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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Collegio della Sezione civile, così composto: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 670/2024 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 24.6.2025, vertente
tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Rende, alla via IV Trav. Kennedy, n. 26, Scala E, presso lo studio dell'avv. Pasqualino Gallo (cod. fisc. , pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricor- Email_1
so introduttivo;
ricorrente
e
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
1 resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: esercizio della responsabilità genitoriale – procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio – artt. 337 bis ss c.c.
FATTO
Con ricorso depositato il 9.5.2024 esponeva: di aver in- Parte_1
trattenuto una relazione con nel corso della quale avevano Controparte_1
avuto il figlio , in data 2.6.2015, riconosciuto da entrambi i genitori;
che Per_1 avevano convissuto in Crotone alla via della Maggiorana, n. 17; che lo CP_1
aveva abbandonato la famiglia e non corrispondeva alcuna somma per il man- tenimento del figlio, né si occupava di lui, né dava la disponibilità per sottoscri- vere i documenti per la scuola e le altre esigenze del figlio;
che ella era casalinga e lo svolgeva lavori saltuari. Chiedeva, pertanto, di disporre CP_1
l'affidamento condiviso del figlio minore con la previsione delle Persona_2
visite paterne, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la previsione dei tempi di permanenza del figlio mi- nore presso i nonni.
non si costituiva. Controparte_1
Il P.M. interveniva con “visto” del 23.5.2024.
All'udienza del 1.10.2024, alla presenza della ricorrente e del suo difen- sore, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo del minore.
Alla successiva udienza del 12.11.2024 erano sentiti due informatori.
All'esito il difensore della ricorrente precisava le conclusioni e il g.d. riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La causa era successivamente rimessa sul ruolo per il deposito della pro- va della notifica al convenuto non costituito e trattenuta, infine, in decisione
2 all'udienza del 24.6.2025.
DIRITTO
Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di CP_2
il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto introdut-
[...] tivo.
Nel merito, deve rilevarsi quanto segue.
La ricorrente, dopo la conclusione della relazione sentimentale con il re- sistente, ed avendo avuto da lui un figlio, nato nel 2015, chiede la regolamenta- zione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Deve rilevarsi al riguardo che l'art. 337 ter c.c. si pone quale norma fon- damentale in materia, in quanto prescrive il diritto per il figlio a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significa- tivi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nella fattispecie in esame, a differenza di quanto richiesto nel ricorso in- troduttivo, la ricorrente, sentita personalmente, ha chiesto l'affidamento esclu- sivo del minore . Per_1
Deve rilevarsi che la domanda è fondata e può essere accolta.
Risulta dall'istruttoria compiuta che il padre ha completamente abban- donato il figlio da quando aveva pochi mesi di vita (teste e teste Tes_1
e del bambino si occupano soltanto la madre e la nonna materna, Tes_2
non versa alcunchè per il suo mantenimento.
Risulta inoltre che lo sia assente anche quando la madre ha bi- CP_1 sogno dei suoi consensi per le attività scolastiche e ricreative.
Dev'essere pertanto disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore al- la madre Parte_1
Quanto alle visite paterne, tenuto conto della totale assenza del padre nella vita del figlio, deve essere disposto che il padre potrà sentire telefonica- mente e in videochiamata il figlio anche tutti i pomeriggi nella fascia oraria 18-
19 e che egli potrà recarsi, previo avviso alla madre, a trovare il figlio almeno
3 una o due volte alla settimana.
La casa familiare dev'essere assegnata alla madre af- Parte_1 finché la abiti con il figlio minore . Per_1
Quanto alla misura del contributo paterno per il mantenimento del mi- nore, tenuto conto dell'assenza di redditi della madre e della circostanza che nulla è dato sapere in merito ai redditi paterni, considerato che la ricorrente ha dichiarato che lo svolge lavori saltuari ma non ha esibito alcuna do- CP_1
cumentazione al riguardo, appare opportuno quantificare in € 200,00 mensili l'importo del contributo paterno per il mantenimento, tenuto conto dei modesti redditi della ricorrente Trattasi di importo che dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo, e che dovrà esse- re aggiornato secondo gli indici ISTAT.
I genitori, inoltre, condivideranno al 50% le spese straordinarie contratte nell'interesse del minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cro- tone.
Quanto alla richiesta di previsione di visite con i nonni, non appare op- portuno prevederle in modalità fissa, invitando la mamma del minore a farlo frequentare i nonni con assiduità.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della sostanziale insussistenza di una soccombenza, si stima la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando nel procedimento recante R.G. n. 670/2024, così provvede:
1. Affida il minore alla madre in modo Persona_2 Parte_1
esclusivo e lo colloca prevalentemente presso la madre;
2. Assegna la casa familiare alla madre affinché la abiti con il figlio minore
; Per_1
4 3. Dispone che il padre potrà sentire telefonicamente e in videochiamata il figlio anche tutti i pomeriggi nella fascia oraria 18-19 e che egli potrà re- carsi, previo avviso alla madre, a trovare il figlio almeno una o due volte alla settimana;
4. contribuirà al mantenimento del figlio versando men- Controparte_1
silmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
i genitori condivi- deranno inoltre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, nella misura del 50%, come da Protocollo in uso presso il Tribuna- le di Crotone;
5. Non luogo a provvedere sulla domanda di frequentazione del minore con i nonni;
6. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribu- nale, il giorno 2.10.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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