Art. 42.
L'ammontare dei mutui che l'ANAS e' autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi e' ripartito in tre esercizi come segue:
1979 lire novecento miliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.
La presente legge non abroga il disposto di cui all' articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 .
L'ammontare dei mutui che l'ANAS e' autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi e' ripartito in tre esercizi come segue:
1979 lire novecento miliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.
La presente legge non abroga il disposto di cui all' articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 .