TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7421 del
R.G. 2021, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Parte_1
Boccia, come da procura in atti,
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Vincenzo Colucci e Francesco Bonetti, come da procura in atti,
CONVENUTO
1 NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale,
INTERVENUTO EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2021, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Martina Franca (TA) in data 25.3.2006 con che dalla loro Controparte_1 unione erano nate le figlie e , Per_1 Persona_2 rispettivamente il 28.3.2006 ed 16.7.2013 e che con decreto del 13.11.2020 era stata omologata la separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
dedotto il proprio stato di disoccupazione, chiedeva, previa conferma degli ulteriori provvedimenti della separazione, porsi a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle la somma di euro 300,00 a titolo di assegno di divorzio nonché la somma di euro 400,00 per il mantenimento delle figlie.
Costituitosi in giudizio, il convenuto non si opponeva alla domanda di divorzio, contestando invece le ulteriori richieste di carattere economico formulate dalla controparte.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 301/2024 il Tribunale di Taranto pronunziava il divorzio, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le domande accessorie.
All'udienza del 27.11.2024 la causa veniva quindi riservata per la decisione del Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, occorre in primo luogo affrontare la questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla
Pt_1
Ritiene a tal proposito opportuno il collegio rammentare il più recente orientamento del Supremo Collegio che nella sentenza n. 16705/2020 ha ribadito i propri (ormai consolidati) principi in tema di assegno di divorzio, osservando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali
3 costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Ciò premesso, va evidenziato che, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, escluso ormai ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla ricorrente, non avendo quest'ultima provato la “inadeguatezza” dei mezzi economici a sua disposizione.
Occorre a tal proposito considerare che, in sede di separazione consensuale, la ha rinunziato Pt_1 espressamente ad ogni richiesta economica nei confronti del marito, ritenendo quindi di essere economicamente indipendente, e che dalla cessazione della convivenza coniugale, risalente all'anno 2020, risultano decorsi ulteriori quattro anni, lasso temporale utile per consentirle di rafforzare la propria autonomia;
in tale periodo, l'attrice, pur essendo priva di assegno di mantenimento, ha dimostrato nei fatti di essere in grado di provvedere a sé stessa dando prova di potersi sostenere autonomamente.
Ritiene nella sostanza il Tribunale che non vi sia prova agli atti che la situazione economica della possa Pt_1 ritenersi non adeguata.
La ricorrente non ha inoltre fornito nel corso del giudizio alcuna prova in ordine alle particolari “aspettative professionali” cui abbia dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
né appaiono forniti riscontri con riferimento ad eventuali rinunzie a possibili evoluzioni migliorative attribuibili al suo ruolo assunto in famiglia.
4 Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla ricorrente.
Passando quindi all'esame delle problematiche relative al regime di affidamento e di collocazione della figlia minore il Collegio, attenendosi al costante Persona_2 insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene, in accoglimento delle richieste delle parti, di dover regolare l'affidamento della minore in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Confermato il regime di affidamento, è altresì opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza della figlia con la madre, non sussistendo motivi per modificare un assetto di vita e di relazioni che, in assenza di contestazioni delle parti, appare corrispondere agli interessi della minore.
Allo stesso modo, appare opportuno confermare l'assegnazione della casa coniugale alla e la Pt_1 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevista in sede di separazione consensuale, atteso che la disciplina ivi prevista garantisce una corretta dinamica dei rapporti tra padre e figlia.
Per quanto riguarda gli aspetti economici del divorzio, occorre osservare che la ha insistito per la conferma Pt_1 dei provvedimenti della separazione consensuale, chiedendo
5 determinarsi invece in euro 400,00 mensili il contributo posto a carico del convenuto per il mantenimento delle figlie.
Rileva il Tribunale, in ragione delle attuali ed inevitabilmente accresciute esigenze di vita e di relazione delle figlie, che tale somma possa ritenersi pienamente congrua ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche degli ex coniugi.
Così come già previsto in sede di separazione, il , CP_1 dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse delle figlie, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
In considerazione della materia del contendere, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente con riferimento al riconoscimento in suo favore dell'assegno di divorzio;
2) conferma i provvedimenti della separazione omologata con decreto del Tribunale del 13.11.2020, ponendo, a sua parziale modifica, a carico del l'obbligo CP_1
6 di corrispondere alla la somma mensile di euro Pt_1
400,00 per il mantenimento delle figlie, in ragione di euro 200,00 per ciascuna di esse;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 30.05.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
7