Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 iscritto al n. 129/2025, promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 6.6.2025 da
Parte_1
(già Parte_2 Controparte_1
[...]
Parte_3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Dongiovanni RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
RESISTENTE oggetto: violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per l'eccessiva durata del fallimento della società “ , Parte_4 dichiarato con sentenza del Tribunale di Udine dd. 2.7.2015; verifica e ammissione del credito allo stato passivo in data 27.11.2015; decreto di chiusura depositato in data 28.11.2024
* * * Deve ritenersi rispettato il termine di proponibilità di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, essendo il procedimento presupposto stato definito con decreto depositato in data 28.11.2024, divenuto definitivo al decorso dei termini di legge, ed essendo il presente ricorso stato proposto in data 6.6.2025;
* * * I ricorrenti risultano ammessi allo stato passivo come segue:
(n. cron: 6) euro 8.027,73; Parte_1
(n. cron: 20) euro 1.375,26; Controparte_1
(n. cron: 55) euro 698,00; Parte_3
(n. cron: 15) euro 2.192,82; Parte_3
* * * Il ritardo rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, va determinato - per quanto è dato affermare in base alle allegazioni e ai documenti in atti ed avuto riguardo al termine ragionevole di anni sei stabilito dall'art. 2, comma 2-bis l. cit. per la definizione delle procedure concorsuali in anni tre, tenuto conto del periodo intercorso tra le date di verifica e ammissione dei crediti allo stato passivo e la data di chiusura del fallimento;
* * * L'indennizzo per il danno non patrimoniale va liquidato, sulla base dei criteri enunciati dall'art.
2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, tenuto conto della particolare natura del procedimento presupposto - la cui durata è, in genere, difficilmente governabile, a causa del contenzioso endoprocedimentale che normalmente si viene a generare e delle frequenti difficoltà di esaurire prontamente la liquidazione dell'attivo, per ragioni
2-bis, comma 3, l 24 marzo 2001 n. 89);
* * * Quanto al regolamento delle spese della presente fase procedimentale, destinata a culminare in una ingiunzione di pagamento, deve provvedersi, sulla base dei principi affermati da Sez. 2, sentenza n. 16512 del 31/07/2020, ovvero “sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori" allegata al d.m. n. 55 del 2014”, con applicazione dello scaglione di valore corrispondente alla somma delle domande proposte, senza la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. cit., non essendovi tra i ricorrenti identità di posizione processuale.
P.Q.M.
Il Consigliere delegato INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_2 dilazione, a titolo di equa riparazione, in favore di:
Parte_1
(già Parte_2 Controparte_1
Parte_3 la complessiva somma di euro 1.200,00 ciascuno e in favore di:
Parte_3 la complessiva somma di euro 698,00 quanto a tutti i ricorrenti oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso e del presente decreto all'effettivo soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
Ingiunge altresì al resistente di pagare le spese della presente fase CP_2 procedimentale, liquidate a titolo di compensi professionali in euro 640,00 oltre ad euro 60,41 per anticipazioni ed oltre spese generali nella misura massima, IVA e CPA di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Andrea Dongiovanni, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Trieste, lì 11 giugno 2025 Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi.