Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Alessandra Frasca ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1164 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
18/2/1945, (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Palermo, Via Francesco Crispi n. 258, presso lo studio dell'Avv. CRISTINA
MARIA AURELIA BONGIOVANNI (C.F. pec: C.F._2
dalla quale è rappresentato e Email_1
difeso giusta procura in atti;
attore
E
, in persona del Sindaco pro - tempore, con sede in Controparte_1
Via Aldo Moro n. 5, (C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Gela, Piazza Roma n. 100, presso lo studio dell'Avv. ROCCO LA PLACA
(C.F. pec: dal quale è C.F._3 Email_2
rappresentato e difeso giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: querela di falso proposta in via principale.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 4/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data, al quale si rinvia, da ritenersi in questa sede integralmente ripetuto e trascritto;
Tribunale di Caltanissetta
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale dell'avviso di accertamento n. 7252 del CP_1
premettendo: di avere proposto innanzi alla Corte di Giustizia
[...]
Tributaria di I grado di Caltanissetta ricorso, iscritto al R.G.R. n. 224/2024, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1230, notificata a mezzo messo il
29/11/2023, unitamente all'avviso di accertamento n. 7252 in materia di
IMU, per l'anno di imposta 2014, e di averne dedotto la nullità per omessa e/o irregolare notifica del predetto avviso di accertamento ad essa presupposto;
di avere depositato, in seno al giudizio tributario, memoria di replica per il disconoscimento della firma del ricevente, non essendo riconducibile allo stesso né comunque da questi apposta, rinvenuta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale dell'avviso di accertamento n. 7252, prodotto in copia dal al fine di dare prova della regolarità Controparte_1
della procedura erariale.
Costituitosi in giudizio il ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Gela
e l'inammissibilità della querela di falso proposta avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale dell'avviso di accertamento;
nel merito ha chiesto di rigettare la domanda perché ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha aderito all'eccezione formulata dal convenuto e ha chiesto di dichiarare l'incompetenza CP_1
del Giudice adito con assegnazione dei termini di legge per la riassunzione.
- 2 - Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1164/2024
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Così riassunte le difese delle parti, è fondata e va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'amministrazione convenuta alla quale l'attore ha prestato adesione.
Ed invero, “La competenza a conoscere della querela di falso in via principale ex art.
221 cod. proc. civ. appartiene inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del
P.M., al giudice individuabile secondo il criterio del foro generale delle persone di cui agli artt. 18 ss. cod. proc. civ., -e pertanto, trattandosi di persona giuridica, ex art. 19 cod. proc. civ.-, senza che possano assumere al riguardo rilievo gli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta” (Cass. n. 18484/2006; più di recente anche Cass.
n. 10361/2020).
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'amministrazione convenuta, alla quale parte attrice ha prestato adesione, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Gela.
Quanto alle spese di lite, deve darsi atto che “l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale
è rimessa la causa” (Cass. n. 15017 del 11/5/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in favore del
Tribunale di Gela, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel
- 3 - Tribunale di Caltanissetta termine di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 19.3.2025.
- 4 -
R.G. n. 1164/2024
Il Giudice
Alessandra Frasca
Tribunale di Caltanissetta