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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6772/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Lanzano, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Afragola, alla via A. De Gasperi, n. 72
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Castiello, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Casoria, alla via Garigliano, n. 12
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.8.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con la resistente in data 17.4.2000, dal quale non nascevano figlie, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 23.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (28.6.2022), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza depositata il 18.10.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno entrambe espressamente rinunciato alle loro domande e hanno richiesto la pronuncia soltanto sullo status.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Afragola, in data 17.4.2000, tra i coniugi
(nata in [...] il [...]) e (nato in [...] il CP_1 Parte_1
2.8.1955) - atto n. 16, parte I, serie A, anno 2000;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6772/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Lanzano, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Afragola, alla via A. De Gasperi, n. 72
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Castiello, presso il cui studio elett.mente CP_1
domicilia in Casoria, alla via Garigliano, n. 12
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.8.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con la resistente in data 17.4.2000, dal quale non nascevano figlie, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 23.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (28.6.2022), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza depositata il 18.10.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno entrambe espressamente rinunciato alle loro domande e hanno richiesto la pronuncia soltanto sullo status.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Afragola, in data 17.4.2000, tra i coniugi
(nata in [...] il [...]) e (nato in [...] il CP_1 Parte_1
2.8.1955) - atto n. 16, parte I, serie A, anno 2000;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro