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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4952 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Massagli Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dagli avv. ti Eugenio Bodini e Giovanni Gentile Controparte_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 19-9-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23-7-2021 , premesso che: il 13-9-1995 aveva contratto Parte_1 matrimonio in TO con;
dalla loro unione erano nate le figlie il 30-8- Controparte_1 Per_1
1996,e il 6-11-2002, in atto maggiorenni;
l'unione era naufragata ed era intervenuta R_ separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 11-4-2007; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo del padre di erogare assegno per concorso nel mantenimento delle figlie per € 400,pari ad € 200 per ciascuna;
nel frattempo la situazione economica era mutata perché la figlia era divenuta autonoma economicamente da circa un anno;
su tali premesse Per_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca delle previsioni in tema di mantenimento della figlia , e conferma delle previsioni di separazione in ordine al Per_1 mantenimento della figlia , con vittoria di spese di lite. R_ Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio,riconosceva l'intervenuta autosufficienza della figlia ma chiedeva porsi Per_1
a carico del assegno di € 400 oltre spese straordinarie al 50% per concorso al mantenimento Pt_1 della figlia della quale erano aumentate le esigenze dal tempo della separazione ,e che da R_ ultimo si era iscritta al corso di laurea in scienze infermieristiche presso l'università di Roma ivi traendo in locazione un alloggio;
chiedeva confermare l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore in quanto convivente con la figlia R_
Con provvedimento del 2-12-2021 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni di separazione ad eccezione del contributo al mantenimento per la primogenita che era revocato in ragione del raggiungimento Per_1 di autonomia economica.
All'esito dell'istruzione documentale e con prove orali, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti, risulta che i coniugi, sposatisi in TO il 13-9-1995, sono consensualmente separati in forza di decreto di omologa in data 11-4-2007. Non essendo stata eccepita dalla convenuta alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Va confermata la revoca già stabilita con il provvedimento presidenziale del 2-12-2021, e con decorrenza dalla domanda giudiziale del luglio 2021, dell'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia , avendo la stessa, come incontroverso tra le parti, raggiunto Per_1 autonomia economica svolgendo attività lavorativa di infermiera presso il Policlinico di Bari.
Permane invece l'obbligo di di farsi carico del mantenimento della figlia che Parte_1 R_
,come non controverso, è studentessa universitaria iscritta ,con permanenza in alloggio nella sede universitaria, presso la facoltà di scienze infermieristiche dell'Università di Roma ,e non autonoma economicamente.
L'ammontare dell'assegno di mantenimento attualmente in vigore, come stabilito nelle condizioni di separazione, deve tuttavia essere aggiornato in considerazione del lungo tempo decorso dalla pronuncia di separazione del ben presumibile incremento delle esigenze personali e sociali connesse al crescere dell'età alle esigenze di mantenimento ed alla prosecuzione del percorso di studi;
circostanze queste conformi all'id quod plerumque accidit e pertanto non abbisognevoli di specifica dimostrazione, che operano senza necessità di specifica prova ed indipendentemente da un corrispondente incremento delle capacità patrimoniali del genitore obbligato( ex multis, Cassazione civile, sez. I, 11/12/2023, n. 34382).
Deve quindi essere stabilito, valutando la condizione economica delle parti ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ. (la quale deve ritenersi non caratterizzata da rilevante squilibrio come si ricava dalla documentazione fiscale e dalle informative di polizia tributaria in persona della convenuta pervenute in corso di causa) , che a decorrere dal giorno uno del mese di novembre 2021, momento nel quale è stata formulata la domanda riconvenzionale di aumento, l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico del padre sia incrementato ad € 350 mensili, oltre rivalutazione istat con R_ la stessa decorrenza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in materia adottato da questo Tribunale il 4-7-2022. A tale ultimo proposito va precisato che l'aumento in questione e la stessa partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% trovano giustificazione nei maggiori oneri conseguenti all'iscrizione della figlia alla facoltà di scienze R_ infermieristiche presso l'Università La Sapienza di Roma. Il ha eccepito in contrario che la Pt_1 scelta di iscrizione della figlia presso università fuori sede, da lui non consentita, avrebbe R_ comportato spese non sostenibili in rapporto alle proprie condizioni di reddito e non sarebbe stata giustificata, essendo possibile frequentare il corso di laurea di Scienze Infermieristiche in TO, come già fatto dalla figlia che ha già conseguito il titolo accademico nella propria città. Per_1
Sebbene non vi sia prova della partecipazione dell'attore alla decisione di iscrivere presso R_
l'Università di Roma “La Sapienza” (la stessa in sede di interpello ha riferito che quella CP_1 scelta, da lei assecondata, era da attribuire alla stessa figlia e non al di lei padre) ciò non giustifica l'esonero del dalla contribuzione alle maggiori spese, soprattutto di carattere straordinario, Pt_1 che essa comporta.
Sul punto occorre ricordare che la previsione della contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice;
sono ritenute tali in particolare quelle connesse alla locazione di alloggio fuori sede ed al pagamento delle tasse universitarie (da ultimo: Cassazione civile, sez. I, 10/07/2023, n. 19532). Anche nel caso di mancata concertazione preventiva tra i genitori spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio commisurandone l'entità rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 50597/2021; Cass. n. 19607/2011; Cass. n. 16175/2015), e valutando l'esistenza di validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018;e da ultimo Cass. ordinanza
15229-2023, in materia di spese per iscrizione universitaria fuori sede riguardanti il figlio maggiorenne non autonomo). Nella specie le spese derivanti dall'iscrizione universitaria rispondono senz'altro all'interesse della figlia ponendola in condizioni di ottenere un titolo professionale R_ e rendersi economicamente autonoma;
non vi sono elementi per ritenere che il reddito delle parti sia senz'altro inadeguato, pur con qualche tollerabile sacrificio, rispetto all'iscrizione fuori sede, considerando che la stessa è avvenuta presso ateneo pubblico - e pertanto con costi per iscrizione e tasse inferiori rispetto ad università private – con possibilità di fruire di facilitazioni in relazione al reddito familiare. A ciò va aggiunto che il non ha dimostrato di dover sopportare esborsi per Pt_1 le proprie necessità personali di misura non compatibile con la partecipazione alle spese in questione
(ad esempio egli non ha documentato che neppure nel periodo precedente l'iscrizione in questione, sopportasse costi per locazione di un alloggio). In ragione di tanto, la scelta della figlia di R_ iscriversi in Roma, anziché presso la facoltà JO ,non appare censurabile in quanto il dovere di mantenimento della prole sia pure nei limiti di proporzionalità rispetto alle possibilità economiche
,impone ai genitori di rispettarne le aspirazioni(art.147 c.civ.) .
Va infine confermata l'assegnazione a della casa familiare di via Temenide 105 in Controparte_1
TO ,avendo le testi escusse confermato il rientro nel fine settimana(circostanze sub.d,h del capitolato di prova della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) della figlia dalla R_ sede universitaria presso quella abitazione;
è noto che in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che il figlio non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, atteso che, la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile(Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, n. 14241).
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 23-7-2021 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale Parte_1 Controparte_1 di quest'ultima, così provvede:
-pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO il 13-9-1995 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TO dell'anno 1995 (atto n. 224, p. 2^ serie
A);
-ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
-conferma la revoca ,con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia già posto a carico di nelle condizioni di Persona_3 Parte_1 separazione;
-aumenta con decorrenza dal giorno uno del mese di novembre 2021 l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico del padre ad € 350 mensili, oltre rivalutazione istat con la R_ stessa decorrenza, ed oltre all'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia spese da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo R_
Tribunale il 4-7-2022;
-conferma l'assegnazione della casa familiare di via Temenide 105 in TO a;
Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
TO ,11-2-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4952 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Massagli Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dagli avv. ti Eugenio Bodini e Giovanni Gentile Controparte_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 19-9-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23-7-2021 , premesso che: il 13-9-1995 aveva contratto Parte_1 matrimonio in TO con;
dalla loro unione erano nate le figlie il 30-8- Controparte_1 Per_1
1996,e il 6-11-2002, in atto maggiorenni;
l'unione era naufragata ed era intervenuta R_ separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 11-4-2007; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo del padre di erogare assegno per concorso nel mantenimento delle figlie per € 400,pari ad € 200 per ciascuna;
nel frattempo la situazione economica era mutata perché la figlia era divenuta autonoma economicamente da circa un anno;
su tali premesse Per_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca delle previsioni in tema di mantenimento della figlia , e conferma delle previsioni di separazione in ordine al Per_1 mantenimento della figlia , con vittoria di spese di lite. R_ Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio,riconosceva l'intervenuta autosufficienza della figlia ma chiedeva porsi Per_1
a carico del assegno di € 400 oltre spese straordinarie al 50% per concorso al mantenimento Pt_1 della figlia della quale erano aumentate le esigenze dal tempo della separazione ,e che da R_ ultimo si era iscritta al corso di laurea in scienze infermieristiche presso l'università di Roma ivi traendo in locazione un alloggio;
chiedeva confermare l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore in quanto convivente con la figlia R_
Con provvedimento del 2-12-2021 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni di separazione ad eccezione del contributo al mantenimento per la primogenita che era revocato in ragione del raggiungimento Per_1 di autonomia economica.
All'esito dell'istruzione documentale e con prove orali, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione in atti, risulta che i coniugi, sposatisi in TO il 13-9-1995, sono consensualmente separati in forza di decreto di omologa in data 11-4-2007. Non essendo stata eccepita dalla convenuta alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Va confermata la revoca già stabilita con il provvedimento presidenziale del 2-12-2021, e con decorrenza dalla domanda giudiziale del luglio 2021, dell'obbligo di di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia , avendo la stessa, come incontroverso tra le parti, raggiunto Per_1 autonomia economica svolgendo attività lavorativa di infermiera presso il Policlinico di Bari.
Permane invece l'obbligo di di farsi carico del mantenimento della figlia che Parte_1 R_
,come non controverso, è studentessa universitaria iscritta ,con permanenza in alloggio nella sede universitaria, presso la facoltà di scienze infermieristiche dell'Università di Roma ,e non autonoma economicamente.
L'ammontare dell'assegno di mantenimento attualmente in vigore, come stabilito nelle condizioni di separazione, deve tuttavia essere aggiornato in considerazione del lungo tempo decorso dalla pronuncia di separazione del ben presumibile incremento delle esigenze personali e sociali connesse al crescere dell'età alle esigenze di mantenimento ed alla prosecuzione del percorso di studi;
circostanze queste conformi all'id quod plerumque accidit e pertanto non abbisognevoli di specifica dimostrazione, che operano senza necessità di specifica prova ed indipendentemente da un corrispondente incremento delle capacità patrimoniali del genitore obbligato( ex multis, Cassazione civile, sez. I, 11/12/2023, n. 34382).
Deve quindi essere stabilito, valutando la condizione economica delle parti ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ. (la quale deve ritenersi non caratterizzata da rilevante squilibrio come si ricava dalla documentazione fiscale e dalle informative di polizia tributaria in persona della convenuta pervenute in corso di causa) , che a decorrere dal giorno uno del mese di novembre 2021, momento nel quale è stata formulata la domanda riconvenzionale di aumento, l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico del padre sia incrementato ad € 350 mensili, oltre rivalutazione istat con R_ la stessa decorrenza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in materia adottato da questo Tribunale il 4-7-2022. A tale ultimo proposito va precisato che l'aumento in questione e la stessa partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% trovano giustificazione nei maggiori oneri conseguenti all'iscrizione della figlia alla facoltà di scienze R_ infermieristiche presso l'Università La Sapienza di Roma. Il ha eccepito in contrario che la Pt_1 scelta di iscrizione della figlia presso università fuori sede, da lui non consentita, avrebbe R_ comportato spese non sostenibili in rapporto alle proprie condizioni di reddito e non sarebbe stata giustificata, essendo possibile frequentare il corso di laurea di Scienze Infermieristiche in TO, come già fatto dalla figlia che ha già conseguito il titolo accademico nella propria città. Per_1
Sebbene non vi sia prova della partecipazione dell'attore alla decisione di iscrivere presso R_
l'Università di Roma “La Sapienza” (la stessa in sede di interpello ha riferito che quella CP_1 scelta, da lei assecondata, era da attribuire alla stessa figlia e non al di lei padre) ciò non giustifica l'esonero del dalla contribuzione alle maggiori spese, soprattutto di carattere straordinario, Pt_1 che essa comporta.
Sul punto occorre ricordare che la previsione della contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice;
sono ritenute tali in particolare quelle connesse alla locazione di alloggio fuori sede ed al pagamento delle tasse universitarie (da ultimo: Cassazione civile, sez. I, 10/07/2023, n. 19532). Anche nel caso di mancata concertazione preventiva tra i genitori spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio commisurandone l'entità rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 50597/2021; Cass. n. 19607/2011; Cass. n. 16175/2015), e valutando l'esistenza di validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018;e da ultimo Cass. ordinanza
15229-2023, in materia di spese per iscrizione universitaria fuori sede riguardanti il figlio maggiorenne non autonomo). Nella specie le spese derivanti dall'iscrizione universitaria rispondono senz'altro all'interesse della figlia ponendola in condizioni di ottenere un titolo professionale R_ e rendersi economicamente autonoma;
non vi sono elementi per ritenere che il reddito delle parti sia senz'altro inadeguato, pur con qualche tollerabile sacrificio, rispetto all'iscrizione fuori sede, considerando che la stessa è avvenuta presso ateneo pubblico - e pertanto con costi per iscrizione e tasse inferiori rispetto ad università private – con possibilità di fruire di facilitazioni in relazione al reddito familiare. A ciò va aggiunto che il non ha dimostrato di dover sopportare esborsi per Pt_1 le proprie necessità personali di misura non compatibile con la partecipazione alle spese in questione
(ad esempio egli non ha documentato che neppure nel periodo precedente l'iscrizione in questione, sopportasse costi per locazione di un alloggio). In ragione di tanto, la scelta della figlia di R_ iscriversi in Roma, anziché presso la facoltà JO ,non appare censurabile in quanto il dovere di mantenimento della prole sia pure nei limiti di proporzionalità rispetto alle possibilità economiche
,impone ai genitori di rispettarne le aspirazioni(art.147 c.civ.) .
Va infine confermata l'assegnazione a della casa familiare di via Temenide 105 in Controparte_1
TO ,avendo le testi escusse confermato il rientro nel fine settimana(circostanze sub.d,h del capitolato di prova della seconda memoria istruttoria di parte convenuta) della figlia dalla R_ sede universitaria presso quella abitazione;
è noto che in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che il figlio non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, atteso che, la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile(Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, n. 14241).
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 23-7-2021 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale Parte_1 Controparte_1 di quest'ultima, così provvede:
-pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO il 13-9-1995 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TO dell'anno 1995 (atto n. 224, p. 2^ serie
A);
-ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
-conferma la revoca ,con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia già posto a carico di nelle condizioni di Persona_3 Parte_1 separazione;
-aumenta con decorrenza dal giorno uno del mese di novembre 2021 l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico del padre ad € 350 mensili, oltre rivalutazione istat con la R_ stessa decorrenza, ed oltre all'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia spese da individuarsi sulla scorta del protocollo adottato da questo R_
Tribunale il 4-7-2022;
-conferma l'assegnazione della casa familiare di via Temenide 105 in TO a;
Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
TO ,11-2-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)