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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1207/2024
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 16.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16.4.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1207/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. GIACOBBE CLAUDIA
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dall'avv. DE GIORGIO MARCO
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 25/11/2024 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'Ordinanza della Polizia Locale del n. 47 del 03.06.2024 Controparte_1 notificata il 02.07.2024, con la quale il
[...]
irrogava al ricorrente la Controparte_2 sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.000,00 per i fatti accertati con verbale di violazione del Comando Carabinieri NAS di Padova n.
4/38-0/2022 del 18.02.2022 oltre spese di notifica pari ad €17,67, per un totale di € 4.017,67 (doc. 1 attore).
Nel verbale di accertamento a base dell'ordinanza ingiunzione opposta i Carabinieri del NAS hanno accertato che “all'interno della cella frigo [veniva] rinvenuta “salsiccia 100% suino italiano”; tracciata con
DAT 3072 del 14.02.2022 ON [..] presenta strato superficiale di muffa non conforme e inidonea alla vendita. L'azione da parte del titolare riferita
“nei limiti critici” alla pag. 21 di 38 del Manuale di autocontrollo non viene rispettata. Nel momento della contestazione, la parte procede alla distruzione della carne.”
L'opponente contesta l'eccessività della sanzione irrogata, deducendo la tenuità della violazione contestata e la completa eliminazione delle conseguenze della violazione da parte del trasgressore, lamentando che la sanzione in concreto inflitta sia pari alla metà dell'intervallo edittale, compreso tra un minimo di €1.000,00 e un massimo di
€6.000,00, senza che di ciò sia data congrua motivazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 l.69/1981. Nella specie,
l'opponente deduce che si è trattato di un'unica violazione, riferibile a un unico prodotto, a cui è seguita l'immediata distruzione della merce avariata, chiedendo conseguentemente la rideterminazione della sanzione del minimo.
2 3. Si è costituito il comune opposto, il quale ha contestato le avverse difese, rilevando, in particolare, che il fulcro delle contestazioni mosse dal NAS attengono non tanto alle salsicce, quanto al mancato rispetto delle procedure stabilite dall'art. 6 del d.lgs. 193/2007, di modo che le difese spiegate risulterebbero inconferenti;
quanto al precedente accertamento negativo svolto presso l'attività del ricorrente, evidenzia che questo è avvenuto ad opera di altro ente (l e per finalità Pt_2 diverse, e che il verbale non era neppure a disposizione del comune.
Osserva, infine, che la riduzione della sanzione al minimo produrrebbe l'effetto di favorire chi si è sottratto al pagamento in forma ridotta, conducendo a un pagamento finale pari alla metà di quando sarebbe stato corrisposto con pagamento immediato, e ciò malgrado le irregolarità riscontrate siano pacifiche.
4. Va in via preliminare ritenuta la competenza di questo Giudice, ai sensi dell'art. 6, co. 4, lettera d) del d.lgs 150/2011.
5. In via del tutto preliminare va osservato che i fatti di causa non sono contestati, attenendo la controversia esclusivamente al quantum della sanzione irrogata: conseguentemente, si è resa superflua ogni ulteriore istruttoria rispetto a quella strettamente documentale.
5.1. In diritto, è opportuno osservare che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, cui si aderisce, “poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24127 del
29/11/2010).
3 Ne consegue che dovrà procedersi ad esaminare le specificità del caso concreto, in relazione a quanto accertato e alle norme di legge contestate.
6. Nel verbale di ispezione (doc 3 convenuto) è contestata la violazione dell'art. 6, co. 8 d.lgs. 193/2007, norma che così dispone: “La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000”.
I commi sopra richiamati così dispongono:
“
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n.
852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;
6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n.
852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
Dall'esame del verbale, risulta che la contestazione mossa attiene in via principale all'aggiornamento del manuale di autocontrollo:
4 […]
[…]
Dal verbale di contestazione, in punto di contestazioni, con conseguente invito al pagamento in misura agevolata, emerge quanto segue:
5 L'ordinanza ingiunzione richiama poi per relationem detto verbale e irroga la sanzione del medio edittale, senza motivare in maniera particolare.
6.1. Tutto ciò premesso in linea fattuale, ritiene questo giudicante che l'ordinanza opposta vada parzialmente rideterminata in complessivi
€2.500,00. Dalla lettura degli atti emerge che, in concreto, il verbale di contestazione -pur nei limiti che derivano da una motivazione standardizzata - si focalizzi non sull'aspetto del mancato aggiornamento del sistema di autocontrollo, ma sulla sua violazione e, dunque, sulla mancata eliminazione della merce avariata (la casella relativa alla omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo, infatti, non è barrata, né sono state effettuate, sul punto, aggiunte a penna. La contestazione inoltre, come anticipato, non è stata variata in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione, che si è limitatala a recepire per relationem il contenuto del verbale di contestazione.
6 Ne deriva che la questione del mancato aggiornamento del sistema di autocontrollo non è stato oggetto di specifica contestazione, motivo per cui non può essere preso in considerazione ai fini del decidere.
6.2. Venendo alla concreta violazione, la stessa appare oggettivamente di modesta entità, risultando che un unico alimento è stato rinvenuto in condizioni deteriorate, mentre per il resto non sono state constatate irregolarità igienico sanitarie. Conseguentemente, in considerazione del perimetro della contestazione effettuato dal e dalla CP_1 oggettiva (lieve) gravità dell'illecito, appare congrua l'applicazione della sanzione nella misura inferiore al medio edittale, eventualità, peraltro, a cui il nucleo operante aveva dato preventivo nulla osta:
(nota del NAS del 30.8.2022)
Tenuto conto di tali elementi, da bilanciarsi col contegno complessivamente passivo dell'opponente, il quale sino all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non si è attivato in alcun modo per risolvere una situazione in cui la propria posizione di non conformità era pacifica, giustifica la ridetermianizone della sanzione in complessivi €2.500,00.
7. La mera rivalutazione del quantum della sanzione, rispetto alla quale la condotta illecita è assolutamente pacifica, così come il comportamento tenuto dal ricorrente sanzionato, che ha tenuto una condotta passiva allorquando avrebbe potuto garantirsi un esito equivalente optando tempestivamente per la definizione agevolata – a maggior ragione ove si consideri che, in fatto, nulla è stato contestato
– sono circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione, e per l'effetto ridetermina la sanzione irrogata con l'ordinanza opposta in €2.500,00 oltre spese.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 16.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
8
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 16.4.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16.4.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1207/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. GIACOBBE CLAUDIA
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dall'avv. DE GIORGIO MARCO
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 25/11/2024 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'Ordinanza della Polizia Locale del n. 47 del 03.06.2024 Controparte_1 notificata il 02.07.2024, con la quale il
[...]
irrogava al ricorrente la Controparte_2 sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.000,00 per i fatti accertati con verbale di violazione del Comando Carabinieri NAS di Padova n.
4/38-0/2022 del 18.02.2022 oltre spese di notifica pari ad €17,67, per un totale di € 4.017,67 (doc. 1 attore).
Nel verbale di accertamento a base dell'ordinanza ingiunzione opposta i Carabinieri del NAS hanno accertato che “all'interno della cella frigo [veniva] rinvenuta “salsiccia 100% suino italiano”; tracciata con
DAT 3072 del 14.02.2022 ON [..] presenta strato superficiale di muffa non conforme e inidonea alla vendita. L'azione da parte del titolare riferita
“nei limiti critici” alla pag. 21 di 38 del Manuale di autocontrollo non viene rispettata. Nel momento della contestazione, la parte procede alla distruzione della carne.”
L'opponente contesta l'eccessività della sanzione irrogata, deducendo la tenuità della violazione contestata e la completa eliminazione delle conseguenze della violazione da parte del trasgressore, lamentando che la sanzione in concreto inflitta sia pari alla metà dell'intervallo edittale, compreso tra un minimo di €1.000,00 e un massimo di
€6.000,00, senza che di ciò sia data congrua motivazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 l.69/1981. Nella specie,
l'opponente deduce che si è trattato di un'unica violazione, riferibile a un unico prodotto, a cui è seguita l'immediata distruzione della merce avariata, chiedendo conseguentemente la rideterminazione della sanzione del minimo.
2 3. Si è costituito il comune opposto, il quale ha contestato le avverse difese, rilevando, in particolare, che il fulcro delle contestazioni mosse dal NAS attengono non tanto alle salsicce, quanto al mancato rispetto delle procedure stabilite dall'art. 6 del d.lgs. 193/2007, di modo che le difese spiegate risulterebbero inconferenti;
quanto al precedente accertamento negativo svolto presso l'attività del ricorrente, evidenzia che questo è avvenuto ad opera di altro ente (l e per finalità Pt_2 diverse, e che il verbale non era neppure a disposizione del comune.
Osserva, infine, che la riduzione della sanzione al minimo produrrebbe l'effetto di favorire chi si è sottratto al pagamento in forma ridotta, conducendo a un pagamento finale pari alla metà di quando sarebbe stato corrisposto con pagamento immediato, e ciò malgrado le irregolarità riscontrate siano pacifiche.
4. Va in via preliminare ritenuta la competenza di questo Giudice, ai sensi dell'art. 6, co. 4, lettera d) del d.lgs 150/2011.
5. In via del tutto preliminare va osservato che i fatti di causa non sono contestati, attenendo la controversia esclusivamente al quantum della sanzione irrogata: conseguentemente, si è resa superflua ogni ulteriore istruttoria rispetto a quella strettamente documentale.
5.1. In diritto, è opportuno osservare che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, cui si aderisce, “poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24127 del
29/11/2010).
3 Ne consegue che dovrà procedersi ad esaminare le specificità del caso concreto, in relazione a quanto accertato e alle norme di legge contestate.
6. Nel verbale di ispezione (doc 3 convenuto) è contestata la violazione dell'art. 6, co. 8 d.lgs. 193/2007, norma che così dispone: “La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000”.
I commi sopra richiamati così dispongono:
“
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n.
852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;
6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n.
852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”.
Dall'esame del verbale, risulta che la contestazione mossa attiene in via principale all'aggiornamento del manuale di autocontrollo:
4 […]
[…]
Dal verbale di contestazione, in punto di contestazioni, con conseguente invito al pagamento in misura agevolata, emerge quanto segue:
5 L'ordinanza ingiunzione richiama poi per relationem detto verbale e irroga la sanzione del medio edittale, senza motivare in maniera particolare.
6.1. Tutto ciò premesso in linea fattuale, ritiene questo giudicante che l'ordinanza opposta vada parzialmente rideterminata in complessivi
€2.500,00. Dalla lettura degli atti emerge che, in concreto, il verbale di contestazione -pur nei limiti che derivano da una motivazione standardizzata - si focalizzi non sull'aspetto del mancato aggiornamento del sistema di autocontrollo, ma sulla sua violazione e, dunque, sulla mancata eliminazione della merce avariata (la casella relativa alla omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo, infatti, non è barrata, né sono state effettuate, sul punto, aggiunte a penna. La contestazione inoltre, come anticipato, non è stata variata in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione, che si è limitatala a recepire per relationem il contenuto del verbale di contestazione.
6 Ne deriva che la questione del mancato aggiornamento del sistema di autocontrollo non è stato oggetto di specifica contestazione, motivo per cui non può essere preso in considerazione ai fini del decidere.
6.2. Venendo alla concreta violazione, la stessa appare oggettivamente di modesta entità, risultando che un unico alimento è stato rinvenuto in condizioni deteriorate, mentre per il resto non sono state constatate irregolarità igienico sanitarie. Conseguentemente, in considerazione del perimetro della contestazione effettuato dal e dalla CP_1 oggettiva (lieve) gravità dell'illecito, appare congrua l'applicazione della sanzione nella misura inferiore al medio edittale, eventualità, peraltro, a cui il nucleo operante aveva dato preventivo nulla osta:
(nota del NAS del 30.8.2022)
Tenuto conto di tali elementi, da bilanciarsi col contegno complessivamente passivo dell'opponente, il quale sino all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non si è attivato in alcun modo per risolvere una situazione in cui la propria posizione di non conformità era pacifica, giustifica la ridetermianizone della sanzione in complessivi €2.500,00.
7. La mera rivalutazione del quantum della sanzione, rispetto alla quale la condotta illecita è assolutamente pacifica, così come il comportamento tenuto dal ricorrente sanzionato, che ha tenuto una condotta passiva allorquando avrebbe potuto garantirsi un esito equivalente optando tempestivamente per la definizione agevolata – a maggior ragione ove si consideri che, in fatto, nulla è stato contestato
– sono circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie in parte l'opposizione, e per l'effetto ridetermina la sanzione irrogata con l'ordinanza opposta in €2.500,00 oltre spese.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 16.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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