Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4362
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Sentenza 25 marzo 2003

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Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice, in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, convalida il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1982, n. 689, è inammissibile ove proposto oltre il termine annuale dalla pubblicazione del provvedimento, stabilito dall'art. 327, primo comma, del cod. proc. civ.. Da un lato, infatti, detto termine di decadenza si applica ad ogni tipo di processo ed anche alle ordinanze con contenuto decisorio, e, dall'altro, non possono ritenersi configurabili i presupposti per l'applicazione del secondo comma del citato art. 327 cod. proc. civ. (che ammette l'impugnazione tardiva del contumace a condizione della nullità della citazione - o della sua notificazione - e della mancata conoscenza del processo a causa di quelle nullità), atteso che l'opponente ha sempre sicura conoscenza del processo, avendolo iniziato egli stesso mediante il deposito del ricorso in opposizione, e, ove non abbia notizia, entro un ragionevole lasso di tempo, dalla fissazione dell'udienza, è tenuto ad attivarsi per conoscere gli sviluppi processuali verificatisi, usando la normale diligenza, come l'ordinamento - nel prevedere il termine di decadenza anzidetto - gli impone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4362
    Data del deposito : 25 marzo 2003

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