsi l'ordinamento attraverso i suoi stessi organi (ufficiali giudiziari ed altri ausiliari del giudice dell'esecuzione) (cfr. Cass., ord.
18752/2019).
Tale connotazione difetta nella pronuncia azionata nel caso che occupa.
Invero, nel riformare la statuizione di primo grado, la Corte territoriale ha proceduto ad una attività di mero accertamento esitata in un dispositivo dal tenore - a parere di chi scrive, inequivocabilmente - dichiarativo che si esplicita come segue: “dichiara che il credito Controparte_ vantato da nei confronti della alla data del 30/09/2002 è Parte_1 pari a…”.
Né a conclusioni dissimili induce la pure suggestiva tesi di parte opponente secondo la quale la natura espressamente condannatoria della pronuncia di primo grado - riformata in appello unicamente nel quantum - finirebbe per permeare di sé anche la sentenza azionata.
Al riguardo, non pare infatti fuor luogo evidenziare come il giudice del gravame - consapevole della vocazione impressa alla pronuncia dal Tribunale - abbia riqualificato l'azione promossa in primo grado, precisando che “la domanda, in tutte le sue articolazioni, doveva e deve essere intesa quale domanda di accertamento del credito stesso e non quale domanda di condanna” (cfr. sent. n.134/2016, pagg. 4 e 5).
Del resto, per condiviso orientamento giurisprudenziale, la domanda di rideterminazione del saldo a credito del correntista (tesa a contestare gli addebiti ritenuti illegittimi ed ottenere la rettifica delle risultanze del conto) ha natura di mero accertamento.
Conseguentemente, quand'anche contenga formalmente una condanna della Pt_1
(alla rettifica delle annotazioni in conto corrente), la pronuncia conserva carattere dichiarativo: come tale, essa non costituisce titolo esecutivo suscettibile di essere azionato dal correntista per ottenere il pagamento della somma accertata a credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza del diritto di di procedere per carenza di idoneo titolo Controparte_1 esecutivo, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'opposto atto di precetto.
La statuizione adottata assorbe il vaglio di merito sugli ulteriori motivi dedotti dalla parte.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi (tenuto conto dell'incertezza in parte generata dalla pronuncia di primo grado in ordine alla natura della statuizione) previsti dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso - avuto riguardo al decisum - nello scaglione da
€520.001,00 a €1.000.000,00, tenuto conto dell'espletamento della fase a cognizione sommaria e dell'attività difensiva complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in €518,00 per esborsi ed €14.598,00 per
[...] compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 22/05/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 06/02/2025, con la concessione alle parti di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n.
3927/2017 R.G.
TRA
(P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso
Vittorio Emanuele, 126, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ) in persona del rappresentante legale pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza dell'Immacolata, 12, presso lo studio dell'avv. Roberto Castiglione, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art.615, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare e al fine di delineare l'odierno thema decidendum, giova precisare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena dell'opposizione spiegata, con ricorso regolarmente depositato innanzi al Giudice dell'esecuzione, da avverso l'atto di pignoramento Parte_1 notificato in data 23/06/2016 ad istanza di per il pagamento di € 1.265.366,16 Controparte_1 in forza della sentenza n. 134/2016 emessa dalla Corte di Appello di Salerno in parziale riforma della sentenza resa dall'intestato Tribunale in accoglimento della domanda di rideterminazione del saldo attivo di conto corrente.
In particolare, l'Istituto di credito ha contestato il diritto della società intimante di procedere ad esecuzione forzata deducendo, in primo luogo, la carenza di legittimazione di quest'ultima ad agire avuto riguardo alla cessione del credito intervenuta nelle more del giudizio di formazione del titolo;
in secondo luogo, l'inidoneità dell'azionata sentenza a costituire valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art.474 c.p.c., stante la natura meramente dichiarativa della pronuncia.
Costituitasi nel presente giudizio, postulata la propria legittimazione attiva Controparte_1 in ragione dell'art. 111 c.p.c., (a mente del quale l'originaria parte del processo conserva il diritto ad agire in executivis sulla scorta del titolo formatosi in suo favore all'esito del giudizio), ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando come - quanto alla natura della pronuncia azionata con l'opposto precetto - la Corte Territoriale abbia riformato la statuizione di condanna resa in primo grado unicamente nel “quantum” del saldo attivo riconosciuto in favore della società attrice/odierna opposta.
Instaurato il contraddittorio tra le parti ed espletati gli incombenti di rito, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/2/25 ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. L'opposizione è fondata.
Sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, assorbente risulta l'accoglimento della censura sollevata da in ordine alla prospettata Parte_1 inesistenza di un titolo idoneo a legittimare ai sensi dell'art.474, secondo comma, c.p.c.
l'azione esecutiva;
accertamento, questo, che si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione (Cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012,
n. 3977, in tal senso anche Cass. civile sez. III, 30/07/2024, n.21264).
Come noto, infatti, per costante indirizzo pretorio “la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento” (cfr. ex multis Cass. n. 4007/2018; Cass. n. 7369/2009).
In altri termini, per potere atteggiarsi a titolo esecutivo, il provvedimento giudiziale deve contenere una condanna (quanto meno implicita) dell'obbligato ad una prestazione coercibile, nell'esecuzione della quale possa sostituirsi l'ordinamento attraverso i suoi stessi organi (ufficiali giudiziari ed altri ausiliari del giudice dell'esecuzione) (cfr. Cass., ord.
18752/2019).
Tale connotazione difetta nella pronuncia azionata nel caso che occupa.
Invero, nel riformare la statuizione di primo grado, la Corte territoriale ha proceduto ad una attività di mero accertamento esitata in un dispositivo dal tenore - a parere di chi scrive, inequivocabilmente - dichiarativo che si esplicita come segue: “dichiara che il credito Controparte_ vantato da nei confronti della alla data del 30/09/2002 è Parte_1 pari a…”.
Né a conclusioni dissimili induce la pure suggestiva tesi di parte opponente secondo la quale la natura espressamente condannatoria della pronuncia di primo grado - riformata in appello unicamente nel quantum - finirebbe per permeare di sé anche la sentenza azionata.
Al riguardo, non pare infatti fuor luogo evidenziare come il giudice del gravame - consapevole della vocazione impressa alla pronuncia dal Tribunale - abbia riqualificato l'azione promossa in primo grado, precisando che “la domanda, in tutte le sue articolazioni, doveva e deve essere intesa quale domanda di accertamento del credito stesso e non quale domanda di condanna” (cfr. sent. n.134/2016, pagg. 4 e 5).
Del resto, per condiviso orientamento giurisprudenziale, la domanda di rideterminazione del saldo a credito del correntista (tesa a contestare gli addebiti ritenuti illegittimi ed ottenere la rettifica delle risultanze del conto) ha natura di mero accertamento.
Conseguentemente, quand'anche contenga formalmente una condanna della Pt_1
(alla rettifica delle annotazioni in conto corrente), la pronuncia conserva carattere dichiarativo: come tale, essa non costituisce titolo esecutivo suscettibile di essere azionato dal correntista per ottenere il pagamento della somma accertata a credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza del diritto di di procedere per carenza di idoneo titolo Controparte_1 esecutivo, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'opposto atto di precetto.
La statuizione adottata assorbe il vaglio di merito sugli ulteriori motivi dedotti dalla parte.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi (tenuto conto dell'incertezza in parte generata dalla pronuncia di primo grado in ordine alla natura della statuizione) previsti dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso - avuto riguardo al decisum - nello scaglione da
€520.001,00 a €1.000.000,00, tenuto conto dell'espletamento della fase a cognizione sommaria e dell'attività difensiva complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in €518,00 per esborsi ed €14.598,00 per
[...] compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, 22/05/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco