Ordinanza cautelare 6 giugno 2018
Sentenza 4 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/11/2022, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01743/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto -OMISSIS- del 18.12.2017, notificato in data 9.1.2018, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha disposto il D.A.SPO. facendo divieto al ricorrente di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio in cui partecipano le rappresentative nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, LegaPro e Nazionale Dilettanti, campionati minori, Coppe Nazionali e Internazionali e Nazionale Italiana, per la durata di anni due;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato l’epigrafato decreto -OMISSIS-/2017 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha disposto il D.A.SPO. facendo divieto al ricorrente di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio in cui partecipano le rappresentative nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, LegaPro e Nazionale Dilettanti, campionati minori, Coppe Nazionali e Internazionali e Nazionale Italiana, per la durata di anni due.
1.1. A sostegno del ricorso il ricorrente formula articolate censure deducendo la contraddittorietà del provvedimento impugnato, la indeterminatezza nel contenuto dispositivo e la violazione dei fondamentali canoni di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.
1.2. Il 30.03.2018 e 3.4.2018 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce.
Con ordinanza cautelare n. 271/2018, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 5 giugno 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.. Osserva il Tribunale che, in disparte la questione del permanere, o meno, dell’interesse al ricorso, avendo - ora - il provvedimento impugnato esaurito i suoi effetti (e non avendo parte ricorrente espresso specifica dichiarazione di interesse ai fini risarcitori; cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.8/2022), il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e ss.mm. “ Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui….. all’articolo 5 della Legge 22 maggio 1975 n. 152 ………….. ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. … ”.
Il c.d. D.A.SPO. costituisce una misura di prevenzione che presuppone solo la pericolosità sociale; per la sua adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità del soggetto. Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto (Consiglio di Stato Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2916).
Come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico, deve valere la logica del "più probabile che non", non richiedendosi, anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia), la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del D.A.SPO., ma appunto una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Consiglio di Stato Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866).
2.2. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, come condivisibilmente già rilevato dal Tribunale con la citata ordinanza cautelare n. 271/2018 “ risulta “per tabulas” che il ricorrente è stato formalmente denunciato (in data 12/11/2017) dal Comando Carabinieri di Scorrano alla competente A.G. per il reato previsto e punito dall’art. 6-bis della Legge 13/12/1989 n° 401 e ss.mm. (“Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive”); ciò rappresenta il presupposto necessario e sufficiente per legittimare – sul piano amministrativo (indipendentemente dall’evoluzione e dagli esiti del contestuale procedimento penale, nel quale assume rilevanza la questione della valenza probatoria dell’identificazione dell’autore del reato effettuata dai Carabinieri di Scorrano) - l’applicazione nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 6 primo comma della Legge 13/12/1989 n° 401, dell’impugnato provvedimento inibitore delle manifestazioni sportive (c.d. D.A.SPO. )”.
Orbene, tale circostanza costituisce (alla stregua della costante giurisprudenza di questa Sezione) indubbiamente motivo, di per sé sufficiente, a giustificare la misura preventiva adottata e, pertanto, non sussistono né il denunciato difetto di motivazione, né la lamentata violazione del principio di proporzionalità, alla luce della gravità dei fatti reato, indici di indubbia pericolosità del predetto per la sicurezza pubblica.
2.3. Non sussiste, neppure, la denunciata indeterminatezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, risultando - invece - agevolmente determinabile, essendo specificamente indicate sia le competizioni sportive, sia le vie alle quali è inibito l'accesso (da due ore prima dell'inizio a due ore dopo la conclusione di ogni incontro di calcio disputato dalla a “Taurisano 1939”).
2.4. Del pari infondata è la dedotta violazione del principio di proporzionalità - gradualità della sanzione, avuto riguardo alla durata (non particolarmente elevata) della misura applicata (anni due).
2.5. Anche la doglianza concernente l’asserita irragionevolezza del periodo di durata del divieto non è convincente, tenuto conto, da un lato, dell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in subiecta materia e, dall’altro, della gravità del comportamento ascritto al destinatario della misura, comunque applicata dalla Questura mantenendosi circa a metà della forbice edittale stabilita dalla legge.
2.6. Per quanto riguarda, invece, l’asserita incompatibilità dell’obbligo di presentazione del ricorrente all’Autorità di Polizia con l’attività lavorativa, trattasi di censura inerente prescrizioni dell’impugnato D.A.SPO. che esulano dalla giurisdizione dell’adito G.A., rientrando nella cognizione del Giudice penale.
3. In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
3.1. Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (in considerazione della peculiarità della controversia) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO