Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice, in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, convalida il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1982, n. 689, è inammissibile ove proposto oltre il termine annuale dalla pubblicazione del provvedimento, stabilito dall'art. 327, primo comma, del cod. proc. civ.. Da un lato, infatti, detto termine di decadenza si applica ad ogni tipo di processo ed anche alle ordinanze con contenuto decisorio, e, dall'altro, non possono ritenersi configurabili i presupposti per l'applicazione del secondo comma del citato art. 327 cod. proc. civ. (che ammette l'impugnazione tardiva del contumace a condizione della nullità della citazione - o della sua notificazione - e della mancata conoscenza del processo a causa di quelle nullità), atteso che l'opponente ha sempre sicura conoscenza del processo, avendolo iniziato egli stesso mediante il deposito del ricorso in opposizione, e, ove non abbia notizia, entro un ragionevole lasso di tempo, dalla fissazione dell'udienza, è tenuto ad attivarsi per conoscere gli sviluppi processuali verificatisi, usando la normale diligenza, come l'ordinamento - nel prevedere il termine di decadenza anzidetto - gli impone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Donato - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VETULONIA 59, presso l'avvocato GIUSEPPINA DI GIOSA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO VETERE, PIERLUIGI NUCCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Pretore di ROGLIANO, emesso il 03/02/97 (causa N. 3659/96 R.G.).
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. MA CA, con ricorso al Pretore di Rogliano depositato il 6 agosto 1996, impugnò un'ordinanza-ingiunzione emessa in data 10 luglio 1996 dal Ministero delle risorse agricole con la quale gli era stato richiesto il pagamento di lire 1.112.144.630 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898 del 1986. Non essendo il MA comparso all'udienza di prima comparizione del 3 febbraio 1997, l'ordinanza-ingiunzione veniva convalidata. Il MA, con atto notificato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, presso l'Avvocatura dello Stato in data 8 luglio 2000, adducendo di avere avuto notizia del provvedimento di convalida solo successivamente al 16 luglio 1999, proponeva ricorso a questa Corte, formulando un unico motivo di impugnazione. Il Ministero delle politiche agricole e forestali resiste con controricorso notificato il 22 settembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'avviso dell'udienza fissata per la discussione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per il giorno 16 ottobre 2002 risulta ritualmente notificato presso il domicilio eletto in Roma, in via Vetulonia 59, presso l'avv. Giuseppina Di Giosa, ai sensi dell'art. 140 c.p.c, secondo l'attestazione in atti dell'ufficiale giudiziario, che ha dichiarato di avere compiuto i correlativi adempimenti, ivi compresa la spedizione della raccomandata.
2. Con il ricorso a questa Corte si denuncia la violazione degli artt. 101 c.p.c. e 82, comma 5, disp. att. c.p.c. Si deduce al riguardo che il provvedimento di convalida dell'ordinanza-ingiunzione opposta è nullo per violazione del principio del contraddittorio, non avendo il ricorrente, che (come l'art. 22 della legge n. 689 del 1981 consente) si difendeva di persona - "con l'assistenza tecnica del Dott. prof. Aldo Gualtieri", secondo quanto dichiarato nell'atto di opposizione - ricevuto alcuna notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione, in violazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981. Al riguardo si deduce che il ricorrente aveva indicato la propria residenza nel Comune di Bianchi, rientrante nel mandamento della Pretura di Rogliano, da intendersi quale "Comune dove ha sede il giudice adito" ai fini della determinazione del luogo delle notifiche ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Si afferma che la notifica doveva essere effettuata nella sua residenza in detto luogo, ovvero almeno in cancelleria, ai sensi dell'art. 22 dianzi citato.
3. La parte intimata ha formulato eccezioni di inammissibilità del ricorso in quanto: a) il ricorso è stato notificato al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, presso l'Avvocatura generale dello Stato, tenuto anche conto che l'Amministrazione opposta era costituita a mezzo di un proprio funzionario;
b) il ricorso è tardivo, per essere stato proposto nel avverso un provvedimento adottato nel 1997, tenuto conto che il ricorrente non può invocare il secondo comma dell'art. 327 c.p.c. atteso che aveva notizia del processo avendolo instaurato egli stesso.
4. In proposito va osservato che il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento di convalida dell'ordinanza-ingiunzione opposta per non essere l'opponente comparso all'udienza fissata per la trattazione dell'opposizione.
L'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente che il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi a questa Corte.
Deve peraltro considerarsi che il provvedimento di convalida è stato adottato all'udienza del 3 febbraio 1997 e riguardava un'opposizione proposta, con atto depositato l'8 agosto 1996, dall'odierno ricorrente, che ha provveduto a far notificare il ricorso per Cassazione solo in data 8 luglio 2000, rilevando la nullità dell'ordinanza di convalida per non essergli stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza.
In proposito va osservato che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il giudizio si inizia con il deposito del ricorso, ed ogni successivo vizio procedurale, compreso quello attinente alla mancata o irregolare notificazione della prima udienza di trattazione, si risolve, come è dedotto dallo stesso ricorrente, in un motivo di nullità, da fare valere - secondo il tassativo disposto dell'art. 161 c.p.c. con i mezzi di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio.
A tale regola, infatti, non si sottrae alcun vizio del procedimento, ivi compresi i vizi attinenti alla regolarità del contraddittorio, anche i quali non danno luogo di per sè a inesistenza giuridica del su detto provvedimento, ma alla sua nullità (Cass. 15 gennaio 1996, n. 272; 10 agosto 1990, n. 8156), secondo quanto si evince anche dal disposto dell'art. 327, comma 2, c.p.c, che rende le sentenze impugnabili dalla parte contumace oltre il termine annuale previsto dal primo comma nei casi di "mancata conoscenza del processo" e non ex se a seguito della irregolarità della vocatio in jus. Nel caso di specie il ricorso per Cassazione è tardivo, essendo stato proposto ben oltre il decorso del termine di un anno (oltre i quarantasei giorni di sospensione feriale) stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, in quanto l'atto di opposizione è stato depositato nell'agosto 1996, il provvedimento impugnato è stato adottato all'udienza del 3 febbraio 1997 e il ricorso per Cassazione è stato notificato il 22 febbraio 2000.
Il termine stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c, ha infatti valenza generale e si applica a ogni tipo di processo (Cass. SS. UU. 7 agosto 2001, n. 10892; Cass. 20 luglio 2001, n. 9897; 28 gennaio 1999, n. 746; 14 gennaio 1998, n. 257) ed anche alle ordinanze con contenuto decisorio (Cass. SS.UU. 8 giugno 1998, n. 5615, con riferimento a quelle impugnabili ex art. 111 Cost.; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13980; 18 novembre 2000, n. 14936). Nè può soccorrere il disposto dell'art. 327, comma 2, sopra citato, a norma del quale il detto termine di decadenza non si applica "quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa".
Infatti, innanzitutto, l'odierno ricorrente non era contumace nel giudizio di opposizione, essendosi costituito con il deposito del ricorso, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è l'atto introduttivo del giudizio, ancorché il contraddittorio con la controparte si instauri solo con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione. Inoltre, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva prevista dall'art. 327, comma 2, è condizionata dal concorso di due presupposti: il primo rappresentato dalla nullità dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notificazione;
il secondo rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quelle nullità (Cass. 12 luglio 2000, n. 9255; Cass. SS. UU. 22 dicembre 1999, n. 925, Cass. 7 gennaio 1999, n. 31; 23 dicembre 1997, n. 13012). Nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viceversa, non solo non ricorre il primo di detti presupposti, ma l'opponente ha sicura conoscenza del processo, avendolo iniziato egli stesso mediante il deposito del ricorso in opposizione. Ed inoltre egli deve sapere che, per legge, il giudice è tenuto a provvedere o dichiarando inammissibile il ricorso con ordinanza (art. 23, comma 1, legge n. 689 del 1981), ovvero fissando l'udienza di comparizione delle parti (art. 23, comma 2), la mancata comparizione alla quale può dare luogo alla convalida dell'ordinanza-ingiunzione (art. 23, comma 5).
Con la conseguenza che l'opponente, ove non abbia notizia entro un ragionevole lasso di tempo della fissazione dell'udienza - poiché eventuali nullità verificatesi a suo danno, con l'adozione di un'ordinanza di inammissibilità del ricorso o di convalida dell'ordinanza-ingiunzione, potranno essere dedotte con ricorso per Cassazione (art. 23, commi 1 e 5) solo entro il termine di un anno (e quarantasei giorni per la sospensione feriale) previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c. - è tenuto ad attivarsi per conoscere gli sviluppi processuali verificatisi, usando la normale diligenza, come l'ordinamento, con la previsione del termine di decadenza dalle impugnazioni di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. gli impone. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la ragione assorbente che esso è stato proposto a distanza di oltre tre anni dal provvedimento di convalida impugnato e cioè ben oltre il decorso del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003