Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
ENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato l'11/03/2025 da
1) Sig.ra Parte_1
Nata ad Imperia l'11 Marzo 1965
cittadina italiana, Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...], XX Settembre n. 23
con l'Avv. Antonella Attubato
e
2) Sig. Parte_2
Nato a Como il 22 Maggio 1965
Cittadino italiano, Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
Residente in Como, Via Paolo Valera n. 15
con l'Avv. Antonella Attubato
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ed in regime di separazione dei beni in Como in data 12 Luglio 1992, trascritto nel Registro atti di matrimonio nr. 180, parte II, serie A dell'anno 1992
Figli della coppia sono:
- nata il [...]. Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/03/2025 hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b), della Legge
898/1970 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
in Como (CO) il 12 Luglio 1992, tra il signor e la signora trascritto Parte_2 Parte_1
nel registro degli atti dello Stato Civile del predetto Comune nell'anno 1992, Atto n. 180, Parte II,
Serie A, e per l'effetto dare disposizione all'Ufficiale di Stato Civile competente di trascrivere
l'emananda sentenza e di procedere a tutte le incombenze di legge;
2) nulla a provvedere in merito al regime di affidamento ed al mantenimento delle figlie della
coppia e in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti nonché alla Per_1 Per_2
assegnazione della casa coniugale, di cui il Sig. è usufruttuario;
Parte_2
3) disporre che il Sig. versi in favore della Sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1
divorzile nella misura di € 650,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese e per dodici mensilità annuali con rivalutazione annuale ISTAT;
4) dichiarare che i coniugi hanno definito ogni questione attinente il pregresso rapporto
matrimoniale e che pertanto non hanno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia
ragione o titolo.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalla risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c. cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in data 12 Luglio 1992 in Como, in regime di separazione Parte_1 Parte_2 dei beni, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como (anno 1992, atto nr. 180, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, l'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao