Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1041/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di surrogazione assicuratore ex art. 1916 c.c. – responsabilità società distributrice energia elettrica ex art. 2050 c.c. per malfunzionamento impianto elettrico – responsabilità sussiste - promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Parte_1
e p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Guidoni ed elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura telematica in calce all'atto di citazione
Parte attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e all'indirizzo pec, come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
CONCLUSIONI
(come da provvedimento in data 17.9.2024)
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 1 di 16
[... e, in subordine, 2043 c.c. (o come meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudicante), condannare l'
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della Controparte_2 della somma di € 5.290,00 liquidata all' a Parte_1 Parte_2 definitivo ristoro dei danni patiti per effetto del fenomeno elettrico registrato il 24.03.2019 presso la
, maggiorata di interessi al tasso legale dal giorno dell'evento dannoso Controparte_3
(24.03.2019) fino alla notifica dell'atto di citazione (23.09.2022) e ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., da quel momento al saldo effettivo, da conteggiarsi sul capitale di anno in anno rivalutato dalla data del sinistro. Condannare, altresì, controparte al versamento dell'importo di € 1.000,00 (o di quell'altra somma, maggiore o inferiore, ritenuta più congrua dall'Ill.mo Giudicante anche in via equitativa) a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96, comma III, c.p.c., in considerazione dell'atteggiamento ostruzionistico adottato dalla società elettrica sin dalle fasi stragiudiziali della lite e manifestatosi non solo con la ingiustificata mancata adesione al procedimento di negoziazione assistita, ma anche con l'ostinata resistenza mantenuta per tutto il corso del processo anche dopo aver constatato che i danni da fenomeno elettrico da essa risarciti alla afferivano a beni Controparte_3 completamente diversi dalle attrezzature del socio che, trovandosi presso la stessa Parte_1 struttura per lo svolgimento delle attività di catering, erano rimaste danneggiate a seguito del medesimo evento. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA”.
Parte convenuta:
“Contrariis reiectis, dunque respinta ogni avversaria domanda, piaccia all'Ill.mo Tribunale accertare che l'unico titolare del POD (=point of delivery”=punto di consegna) IT001E04098661 relativo all'utenza de qua è la che conseguentemente Controparte_4 la stessa è l'unico interlocutore (sostanziale ed ev. processuale) di , che Controparte_1 Controparte_1 ha già provveduto a risarcire la e che non è consentita da parte dell'utente alcuna Controparte_4 forma di cessione a terzi dell'energia elettrica somministratale;
conseguentemente e per l'effetto, per tutti i motivi dedotti in narrativa, voglia il Tribunale Ill.mo rigettare/respingere (ed assolvere E- distribuzione da) ogni avversaria domanda, provenga essa dall' , o, come Parte_2 nel caso di specie (in surroga-rivalsa) dalla compagnia Reale Assicurazioni. Pt_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese del presente giudizio (compensi ed anticipazioni;
rimborso forfetario, c.p.a. e Iva come per legge;
oltre alle spese di eventuali consulenze tecniche C.T.U. e C.T.P.), e rigetto di ogni eccezione e domanda avversaria.
B) Pel caso di rimessione in istruttoria e/o di appello si insiste sulla (rigettata) istanza di CTU già formulata nella memoria istruttoria di II termine ex art. 183 VI comma c.p.c. (sui luoghi e sui danni lamentati dall' ). Parte_2
C) Si rinunzia, come da autorizzazione della mandante, ed a patto che vi rinunzi sinanco controparte, alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c. pre-Cartabia”.
pagina 2 di 16 Parte attrice ha chiesto la concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.
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A) Determinazione oggetto del contendere
La presente controversia ha ad oggetto una domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c. e condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo, corrisposto dall'odierna attrice alla propria assicurata, a seguito del danneggiamento di attrezzatura da cucina conseguente a “improvviso sbalzo di tensione sulla linea elettrica”.
A tal fine parte attrice ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• di essersi verificato “in data 24.3.2019 presso la sita in (BI), via Controparte_3 CP_3
Libertà 34 … un improvviso sbalzo di tensione sulla linea elettrica in entrata” che causava “il danneggiamento delle attrezzature da cucina di proprietà dell' Parte_2 collegate alla rete di alimentazione della struttura”;
• di essere la predetta impresa assicurata presso la “anche per i danni Parte_1
da fenomeno elettrico mediante polizza n. 2013/10/2660662 stipulata con decorrenza
31.10.2013, di durata annuale e munita della clausola di tacito rinnovo”;
• di avere provveduto a indennizzare la propria assicurata, dopo l'espletamento di indagini dalle quali era emerso che “le sovratensioni transitorie responsabili del danneggiamento delle attrezzature lesionate erano state generate da un guasto sulla rete elettrica Controparte_1
, corrispondendo l'importo di € 6.250,00 “al netto delle limitazioni di polizza, sia pure
[...] con animo di rivalsa verso il responsabile civile, individuato nell' ; Controparte_1
• di avere tuttavia la società odierna convenuta declinato “la richiesta di rimborso formulata dalla Reale per il recupero dell'indennizzo liquidato all' ”; Pt_1 Parte_2
• di sussistere una responsabilità dell'odierna convenuta, alternativamente invocata ai sensi degli artt. 2050, 2051 c.c. e, ancorché in via di subordine, dell'art. 2043 c.c., con conseguente condanna di quest'ultima alla rifusione dell'importo liquidato alla propria assicurata, in questa sede determinato in complessivi “€ 5.290,00”, corrispondente al valore dei beni “allo stato d'uso”, nonché “alla rivalutazione monetaria e interessi legali maturati ex art. 1223 c.c. dalla data del risarcimento erogato (31.12.2019) sino al saldo effettivo”.
pagina 3 di 16 Nel procedimento si è tempestivamente costituita la parte convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda attorea per i seguenti motivi:
[...
• per essere carente l'odierna attrice di “legittimazione attiva (sostanziale) ad agire avverso in rivalsa surroga per la somma erogata alla propria assicurata CP_2 [...]
” e ciò in quanto “l'unico titolare del POD (POINT OF DELIVERY = Parte_2
PUNTO DI CONSEGNA) relativo all'utenza de qua è la , peraltro già Controparte_4 indennizzata per l'evento in questione;
• per non avere comunque fornito parte attrice prova del “rapporto di collaborazione” esistente tra la propria assicurata e la struttura ricettiva, stigmatizzando peraltro Controparte_4
“un ruolo attivo” di quest'ultima, quale utente e somministrata, “nel concedere (senza alcuna preventiva autorizzazione di l'utilizzo dell'energia elettrica a terzi, ossia all' CP_5 [...]
”, in violazione delle previsioni contrattuali che regolamentano la Parte_2
somministrazione di energia elettrica.
Il procedimento è stato istruito mediante l'espletamento di prove orali ed è stato infine trattenuto in decisione con provvedimento in data 17.9.2024, all'esito del deposito di note difensive scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con assegnazione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c., espressamente richiesti dalla parte attrice.
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La causa può essere definita sulla base del compendio probatorio in atti, dovendo in questa sede integralmente confermarsi i provvedimenti istruttori in data 3.5.2023 e 25.10.2023.
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B) Breve inquadramento normativo e giurisprudenziale
Ritiene questo Tribunale che possa essere data continuità anche in questa sede al principio, affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui “la produzione e distribuzione dell'energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui pagina 4 di 16 espone e implicati nella materia trattata (Cass. 04/04/1995, n. 3935) e ciò, pertanto, prescinde dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati da guasti alla distribuzione”1.
Ne consegue che, proprio in ragione dell'ascrivibilità della presente fattispecie all'art. 2050 c.c.2, “il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, a norma dell'art. 2050 c.c. è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”3.
In particolare, è stato precisato che “l'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui svolge l'attività”4.
Tale responsabilità presuppone in ogni caso “il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la prova del quale incombe al danneggiato – tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile”5.
Il nesso di causalità tra l'evento di danno e la condotta del soggetto esercente l'attività pericolosa può essere poi reciso in presenza di “una causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso pagina 5 di 16 fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento … producendo effetti liberatori e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato”6.
Tanto premesso si osserva a questo punto quanto segue:
C) In ordine alla legittimazione attiva e passiva delle odierne parti processuali.
Parte convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale e come sopra anticipato, la carenza di legittimazione attiva dell'odierna attrice per non essere la propria assicurata “titolare del POD (POINT OF
DELIVERY = PUNTO DI CONSEGNA)”, risultando infatti lo stesso intestato alla società
[...]
già peraltro indennizzata in conseguente dell'evento per cui è causa. Controparte_4
Parte attrice ha invece eccepito l'infondatezza di tale eccezione per avere la propria assicurata subito danni in conseguenza dell'evento (sbalzo di tensione) occorso e per non avere l'odierna convenuta fornito la prova liberatoria, prevista dal citato art. 2050 c.c., che il predetto danno “non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano” (cita ad es. Cass., n. 4590/2020).
Ritiene questo Tribunale che parte attrice abbia innanzitutto fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di surroga dell'assicuratore ex art. 19167, avendo infatti prodotto 6 Cfr. ad es. Cass., n. 2259/2022 secondo cui “con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso”. Si osserva inoltre che una prova liberatoria di pressoché analogo contenuto, come evidenziato da attenta dottrina, è del resto richiesta anche da quell'orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità per i danni conseguenti a malfunzionamenti dell'impianto elettrico all'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 c.c. (responsabilità da custodia), riconoscendo pertanto che “in tema di danni CP_ conseguenti ad un black out / sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c. qualora non sia prodotta la prova liberatoria del caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno” – cfr.
Trib. Lucca. 25.8.2017, n. 1587, cit. anche dalla difesa di parte attrice.
pagina 6 di 16 copia della polizza, della denuncia del sinistro e della contabile del pagamento effettuato alla propria assicurata8.
E ciò in ossequio al principio, da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito”9.
Per quanto concerne poi l'eccepito difetto di legittimazione attiva per non coincidenza del titolare del punto di consegna, e quindi in generale del soggetto somministrato, con l'impresa assicurata e indennizzata dall'odierna attrice, si osserva che la responsabilità prevista in capo all'esercente un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., quale appunto deve intendersi il gestore del servizio di energia elettrica, non è ravvisabile unicamente in ragione dell'esistenza di una relazione contrattuale con il danneggiato.
La natura extracontrattuale della responsabilità invocata ne consente infatti la configurabilità anche nei confronti dei terzi danneggiati, non però contrattualmente vincolati con la società erogatrice dell'energia elettrica, che proprio nella veste di esercente un'attività pericolosa può riconoscersi tenuta a garantire non solo la semplice utilizzabilità dell'energia ma anche a renderne sicura l'erogazione verso la collettività.
Né rilevano, in senso escludente tale responsabilità nei confronti dei terzi, secondo quanto appare invece evincibile dalla difesa di parte convenuta, le eventuali violazioni sotto il profilo contrattuale commesse dall'utente, titolare del contratto di fornitura, che potranno essere fatte valere nei rapporti contrattuali tra le predette parti ma che esulano dall'ambito del presente giudizio.
Sul punto si osserva ancora che, dall'istruttoria svolta è poi emerso che l'impresa assicurata presso la soc. , odierna attrice, svolgeva un'attività di catering presso i locali della soc. Parte_1 [...]
al momento del fatto e in ragione di ciò aveva la disponibilità dei locali (cucina) di Controparte_4
quest'ultima.
pagina 7 di 16 A tal fine può infatti essere richiamata la testimonianza resa dal legale rappresentante dell'impresa sig. il quale ha dichiarato che “la è una Parte_2 Tes_1 Controparte_4
location che occasionalmente affitta gli spazi per eventi di catering;
noi come albergo Parte_2
siamo una società di catering e prestiamo servizi nella location che ha spazio di cucina base, non sufficiente per svolgere un servizio e come facciamo sempre integriamo con attrezzature di nostra proprietà per svolgere il servizio ad es. forni piastre a induzione armadi caldi friggitrici e ciò in base al servizio da svolgere, in quell'occasione avevamo due servizi temporalmente vicini e quindi le cucine sono state lasciate sul posto collegate”10.
Per tutte le ragioni svolte può pertanto essere riconosciuta la legittimazione attiva dell'odierna attrice a ottenere la restituzione ex art. 1916 c.c. dell'indennizzo assicurativo corrisposto alla propria assicurata.
Sussiste poi la legittimazione passiva dell'odierna convenuta, quale società di distribuzione dell'energia elettrica11, potendo darsi continuità al principio, reiteratamente affermato dalla Suprema
Corte secondo cui “legittimato passivo della pretesa risarcitoria”, imputabile a un malfunzionamento della rete di trasmissione, “è da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto infatti per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica”12. 10 Cfr. verbale udienza dell'11.10.2023. 11 Sul punto possono peraltro richiamarsi le considerazioni espresse dalla stessa parte convenuta al punto I della comparsa di costituzione e risposta alla voce “la differenza tra distributore d'un lato e fornitore dall'altro e la liberalizzazione del mercato dell'energia”. 12 Cfr. Cass., n. 1581/2018 nella cui motivazione si legge ancora che “in coerenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228
c.c. poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come della attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.; che infatti, alla stregua di tale ultima norma, possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento pagina 8 di 16 D) In relazione alla responsabilità della parte convenuta ex art. 2050 c.c. – responsabilità sussiste
Ritiene questo Tribunale che dall'istruttoria svolta sia emersa la prova del danno subito alle attrezzature utilizzate dall'assicurata presso l'odierna attrice e della riconducibilità di tale evento a un malfunzionamento dell'impianto elettrico.
In proposito, può essere innanzitutto richiamata la deposizione resa dal testimone Tes_1
legale rappresentante della società assicurata, il quale ha infatti precisato, come peraltro sopra già anticipato, di avere avuto la disponibilità dei locali della per svolgere il servizio di Controparte_3 catering e che “in quell'occasione avevamo due servizi temporalmente vicini e quindi le cucine sono state lasciate sul posto collegate ADR del Giudice. Noi avevamo chiesto alla la Controparte_4
portata di energia elettrica;
noi andiamo normalmente lì da 20 anni e andiamo tuttora. Quando siamo tornati per il servizio seguente le macchine aggiuntive non funzionavano più, le abbiamo sostituite in fretta e furia ma poi con la proprietà abbiamo scoperto che c'è stato un problema elettrico;
e ciò è successo quando le macchine non erano in funzione perché il precedente servizio era andato regolarmente”.
Tale prospettazione ha trovato poi riscontro anche nelle deposizioni dei testimoni, e Tes_2
operai presso la società convenuta , peraltro da diverso tempo Testimone_3 Controparte_2
come dagli stessi precisato, i quali hanno ricordato di essere intervenuti su segnalazione nella giornata del 24.3.2019, di avere proceduto alle verifiche in loco e individuato la causa del guasto elettrico nel cattivo funzionamento di un morsetto.
In particolare, il teste ha riferito che “questo evento mi pare sia avvenuto di domenica”, di Tes_2 essere stato “contattato direttamente dal collega ” e di essersi quindi recati “presso la tenuta il Tes_3
giorno stesso della segnalazione verso le ore 11.00; qualcuno ci ha accompagnati al contatore della tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione”; che pertanto, una volta escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto, deve negarsi che l'odierna ricorrente
(pacificamente chiamata in giudizio quale mero fornitore dell'energia) possa essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio”. pagina 9 di 16 lamentandosi di tensioni irregolari e abbiamo misurato la tensione in uscita;
ricordo che ci CP_3 fossero 400 W tra fase neutro e ciò vuol dire che c'era un guasto sul neutro e quindi c'era stato un innalzamento della tensione. Abbiamo ispezionato il primo tratto di linea verso l'utente e non abbiamo riscontrato nessun problema e siamo andati a misurare le tensioni in partenza, in cabina, che è da dove parte la linea, al fondo c'era il problema all'inizio della linea no;
abbiamo ispezionato i punti che ci sembravano guasti, abbiamo ispezionati i punti un poco più brutti, abbiamo visto che in una scatola c'era un morsetto un poco staccato. Il guasto era stato individuato in questo morsetto del neutro e abbiamo bypassato il morsetto facendo due morsetti nuovi. Preciso che questo morsetto ha creato problema di tensione;
era una linea vecchia e quindi è probabile che il morsetto si sia staccato per vetustà. Il morsetto era collocato in una scatola dietro la chiesa fuori dalla TENUTA comunque nel tratto tra la cabina e il misuratore. Prima di fare le verifiche avevamo scollegato l'impianto del cliente e tirato giù l'interruttore dell'impianto. Dopo il bypass abbiamo rimisurato la tensione ed era regolare”.
In termini coincidenti si è espresso anche l'altro teste, il quale ha infatti ricordato di Testimone_3 essere intervenuti insieme con il collega “su segnalazione del centro operativo” e di avere quindi Tes_2
proceduto a svolgere le seguenti attività: “abbiamo verificato le tensioni anomale e abbiamo iniziato la ricerca del guasto;
abbiamo prima fatto ispezione visiva del prato di linea, nel senso se si potesse vedere a vista il malfunzionamento e siamo andati in mezzo al bosco, poi abbiamo fatto ricerca strumentale e abbiamo trovato il punto di guasto;
era un'interruzione del neutro, un morsetto bruciato;
il guasto può essere stato determinato da una pluralità di fattori, esterni non da un sovraccarico di tensione. Il morsetto bruciato si trovava in una chiesetta fuori dal perimetro della ”; anche CP_3
tale teste ha poi confermato di avere concluso l'intervento e “verificato che fosse a posto la tensione in uscita del contatore dopo la riparazione del morsetto”13.
Ulteriore conferma della causa del guasto è individuabile anche nella documentazione depositata da parte convenuta, consistente nella scheda di segnalazione del guasto occorso all'impianto elettrico della nella quale è infatti riportato che “non manca corrente tensioni irregolari Controparte_4 causa neutro interrotto in cassetta n. 10491, ricollegato neutro definitivo”14.
pagina 10 di 16 Ritiene questo tribunale che tutti i riscontri appena riportati possano essere posti a sostegno della presente decisione, dovendosi in particolare evidenziare, per quanto concerne le deposizioni rese, la loro apprezzabilità perché logicamente argomentate e lineari nella descrizione, prive di elementi di contraddittorietà, non ravvisandosi neppure profili di incapacità ex art. 246 c.p.c. in capo ai testi che hanno operato per conto della convenuta15.
L'individuazione, quantomeno in una prospettazione civilistica del più probabile che non, della causa dello sbalzo elettrico nel malfunzionamento di un morsetto secondo quanto riscontrato dagli operai della convenuta, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, e dagli stessi riferito in termini chiari e tecnicamente persuasivi, rende superfluo l'espletamento di una Consulenza Tecnico d'Ufficio in ordine alle cause del guasto, sollecitato invece dalla parte convenuta ancora nelle conclusioni definitivamente rassegnate.
Deve pertanto essere affermata la responsabilità della parte convenuta in conseguenza dello sbalzo elettrico, che è del resto evenienza quest'ultima non imprevedibile né inevitabile nell'ambito dell'attività di distribuzione di energia elettrica;
assente è invece la prova, che era onere dell'odierna parte convenuta fornire in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra esposti, della sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, per eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità, e a interrompere il nesso eziologico alla stregua del caso fortuito.
Come infatti affermato ancora di recente dalla giurisprudenza in caso analogo al presente, “la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'attività pericolosa, che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e quindi produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”16.
E) In relazione al quantum richiesto dalla parte attrice
Ritiene questo Tribunale che, alla luce del compendio probatorio in atti, possa essere accolta la domanda anche per quanto concerne l'ammontare dell'importo richiesto ex art. 1916 c.c. dalla parte attrice.
A tal fine possono essere innanzitutto richiamati i seguenti riscontri emersi dall'istruttoria orale svolta.
In particolare, il teste , dichiaratosi il titolare dell'azienda che si è occupata di verificare Testimone_4
il danno, ha riferito di essere stato chiamato dall'impresa assicurata, di avere visionato in loco le attrezzatture e verificato il loro danneggiamento a seguito del malfunzionamento elettrico (“sono stato chiamato da per intervenire presso la struttura e verificare il danno alle Controparte_6
attrezzature; ho inviato i miei tecnici presso la struttura il castello a Cerrione dove erano collocate queste attrezzature;
i miei tecnici mi hanno riferito che le attrezzature erano state danneggiate nella loro componente elettrica, in alcuni componenti;
il danneggiamento era avvenuto per una caduta di tensione”).
Il teste ha poi riconosciuto i documenti prodotti anche in questa sede dalla parte attrice, costituiti dalle fatture e dai preventivi di riparazione effettuati dall'impresa di cui ha dichiarato essere titolare e relativi proprio alle attrezzature danneggiate in conseguenza dell'evento per cui è causa (“sono fatture e preventivi di riparazione;
noi abbiamo riparato nel tempo queste attrezzature”)17.
Ancora sotto il profilo della valutazione del danno subito dall'impresa assicurata presso l'odierna attrice, il teste , tecnico dipendente presso l'impresa fiduciaria della , Testimone_5 Parte_1 ha ricordato di avere redatto la relazione “su denuncia di sinistro della che è l'assicurata di Pt_2
”, di avere effettuato un “sopralluogo in data 4.6.2019 presso i locali della Parte_1 Pt_2 dove si trovavano i residui delle attrezzature” e di avere così “potuto vedere e acclarare il danno da fenomeno elettrico;
sono apparecchiature che possono essere utilizzate solo se attaccate a una rete fissa;
ho verificato e preso visione della apparecchiature, è stato poi verificato che la TENUTA
pagina 12 di 16 non era assicurata per danni da fenomeno elettrico per beni di terzi e che al momento non CP_3
vi era stato alcun contatto di nei confronti della per eventuale risarcimento da CP_5 Pt_2
responsabilità civile;
in quanto la è contraente con di polizza di garanzia Pt_2 Parte_1
diretta per copertura di danni da fenomeno elettrico per beni sia che si trovano presso di essa sia presso terzi come per esempio per attività di catering;
abbiamo pagato in garanzia diretta, intendo
REALE MUTUA, per un importo di 6.250,00 euro, di cui avevo indicato che in base alla lettera di che avevo acquisito dalla , era una lettera inviata da ENEL DISTRIBUZIONI a CP_5 Pt_2
sulla quale la stessa invitava la a mettersi in Controparte_4 CP_5 Controparte_4 contatto con soc. CIRCUS S.r.l. per l'eventuale risarcimento dei beni della;
mi Controparte_4
ricordo che era indicato un nominativo AVV. come usualmente avviene per i sinistri sotto un Per_1
certo importo. Ho quindi indicato nella relazione che, qualora la compagnia avesse intenzione di attuare la rivalsa, l'indennizzo allo stato d'uso sarebbe stato inferiore a quello indennizzato, in ragione del fatto che erano attrezzature indicativamente del 2013 e non utilizzate tutti i giorni;
nella relazione ho riportato le fotografie. Preciso che alcune attrezzature sono state riparate. Al teste vengono esibite le fatture relative alla predetta merce e il teste dichiara di averle viste al momento della redazione della relazione”18.
Alla luce di quanto esposto, il danno indennizzato dall'odierna attrice alla propria assicurata, e in questa sede richiesto ex art. 1916 c.c., appare adeguatamente sorretto da riscontri probatori, in particolare ravvisabili nel contenuto delle testimonianze poco sopra riportate, lineari e logicamente argomentate, in assenza di ragioni di incapacità ex art. 246 c.p.c., essendosi infatti rivelati tutti i testi escussi indifferenti rispetto alle parti in causa, e nella documentazione prodotta e giustificativa degli esborsi19.
La valutazione del danno alle attrezzature nei termini descritti dai testi, suffragata peraltro dai pagamenti documentalmente prodotti dalla parte attrice, rende superfluo, anche sotto tale profilo,
l'espletamento di una consulenza tecnico d'ufficio, come invece sempre richiesto dalla parte convenuta.
pagina 13 di 16 L'importo richiesto in questa sede, in misura ridotta rispetto a quella effettivamente corrisposta dall'attrice alla propria assicurata, è in ogni caso da intendersi congruo perché rispondente al singolo bene danneggiato “valorizzato allo stato d'uso”, in linea con le previsioni contrattuali.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata alla refusione di quanto corrisposto dall'odierna attrice in conseguenza dello sbalzo elettrico per cui è causa e che si determina in € 5.290,00, corrispondente al valore dell'attrezzatura danneggiata “allo stato d'uso”, come sopra determinato.
Trattandosi di debito di valore20, su tale importo devono essere calcolati la rivalutazione, con decorrenza dalla data della liquidazione dell'indennizzo all'impresa assicurata (31.12.2019)21 alla data della presente liquidazione, e gli interessi sul capitale annualmente rivalutato secondo la metodologia di calcolo già indicata da Cassazione civile n. 1712 del 1995 e pertanto complessivamente determinato in
€ 6.746,98 (di cui € 915,17 per rivalutazione ed € 541,81 per interessi) oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, convertendosi in debito di valuta.
F) Regolamentazione delle spese di lite e ulteriori statuizioni
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ex art. 91 c.p.c. e possono essere liquidate in conformità alla nota spese, in linea con i parametri medi delle cause dello scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre € 118,96 per spese imponibili, € 264,00 per esposti, CPA e
IVA come per legge.
Non può invece essere accolta la domanda di parte attrice di condanna di parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Come noto, la norma richiamata sanziona il comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla cd. lite temeraria, pur essendo consapevole pagina 14 di 16 dell'infondatezza della domanda o delle eccezioni proposte (caso di mala fede) ovvero omettendo di adoperare il minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (caso di colpa grave).
Nel caso di specie, non si ritengono sussistenti gli elementi costituitivi (soggettivo e oggettivo) dell'illecito, in ragione della necessità di svolgimento di accertamenti istruttori al fine della valutazione sulla fondatezza della domanda attorea.
Né può emettersi una condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma della citata disposizione che, come noto, ancorché non richiedente, “a differenza di quella di cui al primo comma ... la domanda di parte, né la prova del danno … esige pur sempre la malafede o la colpa grave della parte soccombente, che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”22, elementi questi ultimi tuttavia non ravvisabili nel caso in esame.
La domanda di condanna della parte convenuta per mancata accettazione all'invito alla negoziazione assistita ai sensi dell'art. 4 DL n. 132/2014 non può del pari essere accolta per essere stata la presente controversia, come visto, non di immediata definizione senza l'espletamento di attività istruttoria e l'adesione a opzioni ermeneutiche di inquadramento della fattispecie, pur suscettibili di differente prospettazione23.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa dell'importo, già attualizzato, pari ad € 6.746,98, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
5.077,00 per compensi, € 118,96 per spese imponibili, € 264,00 per esposti, oltre 15 % ex art. 2, comma secondo, del D.M. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 32498/2019. In precedenza, in termini, ad es. Cass., n. 537/1982, in Giust. Civ., 1982, I, 915, che ha infatti riconosciuto che “allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, l' cagioni danno a un terzo, è tenuto, ex art. 2050 c.c. al CP_5 risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno”. 2 Tale disposizione prevede, come noto, che “chi svolge un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcire il danno causato, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. 3 Cfr., ad es. Cass., n. 11193/2007, Cass., n. 3935/95 e Cass., n. 537/1982, cit. 4 Cfr. Cass., n. 3022/2001 e, in sede di merito, in un caso di responsabilità conseguente alla somministrazione di energia elettrica, Corte Appello Cagliari, 24.1.2023, rep. su De Iure, banca dati on line. 5 Cfr. ancora Corte Appello Cagliari, cit. nota 4. 7 Tale disposizione prevede che “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. 8 Cfr. doc. da n. 1 a n. 4 di parte attrice. 9 Cfr. Cass., n. 20901/2013. 13 Cfr. ancora verbale udienza dell'11.10.2023. 14 Cfr. doc. n. 3 di parte convenuta. 15 Sul punto può richiamarsi il principio, già citato nel provvedimento istruttorio in data 3.5.2023, secondo cui
“l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” – cfr. Cass., n. 2075/2013. pagina 11 di 16 16 Cfr. ancora Corte Appello Cagliari, cit. 17 Cfr. doc. n. 12 e 13 prodotti da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., entro il maturare delle preclusioni istruttorie. 18 Cfr. ancora verbale udienza dell'11.10.2023. 19 Cfr. doc. n. 3, 12 e 13 di parte attrice. 20 Come infatti affermato dalla giurisprudenza, “il credito dell'assicuratore che agisce in surroga ex art. 1916
c.c. contro il responsabile del danno possiede la stessa natura di quello già spettante al danneggiato. Ne consegue che esso non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto del pagamento dell'indennità, che riguarda esclusivamente il rapporto tra assicurato ed assicuratore” – cfr. ad es. Trib. Trento,
10.2.2012, in De Iure, banca dati on line. Sulla natura di debito di valore dell'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, v. ad es. Trib. Genova, 13.8.2020, n. 1313, sempre rep. sulla banca dati on line De Iure. 21 Cfr. doc. n. 4 di parte attrice. 22 Cfr. ad es. per un'applicazione in sede di merito, Corte Appello Milano, 28.2.2022, n. 49, rep. su De Iure, banca dati on line;
in sede di legittimità ad es. Cass., SU n. 25831/2017. 23 In particolare, non pare adattabile al caso in esame il principio espresso dal noto precedente di merito –
Tribunale Torino, 18.1.2017, reperibile su de Iure, banca dati on line e su ilprocessocivile.it, 17 giugno 2017, annotato – che ha infatti sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente determinata il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, dopo aver tuttavia accertato che il comportamento della parte integrasse nella fattispecie “gli estremi se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima” e pertanto espressamente dichiarato di procedere a “una rigorosa ed inflessibile applicazione di quei pochi strumenti che l'armamentario normativo pone a disposizione del giudice al fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più elementari ed istituzionali principi dell'ordinamento andrebbe del tutto evitata”. pagina 15 di 16