TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 136, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO PAPA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
Socio Unico, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in IA alla S.S. 114 Primosole Km 107,730 – Zona Industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in
VIA PIETRO MASCAGNI n. 110, CATANIA, presso lo studio dell'avv.
FABRIZIO CALVO (c.f. ), che la rappr. e dif. per C.F._3 procura in atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
<< In via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità,
l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento per cui è causa;
- per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, quale risarcimento del danno subito dal ricorrente, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (in ogni caso non inferiore a 5 mensilità), nonché il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da ottobre 2022 a febbraio 2023;
- per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento della retribuzione che la stessa avrebbe dovuto pagare durante il periodo illegittimamente non retribuito nel periodo di sospensione.
In subordine:
- accertare e dichiarare il licenziamento de quo illegittimo e/o nullo in quanto infondato ed ingiustificato e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la resistente, ai sensi dell'art. 3, co.1, D. Lgs. n. 23/2015, al pagamento di una indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei mensilità.
In estremo subordine:
- accertare e dichiarare il licenziamento de quo illegittimo e/o nullo in quanto infondato ed ingiustificato e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la resistente, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2015, al pagamento di una indennità di importo pari a una mensilità
2 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due mensilità.
- Con vittoria si spese, compensi ed onorari >>.
ha esposto: Parte_1
• di essere stato assunto in data 03/06/2020 alle dipendenze della società resistente, quale appartenente a categoria protetta di cui alla Legge 68/99, così come da verbale di invalidità dell'I.N.P.S. del 05/10/2015 attestante lo stato invalidante ai fini del collocamento mirato;
e di avere lavorato con la qualifica di Addetto alle Vendita, livello di inquadramento 4°, prevista dal C.C.N.L. Commercio, sino alla data del licenziamento, comunicato con lettera racc. AR del
31/01/2023;
• che il medico aziendale competente, dott. Persona_1 nell'ambito del giudizio di idoneità lavorativa, datato 11/07/2022, emetteva giudizio di idoneità con prescrizioni
(garantire adeguato turnover nelle attività giornaliere previste dalla mansione a 6 mesi) e limitazioni (controindicata la MMC superiore a 12 Kg se non opportunamente coadiuvato);
• che avverso tale giudizio ricorreva ai Parte_1 sensi dell'art. 41 c. 9 del D. Lgs. 81/2008 lamentando il contrasto delle prescrizioni e limitazioni ivi previste rispetto al proprio quadro patologico;
• che in data 12/10/2022, a seguito di visita collegiale, la Commissione esaminatrice dichiarava Parte_1
“non idoneo alla mansione di addetto alle vendite” a causa della patologia vertebrale;
• che ricevuto il giudizio di non idoneità, Controparte_1 sospendeva oralmente il dal lavoro;
Pt_1
• che il ricorrente diffidava la società a adibirlo, nel rispetto dell'obbligo di repechage gravante sul datore di lavoro, ad altre mansioni rientranti nel 4° livello, confacenti al quadro patologico o ad altre analoghe anche di livello inferiore, previa fissazione di visita medica di idoneità per cambio mansione ai sensi di legge;
• che il 09/11/2022 lo Spresal comunicava che “il Giudizio di idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice nei
3 confronti del sig. è inerente alla Parte_1 mansione specifica ai sensi del D. Lgs. 81/08” e ricordava che l'art. 42 del D. Lgs. 81/08 prevede che “il datore di lavoro attui le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”;
• che la società incaricava il dott. di sottoporre Persona_2 il dipendente a visita di idoneità alle stesse mansioni già valutate dallo Spresal omettendo di chiedere l'idoneità a mansioni specifiche;
detta visita, effettuata il 18/11/2022, si concludeva con un giudizio di inidoneità alla mansione: “non Parte idoneo alla mansione di addetto vendite, come da verbale di Siracusa del 12/10/2022”;
• che con comunicazione pec del 18/11/2022 il ricorrente lamentava che “la predetta visita medica risulta Pt_1 illegittima, oltre che inutile ed illogica, in quanto la Vostra società non ha chiesto al medico competente la idoneità del sig. a mansioni specifiche, così come richiesto dallo Pt_1 stesso e per come previsto nell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, ma alle stesse mansioni già valutate dallo Spresal”; chiedeva, dunque, la fissazione di visita medica di idoneità per cambio mansione;
• che con comunicazione inoltrata via pec, tramite l'avv. Fabrizio Calvo, in data 14/12/2022 l' Controparte_1 riferiva di aver “doverosamente richiesto al Collegio Medico Parte presso l di IA che vengano accertate le condizioni di salute del Suo assistito al fine di poterlo utilizzare per la mansione di “Addetto alle Vendite”, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 68/99, non sussistendo altre mansioni attribuibili allo stesso sig. ”; Pt_1
• che ricevuta la convocazione da parte dell il CP_2 ricorrente comunicava alla stessa, tramite pec del 20/12/2022 che “la suddetta convocazione appare non solo non conforme alla normativa vigente in quanto proveniente da distretto sanitario non territorialmente competente in quanto il dipendente è residente e svolge le proprie mansioni a
4 Siracusa, ma addirittura generica ed immotivata, in quanto non viene specificato quali siano le motivazioni ed il richiedente della visita medico-collegiale”;
• che con lettera racc. AR del 31/01/2023 (all.28), la resistente comunicava al ricorrente il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione;
nella predetta comunicazione, la resistente concludeva: “atteso, perciò, che, per quanto detto, risulta impossibile utilizzare la Sua prestazione lavorativa, con la presente – visti gli artt. 1256 e 1463 c.c., l'art. 42 del
D. Lgs. n. 81/08, nonché l'art. 3 della L. n. 604/66 – Le viene comunicato il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione con effetto immeditato”;
• che il ricorrente, con comunicazione del 13/02/2023, inviava in data 22/3/2023 via pec l'impugnazione del licenziamento intimato in quanto assolutamente illegittimo, oltre che discriminatorio, immotivato, ingiustificato e discriminatorio;
con la medesima impugnazione si diffidava, inoltre, la società al pagamento delle retribuzioni del periodo ottobre 2022 – febbraio 2023 e del TFR.
ha lamentato che il licenziamento adottato dalla Parte_1 società resistente era immotivato ed ingiustificato, essendo stato intimato in difetto di giustificazione per motivo consistente nella sopravvenuta inidoneità alla mansione e, in ogni caso, illegittimo in quanto intimato in assenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo addotto per violazione dell'obbligo di repechage. Il ricorrente ha, infatti, affermato: Pt_1
• che non si trovava in uno stato di inabilità fisica totale tale da non consentirgli lo svolgimento di alcun tipo di lavoro, essendo state sconsigliate “la stazione eretta e le attività che comportano l'esecuzione frequente di movimenti di flesso- estensione”; rimaneva, quindi, la possibilità per il lavoratore di svolgere altre mansioni compatibili con il proprio stato di salute;
• che, nonostante ciò, l' si era limitata a Controparte_1 comunicare che “non esistono mansioni, diverse da quelle di Addetto alle Vendite, riconducibili al 4° livello o a livello inferiore, astrattamente attribuibili alla S.V.”; evidentemente
5 non tenendo conto delle diverse mansioni contenute nel 4° livello del CCNL di riferimento;
• che, nonostante le richieste del di essere sottoposto a Pt_1 visita di idoneità per cambio mansioni, l' Controparte_1 non aderiva mai aderito a tale richiesta, limitandosi a
[...] sottoporre il dipendente a visita di idoneità alla mansione di addetto alle vendite, sulla quale si era comunque già pronunciato lo Spresal;
• che, inoltre, ferma restando l'inutilità di una visita che accertasse le condizioni di salute del in relazione alla Pt_1 mansione per la quale si era già pronunciato lo Spresal, si riscontrava l'incompetenza territoriale dell' in CP_2 quanto il , residente e svolgente le proprie mansione Pt_1
a Siracusa, aveva il diritto di essere giudicato dell
[...]
, così come era avvenuto precedentemente. CP_3
Il ricorrente ha, infine, lamentato la << ILLEGITTIMITÀ Pt_1
DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE –
MANCATA RETRIBUZIONE DA OTTOBRE 2022 A FEBBRAIO 2023
… La sospensione del ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione ad opera della resistente è assolutamente illegittima, poiché dovuta ad errori, adempimenti tardivi e inadempimenti della società, ed è stata causa di privazione dei mezzi di sostentamento del lavoratore. L Controparte_1
infatti, già dal 24/10/2022, avrebbe dovuto provvedere a fissare la
[...] visita medica per verificare l'idoneità del sig. allo svolgimento di Pt_1 una nuova mansione diversa da quella di Addetto Vendite, per quale si era già pronunciato lo Spresal con un giudizio di inidoneità. La società, tuttavia, non ha adempiuto tempestivamente all'obbligo di sottoporre il lavoratore alla visita medica di idoneità per cambio mansioni ai sensi di legge presso il medico competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 >>. Si è costituita in giudizio a Socio Unico, Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto, sostenendo che il licenziamento per cui è causa, intimato dalla società resistente al ricorrente per sopravvenuta, definitiva inidoneità fisica alla mansione, è pienamente legittimo;
in particolare, ha eccepito:
• che con nota del 25.11.2022 la società resistente aveva Parte doverosamente richiesto al Collegio Medico presso la di
IA di accertare le condizioni di salute del ricorrente al
6 fine di poterlo utilizzare per la mansione di “Addetto Vendite”, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. n. 68/1999;
• che con nota del 22.12.2022, il Collegio Medico presso l'
[...]
comunicava a che “in data CP_2 Controparte_1 odierna era stato convocato un vostro dipendente, il sig.
per essere sottoposto a visita medica Parte_1 collegiale. Lo stesso non si è presentato all'incontro, non ha mandato nessuna documentazione che giustificasse la sua assenza, pertanto non verrà più riconvocato”;
• che alla società resistente, perciò, non rimaneva che risolvere il rapporto di lavoro intrattenuto con il , adottando il Pt_1 licenziamento con lettera in data 31.1.23, del seguente, preciso tenore: << Oggetto: Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione Premesso che, con nota in data
12.10.22, la competente U.O.C. del Servizio Prevenzione
Sicurezza Ambienti Lavoro di Siracusa ha CP_4 comunicato che il locale collegio medico, in sede di visita ex art. 41, comma 9, del D. Lgs. n. 81/08, in pari data ha riconosciuto la S.V. “Non Idoneo alla mansione di Addetto Vendite”. Premesso, altresì, che anche il medico competente aziendale, in data 18.1.22, ha espresso giudizio di inidoneità della S.V. alla mansione sopracitata. Premesso, inoltre, che
LA ha disertato – senza alcuna giustificazione – la convocazione in data 22.12.22 innanzi al Collegio Medico Parte presso l di IA, per lo svolgimento del(l'ulteriore) controllo della Sua idoneità fisica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 300/70. Considerato, altresì, che nel contesto dell'organizzazione aziendale non esistono mansioni, diverse da quelle di Addetto Vendite - al disimpegno delle quali la
S.V., giusta gli accertamenti sopra richiamati, è risultata fisicamente inidonea -, riconducibili al 4° livello o a livello inferiore, astrattamente attribuibili alla S.V., ed osservato che, peraltro, neppure sono realizzabili ragionevoli accomodamenti destinati a sistemare il luogo di lavoro in funzione del Suo stato di salute fisica. Atteso, perciò, che, per quanto detto, risulta impossibile utilizzare la Sua prestazione lavorativa, con la presente – visti gli artt. 1256 e 1463 c.c.,
l'art. 42 del D. Lgs. n. 81/08, nonché l'art. 3 della L. n. 604/66
7 - Le viene comunicato il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, con effetto immediato >>.
La società resistente ha evidenziato che , come Parte_1 dal medesimo esposto nell'atto introduttivo, nonché documentato, era affetto da sindrome adrenogenitale da deficit enzima 21, idrosilassi con perdita di Sali in terapia sostitutiva cortisonica, difetto interatriale trattato chirurgicamente, sindrome ansioso depressiva, discectomia La-L5 sx, algie lombari; che dalla visita specialistica fisiatrica allegata sub doc. 14 del ricorso dal , emergeva che questi era, altresì, affetto da Pt_1 lombosciatalgia sx con ipostenia arto inferiore sinistro in esiti di discectomia microchirurgica L4-L5 sx; che a causa di tale quadro patologico il ricorrente era stato giudicato inidoneo alla mansione di addetto alle vendite dall'U.O.C. del Servizio Prevenzione Sicurezza Parte Ambienti Lavoro dell' di Siracusa nonché dal medico competente;
che nel referto della visita specialistica fisiatrica – più sopra richiamata – era stato osservato, in particolare, che “A causa della patologia vertebrale, si sconsiglia la stazione eretta e le attività che comportano l'esecuzione frequente di movimenti di flesso-estensione del rachide lombo-sacrale. È altresì necessario il divieto di movimentazione di carichi”. nella propria memoria di costituzione (p. 12) Controparte_1 ha lamentato che il ricorrente << opina che la propria prestazione lavorativa, nonostante le patologie suddescritte, avrebbe potuto, e potrebbe, essere recuperata, presso uno dei suoi numerosi punti vendita, con l'assegnazione a mansioni di cassiere o di addetto allo scartonamento, ovvero ancora di addetto alla movimentazione con ausilio di mezzi elettrici o ad altre analoghe, anche di livello inferiore. Questa pretesa è, tuttavia, non realizzabile >>, ritenendo (p. 14-15) << Esclusi la possibilità e/o l'obbligo di recuperare la prestazione lavorativa del ricorrente impiegandolo in una delle posizioni ascrivibili a livello superiore al IV, ed esclusi, altresì, la possibilità e/o l'obbligo di assegnare al Pt_1 mansioni di gastronomo o macellaio, relativamente alle quali manca del necessario bagaglio professionale nonché delle relative competenze, e che, comunque, sono incompatibili con il suo stato di salute, la società resistente ha correttamente reputato di non poter assegnare al ricorrente compiti di incasso e relativa registrazione (addetto alla cassa), di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di scartonamento, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica - anche con l'ausilio di mezzi elettrici - delle merci, di pulizia. Tutti
8 tali compiti, anche considerati separatamente e/o in maniera frazionata, implicano, infatti, la stazione eretta e/o la frequente esecuzione di movimenti di flesso-estensione del rachide lombo-sacrale, nonché la movimentazione di carichi. Si tratta, dunque, di attività che sono tutte incompatibili con il quadro patologico da cui il ricorrente è affetto >>; ha, anche, affermato (pp. 16-17) che << Non si comprende minimamente, peraltro, sulla scorta di quale fonte del vigente ordinamento giuridico il deduca l'incompetenza territoriale del Collegio Pt_1 Parte Medico presso l di IA e la (esclusiva) competenza, invece, di Parte quello istituito presso l di Siracusa: il vero è che il Collegio Medico Parte presso l di IA è certamente competente dal punto di vista territoriale, visto che la sede della convenuta si trova a IA. Ed in ogni caso, lungi dal chiedere di essere sottoposto a visita da parte del Parte Collegio Medico presso l di Siracusa, il ricorrente ha disertato la visita, senza farsi carico di fornire alcuna spiegazione, né al detto
Collegio, né alla convenuta. Sicchè alla società resistente, in applicazione degli artt. 1256 e 1463 c.c., 42 del D. Lgs. n. 41/08 e 3 della L. n. 604/66, non è rimasto, preso atto dell'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del ricorrente, che intimargli il licenziamento per sopravvenuta
(definitiva) inidoneità alla mansione;
licenziamento che, per quanto detto, è senz'altro legittimo in quanto ampiamente sostenuto da giustificato motivo oggettivo >>; e che (pp. 17-18) << Destituito di fondamento è pure il capo di domanda con cui il ricorrente, lamentando l'illegittimità della propria sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in relazione al periodo ottobre
2022/febbraio 2023, chiede condannarsi la convenuta a corrispondergli il trattamento economico in tesi dovuto a riguardo di tale arco temporale.
Non si avvede, il ricorrente, fermo quanto già osservato in ordine all'infondatezza della richiesta di cambio mansioni dal medesimo reiteratamente avanzata, che, in presenza dei giudizi di inidoneità fisica alla mansione espressi dall Controparte_5 Parte di Siracusa nonché dal medico competente, e
[...] nelle more dell'emissione degli stessi, nonché del giudizio del Collegio Parte Medico presso la di IA (poi non emesso, per esclusiva volontà del ricorrente), la convenuta non avrebbe in alcun modo potuto riceverne la prestazione lavorativa, se non rendendosi responsabile della violazione dell'art. 2087 c.c. Correttamente, e conseguenzialmente, peraltro, al
, al quale non poteva essere fatta eseguire - e che non ha eseguito - Pt_1
9 alcuna attività lavorativa, non è stata erogata la retribuzione relativamente al periodo in discussione >>.
Ciò posto, si osserva che nel caso di inidoneità sopravvenuta del dipendente allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato inizialmente assunto sussiste l'obbligo di repêchage, vale a dire che il datore di lavoro deve valutare la possibilità di collocare il dipendente presso un altro reparto o adibirlo ad altre e diverse mansioni - incluse quelle inferiori - prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Trib. Parma, sez. lav., 15/09/2022, n. 85, in Redazione Giuffrè 2022, 232); in ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli per scongiurare il licenziamento
(Corte Appello Venezia, sez. lav., 05/04/2022, n. 210, in Redazione Giuffrè
2022, 171); se nel corso del rapporto di lavoro sopravvenga una inidoneità fisica del lavoratore, per legittimare il recesso il datore di lavoro deve anzitutto tentare di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori e deve inoltre adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, possa contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del lavoratore inabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua sopraggiunta condizione con quello del datore di lavoro a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori (Trib. Roma, sez. lav., 03/04/2022, n. 3042, in
Redazione Giuffrè 2022, 174); << Se l'inidoneità definitiva del dipendente alle mansioni assegnategli sussiste effettivamente e sia stata accertata dal medico competente, il licenziamento è assolutamente legittimo, a prescindere dal fatto che l'inidoneità alla mansione sia da imputare alla condotta del datore di lavoro. Tuttavia una volta accertata l'inidoneità definitiva sopravvenuta allo svolgimento della mansione, il datore di lavoro ha comunque il dovere di verificare se sia possibile il collocamento del dipendente in altre mansioni (c.d. repêchage): qualora tale obbligo non venga assolto, il licenziamento sarà da considerare illegittimo per manifesta insussistenza del fatto >>: così Trib. Bolzano, sez. lav., 28/01/2022, n. 18 in Redazione Giuffrè 2022.
10 Il licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica accompagnato dalla violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso si idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione, a norma dell'art. 18, comma 7, l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012 (Cass. , sez. lav., 21/03/2022, n. 9158).
Nel caso di specie, è documentale che il giudizio di inidoneità è stato emesso per la mansione di “Addetto Vendite”; è, altresì, documentale (cfr. lettera di licenziamento) che il licenziamento è stato intimato perché, ad avviso della società datrice di lavoro << nel contesto dell'organizzazione aziendale non esistono mansioni, diverse da quelle di Addetto Vendite - al disimpegno delle quali la S.V., giusta gli accertamenti sopra richiamati, è risultata fisicamente inidonea -, riconducibili al 4° livello o a livello inferiore, astrattamente attribuibili alla S.V., ed osservato che, peraltro, neppure sono realizzabili ragionevoli accomodamenti destinati a sistemare il luogo di lavoro in funzione del Suo stato di salute fisica. Atteso, perciò, che, per quanto detto, risulta impossibile utilizzare la Sua prestazione lavorativa >>.
E' documentale, inoltre, che con comunicazione via pec del 13/10/2022 (all. 8 al ricorso e all. 3 alla memoria responsiva), il ricorrente invitava la società resistente a adibirlo << nel rispetto Pt_1 dell'obbligo di repechage gravante sul datore di lavoro, ad altre mansioni rientranti nel 4° livello confacenti al quadro suddetto patologico, ovvero addetto cassa, pulizie, sistemazione punto vendita “scartonamento”, movimentazione con ausilio mezzo elettrici ed altre analoghe anche di livello inferiore, purché vengano evitate le attività fisico-lavorative che comportano la prolungata stazione eretta, le reiterate flesso-estensioni e torsioni del rachide, lo spostamento di carichi superiori a 5 Kg, in quanto il giudizio di non idoneità riguarda l'espletamento delle mansioni di addetto alla vendita e non di altre mansioni confacenti con lo stato patologico del lavoratore >>; è documentale che a tale richiesta rispondeva con CP_1 nota del 26.10.2022 (all. 4 alla memoria responsiva), affermando che le attività indicate nella missiva del 13.10.2022 << rientrano tutte nella mansione di Addetto Vendite, relativamente alla quale la S.V. è stata ritenuta inidonea >> e che altresì << nel contesto dell'organizzazione aziendale non esistono mansioni, diverse da quelle di Addetto Vendite riconducibili al 4° livello o a livello inferiore, astrattamente attribuibili
11 alla S.V. … per quanto detto, risulta impossibile utilizzare la Sua prestazione lavorativa >>.
Di tale ultima affermazione (<< nel contesto dell'organizzazione aziendale non esistono mansioni, diverse da quelle di Addetto Vendite riconducibili al 4° livello o a livello inferiore, astrattamente attribuibili alla S.V. >>) non è possibile dichiarare o meno la fondatezza.
Ed infatti, si rileva che – solo a seguito di specifico ordine giudiziale
(ord. 16.01.2024) - la società resistente ha prodotto documentazione riguardante il numero dei dipendenti del 4° livello (produzione del
5.03.2024); e da tale produzione emerge la presenza di un gran numero di dipendenti con profili 4° livello (nell'ordine di svariate centinaia), di cui parte resistente non precisa in alcun modo (e in nessun atto processuale) le effettive mansioni espletate;
dacché la superiore affermazione di inesistenza di mansioni, diverse da quelle di Addetto Vendite riconducibili al 4° livello o a livello inferiore, astrattamente attribuibili al ricorrente risulta del tutto apodittica ed indimostrata.
In definitiva, il datore di lavoro non ha adempiuto all'onere – su di esso incombente - di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, avendo semplicemente affermato, ma non dimostrato e provato,
l'impossibilità di adibire il ricorrente a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute e/o l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli per scongiurare il licenziamento;
si osserva che << L'onere della prova grava in capo al datore di lavoro sia nel caso in cui debba essere dimostrato il compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, sia nel caso in cui debba essere provato che eventuali soluzioni alternative al licenziamento o all'adibizione del lavoratore a mansioni nettamente differenti a quelle precedentemente svolte, pur possibili, fossero prive di ragionevolezza. Non spetta quindi né al lavoratore né al giudice individuare in giudizio quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro o la professionalità del lavoratore disabile >>: così Trib. Lecco, sez. lav.,
09/02/2023, in Responsabilita' Civile e Previdenza 2023, 5, 1658.
Il licenziamento intimato a il 31.01.2023 è, Parte_1 pertanto, nullo, (rappresenta, peraltro, una condotta discriminatoria del datore di lavoro, che non ha dimostrato di avere adottato ragionevoli accomodamenti per adibire il lavoratore a mansioni confacenti alla sua professionalità) con conseguente applicazione della tutela reintegratoria
12 piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st. lav. (legge 300/1970); vanno, pertanto, ordinati al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
(31.01.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (circostanza di cui, però, nulla appare dedotto in atti), e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Non può, invece, ritenersi illegittima la sospensione dalla attività lavorativa e dalla retribuzione (inerente, invero, per un periodo limitato), atteso che non poteva, in effetti, rendere le mansioni a Parte_1 cui era stato preposto (Addetto Vendita) e che non erano state ancora individuate mansioni alternative (onere, inerente, invero, per come ampiamente detto, sul datore di lavoro;
ma ai fini limitati della domanda di sospensione non può non tenersi conto della circostanza che il ricorrente ha disertato la visita del 22.12.2022 presso il Collegio Medico dell CP_2
).
[...]
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1971/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la nullità del licenziamento impugnato (intimato il
31.01.2023), ordina alla società resistente la reintegrazione di Parte_1
nel posto di lavoro, condanna parte convenuta alla
[...] corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
13 condanna parte convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %,
Siracusa, 7/01/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
14