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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/08/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1401/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPONE GABRIELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/06/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha promosso Parte_1
cumulativamente ex art. 473 bi s 49 domanda di separazione e di divorzio a tal proposito rappresentando di aver contratto matrimonio civile con
[...] n data 21/11/2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del CP_1
Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 135, anno 2009).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
Il ricorrente all'esito della rimessione sul ruolo, seguita alla sentenza di separazione, depositata da questo Tribunale in data 07/08/2024, ha unicamente domandato la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione stessa.
C on costituita nel presente giudizio, pur a fronte della Controparte_1
regolare notifica;
pertanto, all'udienza del 23/04/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11/06/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio del ricorrente è fondata e va accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile il 21/11/2009,
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 135, anno 2009), dalla cui unione non sono nati figli.
A fronte del tempo trascorso dall'udienza di comparizione delle parti,
celebratasi in data 23.4.2024 e in ragione della sentenza di separazione già citata,
nonché della mancata proposizione di eccezioni in merito alla eventuale ripresa della convivenza (che, ex art. 3 legge 898 del 1970 era onere della parte resistente sollevare) debbono ritenersi sussistenti presupposti di legge per la pronuncia divorzile.
Risulta infatti spirato il termine di cui all'art. 3 legge 898 del 1970 e deve escludersi ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Le spese di lite.
Considerato il comune interesse delle parti alla pronuncia divorzile, si giustifica, attesa la contumacia della resistente, la dichiarazione di irripetibilità
delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 [...]
in data 21/11/2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato CP_1
civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 135, anno 2009);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPONE GABRIELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/06/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha promosso Parte_1
cumulativamente ex art. 473 bi s 49 domanda di separazione e di divorzio a tal proposito rappresentando di aver contratto matrimonio civile con
[...] n data 21/11/2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del CP_1
Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 135, anno 2009).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
Il ricorrente all'esito della rimessione sul ruolo, seguita alla sentenza di separazione, depositata da questo Tribunale in data 07/08/2024, ha unicamente domandato la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione stessa.
C on costituita nel presente giudizio, pur a fronte della Controparte_1
regolare notifica;
pertanto, all'udienza del 23/04/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11/06/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio del ricorrente è fondata e va accolta.
Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile il 21/11/2009,
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 135, anno 2009), dalla cui unione non sono nati figli.
A fronte del tempo trascorso dall'udienza di comparizione delle parti,
celebratasi in data 23.4.2024 e in ragione della sentenza di separazione già citata,
nonché della mancata proposizione di eccezioni in merito alla eventuale ripresa della convivenza (che, ex art. 3 legge 898 del 1970 era onere della parte resistente sollevare) debbono ritenersi sussistenti presupposti di legge per la pronuncia divorzile.
Risulta infatti spirato il termine di cui all'art. 3 legge 898 del 1970 e deve escludersi ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Le spese di lite.
Considerato il comune interesse delle parti alla pronuncia divorzile, si giustifica, attesa la contumacia della resistente, la dichiarazione di irripetibilità
delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2 [...]
in data 21/11/2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato CP_1
civile del Comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 135, anno 2009);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti