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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1924
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1924/2024 promosso con ricorso depositato da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Riolino, elettivamente domiciliata come in atti
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avvocati Laura Ferrara e Maria Enrica De Salvo, elettivamente domiciliato come in atti
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente dei tre figli presso la residenza materna;
salvi migliori accordi tra i genitori, si prevede che allo stato attuale, il padre veda i figli a settimane alternate, o il sabato o la domenica, dalle ore 12.00 alle ore 19.00; invece, una volta reperito un appartamento in affitto, il padre potrà tenere con sé i figli a week-end alternati dal sabato mattina dalle ore 10.00, alla domenica sera alle ore 19.00, ed un pomeriggio a settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00; i figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze natalizie per 7 giorni comprensivi del 24 o del 25 dicembre ad anni alterni e per metà delle vacanze pasquali, comprensive del giorno di Pasqua ad anni alterni ed a rotazione, e che trascorreranno altresì 15 giorni durante le vacanze estive con il padre, periodo da concordarsi con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
padre provvederà a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 180,00 euro complessivi (60,00 euro per ogni figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale, e potrà farne richiesta anche senza il consenso del padre dei minori;
il padre parteciperà nella misura del 30% alle spese straordinarie per i figli, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate tra le parti.”
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4-12-2024 ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1
convivente al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni CP_1
attinenti all'affidamento dei figli nati dalla loro unione, oltre alla determinazione delle condizioni del loro mantenimento.
La ricorrente ha allegato che dalla relazione intercorsa con il sono nati i figli CP_1
il 22/01/2014, il 25/11/2015 e il 05/01/2018, conviventi con la Per_1 Per_2 Per_3
madre, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione dei medesimi presso di sé, la previsione del diritto di visita in favore del padre, con onere di mantenimento a carico dello stesso pari ed euro 300,00 mensili (100 euro per ciascuno figlio) e al pagamento del 50% delle spese straordinarie, allegando di essere disoccupata e di avere saltuariamente prestato attività di babysitter e colf.
Il si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di affidamento condiviso dei CP_1
figli e dichiarandosi disponibile a proseguire nel versamento, a titolo di contributo al mantenimento della prole, della somma di euro 150,00. Lo stesso ha allegato di percepire dalla propria attività lavorativa l'importo mensile di euro 1.600,00/1.700,00.
Con decreto del 6.12.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dando gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disponendo la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con proprio decreto il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 12.3.2025, nella quale il giudice, sentite le parti ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc, che le parti hanno accettato.
Giusta la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, senza ulteriori termini.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
pag. 3/4 Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
Si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite si dichiarano integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1924/2024 promosso con ricorso depositato da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Riolino, elettivamente domiciliata come in atti
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avvocati Laura Ferrara e Maria Enrica De Salvo, elettivamente domiciliato come in atti
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente dei tre figli presso la residenza materna;
salvi migliori accordi tra i genitori, si prevede che allo stato attuale, il padre veda i figli a settimane alternate, o il sabato o la domenica, dalle ore 12.00 alle ore 19.00; invece, una volta reperito un appartamento in affitto, il padre potrà tenere con sé i figli a week-end alternati dal sabato mattina dalle ore 10.00, alla domenica sera alle ore 19.00, ed un pomeriggio a settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00; i figli trascorreranno con ciascun genitore le vacanze natalizie per 7 giorni comprensivi del 24 o del 25 dicembre ad anni alterni e per metà delle vacanze pasquali, comprensive del giorno di Pasqua ad anni alterni ed a rotazione, e che trascorreranno altresì 15 giorni durante le vacanze estive con il padre, periodo da concordarsi con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno;
padre provvederà a versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 180,00 euro complessivi (60,00 euro per ogni figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale, e potrà farne richiesta anche senza il consenso del padre dei minori;
il padre parteciperà nella misura del 30% alle spese straordinarie per i figli, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate tra le parti.”
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4-12-2024 ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1
convivente al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni CP_1
attinenti all'affidamento dei figli nati dalla loro unione, oltre alla determinazione delle condizioni del loro mantenimento.
La ricorrente ha allegato che dalla relazione intercorsa con il sono nati i figli CP_1
il 22/01/2014, il 25/11/2015 e il 05/01/2018, conviventi con la Per_1 Per_2 Per_3
madre, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione dei medesimi presso di sé, la previsione del diritto di visita in favore del padre, con onere di mantenimento a carico dello stesso pari ed euro 300,00 mensili (100 euro per ciascuno figlio) e al pagamento del 50% delle spese straordinarie, allegando di essere disoccupata e di avere saltuariamente prestato attività di babysitter e colf.
Il si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di affidamento condiviso dei CP_1
figli e dichiarandosi disponibile a proseguire nel versamento, a titolo di contributo al mantenimento della prole, della somma di euro 150,00. Lo stesso ha allegato di percepire dalla propria attività lavorativa l'importo mensile di euro 1.600,00/1.700,00.
Con decreto del 6.12.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dando gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disponendo la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con proprio decreto il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 12.3.2025, nella quale il giudice, sentite le parti ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc, che le parti hanno accettato.
Giusta la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, senza ulteriori termini.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
pag. 3/4 Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
Si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite si dichiarano integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 4/4